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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza
20 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al 704/2024 R.G. promossa da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giampiero Parte_1
Proia; contro
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 20.02.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“a) in via principale accertare e dichiarare non dovute dalla Parte_1 le somme pagate all' a titolo di contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo CP_1 ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pari Parte_2 complessivamente ad Euro 126.121,67;
b) in via gradata alla lett. a) che precede, accertare e dichiarare non dovute dalla le somme pagate all' a titolo di contribuzione e Parte_1 CP_1 sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, Parte_2
2019, 2020 e 2021, pari complessivamente ad Euro 97.966,88;
c) in via ulteriormente gradata alle lett. a) e b) che precedono, accertare e dichiarare non dovute dalla e somme pagate all' a titolo di contribuzione Parte_1 CP_1
e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018 Parte_2
e 2019, pari complessivamente ad Euro 49.759,12;
- per l'effetto:
a1) in via principale: condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla la somma di Euro Parte_1
126.121,67, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente all'importo dei contributi e sanzioni da essa pagati per contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, in Parte_2 quanto indebitamente percepite ex art. 2033 Cod. Civ.;
b1) in via subordinata: condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro-tempore, a corrispondere alla la somma di Euro Parte_1
97.966,88, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente all'importo dei contributi e sanzioni da essa pagati per contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, in quanto Parte_2 indebitamente percepite ex art. 2033 Cod. Civ.;
c1) in via ulteriormente subordinata ed in ogni caso: condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla a Parte_1 somma di Euro 49.759,12, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente all'importo dei contributi e sanzioni da essa pagati per contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018 e 2019, in Parte_2 quanto indebitamente percepite ex art. 2033 Cod. Civ.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente, in rito, l'improponibilità del ricorso per CP_1 mancato previo esperimento degli strumenti di composizione amministrativa della controversia ed evidenziando, nel merito, di aver provveduto a riaccreditare sulla posizione della società ricorrente le somme versate con riferimento alla posizione contributiva del per gli anni 2017, 2018 e Pt_2
2019, per un importo totale di contributi di € 37.290,86 utilizzabile a compensazione per futuri pagamenti, circostanza questa idonea a determinare in ogni caso una cessazione parziale della materia del contendere. Insisteva, invece, per il rigetto del ricorso con riguardo alle restanti annualità, in quanto successive alla proposizione della domanda di riscatto del servizio di leva da parte del
[...]
, divenuta irrinunciabile a seguito della sua lavorazione. Pt_2
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
L'eccezione preliminare di parte resistente è fondata e deve essere accolta, poiché risulta pacifico in causa che nessuna domanda sia stata presentata all' dalla società ricorrente, al fine di ottenere CP_1 il rimborso di quanto a suo tempo pagato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “...l'azione giudiziaria iniziata senza la preventiva presentazione della domanda nella sede amministrativa è improponibile”, tanto che viene espressamente precisato che “nessun effetto può attribuirsi alla medesima ai fini della decorrenza degli interessi nella ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. …”.
Sulla necessità della preventiva domanda amministrativa di restituzione dei contributi indebitamente versati, vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, che a partire dalla sentenza delle sezioni unite 5.8.1994 n. 7269, è proseguito con le successive Cass. 29.8.2016 n. 17395, Cass.
10.5.2017 n. 11438, Cass. 22.11.2018 n. 30283 e 30.1.2019 n. 2760 per arrivare alla sentenza
25.11.2019 n. 30670, la mancanza della quale determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nella presente fattispecie, l'ente previdenziale in sede amministrativa non è stato posto in grado di conoscere la pretesa del ricorrente e si trova costretto a subirne l'iniziativa giudiziaria senza aver potuto scrutinare in alcun modo la richiesta (che, infatti, è stata anche spontaneamente accolta seppure in parte), esponendo l'istituto ad aggravio di spese relative anche alla stessa gestione del contenzioso giudiziale.
In assenza di ulteriori elementi di valutazione, e restando assorbita ogni domanda o eccezione, il ricorso va rigettato.
Ragioni di equità in relazione al mancato esame del merito della pretesa attorea, suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla domanda,
- dichiara improponibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza
20 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al 704/2024 R.G. promossa da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giampiero Parte_1
Proia; contro
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 20.02.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“a) in via principale accertare e dichiarare non dovute dalla Parte_1 le somme pagate all' a titolo di contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo CP_1 ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pari Parte_2 complessivamente ad Euro 126.121,67;
b) in via gradata alla lett. a) che precede, accertare e dichiarare non dovute dalla le somme pagate all' a titolo di contribuzione e Parte_1 CP_1 sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, Parte_2
2019, 2020 e 2021, pari complessivamente ad Euro 97.966,88;
c) in via ulteriormente gradata alle lett. a) e b) che precedono, accertare e dichiarare non dovute dalla e somme pagate all' a titolo di contribuzione Parte_1 CP_1
e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018 Parte_2
e 2019, pari complessivamente ad Euro 49.759,12;
- per l'effetto:
a1) in via principale: condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere alla la somma di Euro Parte_1
126.121,67, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente all'importo dei contributi e sanzioni da essa pagati per contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, in Parte_2 quanto indebitamente percepite ex art. 2033 Cod. Civ.;
b1) in via subordinata: condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro-tempore, a corrispondere alla la somma di Euro Parte_1
97.966,88, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente all'importo dei contributi e sanzioni da essa pagati per contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, in quanto Parte_2 indebitamente percepite ex art. 2033 Cod. Civ.;
c1) in via ulteriormente subordinata ed in ogni caso: condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla a Parte_1 somma di Euro 49.759,12, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, corrispondente all'importo dei contributi e sanzioni da essa pagati per contribuzione e sanzioni per eccedenza massimale annuo ex art. 2, comma 18, Legge n. 335 del 1995 sulla posizione del proprio dipendente signor per le annualità 2017, 2018 e 2019, in Parte_2 quanto indebitamente percepite ex art. 2033 Cod. Civ.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente, in rito, l'improponibilità del ricorso per CP_1 mancato previo esperimento degli strumenti di composizione amministrativa della controversia ed evidenziando, nel merito, di aver provveduto a riaccreditare sulla posizione della società ricorrente le somme versate con riferimento alla posizione contributiva del per gli anni 2017, 2018 e Pt_2
2019, per un importo totale di contributi di € 37.290,86 utilizzabile a compensazione per futuri pagamenti, circostanza questa idonea a determinare in ogni caso una cessazione parziale della materia del contendere. Insisteva, invece, per il rigetto del ricorso con riguardo alle restanti annualità, in quanto successive alla proposizione della domanda di riscatto del servizio di leva da parte del
[...]
, divenuta irrinunciabile a seguito della sua lavorazione. Pt_2
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
L'eccezione preliminare di parte resistente è fondata e deve essere accolta, poiché risulta pacifico in causa che nessuna domanda sia stata presentata all' dalla società ricorrente, al fine di ottenere CP_1 il rimborso di quanto a suo tempo pagato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “...l'azione giudiziaria iniziata senza la preventiva presentazione della domanda nella sede amministrativa è improponibile”, tanto che viene espressamente precisato che “nessun effetto può attribuirsi alla medesima ai fini della decorrenza degli interessi nella ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. …”.
Sulla necessità della preventiva domanda amministrativa di restituzione dei contributi indebitamente versati, vi è ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, che a partire dalla sentenza delle sezioni unite 5.8.1994 n. 7269, è proseguito con le successive Cass. 29.8.2016 n. 17395, Cass.
10.5.2017 n. 11438, Cass. 22.11.2018 n. 30283 e 30.1.2019 n. 2760 per arrivare alla sentenza
25.11.2019 n. 30670, la mancanza della quale determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nella presente fattispecie, l'ente previdenziale in sede amministrativa non è stato posto in grado di conoscere la pretesa del ricorrente e si trova costretto a subirne l'iniziativa giudiziaria senza aver potuto scrutinare in alcun modo la richiesta (che, infatti, è stata anche spontaneamente accolta seppure in parte), esponendo l'istituto ad aggravio di spese relative anche alla stessa gestione del contenzioso giudiziale.
In assenza di ulteriori elementi di valutazione, e restando assorbita ogni domanda o eccezione, il ricorso va rigettato.
Ragioni di equità in relazione al mancato esame del merito della pretesa attorea, suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla domanda,
- dichiara improponibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume