Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 7029
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Sentenza 8 novembre 2013

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In tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità in caso di contumacia o rifiuto di rispondere riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell'art. 513 comma primo cod. proc. pen., alle condizioni ivi previste), e non l'imputato medesimo, qualora questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., abbia reso dichiarazioni "contra se".

Le dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma secondo, della L. n. 63 del 2001 sono utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, poichè il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta va individuato, in base al principio "tempus regit actum", nel momento dell'assunzione della prova e non in quello della sua valutazione, sicchè nessun effetto preclusivo può esplicare, in relazione al combinato disposto degli artt. 513, comma primo e 526 cod. proc. pen., la circostanza che l'interrogatorio si sia svolto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al novellato art. 64 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 7029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7029
    Data del deposito : 8 novembre 2013

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