Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 2
In tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità in caso di contumacia o rifiuto di rispondere riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell'art. 513 comma primo cod. proc. pen., alle condizioni ivi previste), e non l'imputato medesimo, qualora questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., abbia reso dichiarazioni "contra se".
Le dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma secondo, della L. n. 63 del 2001 sono utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, poichè il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta va individuato, in base al principio "tempus regit actum", nel momento dell'assunzione della prova e non in quello della sua valutazione, sicchè nessun effetto preclusivo può esplicare, in relazione al combinato disposto degli artt. 513, comma primo e 526 cod. proc. pen., la circostanza che l'interrogatorio si sia svolto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al novellato art. 64 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 7029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7029 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 08/11/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 2475
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 16017/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST PE, n. Messina il 13 novembre 1963;
IU VA, nato a [...] il [...];
NO EL, nato Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 25 novembre 1964;
TR MI, nato Palermo il 3 agosto 1957;
NC VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 14 novembre 2012, della Corte d'appello di Messina, con cui è stata parzialmente confermata la loro condanna in ordine al reato di rapina continuata e sequestro di persona loro rispettivamente ascritti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di IU e NA e per il rigetto dei ricorsi di AR, EN e NC;
sentito l'avv.to FRANCIA Fulvia del foro di Roma, di fiducia per lo AR e gli avv.ti OLIVIERO Raffaele di Roma e PINO Giovanni di San Filippo del Mela, di fiducia, per il EN che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AR PE, IU VA, EN EL, NA MI, NC VA ricorrono avverso la sentenza, in data 14 novembre 2012, della Corte d'appello di Messina, con cui è stata parzialmente confermata la loro condanna in ordine ai reati di rapina continuata e sequestro di persona loro rispettivamente ascritti;
e chiedendone l'annullamento, lamentano:
1) il primo la disparità di trattamento in ordine ai criteri utilizzati per la dosimetria della pena, con riferimento alla pena irrogata in concreto e censura anche con i motivi presentati ex art. 585 c.p.p., comma 4, ma non proposti originariamente nell'atto d'appello, l'intervenuta prescrizione del reato, deduce la qualità di scacciacani della pistola utilizzata, e l'erroneità della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuati generiche;
2) IU VA lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena inflitta secondo i canoni indicati nella sentenza d'appello, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche;
3) EN EL censura il rigetto della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e delle stesso decreto di rinvio, per violazione della disciplina relativa all'interrogatorio dell'imputato ai sensi della legge n. 234/97, in considerazione del fatto che il rinvio a giudizio è stato richiesto anche in riferimento a fatti di reato connessi ed ulteriori, in ordine ai quali non venne operato l'arresto in flagranza, nonché in ordine all'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali rese anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, in quanto sarebbero state acquisite in epoca successive all'entrata in vigore della norma citata;
eccepisce inoltre il mancato avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere, erroneamente ritenuto sollevato in modo tardivo;
il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., in relazione alla rapina dell'ufficio postale di Rometta;
4) NA MI ha censurato l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce dell'art. 27 Cost. e la mancata concessione delel circostanze attenuanti generiche;
5) NC VA lamenta infine la mancata ammissione al rito abbreviato e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in violazione della L. n. 63 del 2001; lamenta poi la violazione delle norme processuali non osservate per la richiesta di rinvio a giudizio e contesta altresì la qualificazione giuridica dei fatti addebitatigli, che, in relazione al loro svolgimento e al comportamento tenuto dovevano essere inquadrati nel reato di favoreggiamento personale nei confronti dei rapinatori, anche perché sarebbe pacifica la manifestazione della volontà di recesso dall'esecuzione dell'azione criminosa.
Contesta poi la violazione delle norme che disciplinano le modalità della richiesta di rinvio giudizio, e in particolare dell'art. 415 bis c.p.p., come pure la mancata applicazione dell'art. 116 c.p. e l'art. 62 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi sono infondati.
Osserva la Corte che i ricorsi AR, di IU e di NA sono sostanzialmente tesi a una rivalutazione dei criteri di dosimetria della pena che in realtà, sono chiaramente rinvenibili dall'esame integrato delle motivazioni delle due sentenze di merito;
allo stesso modo appare infondata la censura concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ben motivata in ordine ai gravi e numerosi precedenti penali, ed essendo non particolarmente qualificante, ai fini della richiesta il comportamento processuale tenuto.
Generiche, ai limiti dell'inammissibilità , sono inoltre le censure dello AR in ordine alla qualità di pistola giocattolo dell'arma utilizzata per la rapina, come infondata risulta l'eccezione di prescrizione del reato che non tiene conto d ella sospensione di anni uno e mesi cinque e giorni 23, maturati nel corso della celebrazione del processo nelle fasi di merito (v. sent. d'appello).
Allo stesso modo deve ritenersi infondato, ai limiti dell'inammissibilità il ricorso proposto da NC VA, concernente la mancata celebrazione del giudizio secondo il rito abbreviato;
la genericità dell'assunto e il riferimento all'opposizione del p.m. per giustificare la mancata concessione sono motivazioni assolutamente in conferenti rispetto all'accoglimento della, peraltro, generica cesura formulata.
Allo stesso modo appaiono infondati gli altri motivi presentati con il ricorso sottoscritto dallo stesso ricorrente in data 22 marzo 2013 e relativi:
a) alla violazione della L. n. 63 del 2001, art. 2, con riferimento agli avvertimenti che in sede di interrogatorio dovevano essere comunicati al dichiarante, e che avrebbero dovuto trovare applicazione a che nel suo caso ai sensi dell'art. 26, commi da 2 a 5. Nel caso in esame deve trovare, infatti, applicazione il consolidato principio di diritto secondo il quale la disciplina transitoria dettata dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, nella parte in cui impone al P.M. l'obbligo di rinnovare l'esame del soggetto autore di dichiarazioni eteroaccusatorie, non può trovare applicazione dopo la chiusura delle indagini preliminari, segnata dall'avviso di conclusione delle stesse previsto dall'art. 415 bis c.p.p., che introduce una fase ontologicamente e cronologicamente diversa. (Sez. 6^, n. 12186 del 03/02/2005 - dep. 29/03/2005, Russo ed altri, Rv. 231584).
b) All'erronea qualificazione del fatto addebitato come concorso nella rapina anziché come mero favoreggiamento. La censura è sostanzialmente generica. La stessa infatti è priva della specificità, prescritta dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste;
c) anche la censura relativa alla violazione dell'art. 415 bis c.p.p., appare generica, e comunque appare tardiva rispetto alla qualità della eventuale nullità determinatasi a regime intermedio, che doveva essere fatta valere prima della pronuncia della sentenza di primo grado e in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., vista la qualità del contributo fornito dal ricorrente e ben evidenziato dalla sentenza d'appello. Per quanto riguarda i motivi di ricorsi del EN osserva la Corte che gli stessi sono infondati. Per quanto riguarda, infatti la censura relativa all'inosservanza dell'art. 415 bis c.p.p. e dell'art. 416 c.p.p. (punti 2 e 3 del ricorso) vanno richiamate le considerazioni svolte , per analogo motivo, dal NC sub a). La motivazione della Corte sul punto appare ampia , esaustiva e pienamente condivisibile v. da pagg. 9 a 1 dello stesso ricorso dell'imputato. E a ciò deve aggiungersi che la Corte condivide il seguente principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, sono utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante, poiché il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta va individuato, in base al principio "tempus regit actum", nel momento dell'assunzione della prova e non in quello della sua valutazione, sicché nessun effetto preclusivo può esplicare, in relazione al combinato disposto dell'art. 513 c.p.p., comma 1 e art. 526 c.p.p., la circostanza che l'interrogatorio si sia svolto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al novellato art. 64 c.p.p. (Sez. 6^, n. 21980 del 22/05/2008 - dep. 30/05/2008, Esposito, Rv. 240975). Tale principio trova ulteriore coerente conferma nell'arresto giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul cosiddetto "giusto processo", sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi della L. n. 63 del 2001, art. 26, commi 1 e 2 a dichiarazioni non affette da alcuna patologia intrinsecamente inficiante. (Sez. 2^, n. 24211 del 15/05/2013 - dep. 04/06/2013, Pelle, Rv. 255710). Vi è da aggiungere, ancora, che, secondo la giurisprudenza della Corte non sussiste la nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3, quando l'imputato abbia ricevuto, con un atto equipollente, la contestazione degli addebiti, trovandosi così nella condizione di predisporre ed avanzare le proprie difese, come è avvenuto per il EN nei successivi interrogatori cui è stato sottoposto e ben evidenziati nella sentenza d'appello (Sez. 6^, n. 35836 del 22/02/2007 - dep. 01/10/2007, P.G. in proc. Manzoni e altri, Rv. 238438).
Correttamente dunque le dichiarazioni del EN sono state utilizzate ai sensi dell'art. 513 c.p.p., mentre la disciplina invocata dalla difesa fa riferimento ai testimoni, nei cui confronti si applica la disciplina dell'art. 500 c.p.p.. È stato infatti affermato che in tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità in caso di contumacia o rifiuto di rispondere riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1, alle condizioni ivi previste), e non l'imputato medesimo qualora questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., comma 3, abbia reso dichiarazioni "contra se". (Sez. 2^,
n. 30121 del 28/06/2005 - dep. 09/08/2005, Ciralli ed altro, Rv. 231741). Anche le motivazioni con cui la Corte d'appello ha rigettato l'applicabilità dell'art. 116 c.p., alla condotta del EN appare esente da censure logico giuridiche, che, nella ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza d"appello trova pieno riscontro nell'affermato coinvolgimento consapevole dell'imputato nel fatto criminoso posto in essere.
2. I ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AR PE, IU VA, EN EL, NA MI, NC VA che condanna al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014