Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (Fattispecie di indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 20353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20353 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 567
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 32868/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ IO nato il [...];
2) TA TO IO nato l'[...];
avverso la sentenza del 20.3.2009 della Corte di Appello di Brescia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. TO D'Ambrosio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio (previa modificazione nei confronti del TA della data del reato di cui al capo 5) commesso fino al 2002 anziché fino al 2005) perché i reati sono estinti per prescrizione;
sentiti i difensori, avv.ti Savia Orazio e Diddi Alessandro, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1) Con sentenza del 20.3.2009 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma del sentenza del Tribunale di Mantova, sez. dist. Di Castiglione delle Stiviere, in composizione monocratica, con la quale IZ IO e TA TO IO erano stati condannati per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 come contestato nelle imputazioni rispettivamente ascritte ai capi 2), 3) e 5) della rubrica, assolveva OZ dal reato di cui al capo 5) perché il fatto non costituisce reato e dichiarava non doversi procedere nei confronti del TA e del medesimo OZ in ordine al reato di cui al capo 2 relativamente alle fatture emesse fino al 19 settembre 2001 per intervenuta prescrizione (la stessa statuizione risulta, solo in motivazione, adottata nei confronti del IZ in ordine al capo 3) e riduceva la pena per le residue imputazioni per IZ ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e per TA ad anni 2 e mesi 10 di reclusione;
confermando nel resto l'impugnata sentenza (e quindi anche la concessione dell'indulto sulla pena inflitta).
Ricordava la Corte che la circolazione di beni all'interno della Comunità Europea è esente da imposta nello Stato d'origine dei beni ed è soggetta a tassazione nello Stato di destinazione. Oltre a tale regime ordinario sono previsti regimi particolari come quello dell'IVA a margine per evitare una doppia imposizione fiscale (il rivenditore di beni usati applica l'IVA non sull'intero imponibile riportato in fattura ma sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita).
Tanto premesso, rilevava la Corte che l'imputazione di cui al capo 2 riguardava la cessione da parte della soc. LO RL di 89 auto che aveva acquistato dal fornitore tedesco. Essendo mutata l'interpretazione delle norme (nel senso che il regime dell'IVA a margine poteva trovare applicazione solo se l'IVA fosse stata assolta nel paese di origine), per vendere a prezzi concorrenziali le 89 auto in giacenza, era stato escogitato lo stratagemma di simulare la cessione dei veicoli in regime di esenzione IVA intracomunitaria a due società aventi sedi all'estero (81 vetture alla ditta tedesca del coimputato NA e 8 alla società francese Car FU del TA), che vendevano poi le auto alla GB FU del IZ, che infine cedeva le vetture ai clienti finali applicando il regime dell'IVA a margine. In realtà il rapporto commerciale interveniva direttamente tra la LO RL ed il cliente finale.
Disattendendo i rilievi difensivi, riteneva la Corte che, pur essendo inutilizzabili le dichiarazioni rese alla p.g. dal teste Berghammer, l'ulteriore il compendio probatorio (costituito essenzialmente dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni degli ispettori che avevano effettuato le indagini) fosse ampiamente sufficiente a fornire la prova del reato contestato sulla base di una serie di circostanze indizianti che univocamente attestavano la fittizietà delle fatture.
Risultavano, però, prescritte tutte le emissioni di fatture contestate al TA e fino al 19.9.2001 quelle contestate al IZ.
La contestazione di cui al capo 3) riguardava l'operazione di cessione di 1145 auto, apparentemente avvenuta tra venditori tedeschi e la G.B. FU del OZ, che poi provvedeva alla cessione alla LO per consentire a quest'ultima di acquistare le auto nel regime a margine e poter applicare lo stesso regime al cliente finale. Secondo la Corte la fittizietà delle fatture emesse dalla GB FU emergeva da varie circostanze indizianti (in particolare la mancanza di documenti di trasporto ed il fax inviato dai fornitori tedeschi alla LO, con cui si avvisava dell'imminente arrivo di un lotto di autovetture).
L'imputazione di cui al n. 5 riguardava la vendita tra il 2001 ed il 2003 da parte della società francese CAR FU 78, di cui era amministratore il TA, di auto per diversi milioni di Euro alla ditta individuale di OM Giovanni, che, a sua volta, le aveva vendute alle società facenti capo al IZ. Secondo la Corte territoriale la interposizione fittizia aveva lo scopo di consentire alla ditta del OM di sottofatturare le autovetture nei confronti delle apparenti cessionarie (incamerando l'IVA che non era versata dalla cartiera) che potevano così immetterle sul mercato a prezzi concorrenziali. La fittizietà della interposizione emergeva da circostanze indizianti ed in particolare dal rinvenimento di due fatture della cartiera TV nella sede della GB FU. 2) Propone ricorso per cassazione IZ IO. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 2). Dalla motivazione della sentenza non emerge la prova della consapevole adesione e partecipazione del ricorrente al piano ideato dal LO per fini personali del medesimo. Il vizio è ancor più evidente dal momento che la Corte ha assolto il LO perché non ha agito al fine di favorire l'evasione fiscale di un terzo.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova indiziaria in relazione al medesimo capo 2. Stante la dichiarazione di inutilizzabilità della testimonianza Berghammer, la Corte avrebbe dovuto esaminare e sottoporre a vaglio critico il rimanente materiale probatorio. Senza neppure esaminare i rilievi difensivi (pur riportati nella parte espositiva) in ordine alla mancanza dei mostrini di contabilità ed all'assenza di indagini bancarie per individuare il destinatario del pagamento, ha ritenuto che i clienti a cui la GB FU aveva fatturato fossero invece clienti abituali della LO. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, ritenuto provato attraverso il richiamo della
sentenza della Corte di Cassazione n. 47701/2003 senza alcuna ulteriore argomentazione.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3. La motivazione sulla falsità delle operazioni commerciali è fondata su mere congetture e sul travisamento della circostanza della mancanza dei documenti di trasporto.
2.1) Propongono ricorso per cassazione i difensori del IZ. Dopo una premessa sulla problematica fiscale sottesa alle operazioni di cui alle imputazioni, denunciano la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. La contestazione di cui al capo 2) è singolare. L'unica operazione che non è fittizia è certamente quella della cessione al consumatore finale (poteva esserlo quella a monte); il cliente finale ha infatti pagato l'IVA sia pure sul margine. Al IZ tutt'al più poteva essere contestato il reato di cui all'art. 2) per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (quelle emesse dalla Zandt e dalla Car FU).
Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova indiziaria in ordine al reato di cui al capo 2), avendo la Corte utilizzato elementi privi dei requisiti di precisione e gravità e fondati su circostanze equivoche.
Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 3). Nonostante che la vendita da parte dei fornitori tedeschi alla GB FU e le successive cessioni alla LO fossero documentate da regolari fatture, la Corte ha ritenuto la fittizietà delle operazioni sulla base di elementi indiziari incerti ed equivoci, che peraltro risultano solo elencati senza alcuna valutazione degli stessi.
Con il quinto motivo, infine, denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.2) Propongono ricorso per cassazione, con separati atti, i difensori del TA. L'avv. Alessandro Diddi, con il primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La stessa Corte ha dato atto della mancanza delle fatture (il che già avrebbe dovuto portare all'assoluzione dell'imputato), ma ha ritenuto di superare tale mancanza attraverso le risultanze dell'interrogazione al terminale tributario. Ha travisato però tali dati, peraltro riferiti al solo 2002 (e quindi arbitrariamente ed illogicamente estesi agli anni 2001 e 2003). La Corte, inoltre, pur non disponendo delle fatture, con ragionamento illogico ricava la data delle fatture medesime dalla prassi notoria che esse vengono emesse immediatamente dopo quelle di (apparente) acquisto.
La prova che tutte le fatture emesse dalla CAR FU fossero relative ad operazioni inesistenti, in violazione della regola iuris nella valutazione delle prova indiziaria, viene ricavata dal rinvenimento in uno scatolone presso la sede della GB FU di due fatture della CAR FU nei confronti della TV. Tale circostanza indiziate (unica) è però generica e vaga. La Corte inoltre omette di motivare su tutti i rilevi difensivi contenuti nell'atto di appello.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. La Corte omette di motivare sul dolo specifico che non può ritenersi in re ipsa. Inoltre la Corte è incorsa nel vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del dato fattuale, ritenendo che le fatture estere erano state emesse per consentire alle società GB FU e TO di evadere l'IVA, mentre secondo l'esposizione fatta nella SI sentenza tale risultato era stato conseguito solo dalla Ditta TV che aveva incassato l'IVA sulle vendite e non l'aveva versata all'Erario essendo evasore totale.
Con il ricorso a firma dell'avv. Savia si propongono le doglianze di cui al ricorso precedente e si denuncia anche la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3) Va preliminarmente evidenziato che non tutti i reati "residui" sono prescritti. A norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, "Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato".
Sotto l'imperio della precedente disciplina di cui alla L. n. 516 del 1982 la prevalente giurisprudenza riteneva che il reato di cui all'art. 4, n. 5 si consumasse "appena la fattura falsa è emessa o utilizzata;
se le fatture sono più d'una, i reati sono molteplici, anche se unificabili nel vincolo della continuazione" - cfr. Cass. pen. sez. 3, 13.11.1997 n. 10207 - (In motivazione si precisava che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario - evasione o indebito rimborso -). I dubbi interpretativi manifestatisi non hanno più ragion d'essere alla luce del chiaro disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2 che, come si è visto, considera "unitario" il reato anche in presenza della emissione, nel corso del medesimo periodo di imposta, di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti. Tale unitarietà del reato non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e quindi sulla decorrenza della prescrizione.
Questa Corte ha infatti affermato che "ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui è
avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta" (cfr. Cass. sez. 3 n. 20787 del 18.4.2002). Tale principio costituisce attuazione della chiara disposizione che, al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo anno di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6264 del 14.1.2010). Tanto premesso in punto di diritto, dalle imputazioni (riportate per esteso con l'elenco delle fatture) emerge che, in relazione al reato di cui al capo 2, l'ultima fattura risulta emessa in data 23 novembre 2001. Anche la Corte territoriale, pur non applicando, nel dichiarare la prescrizione per le fatture emesse precedentemente, la disposizione sopra ricordata, aveva infatti affermato che "sopravvivono alla prescrizione dodici fatture, emesse dallo Zandt tra il 24 settembre 2001 ed il 23 novembre 2001". Per tali residue fatture il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi, decorrente dal 23.11.2001, è maturato in data 23.5.2009. In relazione al reato di cui al capo 3), per l'anno 2001, in ordine al quale risultano emesse fatture fino al 31.12.2001, il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei è ugualmente maturato (alla data del 30.6.2009). Per l'anno 2002, invece, risultando l'emissione di fatture fino a dicembre (in data 4.12.2002), stante il carattere unitario del reato per tale periodo di imposta, la prescrizione non è ancora maturata.
Infine, in ordine al reato di cui al capo 5), per l'anno 2002 valgono gli stessi rilievi in precedenza esposti, risultando la emissione di fatture fino a tutto dicembre 2002 (10.12.2002). Per gli anni 2001 e 2003, come si vedrà, la sentenza impugnata va annullata per insussistenza dei fatti.
4) Ad evitare inutili ripetizioni tutti i motivi di ricorso (in gran parte comuni) verranno esaminati in relazione alle singole imputazioni.
4.1) Prima di passare a tale esame, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte "... l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto..." (cfr. Cass. pen. sez. un.
4.6.1992 n. 6682). Gli indizi, poi, per assurgere a valenza probatoria debbono possedere i requisiti legislativamente precisati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, vale a dire resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti;
precisi sono quelli non generici e non suscettibili di versa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò, non equivoci;
concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con latri dati o elementi certi. In particolare la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito benché non espressamente indicato dall'art. 192 è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio viene postulata infatti la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi..."(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 10.1.1995 n. 118;
Cass. pen. sez. 1^, 24.12.1998 n. 13671). 4.2) I giudici di merito, con argomentazioni precise, dettagliate ed immuni da vizi logici si sono attenuti agli esposti principi, esaminando, da un lato, tutte le circostanze indiziarie, a carico dei ricorrenti, nella loro gravità precisione e concordanza, e, dall'altro, sottolineando come le stesse, valutate complessivamente, risultavano convergenti nella prova di colpevolezza degli stessi. Trattandosi, poi, di conferma (in tema di responsabilità) della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Quando, infatti, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi). 4.2.1) Le censure sollevate dai ricorrenti non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1^ RV 214567). Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. 30.4.1997 n. 6402). In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico- giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr. Cass. sez. 1^, 10.2.1995 n. 1343). Anche la giurisprudenza più recente di questa Corte ha ribadito che "Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2. E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori" (Cass. pen. sez. 1^ n. 42993 del 25.9.2008). Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass. sez. 4 n. 48320 del 12.11.2009). 4.3) In ordine al reato di cui al capo 2) la parte residua di imputazione (fatture emesse tra il 24 settembre ed il 23 novembre 2001) ascritta al IZ è, come si è visto, prescritta. Non ricorrono poi certamente le condizioni per applicare il disposto dell'art. 129 cpv. c.p.p.. La Corte territoriale ha correttamente argomentato in ordine a tutte le circostanze indizianti che portavano ad escludere, senza ombra di dubbio, che le vetture, che si trovavano, pacificamente, presso la ditta del LO fossero state vendute alla impresa dello Zandt ed alla CAR FU del TA e da queste poi alla GB FU del IZ. Ha sottolineato in proposito che il carattere meramente cartolare si ricavava dalla stessa finalità dell'operazione (La Ditta LO se avesse venduto le auto già acquistate applicando l'IVA sull'intero imponibile sarebbe andata incontro a sicuro fallimento). Richiamando anche la motivazione del primo giudice ha evidenziato la Corte territoriale che la fittizietà delle operazioni emergeva da una serie di elementi. I soggetti cui la GB FU aveva fatturato erano clienti abituali della LO a dimostrazione che il rapporto commerciale effettivo era con la ditta LO stessa. Dalla testimonianza Mair emergeva, poi, che erano state individuate due lettere di vettura relative allo stesso veicolo e rinvenuta una fattura relativa al trasporto (fatturato alla GB
dall'autotrasportatore tedesco Aichinger) di una vettura prelevata presso la sede della società del LO.
Nel disattendere le doglianze difensive, ha affermato la Corte territoriale che, a dimostrazione dell'assunto che la clientela della GB era costituita da quella della ditta LO, deponeva la circostanza accertata dal Servizio Antifrodi che, a partire dal periodo giugno-luglio 2001, la ditta GB, che aveva avuto solo qualche sporadico rapporto con il mercato tedesco, " ebbe ad ereditare i fornitori tedeschi della LO e ad ampliare enormemente il proprio fatturato, vendendo nel solo periodo giugno ottobre 2001 beni per area dieci milioni di Euro".
Il procedimento indiziario quindi si muove ineccepibilmente secondo i canoni indicati nell'art. 192 c.p.p., e la Corte, sulla base di precise e concordanti circostanze indizianti (e non certo su mere congetture) perviene alla conclusione che le operazioni poste in essere erano fittizie. I rilievi contenuti nel ricorso ripropongono una diversa lettura delle circostanze indizianti, secondo profili già disattesi dalla Corte di merito, e non sono idonei quindi a contrastare la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al dolo specifico, non è esatto che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare la sentenza di questa Corte n. 47701/2003, avendo evidenziato che la creazione del giro di fatture false era finalizzato "a consentire alla società del LO di proseguire la propria attività lucrando la mancata applicazione dell'IVA sull'intero imponibile, così da poter presentarsi ai clienti con prezzi estremamente concorrenziali".
Irrilevante è infine l'assoluzione dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 del LO avendo costui agito per un interesse proprio (al contrario del IZ che emise fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale). Quanto agli altri rilievi va solo ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 8) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia "per l'ampia dizione della norma che parla genericamente di operazioni inesistenti", sia perché "anche a mezzo di fatturazione solo soggettivamente falsa è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma stessa e cioè di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 14707 del 14.11.2007). In tal senso si è pronunciata costantemente la giurisprudenza di questa Corte, in gran parte formatasi nella vigenza della L. n. 516 del 1982, art. 4, n. 5, cui è subentrato il vigente D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (cfr. fra le altre sez. 2 n. 47173 del 2005 Rv 232932). 4.4) In ordine al capo 3) valgono le medesime considerazioni. I giudici di merito non hanno certo fondato la costruzione del procedimento indiziario su mere congetture o elementi incerti ed equivoci. Dalle risultanze processuali (anche di natura documentale) si evince infatti che il rapporto commerciale intercorreva direttamente tra la società tedesca e la ditta LO e che quindi le fatture emesse dal IZ erano relative ad operazioni inesistenti.
Già il Tribunale aveva accertato, a dimostrazione della interposizione fittizia della GB biffusion RL, che: A) le 1145 autovetture provenivano da fornitori tedeschi dai quali in epoca antecedente all'aprile - giugno 2001 si forniva la ditta LO e che erano diversi da quelli con cui aveva avuto rapporti commerciali la GB FU;
b) tra i fornitori tedeschi era ricompresa la Maschek, con la quale il LO aveva stipulato agli inizi del 2001 un ordinativo di 1167 autovetture da consegnarsi da aprile a ottobre 2001; tali impegni contrattuali erano pienamente compatibili con il pacchetto di autovetture acquistate da parte della LO "formalmente" dalla GB FU a partire dal giugno 2001; c) la GB FU proprio nello stesso periodo aveva aumentato il proprio volume di affari (di gran lunga superiore a quello precedente). La Corte territoriale, nel rinviare alla motivazione della sentenza impugnata, ha ulteriormente evidenziato che, a chiudere il circuito della prova indiziaria, intervenivano la mancanza di documenti di trasporto dei veicoli provenienti dai fornitori tedeschi all'acquirente GB FU e, soprattutto, il rinvenimento del fax inviato alla società del LO dalla tedesca Automobil GmbH, in data 14 giugno 2001, in relazione al prossimo arrivo di un lotto di autovetture (con indicazione di numero di targa e telaio e che poi figuravano indicati nella fattura emessa dalla venditrice tedesca nei confronti della GB FU). A proposito di tale comunicazione, incisivamente, ha sottolineato la Corte di merito che "una comunicazione del genere ha senso solamente se il rapporto commerciale reale intercorre fra l'impresa tedesca e la società del LO, non essendo logico dal punto di vista della prassi commerciale che l'apparente acquirente GB consenta che la propria clientela (la LO secondo lo schermo creato dalle fatture) abbia rapporti con il proprio fornitore estero che in tal modo potrebbe scavalcare l'intermediario ed instaurare un più economico rapporto diretto".
Tutte tali circostanze indiziarie certe e non equivoche, valutate nel loro complesso, inducono a ritenere che le fatture emesse dalla GB FU del IZ nei confronti della LO fossero relative ad operazioni inesistenti e che avessero la finalità specifica di consentire alla LO SI l'evasione di imposta.
Nei motivi del ricorso, sottoscritti dal IZ, si fa riferimento al travisamento delle risultanze processuali nella individuazione delle circostanze su cui è fondata la costruzione della prova indiziaria, senza però, allegare (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) gli atti da cui emergerebbe siffatto travisamento. Per le residue fatture emesse nell'anno 2001 (per le quali come si è visto il reato è prescritto) non ricorrono, quindi, certamente le condizioni per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 129 cpv. c.p.p., mentre per le fatture relative all'anno 2002 i ricorsi vanno rigettati.
4.5) Quanto al capo 5), secondo l'ipotesi accusatola le compravendite di auto sarebbero solo apparentemente intervenute tra la CAR diffusion 78 SA del TA e la TV di OM e tra quest'ultima e le ditte GB diffusion RL ed TO RL, mentre in realtà il rapporto commerciale sarebbe intervenuto direttamente tra la Car FU 78 e la GB FU o la TO, con interposizione fittizia della TV di OM che, agendo come cartiera, avrebbe sottofatturato le vetture nei confronti di queste ultime per consentire loro di abbattere il costo di acquisto delle auto. I giudici di merito hanno ritenuto provata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria sulla base di una serie di circostanze indizianti.
Il Tribunale aveva, attraverso le risultanze processuali, accertato che: a) la TV di OM non aveva mai presentato le periodiche dichiarazioni dei redditi ed IVA ed era quindi un evasore totale;
b) la sede della TV si trovava formalmente presso l'abitazione del OM ed era priva di qualsiasi struttura organizzativa;
c) presso la sede formale della TV non veniva rinvenuta alcuna documentazione riguardante la compravendita delle auto;
d) l'attività della TV era gestita piuttosto presso la sede sociale della GB diffusion e dell'TO, dove nel corso di una perquisizione effettuata in data 26.3.2003 veniva rinvenuto uno scatolone contenente alcune fatture intestate TV, copie di alcune fatture emesse dalla CAR diffusion 78 nei confronti della TV, una comunicazione su carta intestata CAR FU 78 e relativa ad un estratto conto. Sulla base di tali elementi indiziari riteneva il Tribunale che la TV fosse una ditta solo fittizia e che l'attività commerciale facente formalmente capo alla stessa fosse gestita ed organizzata (anche attraverso la formazione delle false fatture da emettere) presso la sede delle società che risultavano suoi clienti. Accertata, attraverso le sopraindicate gravi e precise circostanze indizianti, la natura di cartiera della TV e quindi la sua interposizione fittizia, ne discendeva inevitabilmente, secondo il Tribunale, che le operazioni di apparente compravendita di auto tra la CAR diffusion 78 sa e la TV e tra quest'ultima e l'TO RL e la GB diffusion RL erano inesistenti. Le fatture emesse dalla CAR FU del TA nei confronti della TV del OM erano conseguentemente fittizie, per cui era integrato il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 contestato. La Corte territoriale, a sua volta, ha ribadito che tali circostanze sono assolutamente inequivoche ed attestano che le fatture emesse dalla CAR diffusion 78 erano relative ad operazioni inesistenti al fine specifico di consentire l'evasione dell'imposta con i meccanismi della cd. frode carosello (delineati ampiamente a pag. 7 della motivazione). E tanto basta per ritenere integrato il reato di cui all'art. 8, D.Lgs. cit.. Irrilevanti pertanto e non idonei a scalfire il robusto apparato argomentativo della sentenza impugnata (e di quella di primo grado richiamata per relationem) sono gli ulteriori rilievi contenuti, sul punto, nei motivi di ricorso. Parzialmente fondati sono invece i motivi in ordine alla prova dell'esistenza stessa delle fatture.
La Corte territoriale ha dato atto (ritenendo fondato il rilievo della difesa del TA) che manca in atti la completa raccolta delle fatture emesse dalla CAR FU 78. Ha ritenuto, però, di poter superare l'eccezione sulla base di un'argomentazione di carattere logico (alle date di emissione si può risalire tenendo conto di quelle apposte sulle successive fatture TV nei confronti della GB FU che la prassi notoria in casi del genere vuole essere state emesse immediatamente dopo quelle di apparente acquisto dalla CAR FU) e delle risultanze dell'interrogazione al terminale tributario riguardante l'I VA negli scambi intracomunitari (la Ditta TV aveva acquistato nell'anno 2002 beni per un ammontare di oltre un milione e mezzo di Euro da fornitore francese identificato con la partita IVA 47324081603 - propria della CAR diffusion sa del TA). Tali due elementi combinati tra di loro sono certamente idonei (a prescindere dal fatto che non si sia fatto ricorso al modello INTRA 1) a ritenere provata l'emissione di fatture per l'anno 2002 da parte della CAR FU nei confronti della TV. Tale prova, palesemente, non può ritenersi, invece, raggiunta per gli anni 2001 e 2003, in ordine ai quali, come riconosce la stessa Coorte territoriale, non è stata fatta neppure l'interrogazione al terminale tributario.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, sul punto perché il fatto non sussiste.
Va solo aggiunto, infine, che il reato di cui al capo 5), in relazione alle fatture emesse nell'anno 2002, non è prescritto neppure in parte, dovendosi considerare, come si è visto, "unitario" ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2. 5) In relazione al trattamento sanzionatorio i ricorrenti lamentano la manca concessione delle circostanze attenuanti generiche. Già il Tribunale, pur dando atto dello stato di incensuratezza del IZ e della modestia e/o risalenza dei precedenti penali del TA, aveva ritenuto i predetti immeritevoli delle circostanze attenuanti generiche per la estrema gravità dei fatti, per l'elevata capacità delinquenziale mostrata nel porre in essere l'attività di emissione di false fatturazioni, per l'ingentissima entità dell'evasione fiscale. La Corte territoriale, condividendo le osservazioni del primo giudice, ha evidenziato che, a prescindere dalla declaratoria per intervenuta prescrizione, il numero delle fatture, l'ammontare del tributo evaso, il protrarsi della condotta erano ostativi alla concessione dell'invocato beneficio. È pacificamente riconosciuto che non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali..." (cfr. ex multis Cass. sez. 4 n. 8052 del 6.4.1990; Cass. sez. 1^ n. 707 del 13.11.1998). Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art.133 c.p. quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 6200 del 3.3.1992). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 7707 del 4.12.2003). 6) Ritiene la Corte che, quanto alla rideterminazione della pena, non vi siano elementi per procedere direttamente in questa sede ex art.626 c.p.p., comma 1, lett. l).
La pena base per il TA era stata determinata, per il reato di cui al capo 5), dalla Corte territoriale con riferimento all'anno 2003 (per il quale è stata riconosciuta l'insussistenza del fatto) e per il IZ indistintamente per il reato di cui al capo 3 (per l'anno 2001 è maturata, però, la prescrizione). La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Il giudice di rinvio rideterminerà la pena per il IZ in relazione al solo reato di cui al capo 3 con riferimento all'anno 2002 e per il TA per il reato di cui al capo 5) in relazione al solo anno 2002.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo 5) ascritto al TA relativamente alle fatture emesse negli anni 2001 e 2003 perché il fatto non sussiste;
in ordine alla imputazione di cui ai capi 2) e 3), ascritti al IZ, relativamente alle residue fatture emesse nell'anno 2001, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione della pena nei confronti del IZ e del TA. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010