Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
Il giudice d'appello, qualora ravvisi la sussistenza del tentativo, non deve necessariamente attestarsi sulla pena base stabilita dal primo giudice per l'ipotesi consumata, ma deve valutare autonomamente la fattispecie tentata, ferma restando l'impossibilità di applicare una pena più grave se l'appello è stato proposto dal solo imputato, secondo il principio generale stabilito dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2003, n. 46830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46830 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente -
1. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere -
2. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
3. Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere -
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR UG, N. IL 01/01/1969;
avverso SENTENZA del 25/10/2001 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio MURA che ha concluso per il rigetto.
Osserva
Con sentenza del 25 ottobre 2001, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 marzo 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale NT RO era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione e lire 500.000 di multa quale imputato dei reati di rapina impropria e del reato di cui all'art. 495 cod. pen., ha qualificato il primo reato come tentata rapina impropria, e rideterminato la pena inflitta in anni uno e giorni dieci di reclusione e lire 200.000 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione del divieto di reformatio in peius. Sottolinea, infatti, il ricorrente che il giudice di primo grado aveva assunto come pena base per il più grave reato di rapina, la pena di anni tre di reclusione;
sicché i giudici dell'appello, applicando la diminuzione minima per il tentativo ritenuto, avrebbero dovuto determinare quale pena base quella di anni due di reclusione, e non di anni due e mesi tre, come invece operato nella sentenza di appello. Donde la violazione del divieto di reformatio in peius, dovendo questo investire anche i singoli elementi che compongono l'operazione di computo del trattamento sanzionatorio.
Le censure svolte dal ricorrente muovono dalla non condivisibile premessa di ritenere che la figura del reato tentato si atteggi - in ipotesi di "derubricazione" in appello, rispetto alla originaria contestazione del reato consumato - quale figura strutturalmente collegata al delitto "perfetto" in termini così pregnanti da rendere per essa automaticamente applicabile - agli effetti del divieto di reformatio in peius - la disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. in tema di gravame relativo a
"circostanze" ovvero a "reati concorrenti": previsione, questa, nella quale è appunto stabilito che, nell'ipotesi in cui venga accolto, come nella specie, l'appello dell'imputato, la pena complessivamente irrogata deve essere "corrispondentemente" diminuita. Poiché, rammenta il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che la disposizione dettata dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., deve essere intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono alla operazione, ivi compresa, dunque, la pena base e l'aumento per la continuazione (Cass., Sez. II, 29 novembre 2001, Barra;
Cass., Sez. VI, 25 giugno 1999, Castiglioni;
Cass., Sez. II, 16 giugno 1998, Baruffa), ne deriverebbe che anche per "l'affievolimento" della fattispecie in reato tentato dovrebbe valere lo stesso principio. Dunque, ove il giudice dell'appello, accogliendo il gravame dell'imputato, ravvisi il tentativo, non potrà determinare, prima di operare la diminuzione a norma dell'art. 56 cod. pen., una "pena base" maggiore rispetto a quella stabilita dal primo giudice per il reato consumato. Un argomentare, questo, che però: si radica su due 4 presupposizioni;
entrambe erronee, quali sono, da un lato, quella che pretende annettere portata generale e paradigmatica alla regola sancita dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., e, dall'altro, quella che pretende costruire il delitto tentato alla stregua di un mero "frammento" della fattispecie consumata, al punto da riguardare un siffatto fenomeno in termini non dissimili dal collegamento tra circostanza e reato ovvero dal rapporto che lega fra loro il reato "base" ed il reato "satellite" all'interno dell'unificante istituto della continuazione. Quanto al primo degli accennati profili va infatti osservato che la disciplina dettata dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., come è noto profondamente innovativa rispetto al sistema previgente, è ben vero che si atteggi quale prescrizione destinata a "rafforzare" - come puntualizza la Relazione al Progetto preliminare - la garanzia offerta dal tradizionale principio del divieto di reformatio in peius sancito dal comma 3 del medesimo articolo;
ma è altrettanto vero che la stessa, proprio per realizzare un simile obiettivo, finisce per assumere connotazioni eminentemente derogatorie rispetto a quella regola, giacché, lungi dal limitarsi a sancire una previsione espressa in negativo, inibendo all'organo dell'appello di aggravare lo statuto sanzionatorio già fissato dal primo giudice, prescrive, in positivo, l'abbassamento della pena, per di più in modo corrispondente" al quantum di accoglimento dell'appello, con immediati riverberi - come si è accennato - anche sui diversi passaggi in cui si articola la statuizione finale della pena. Ne deriva quindi, a norma dell'art. 14 delle preleggi, l'impossibilità di assegnare a tale regime derogatorio efficacia eccedente le ipotesi in esso espressamente disciplinate, rendendo quindi sterile il tentativo del ricorrente di fare ad esso appello per "estendere" i relativi approdi giurisprudenziali anche alla ipotesi che qui interessa. Per altro verso - e venendo alla seconda erronea presupposizione da cui muove il ricorrente - ad un simile epilogo è di ostacolo anche la configurazione stessa del tentativo, essendo da tempo opinione consolidata quella secondo la quale il delitto tentato non rappresenta affatto una sorta di circostanza attenuante rispetto al reato consumato, ma costituisce un titolo autonomo di reato, caratterizzato da una dimensione propria e specifica di lesività; derivandone da ciò l'impossibilità di estendere ad esso automaticamente tutti gli effetti giuridici previsti per il delitto consumato, in quanto occorre aver riguardo alla ratio delle singole previsioni che quegli effetti disciplinano ed al bene giuridico che le disposizioni stesse mirano a presidiare. Donde, ad esempio, l'avvertita necessità di far riferimento anche al tentativo, in ipotesi di rassegna nominatim di fattispecie, ai fini della applicazione di taluni istituti, come nel caso previsto dagli artt.380 e 381 cod. proc. pen. in tema di arresto in flagranza o,
all'inverso, per dedurne l'esclusione, come nel caso previsto dall'art.
4-bis dell'ordinamento penitenziario (v., quanto alla prima ipotesi, Cass., Sez. II, 14 dicembre 1998, Cocchia, e, quanto alla seconda, Cass., Sez. II, 13 giugno 2001, Di Dio). Da ciò deriva, quindi, che, ove il giudice dell'appello ravvisi la sussistenza del tentativo, accogliendo l'impugnazione dell'imputato, proprio in considerazione della autonomia di tale figura ed avuto riguardo alla inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 597, comma 4, del codice di rito, non dovrà necessariamente attestarsi sulla "pena base" stabilita dal primo giudice per l'ipotesi consumata ai fini della determinazione della pena, ma valuterà autonomamente la fattispecie tentata, ferma restando- ovviamente - la impossibilità di applicare una pena più grave se l'appello è stato proposto dal solo imputato, secondo il principio generale stabilito dal medesimo art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. Principi, quelli accennati, pienamente rispettati dai giudici a quibus e che dunque rendono infondate le doglianze proposte dal ricorrente.
Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 DICEMBRE 2003.