Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19824
CASS
Sentenza 28 agosto 2013

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Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell'erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, sulla somma erogata "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Commentario1

  • 1Il problema della misura degli interessi legali successivi alla domanda giudiziale
    Di : Antonio Carbonelli · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19824
Data del deposito : 28 agosto 2013

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