Sentenza 28 agosto 2013
Massime • 1
Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell'erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, sulla somma erogata "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Commentario • 1
- 1. Il problema della misura degli interessi legali successivi alla domanda giudizialeDi : Antonio Carbonelli · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 20 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19824 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28085/2008 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO Lelio, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RT EL [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato IOSSA Francesco Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GUGLIELMI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 769/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2008 R.G.N. 1334/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 17 giugno - 14 luglio 2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha integralmente accolto la domanda proposta da FO IC nei confronti dell'INPS volta ad ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per il ritardo nella corresponsione della somma pari al 75% della contribuzione integrativa versata al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 32, e della L. n. 587 del 1971, art.
7. La decisione ha disatteso la tesi dell'Istituto secondo cui il rimborso in questione configurerebbe un credito previdenziale, soggetto alle limitazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS sulla base di un solo motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso è denunziata violazione della L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2 e della L. n. 587 del 1971, art. 7.
Si sostiene che, avendo il credito per cui è controversia natura previdenziale, sono dovuti i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 16. 2. Il ricorso è fondato.
Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587, costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall'assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono assoggettati, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell'assicurazione stessa, cosicché eroga un'unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298). La L. 2 aprile 1958, n. 377, art. 32, nel testo originario, attribuiva all'iscritto al Fondo cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per l'integrazione della pensione obbligatoria. Con la L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7, la predetta facoltà è stata attribuita anche all'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo.
Mette conto rilevare che la disciplina che interessa è interamente di fonte legale e non è dunque influenzata da istituti e criteri propri dei fondi integrativi di fonte contrattuale, là dove la natura di ogni singola prestazione discende da specifici e particolari intenti negoziali recepiti in regolamenti interni o in contratti collettivi.
Nel riferito quadro normativo, è priva di fondamento la tesi della sentenza impugnata circa la finalità restitutoria e retributiva del pagamento.
Il fondo integrativo in questione non è propriamente un fondo "interno", ma anzi esso nasce come sostitutivo e, via via, diviene integrativo e "obbligatorio", nel senso che gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell'assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi a.g.o. e la pensione che viene liquidata è una pensione "complessiva". Nella fattispecie di cui all'art. 32 in esame, si realizza, l'intento di assicurare un trattamento pensionistico sia ai soggetti che cessando dal servizio non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall'applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti.
Non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, come nel caso di dipendenti licenziati in via disciplinare (L. n. 377 del 1958, art. 29), poiché nell'ipotesi dell'art. 32 cit., non vengono
"rimborsati contributi", ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente viene ad essere escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il "pagamento, per una volta soltanto", di una somma pari al 75 per cento dei contributi versati, su richiesta dell'interessato. Non la contribuzione, quindi, viene "restituita" o "rimborsata", ma una diversa somma, commisurata ad una parte dei contributi versati, viene erogata al dipendente cessato dal servizio.
La erogazione, poi, può avvenire "una sola volta" e la previsione non avrebbe alcun significato se si trattasse del diritto potestativo al rimborso di contributi inutilizzati, anziché di una indennità sostitutiva del trattamento pensionistico, ovvero, in certa misura, anticipatoria del medesimo trattamento.
La modalità è invece significativa di una funzione previdenziale. Infatti secondo un generale principio del nostro sistema delle assicurazioni sociali, improntato al criterio solidaristico, non esiste il diritto alla restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 10649 del 1990): per cui, quando la legge dispone il pagamento di tali contributi, o di una parte di essi, come nella specie, si è in presenza di un beneficio attribuito all'interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, ne' restitutorio.
Deve ribadirsi, perciò, in relazione al pagamento in esame, quanto questa Corte ha già affermato, di recente, in fattispecie analoghe (vedi Cass. n. 3553/12; Cass. 4698/12; Cass. 9703/12 ed altre conformi) e cioè che la natura previdenziale della prestazione è dimostrata dal fatto che il Fondo eroga un'unica pensione, composta dalla parte obbligatoria e dalla parte integrativa, nell'ambito di un unico rapporto di assicurazione obbligatoria, sì che lo stesso pagamento della somma una tantum, nelle varie vicende del rapporto assicurativo, si colloca comunque nell'ambito di quest'ultimo ed ha una finalità di tutela previdenziale.
Sulla somma perciò è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6 e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base ai detti principi, nonché per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013