Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 78/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Luciano Cartosio Esperto
Maria Carla Sivori Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 78/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ASSAROTTI, 7/1 16122 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3 in indirizzo telematico presso lo studio dell''avv. e dell'avv. Parte_3
SANGALLI MARIA GRAZIA che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
NONCHE' CONTRO
e elettivamente presso il proprio Persona_1 Persona_2 studio in Genova, via Gabriele D'annunzio 2/16 scala E, difeso in proprio
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “alla luce del novum costituzionale, rispetto al quale si attendono le migliori determinazioni dell'Ecc.mo Collegio, pur non ritenendo la citata Sentenza n. 68/2025 Corte Cost. applicabile al presente caso, confermare sino all'esito delle indagini che saranno svolte, l'Ordinanza pronunciata dalle Signorie Vostre Ecc.me in data 16.5.25 di sospensione dell'esecuzione della Sentenza n. 62/25 del TM e, contrariis reiectis, voglia, In via istruttoria: • ammettere tutti i mezzi di prova sopra indicati;
In via principale: • accogliere il presente Reclamo revocando e/o riformando integralmente la Sentenza n. 62/2025 del Tribunale per i Minorenni di
Genova 11.1.25. In subordine e nel merito: in denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra: - confermare, con riferimento ad , la Sentenza n. 62/25 del Tribunale per i Persona_2 Minorenni di Genova 11.1.25; - disporre che posponga il cognome “ ” a Persona_1 CP_1 quello “ ”; - Vinte le spese”. Parte_1
PER PARTE APPELLATA : “Si chiede, pertanto, che l'adita Corte revochi la CP_1 sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in punto di statuizioni diverse dalla richiesta di adozione, disponendo la prosecuzione dell'incarico conferito ai Servizi sociali integrandola anche nei confronti del minore , in attesa che i rapporti genitoriali vengano regolamentati ai Per_2 sensi dell'art. 337 ter cc e seguenti, e dichiari per il resto cessata la materia del contendere”
PER PARTE APPELLATA MEDICINA: “insiste come in comparsa di costituzione e risposta dell'11.6.25 per il rigetto dell'appello proposto da , avverso la sentenza n. 62/2025 Parte_1 del Tribunale per i Minorenni di Genova pubblicata l'11.3.25”
PER IL PROCURATORE GENERALE: “riserva le conclusioni all'esito dell'istruttoria necessaria a valutare la soluzione più conforma al superiore interesse dei minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/4/2023 chiedeva dichiararsi l'adozione in Controparte_1
proprio favore, ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. D) L. 184/83, dei minori Persona_1
e , figli naturali riconosciuti di assumendo: Persona_2 Parte_1
che nel 2012 le due donne intraprendevano una relazione sentimentale stabilizzata dal 2015 in una convivenza;
che decidevano, quindi, di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita presso la di Copenaghen individuando la , per ragioni Controparte_3 Parte_1
anagrafiche, per l'impianto dell'embrione; che a seguito del fallimento dei tentativi presso tale struttura sanitaria la coppia si recava presso la Clinica VivaNeo di Klagenfurt in Austria perché la si sottoponesse ad un trattamento di procreazione assistita mediante tecnica Fivet che Parte_1
aveva esito positivo e, in conseguenza, in data 17/12/2018, nasceva, presso l'ospedale San Martino di Genova, ; che la presenziava alla nascita e praticava lo "skin to skin" con Persona_1 CP_1
il neonato;
che in data 20/12/2018 presentavano congiuntamente al Comune di Genova istanza ex artt. 250 e ss. C.c. e 8 e 9 L. 40 del 2000 per attribuire formalmente la qualità di madre ad entrambe nonché di aggiungere a anche il cognome della ricorrente;
che a seguito del diniego Persona_1 opposto dall'Ente, in data 23/01/2019, adivano il Tribunale di Genova che, con decreto del
17/6/2019 accoglieva il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 e ordinava al di Controparte_4
provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita;
a seguito di reclamo da parte del la Corte CP_4
d'Appello di Genova in riforma del provvedimento impugnato rigettava la domanda di rettificazione;
che la , genitore d'intenzione, aveva collaborato alla gestione e alla vita CP_1
sociale del minore , considerato figlio di entrambe, facendosi carico della sua Persona_1
educazione, istruzione e suo mantenimento occupandosi dei rapporti con gli istituti scolastici, sia con riguardo alle necessità del bambino sia alle relazioni con gli insegnanti;
che la coppia entrava in difficoltà nel 2021 a causa della scarsa fiducia che riponeva in lei la ma, nonostante il Parte_1
deteriorarsi del rapporto di coppia, le due donne decidevano di avere un secondo figlio recandosi presso la medesima clinica austriaca dove la ricorrente sottoscriveva il consenso al transfer dell'embrione e corrispondeva il dovuto per la crioconservazione;
all'esito dell'impianto, il
12/07/2022 nasceva, presso l'Ospedale san Martino di Genova, ; che anche in tale Persona_2
occasione la assisteva al parto nonché praticava lo "skin to skin" con il neonato;
che a fine CP_1
luglio 2022 si acuiva la crisi di coppia quindi decideva di interrompere la convivenza Parte_1
richiedendo a di allontanarsi dall'abitazione familiare, diradando la possibilità di CP_1
frequentare i minori e successivamente impedendola del tutto;
che a Natale 2022 le due donne tentavano di ricostituire il rapporto, restaurando la convivenza che si protraeva pur con difficoltà relazionali fino all'1/3/23, allorquando la imponeva nuovamente alla di lasciare Parte_1 CP_1
l'abitazione; che in tale periodo la comunicava la volontà di tutelare giudizialmente le CP_1 proprie ragioni, chiedendo il consenso all'adozione dei minori da parte della che rifiutava Parte_1
di prestare.
2. Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso dedotto specificando che la Parte_1
relazione sentimentale con la era durata poco tempo e che si era trasformata presto in una CP_1
mera convivenza tra amiche;
che il progetto di genitorialità era stato portato avanti dalla sola e che la , in virtù del legame amicale, si era presta a formulare il consenso presso Parte_1 CP_1
la clinica austriaca in quanto era necessario per poter procedere alla procreazione assistista, ammessa solo in presenza di una coppia;
che la non aveva mai partecipato alla cura, CP_1 educazione e mantenimento dei minori non essendo da questi riconosciuta quale madre e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
3. Il incaricava il centro adozioni del di Genova di svolgere una valutazione della Pt_4 CP_4
ricorrente e della resistente, finalizzata ad approfondire il rapporto genitoriale effettivamente sussistente tra la e i minori ed all'esito, con relazione del 15/8/2024, l'ASL3 - centro affidi CP_1
- riferiva circa l'attività di valutazione della ricorrente e della resistente, nonché circa l'osservazione degli incontri svoltisi tra la e i due minori. Quindi con memoria del 15/10/2024 il CP_1
difensore di chiedeva l'acquisizione delle videoregistrazioni degli incontri svolti dal Parte_1
Centro adozioni, istanza rigettata dal T.M. con decreto del 16/10/2024 in quanto la registrazione non era stata autorizzata dall'autorità giudiziaria e in quanto vi era una dettagliata relazione degli incontri che consentiva alle parti di contraddire adeguatamente. Con comparsa in data 28/10/2024 si costituiva un nuovo difensore per la deducendo, tra l'altro, che le firme apposte sui Parte_1
documenti 4, 7, 14 e 15 di parte ricorrente erano apocrife, disconoscendole.
All'esito dell'udienza di audizione delle parti, il Tribunale per i Minorenni di Genova pronunciava, quindi, la sentenza n. 62/2025 dell'11/3/2025 con la quale statuiva come segue: “DISPONE farsi luogo all'adozione del minore , nato a [...] il [...], da parte Persona_1
di nata a [...] il [...], con la conseguente assunzione da Controparte_1
parte del minore del cognome dell'adottante anteponendolo al proprio, così acquisendo in definitiva l'anagrafica di INCARICA I servizi sociali del Persona_3
di assicurare la ripresa dei contatti tra e , Controparte_4 Persona_1 Controparte_1
prevedendo un'eventuale preparazione psicologica del minore visto il tempo trascorso dall'ultimo contatto, all'uopo delegando il servizio competente. PRESCRIVE Ad di Parte_1
collaborare con il servizio incaricato, adoperandosi per la suddetta ripresa dei rapporti, con la specificazione che, in caso di condotte dilatorie od ostative, potranno essere adottati provvedimenti di limitazione della sua responsabilità genitoriale. Spese compensate. Provvedimento immediatamente esecutive in relazione alle statuizioni diverse dalla dichiarazione di adozione”;
4. proponeva appello avverso la sentenza chiedendo preliminarmente la Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività, limitatamente alla pronuncia immediatamente esecutiva relativa alla ripresa dei contatti tra e , assumendo il periculum Persona_1 Controparte_1 per contrarietà all'interesse del minore in quanto fonte di danno e stress.
4.1 L'appellante con il primo motivo deduceva IN VIA PRELIMINARE: ECCESSO DI POTERE
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIZI DELL'INDAGINE REDATTA DAL CENTRO SOVRAZONALE INTEGRATO ADOZIONI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI DEL 14.8.24 E NON FRUIBILITÀ DELLO STESSO
In particolare assumeva l'erronea valutazione dell'indagine del centro adozioni nazionali e internazionali per vizi nello svolgimento dell'indagine svolta sia per la metodologia applicata con riguardo al numero ridotto di incontri per l'osservazione della relazione tra i minori e la e CP_1
alla mancata preventiva valutazione psicodiagnostica dei minori stessi;
per aver affermato che il minore ha chiamato la “mamma” contrariamente a quanto dedotto dalla Persona_1 CP_1
presente agli incontri, per non aver autorizzato la acquisizione delle videoregistrazioni Parte_1
degli incontri stessi al fine di accertare la circostanza, tenuto altresì conto dei disturbo fonetico fonologico del bambino per cui è seguito da una logopedista e dal punto di vista neuropsicomotorio.
4.2 IN SUBORDINE E NEL MERITO 1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI
FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
QUANTOMENO DEGLI ARTT. 2 COST. 8 CEDU, 44 Legge 184/83.
In particolare, deduceva l'erroneità della decisione nella valutazione delle prove offerte, sia documentali sia orali, in relazione alla sussistenza del progetto genitoriale comune delle due donne nonché con riferimento alla cura e all'accudimento di da parte della per un Persona_1 CP_1
congruo periodo di tempo dopo la sua nascita.
4.3 2) ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 299 C.C.
Con il secondo motivo di merito deduceva l'erronea applicabilità dell'art. 299 c.c. laddove è stato disposto che venga anteposto il cognome dell'adottante in violazione della illegittimità dell'art. 262
c.c. come dichiarata dalla Corte Costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 c. 1 Cost. e artt. 8
e 14 CEDU, con conseguente pregiudizio per il minore che ha ormai acquisito la propria identità con il cognome nonché per lo stato differente rispetto al fratello . Parte_1 Per_2
5. La Corte, con ordinanza in data 16/5/2025, dando atto delle produzioni documentali attestanti la partecipazione della , quanto meno sotto il profilo formale, al progetto di maternità di CP_1
entrambi i minori e che quanto a vi era stata la adesione della al progetto Persona_1 Parte_1
comune di attribuire la maternità anche alla mediante la richiesta in via amministrativa e a CP_1
seguito del diniego, anche in via giudiziaria, ritenuto opportuno approfondire la situazione con riguardo all'aspetto di cura ed accudimento svolto dal genitore d'intenzione per un congruo periodo di tempo alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è espressa nella materia (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 25436 del 29/08/2023), nel preminente interesse del minore, anche alla dimostrazione della cura e all'accudimento svolto dal genitore d'intenzione nonché in considerazione della relazione del Centro Sovrazonale Integrato Adozioni Nazionali e Internazionali in data 17/8/2024 in cui veniva dato atto che “non è stato possibile approfondire la qualità della relazione tra la richiedente e i minori oggetto del presente studio, ma dall'osservazione dell'interazione è risultato chiaro che esiste un legame profondo che rimanda ad una quotidianità pregressa che soprattutto ha introiettato” nonché del fatto che dalla relazione di aggiornamento in data 5/5/2025 Per_1 risultava che “la situazione appare molto complessa, vi sono numerose dinamiche da considerare, ma anche pareri, posizioni reciproche e racconti discordanti. Il rischio che maggiormente si rileva è quello dell'esposizione dei due bambini a tensioni e malesseri: le due donne riferiscono una narrazione opposta di tutto ciò che è ruotato intorno alla loro relazione sentimentale, al progetto genitoriale, alla vita che hanno vissuto insieme ed alla gestione dei bambini”, disponeva la sospensione della sentenza operando il bilanciamento dei contrapposti interessi e tenuto in precipuo conto il best interest of the child, in ragione del pregiudizio che potrebbero subire dalla immediata esecuzione della sentenza e delle conseguenze ove la stessa non trovasse conferma, accoglieva l'istanza di sospensione.
6. Con sentenza n. 68/2025 del 22/5/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in [...] che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
In particolare la Corte dovendo decidere con riguardo ad una coppia di donne che avevano condiviso e assunto l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita, ha considerato il prevalente interesse del minore nato a [...] riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, madre biologica e madre intenzionale, stato che per sua natura opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne.
A differenza quindi dall'istituto dell'adozione in casi particolari in cui “l'acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, temi e alea propri di tutti i procedimenti”.
6.1 Alla luce dell'intervenuta pronuncia, , posto che le parti hanno fatto ricorso Controparte_1 all'estero alle tecniche di PMA in conformità alla lex loci, esprimendo congiuntamente il consenso alle pratiche procreative grazie alle quali sono poi nati i due bambini, ed , i quali hanno Per_1 Per_2
diritto al riconoscimento del proprio stato di figlio anche della madre intenzionale operante automaticamente al momento della nascita, chiedeva la cessazione della materia del contendere, la revoca del provvedimento di sospensione e la prosecuzione dell'incarico conferito ai Servizi sociali integrandola anche nei confronti del minore , in attesa che i rapporti genitoriali vengano Per_2 regolamentati ai sensi dell'art. 337 ter cc e seguenti.
6.2 La appellante, contestando la sussistenza della condivisione del progetto procreativo e l'adesione meramente formale della , insisteva per la revoca della sentenza e, in subordine CP_1
la conferma per il minore e che fosse posposto il cognome a quello di . Per_2 CP_1 Parte_1
6.3 Il Curatore speciale concludeva per il rigetto dell'appello.
7. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale deriva il diritto dei minori e Persona_1
, nati da tecniche di PMA dalla coppia di donne, a vedersi riconoscere lo status di figli di Per_2
entrambe le figure, sia della madre biologica che della madre intenzionale.
E' documentalmente provato, né è contestato, che la abbia partecipato al progetto di PMA CP_1
mediante la sottoscrizione del consenso informato, del consenso al trasfert e alla crioconservazione degli embrioni.
Sotto tale aspetto, e tenuto conto dei rilievi svolti dalla Corte, in particolare, sulla necessità del
Contr riconoscimento dello status di figlio nato da anche da coppia di donne, così come di nato da coppia di sesso diverso, sul diritto del minore alla bigenitorialità, anche nel caso di crisi della coppia o di morte del genitore intenzionale, sulla insufficiente tutela offerta ai minori dall'istituto della adozione particolare, nonché tenuto conto della volontà espressa dalle parti di togliere efficacia alla sentenza di adozione, va revocata la pronuncia di adozione dichiarata dal Tribunale per i Minorenni di Genova con riguardo , mentre va dichiarata la cessazione della materia del Persona_1
contendere con riguardo a , in quanto la ha sostanzialmente rinunciato alla domanda Per_2 CP_1 nei suoi confronti formulata con l'appello incidentale.
Tale decisione comporta la revoca della sentenza anche con riguardo alle statuizioni accessorie dovendo la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento, collocazione e statuizioni economiche relative ai minori alle competenti sedi giudiziarie.
8. In ragione dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinte:
1) revoca la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova n. 62/2025 del 11/3/2025 di dichiarazione di adozione di da parte di;
Persona_1 Controparte_1
2) dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di adozione di Per_2
da parte di;
[...] Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 20/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni