Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12020 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MAGGIPINTO Luca Giuseppe ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alberobello, alla via G. Girolamo, n. 1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 04.10.2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso va respinto.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno CP_1
mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'esame obiettivo condotto dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. è risultata affetta da “depressione maggiore cronica grave in disturbo fobico Per_1
ossessivo grave in familiarità psichica positiva per comportamenti autolesionistici, esiti di exeresi di tumore gigantocellulare del I dito mano sn, riferita ricostruzione legamento crociato anteriore sinistro, rachialgie in spondiloartrosi con discopatie e osteopenia, sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Il quadro clinico che ne deriva, “tenuto conto delle tabelle in vigore D.M. 05.02.1992 e della formula a scalare di Balthazard”, determina a carico dell'istante un'invalidità “con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella misura del “60%”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono nella prospettazione di una diversa valutazione di patologie già esaminate dal c.t.u.
Quest'ultimo, in sede di replica alle osservazioni alla bozza peritale avanzate dalla parte ricorrente, aveva precisato che “per la patologia psichiatrica” (nello specifico “depressione cronica maggiore” e non depressione endogena) sono stati utilizzati “per analogia i codici 1203 e 2206”, per le patologie ortopediche “il 20% omnicomprensivo dato dal codice 7313 è una valutazione più che corretta” e “l'invocata cardiopatia non trova riscontro nella certificazione visionata”.
Di talché, confermandosi le risultanze dell'attività peritale svolta in fase di a.t.p., il ricorso va rigettato.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in relazione ai redditi percepiti nell'anno precedente rispetto a quello di instaurazione del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 04.10.2024, nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 9 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa