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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1037/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1037/2025, promossa con ricorso depositato il 15/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentino Bruno Piana del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentino Bruno Piana del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Azzate (VA), in data 10 ottobre 2020,
(anno 2020 atto n.1 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 275/2025 in data 29/05/2025, passata in giudicato il 12.06.2025; senza figli.
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 29/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12/6/2025 la sentenza di separazione n. 275/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
A) il sig si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre un mese dalla data di omologazione della separazione. Tale somma è riconosciuta a titolo di rimborso per i fondi utilizzati in sede di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale e per il relativo arredamento.
B) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato attualmente attivo presso “Mediobanca” entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
Nessuna ulteriore condizione è prevista dai coniugi, dando atto di aver già regolato ogni diversa ed eventuale questione patrimoniale e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione o comunque di rinunciarvi, salvo quanto sopra esposto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/10/2020, in Azzate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Azzate (anno 2020, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1037/2025, promossa con ricorso depositato il 15/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentino Bruno Piana del Foro di Milano
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentino Bruno Piana del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Azzate (VA), in data 10 ottobre 2020,
(anno 2020 atto n.1 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 275/2025 in data 29/05/2025, passata in giudicato il 12.06.2025; senza figli.
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 29/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12/6/2025 la sentenza di separazione n. 275/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
A) il sig si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre un mese dalla data di omologazione della separazione. Tale somma è riconosciuta a titolo di rimborso per i fondi utilizzati in sede di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale e per il relativo arredamento.
B) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato attualmente attivo presso “Mediobanca” entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
Nessuna ulteriore condizione è prevista dai coniugi, dando atto di aver già regolato ogni diversa ed eventuale questione patrimoniale e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione o comunque di rinunciarvi, salvo quanto sopra esposto.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/10/2020, in Azzate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Azzate (anno 2020, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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