Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .G.N. 6452/0009 Dott. Giovanni AV143 7 F President Cron. 3978 Consigliere Dott. Donato $215 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.03/10/02 SPAGNA MUSSO - Rel. ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGLIFICIO MONICA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale temporeelettivamenterappresentante pro temporeel domiciliato in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso l'avvocato STEFANO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CAPPELLINI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
BANCA VALLE CAMONICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata 2002 1761 in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO : -1- ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE BONETTI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 3541/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 02/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente l'Avvocato Romanelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 24-6-1997, il Pretore di Breno revocava il decreto ingiuntivo emesso il 7-5- 1996 a favore della Banca di Valle Camonica ed avente ad oggetto il pagamento da parte del IC ON s.r.l. di £ 20.000.000, oltre gli interessi legali, quale importo di un assegno tratto da EL AU su detta Banca, posto all'incasso dall'opponente IC come giratario e indebitamente pagato da detta Banca, con accredito presso la Banca Toscana, per mancanza di provvista sul relativo conto, affermava il Pretore, in ordine alla revoca del decreto e al rigetto della domanda della Banca affermava, vertendosi, nel caso di specie, in tema di delegazione di pagamento, che la mancanza di provvista non poteva essere opposta dalla Banca al portatore del titolo ai sensi dell'art. 1271, secondo comma c.c.. Proponeva appello la Banca di Valle Camonica innanzi al Tribunale di Brescia, sostenendo che la delegazione in questione doveva intendersi "titolata" e che, pertanto, l'eccezione relativa alla mancanza di fondi avrebbe potuto essere opposta al giratario, nel senso che il delegato aveva la facoltà di apporre al delegatario (rapporto di valuta) le stesse eccezioni che poteva apporre al delegante (rapporto di provvista); costituitasi la Società IC ON, che, tra l'altro, sosteneva che la Banca di Valle Camonica non aveva effettuato con diligenza gli accertamenti in ordine al "salvo buon fine", e che nella fattispecie in esame ricorrevano i presupposti dell'indebito oggettivo e/o soggettivo, il Tribunale di Brescia con la sentenza in esame accoglieva l'appello. Sosteneva, in particolare, il Tribunale: a) nel caso in questione, trattandosi di delegazione di pagamento titolata, la nullità o l'inesistenza del rapporto di provvista possono essere opposte in via di eccezione dal delegato al delegatario ex art. 1271, secondo comma c.c.; b) che la nullità o l'inesistenza del rapporto di provvista legittimano il delegato a ripetere ex art. 2033 c.c. l'indebito pagamento eventualmente già effettuato al delegatario (allorché la Banca delegata non si sia accorta per errore della mancanza di fondi); c) che, ancora, nel caso in esame, detto pagamento è stato eseguito sulla base degli accordi interbancari disciplinanti i pagamenti mediante c.d. stanze di compensazione;
d) che la somma ricevuta dal IC ON s.n.c.. deve essere restituita alla Il ricorso è fondato. Nella vicenda in esame, il thema decidendum, soprattutto con riferimento al primo motivo di ricorso, ha ad oggetto la configurabilità della delegazione titolata, ai sensi dell'art. 1271, secondo comma, c.c., in caso di emissione di un assegno bancario, posto all'incasso dal prenditore, pagato dalla banca trattaria in mancanza di fondi sul relativo conto. Ne consegue che i profili valutativi ad esso collegato riguardano, da un lato, i presupposti per la sussistenza in concreto del "titolo" che, stante la delega di pagamento sottostante all'emissione dell'assegno bancario - rapporto c.d. di provvista tra delegante e delegato - consente a quest'ultimo di “rivalersi" nei confronti del delegatario, dall'altro, l'eventuale applicabilità della norma di cui all'art. 2033 c.c., in tema di indebito oggettivo, conseguente ad uno dei due suddetti presupposti di cui al richiamato art. 1271, secondo comma, c.c., vale a dire la nullità del rapporto tra delegante e delegatario. Occorre valutare, quindi, sulla base di quanto dedotto nella sentenza impugnata, in particolare nella motivazione, se, in ordine al rapporto contrattuale di conto corrente tra EL AU e la Banca di Valle Camonica, era stata posta in essere "una diversa pattuizione” rispetto alla regola, di cui al menzionato art. 1271, secondo comma, c.c., in base alla quale il delegato (nel caso in esame la Banca) non può opporre al delegatario (nel caso in esame il ricorrente IC) le eccezioni opponibile al delegante (nel caso in esame EL AU), e se, la mancanza di fondi sul conto in questione sia, di per sé, ipotesi di nullità del rapporto tra delegante e delegatario. Quanto al primo profilo, occorre rilevare, a parte la considerazione che in corso di causa non vi è stato alcun riferimento a detta diversa pattuizione, che la sentenza impugnata presenta un evidente vizio di motivazione laddove ritiene la delegazione di pagamento in oggetto "titolata", senza assolutamente dar conto di tale apodittica affermazione;
ne consegue che la delegazione in questione, quanto al titolo, non consente l'applicabilità della prima deroga alla regola generale della non opponibilità al delegatario dell'eccezioni che il delegato può opporre al delegante. Banca di Valle Camonica ai sensi dell'art. 2033, secondo comma, c.c., con decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda originariamente formulata in via stragiudiziale;
Ricorre per cassazione, con tre motivi, il IC ON s.n.c.; resiste con controricorso la Banca di Valle Camonica s.p.a. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'errata applicazione al caso in esame dell'art. 1271, secondo comma, c.c.. Si afferma in proposito che detto disposto normativo consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, sempreché, si configuri la nullità del rapporto tra delegante e delegatario, circostanza quest'ultima non sussistente nella vicenda in esame e, comunque, mai oggetto di domanda nel presente giudizio;
si aggiunge che l'eventuale mancanza di fondi non dà assolutamente luogo alla nullità del rapporto tra il correntista e la Banca. Con il secondo motivo si censura l'impugnata decisione in ordine alla ritenuta applicabilità dell'art. 2033 c.c. in quanto nel caso di specie l'odierna ricorrente ha ricevuto un pagamento che le era dovuto, non essendo, inoltre, tenuta a conoscere le vicende del rapporto tra il proprio debitore e la Banca dello stesso;
Con il terzo motivo si deduce, infine, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta efficacia nei confronti dei terzi delle norme che regolano i rapporti interbancari, essendo queste ultime a contenuto contrattuale, con particolare riferimento a quelle che attengono alla disciplina delle c.d. stanze di compensazione. Si sostiene, in proposito, che, se è vero che nella delegazione titolata la Banca ha il diritto di rifiutare il pagamento in mancanza di provvista, come anche di far protestare il titolo, tale diritto non può più essere esercitato, quantomeno nei confronti del terzo, al portatore dell'assegno, allorché, nelle forme ordinarie ed usuali, la Banca ha dato comunicazione dell'avvenuta copertura del titolo;
infine, si sostiene, con riferimento alla tesi dell'indebito soggettivo, che non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza di un errore scusabile o comunque riconoscibile dal terzo delegatario. Quanto al secondo profilo, va osservato che la mancanza di fondi, in caso di contratto di conto corrente e di relativa emissione di assegni, non può assolutamente farsi rientrare nelle ipotesi di nullità, da intendersi in senso rigorosamente tipico, del rapporto tra delegante e delegatario: quest'ultimo si identifica, infatti, nella "causa" sottostante all'emissione del titolo di credito, per cui sussiste tale seconda deroga alla summenzionata regola generale ex art. 1271, secondo comma, c.c. solo qualora detto rapporto risulti viziato ab origine (illiceità, mancanza di forma ad substiam ed altro). Riguardo, poi, al secondo motivo, è da rilevare (come del resto già sostenuto da questa Corte con sentenza n. 535/2000 m. 532945) che, se la Banca paga un assegno privo di copertura, ritenendo per errore la sufficienza della provvista, il pagamento non può, per ciò solo, configurarsi come indebito (ne oggettivamente ne soggettivamente), e non è quindi suscettibile di ripetizione, poiché è avvenuto in base ad un titolo emesso in conformità delle norme che disciplinano la circolazione degli assegni e, pertanto, in favore di un soggetto munito di legittimazione cartolare, al quale, per quanto sopra detto, la Banca trattaria non può utilmente prospettare il proprio errore, riguardando questo il rapporto di provvista ed ostandovi la disposizione dell'art. 1271, secondo comma, c.c.. Analogamente deve concludersi, riguardo al terzo motivo, per il caso, quale quello in esame, in cui il prenditore di un assegno sia una Banca ed il pagamento dello stesso avvenga a mezzo “stanza”: tale forma di estinzione del debito non è, infatti, una mera operazione contabile ed ha, sul piano giuridico, la stessa efficacia del pagamento in via ordinaria. Una volta, pertanto, avvenuto l'accredito, non ha rilievo la circostanza che lo stesso è conseguente ad una stanza di compensazione, operata a seguito di accordi interbancari “interni" non estensibili a terzi, e si applica la disciplina generale compresa quella di cui al più volte richiamato art. 1271 c.c.. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell'impugnata decisione, senza rinvio, sussistendone i presupposti di cui all'art. 384, c.p.c. e, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Breno in data 7-5-1996. Le spese dell'intero giudizio, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico della resistente Banca Valle Camonica e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Breno in data 7-5-1996. Condanna la Banca Valle Camonica alle spese dell'intero giudizio liquidate in complessivi € 4540,00 e, precisamente, per il primo grado € 1220,00 (di cui 760,00 per onorario, 310,00 per diritti di procuratore e 150,00 per spese), per l'appello € 1870,00 (di cui 1300,00 per onorario, 420,00 per diritti di procuratore e 150,00 per spese) e per la presente fase € 1450,00 (di cui 1300,00 per onorario e 150,00 per spese). Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data 6-11-2002. Il Presidente L'estensore Losoves IL CANCE Massaliage Domenic CORTE SUP Pra Sem Depoeltato 25 MAR. 2003 IL CARCEN CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 03 serie 4 al n. 26614 versate € 14977 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 1.0. n°115 del 30/5/2002) ILDIRETTORE/D. CANCELLERIAL (F. Filippi Scarpino)