Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 3
L'istituto della sospensione di cui all'art. 304 cod. proc. pen. opera all'interno delle singole fasi, posto che le cause che possono determinarla sono strettamente connesse all'evoluzione delle fasi stesse. Nella concreta operatività, tuttavia, la sospensione si atteggia diversamente in relazione alle cause che la determinano: nelle ipotesi di cui al primo comma, lett. a) e b), dell'art. 304 cod. proc. pen. la sospensione dà avvio a un periodo di non decorrenza dei termini di custodia cautelare, i quali riprendono a decorrere quando la causa di sospensione è venuta meno; nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen., invece, se la valutazione circa la particolare complessità del dibattimento deve avvenire, nell'ambito della fase del giudizio, prima della scadenza della durata della custodia, la concreta operatività della sospensione è subordinata al verificarsi della condizione che la fase del giudizio non si concluda entro il termine fisiologico di durata della custodia cautelare, con l'effetto che la sospensione si risolve in un allungamento dei termini di custodia relativi alla fase.
In materia di sospensione dei termini della custodia cautelare, ogni decisione sulla applicazione della causa di sospensione assume autorità di giudicato "allo stato degli atti", nel senso che ha effetto fin tanto che non intervenga un nuovo elemento che possa incidere sulla valutazione precedentemente espressa. Correlativamente, tenuto conto della connessione esistente tra l'esigenza di sospendere i termini di custodia e l'evoluzione dinamica del processo, deve ritenersi reiterabile l'istanza di sospensione ex art. 304 cod. proc. pen., perché la medesima istanza va a incidere su una situazione che, in quanto non rimasta statica, va considerata "nuova" rispetto a quella precedentemente esaminata.
Il dettato dell'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., nel fare riferimento a "dibattimenti particolarmente complessi", intende comprendere, in tale locuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi inclusa l'esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e di escussione di numerosi testi, sia all'organizzazione di mezzi per la sua celebrazione (Nella specie la Corte ha esemplificativamente indicato le esigenze di natura logistica connesse alla necessità di garantire l'incolumità dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi diversi e lontani dalla sede del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/11/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 3504
3. " Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 14064/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
2) OI EL, nato a [...] il [...];
3) BO ME, nato a [...] l'[...]; 4) BO IL, nato a [...] il [...]; 5) MO IU, nato a [...] il [...]; 6) IT IU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 3.3.1999 del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Lette le conclusioni del Dr. V. Galgano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.M. e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
I difensori nono sono comparsi;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale della libertà di Milano, con ordinanza 3.3.1999, decidendo in sede di appello, confermava quella emessa, il precedente 29 gennaio, dalla Corte di Appello di Milano, che aveva sospeso, per la particolare complessità del dibattimento (art. 304/2^ C.P.P.) di secondo grado relativo al procedimento penale a carico di OI EL ed altri imputati del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n.309/90, i termini di durata della custodia cautelare.
Avverso la pronuncia del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica e gli imputati OI EL, BO ME, BO IL, MO IU e IT IU.
Il primo ha lamentato l'erronea applicazione della legge processuale in ordine alla decorrenza del periodo di sospensione dei termini di custodia cautelare, sospensione che doveva operare all'interno della fase e non già, come ritenuto dal Tribunale, solo allo "spirare del termine di fase", sì da determinare "una sorta di allungamento dei termini di custodia cautelare per il periodo di fase".
L'OI ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento alla preclusione endoprocessuale (art. 649 C.P.P.) che si sarebbe venuta a determinare per effetto di altra decisione dello stesso Tribunale in data 12.1.1999, gravata di ricorso del P.M., la quale aveva statuito sullo stesso oggetto, negando, in quella occasione, la sollecitata sospensione dei termini di custodia cautelare;
ha censurato comunque l'ordinanza impugnata sotto il profilo dell'erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti di operatività della norma di cui al secondo comma dell'art. 304 C.P.P. I BO, il MO e il IT hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta complessità del dibattimento, quale causa giustificatrice dell'accordata sospensione. All'odierna udienza camerale, assenti i difensori degli imputati, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso del P.M. è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, per manifesta infondatezza.
Ed invero, avendo la decisione impugnata confermato la sollecita sospensione dei termini di custodia cautelare, durante la fase del giudizio d'appello, per gli imputati chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/'90, non è dato vedere quale concreto interesse possa sussistere in capo all'Organo di accusa, che vorrebbe solo sentire puntualizzare che la detta sospensione opera "all'interno della fase" e non già in coincidenza dello "spirare del termine di fase". In realtà, la superfluità e, comunque, la manifesta infondatezza della sollecitata puntualizzazione sono evidenti, solo che si consideri che l'istituto della sospensione di cui all'art. 304 C.P.P. opera indiscutibilmente all'interno delle singole fasi processuali, posto che le cause che possono determinarla sono strettamente connesse all'evoluzione di tali fasi, la sospensione, però, nella sua concreta operatività, si atteggi diversamente proprio in relazione alle cause che la determinano:
nelle ipotesi di cui al primo comma lett. a) e b) dell'art. 304, certamente la sospensione dà avvio ad un periodo di non decorrenza dei termini di custodia cautelare, strettamente rapportato a quello durante il quale protrae la sospensione o il rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del suo difensore, per richiesta di costoro, per mancata presentazione, per allontanamento o per mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (i termini di custodia riprendono a decorrere, quanto la causa della loro sospensione è venuta meno, salvo il superamento del limite massimo di durata di cui al sesto comma dell'art. 304); nell'ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo, che è quella che qui interessa, la valutazione circa la particolare complessità del dibattimento deve certamente avvenire, nell'ambito della fase del giudizio, prima della scadenza del relativo termine di durata della custodia cautelare, ma la concreta operatività della sospensione è subordinata al verificarsi della condizione che la fase del giudizio non si concluda entro il termine fisiologico di durata della custodia cautelare, con l'effetto che, in questo caso, la sospensione si risolve in un allungamento dei termini di custodia relativi alla fase, con il limite massimo previsto dal sesto comma dello stesso articolo (doppio dei termini di cui all'art. 303/1^ C.P.P.); e, dall'altra parte, non potrebbe essere diversamente, appalesandosi priva di giustificazione una sospensione operante durante il dibattimento, quando ancora vi è un congruo periodo di decorrenza del termine ordinario di fase, il quale, ove si sostenesse il contrario, non potrebbe mai riprendere a decorrere, proprio perché con la pronuncia della decisione si conclude la fase del giudizio e si cristallizza ogni questione relativa ai termini di custodia pertinenti a tale fase, nel senso che, se non esauriti, lasciano scattare i termini della fase di giudizio successiva e, se esauriti prima della decisione, producono la caducazione della misura (nella stessa manica si atteggia la concreta operatività dell'istituto della sospensione in esame, nell'ipotesi di cui al primo comma lett. c) dell'art. 304 C.P.P.). Il ricorso dell'OI non è fondato e va rigettato.
Non sussiste alcuna preclusione endoprocessuale ricollegabile alla precedente decisione 12.1.1999 del Tribunale della libertà, sia perché tale decisione, come precisato dallo stesso ricorrente, per effetto del ricorso proposto dal P.M., non sarebbe ancora divenuta irrevocabile, sia soprattutto perché, nella specifica materia, ogni decisione assume autorità di giudicato "allo stato degli atti", fin tanto che cioè non intervenga un qualche nuovo elemento che possa incidere sulla valutazione precedentemente espressa;
nella specie, tenuto conto della stretta connessione esistente tra l'esigenza di sospendere i termini di custodia e l'evoluzione dinamica del processo, è di intuitiva evidenza la reiterabilità dell'istanza di sospensione ex art. 304 C.P.P., proprio perché la medesima istanza va ad incidere su una situazione che, in quanto non rimasta statica, va considerata "nuova" rispetto a quella precedentemente esaminata. L'ordinanza impugnata, inoltre, fa buon governo della norma di cui all'art. 304/2^ C.P.P. e dà adeguata e logica motivazione in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti di operatività. La particolare complessità del dibattimento, quale causa di giustificazione della sospensione dei termini di custodia, infatti, è stata ravvisata in relazione al numero elevato degli imputati, alla difficoltà e alla delicatezza delle questioni sottoposte al vaglio del Giudice di appello, al rilevante numero delle richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai problemi connessi all'intervenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 513 C.P.P., circostanze queste che, valutate nel loro complesso, sono sintomatiche di una oggettiva difficoltà insita in esigenze processuali in senso stretto e in connesse esigenze di carattere organizzativo- logistico, che delle prime costituiscono una necessaria peculiarità. Il dettato dell'art. 304/2^ C.P.P., nel fare riferimento a "dibattimenti particolarmente complessi", intende comprendere, in tale locuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi inclusa l'esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e di escussione dei numerosi testi, sia all'organizzazione di mezzi per la sua celebrazione, quali esemplificativamente l'esigenza di garantire l'incolumità dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi diversi e lontani dalla sede del Giudice. Queste ultime considerazioni sulla ricorrenza dei presupposti di operatività della norma di cui all'art. 304/2^ C.P.P. e sulla corretta applicabilità che di tale norma ha fatto il Giudice a quo, utilizzando un apparato argomentativo adeguato e logico, inducono a ritenere manifestamente infondati, perché basati su censure del tutto inidonee a contrastare la valenza del detto apparato, (e, quindi, inammissibili) i ricorsi di BO ME, di BO IL, del MO e del IT, ciascuno dei quali va condannato a versare alla Cassa delle ammende la somma, che stimasi equa, di L. 1.000.000.
Di diritto, consegue la condanna degli imputati ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Non comportando al presente decisione la rimessione in libertà degli imputati ricorrenti, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. C.P.P.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica;
rigetta il ricorso di OI EL;
dichiara inammissibili i ricorsi di BO ME, BO IL, MO IU e IT IU, condanna tutti gli imputati ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché i BO, IT e MO a versare ciascuno alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000