Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3504
CASS
Sentenza 3 novembre 1999

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L'istituto della sospensione di cui all'art. 304 cod. proc. pen. opera all'interno delle singole fasi, posto che le cause che possono determinarla sono strettamente connesse all'evoluzione delle fasi stesse. Nella concreta operatività, tuttavia, la sospensione si atteggia diversamente in relazione alle cause che la determinano: nelle ipotesi di cui al primo comma, lett. a) e b), dell'art. 304 cod. proc. pen. la sospensione dà avvio a un periodo di non decorrenza dei termini di custodia cautelare, i quali riprendono a decorrere quando la causa di sospensione è venuta meno; nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen., invece, se la valutazione circa la particolare complessità del dibattimento deve avvenire, nell'ambito della fase del giudizio, prima della scadenza della durata della custodia, la concreta operatività della sospensione è subordinata al verificarsi della condizione che la fase del giudizio non si concluda entro il termine fisiologico di durata della custodia cautelare, con l'effetto che la sospensione si risolve in un allungamento dei termini di custodia relativi alla fase.

In materia di sospensione dei termini della custodia cautelare, ogni decisione sulla applicazione della causa di sospensione assume autorità di giudicato "allo stato degli atti", nel senso che ha effetto fin tanto che non intervenga un nuovo elemento che possa incidere sulla valutazione precedentemente espressa. Correlativamente, tenuto conto della connessione esistente tra l'esigenza di sospendere i termini di custodia e l'evoluzione dinamica del processo, deve ritenersi reiterabile l'istanza di sospensione ex art. 304 cod. proc. pen., perché la medesima istanza va a incidere su una situazione che, in quanto non rimasta statica, va considerata "nuova" rispetto a quella precedentemente esaminata.

Il dettato dell'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen., nel fare riferimento a "dibattimenti particolarmente complessi", intende comprendere, in tale locuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi inclusa l'esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e di escussione di numerosi testi, sia all'organizzazione di mezzi per la sua celebrazione (Nella specie la Corte ha esemplificativamente indicato le esigenze di natura logistica connesse alla necessità di garantire l'incolumità dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi diversi e lontani dalla sede del giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3504
    Data del deposito : 3 novembre 1999

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