Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.
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- 1. Avvisi difensivi dovuti anche se prelievo ha finalità terapeutiche (Cass. 13595/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2025
La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), e anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. La ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla …
Leggi di più… - 2. Curva di Widmark non salva da accertamento guida in stato di ebrezza (Cass. 24618/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2025
L'incidenza della cd. curva alcolimetrica (curva di Widmark) non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Il consenso al prelievo ematico non è necessario per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza: mancanza di consenso non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …
Leggi di più… - 4. Guida in stato di ebbrezza: l'avviso al difensore non deve essere dato necessariamente per iscrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 settembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza: dell'avviso al difensore deve esservi prova negli atti della P.G.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi (Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. 3913). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2020 , n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2017, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
02343-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. ROCCO MARCO BLAIOTTA 2138/2017 SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE DANIELA RITA TORNESI N.38268/2017 UGO BELLINI DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO LECCE SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore E' presente in qualità di sostituto processuale dell'avvocato PARLATANO PIERLUIGI del foro di TARANTO, difensore di fiducia di MO AN, l'avvocato UGO PIOLETTI del foro di Roma come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10 marzo 2017 la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto confermava la pronuncia con la quale, in data 27 novembre 2014, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica dichiarava NE NN responsabile del reato p.e.p. dall'art. 186, comma 2 e 2 bis lett. c), cod. strada, a lui ascritto per essere stato colto alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata DS075YE in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,6 g/l) provocando un incidente stradale;
accertato in Torricella, il 9 dicembre 2012. Dalla ricostruzione dell'accaduto emergente dalle sentenze dei giudici di merito risulta accertato che verso le ore 1,00 del 9 dicembre 2012 NE NN, mentre conduceva l'autovettura Fiat Punto tg. DS075YE, andava a collidere con un'autovettura in sosta regolarmente parcheggiata in Torricella via Sergente Menza, per poi andare a sbattere contro il muro di un'abitazione, abbattendo, tra l'altro, una piccola centralina dell'Enel ed un segnale stradale. L'imputato veniva trasportato nell'immediatezza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Manduria per essere sottoposto a cure mediche;
venivano riscontrate lesioni personali con prognosi di giorni venti s.c.. Presso tale struttura era sottoposto ad accertamenti tossicologici ed etilometrici, su richiesta dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, dopo essere stati allertati da una telefonata, avendo accertato che il conducente era già stato trasportato in ospedale. All'esito di tali accertamenti risultava positivo all'uso di sostanze alcoliche per la presenza di etanolo pari a 2,6 g/l.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità in relazione all'art. 606, lett. c, c.p.p. per violazione dell'art. 191 c.p.p. Al riguardo il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale è incorsa in un error in procedendo giacché ha illegittimamente utilizzato le risultanze dell'esame delle urine dell'imputato effettuato dai sanitari, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria e allo scopo di accertare la presenza di alcool e/ o di droghe, nonostante l'imputato non abbia prestato il consenso al suddetto esame;
non vi è nemmeno la prova che gli sia stato dato l' avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. c.p.p. e che, in ogni caso, il predetto possa esserne reso conto, perché evidentemente incapace di intenderlo in ragione dello stato confusionale in cui versava al momento del fatto. Rileva di avere dedotto tempestivamente l'eccezione di inutilizzabilità di tale esame dinanzi al giudice di primo grado nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (pag. 4, III periodo) e di averla invano riproposta nell'atto di appello;
di qui dedotto vizio della sentenza di secondo grado di "travisamento per invenzione". Conclude rappresentando che la nullità dell'accertamento comporta, conseguentemente, la mancanza di prova circa la sussistenza di una condizione di ebbrezza penalmente rilevante.
2.2. Inosservanza dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p. ed anche all'art. 606 lett. e) c.p.p. Sotto questo profilo il ricorrente assume che la Corte territoriale, colmando la lacuna motivazionale del giudice di primo grado in merito all'assunzione da parte del ricorrente di un farmaco contenente etanolo, ha tuttavia erroneamente valutato le prove a discarico, pervenendo così ad una motivazione sul punto la cui tenuta logica è inesistente. Evidenzia che, pur a fronte delle certificazioni mediche attestanti l'utilizzo da parte del NE, in data compatibile con i fatti di causa, di un farmaco contenente etanolo (sciroppo per la tosse), la Corte non ha ritenuto provata l'assunzione di detto farmaco la sera dell'incidente sostenendo che, comunque, il predetto avrebbe dovuto accertarsi della compatibilità del farmaco con la guida. La Corte territoriale è così incorsa in un altro error in procedendo in quanto ha mosso illegittimamente all'imputato un rimprovero sotto il profilo soggettivo, non potendo di certo intendersi la sua ignoranza circa la presenza di etanolo nel farmaco come sinonimo di colpa.
2.3. Inosservanza dell'art. 125 c.p.p. anche in relazione all'art.606, lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 186, comma 2 bis cod. strada;
violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che non è stato minimamente dimostrato il nesso causale tra il tasso alcolemico e il sinistro, talchè è minato la tenuta logica della sentenza. Sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante del comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada senza tener conto che dagli atti è risultato che al momento del sinistro la strada era bagnata e, dunque, tale circostanza può essere stata la causa esclusiva del sinistro, considerato che non erano presenti tracce di frenata.
2.4. Inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) in riferimento all'art. 131 bis c.p.; inosservanza dell'art. 125 c.p.p. anche 2 in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p. in riferimento all'art. 131 bis c.p. per manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorrente assume che la Corte territoriale ha errato per non avere applicato l'art. 131 bis c.p. o per averne implicitamente negato l'applicabilità, pur riconoscendone, al contempo, gli elementi caratterizzanti, quali la congruità della pena al limite edittale, la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, la concessione della sospensione condizionale della pena e il suo stato di incensuratezza. Secondo il ricorrente, proprio la valorizzazione degli elementi sopra indicati impone l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. in questo grado di giudizio, anche nell'ipotesi in cui il ricorso sia inammissibile.
3. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con assoluzione dell'imputato o il rinvio ad altra Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va anzitutto premesso che nel caso in esame l'accertamento espletato dai sanitari aveva finalità investigativa e non curativa in quanto è stato eseguito, non già nell'ambito di un protocollo medico terapeutico attivato in occasione del ricovero dell'imputato nella struttura ospedaliera in conseguenza del sinistro, ma esclusivamente in ragione della richiesta in tal senso rivolta ai sanitari dagli agenti di polizia. Ed invero il NE, a seguito del sinistro nel quale riportava lesioni personali, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale «M. Giannuzzi» di Manduria, ove giungeva alle ore 1.00 con triage di accettazione codice verde poco critico. Alle 02.33 il predetto veniva sottoposto dal personale medico di P.S. a visita medica generale e alle 03.04 si procedeva alla sutura estetica della ferita. Alle ore 04.05 perveniva alla Direzione Sanitaria Azienda ASL/ Ospedaliera di Manduria richiesta di accertamenti urgenti sulla sua persona consistenti in una visita medico legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici (sangue se lo consente ovvero urine e saliva). Detto esame veniva effettuato alle ore 04.45 e, successivamente, alle ore 05.02 veniva dimesso.
3. Giova precisare che, proprio con riferimento a tale ipotesi, si è di recente ribadito (cfr. sez. 4, n. 51284/2017 del 10/10/2017) che «nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada, sussiste l'obbligo di dare l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., allorché il 3 conducente sia già indiziato di reato al momento in cui la P.G. ha inviato al sanitario la richiesta di procedere agli esami clinici per la verifica del tasso alcolemico e se l'accertamento non venga espletato ai fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto ed unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato». Tale apparato di facoltà e garanzie è direttamente collegato alla natura dell'atto, equiparabile a quelli previsti negli artt. 352 e 354 del codice di rito (un accertamento, cioè, che si inserisce nel corso di un'attività endoprocessuale), alla qualità dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all'indiziato di reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi propri del processo penale. Detto orientamento è, peraltro, coerente con disposto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, quando «nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice>> (cfr. sul ... punto, in motivazione, Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi). Ed invero, in tale caso il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria che si avvale di una facoltà espressamente attribuita dall'art. 348, comma 4, cod. proc. pen. Si precisa al riguardo che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero (cfr. Sez. 3, n. 16683 del 5/03/2009, Rv. 243462, n. 5818 del 10/11/2015 Cc. (dep. 12/02/2016, Rv. 266267). Da ciò consegue che la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo biologico per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti degli esami così compiuti presso una struttura ospedaliera, trattandosi di vero e proprio atto di indagine. Del resto la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita - dall'art. 13, comma secondo, Cost.- non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (cfr. Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014), Rv. 258490; n. 10605 del 15/11/2012 Ud. (dep. 7/03/2013), Rv. 254933 (in cui la S.C. ha tuttavia chiarito che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario). Va tuttavia precisato che anche nel caso in cui il prelievo venga effettuato sul soggetto sottoposto a cure mediche, unicamente per l'intervenuta richiesta 4 della polizia giudiziaria, non pare esclusa la valenza del generale principio della necessità del consenso informato dell'interessato (Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 - dep. il 7/03/2013 - Rv. n. 254933). Per ritenere diversamente occorrerebbe postulare che la polizia giudiziaria possa ordinare al medico di eseguire il prelievo e che quest'ordine esima il sanitario dal richiedere il consenso informato. Tuttavia il testo dell'art. 186 cod. strada contraddice una simile ipotesi interpretativa giacchè indica l'atto della p.g. come richiesta» e non come ordine o prescrizione. La coerenza costituzionale della norma deriva dal rapporto accessorio che l'iniziativa della p.g. trattiene con l'attività medica, la quale assicura in via preliminare che non subiscano pregiudizio i diritti della persona potenzialmente incisi dalle operazioni necessarie all'accertamento del tasso alcolemico. Dunque si può concludere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 186, comma 5, cod. strada, la richiesta della p.g. di verifica del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche può legittimamente essere l'unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.
4. Così individuate le coordinate ermeneutiche di riferimento, si procede alla disamina dei motivi di impugnazione.
5. I motivi posti a base del ricorso sono manifestamente infondati.
5.1. Quanto al primo motivo, giova precisare, sotto il profilo processuale che, secondo la giurisprudenza consolidata, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre all'esame alcolemico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non dà luogo ad una nullità di ordine generale assoluta ma a c.d. regime intermedio. Ed invero le sezioni unite della S.C. (n. 5396 del 29/01/2015 Bianchi, Rv. 263023), risolvendo un precedente contrasto, hanno affermato il principio secondo cui tale eccezione può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., sino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, e, dunque, deve formalmente risultare a verbale quantomeno nelle conclusioni del difensore in sede di requisitoria. Nel caso in esame tale circostanza non può di certo desumersi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal tenore delle domande rivolte dalla difesa del NE. Come ha correttamente evidenziato la Corte distrettuale, l'eccezione di inutilizzabilità non è stata formalmente dedotta dalla difesa del NE nemmeno nei motivi di appello. In ogni caso, dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale riassunti nella sentenza impugnata (le cui motivazioni vanno integrate con la decisione di primo grado trattandosi della c.d. doppia conforme), è emerso che nel caso di specie il NE aveva prestato il previo consenso al prelievo biologico ed era stato al contempo edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in ossequio ai principi di diritto sopra enunciati. Tale convincimento viene fondato sulle dichiarazioni rese dal Brigadiere dei Carabinieri Mario Palazzo, intervenuto sul luogo dell'incidente e che, dopo avere accertato che il conducente era già stato trasportato all'Ospedale di Manduria, si era recato personalmente presso la predetta struttura sanitaria ed aveva acquisito il suo consenso all'effettuazione del prelievi biologici (attività di per sé necessaria, alla stregua di quanto sopra esposto) rendendolo al contempo edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
seguiva poi la richiesta alla struttura sanitaria di procedere agli accertamenti tossicologici ed etilometrici. Il Giudice di secondo grado ha, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, valutato attendibili le dichiarazioni rese dal teste Palazzo sia dal punto di vista soggettivo, per la posizione di neutralità rispetto all'accaduto sia per la puntualità nel riferire ciò che ha constatato, non disgiunta dalla lealtà dimostrata nell'aver ammesso di non avere effettuato altre verifiche, finalizzate a riscontrare aliunde lo stato di alterazione. Il narrato è stato altresì riscontrato dal verbale di accertamento e contestazione della violazione dell'art. 186 bis cod. strada e dall'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, che conferma, anche per iscritto la circostanza che l'imputato, in data 13/12/2012, aveva prestato il suo consenso a che venissero effettuati gli esami tossicologici ed etilometrici e che era stato, al contempo ritualmente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
5.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che nel caso de quo la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione ampia e diffusa motivazione esente da vizi di ordine logico, che dalle risultanze processuali non risulta comprovato che l'alterazione sia dovuta all'ingestione di un farmaco contenente etanolo. M A tale riguardo è stato infatti evidenziato che la certificazione medica risalente al 17/12/2012 si limitava ad affermare che il NE era affetto da asma bronchiale, che eseguiva in maniera saltuaria terapia inalatoria con cortisonici e broncodilatatori. Inoltre lo stesso imputato, su cui incombeva il relativo onere probatorio, si è limitato a riferire di avere recentemente assunto 6 doxifillina in forma di sciroppo contenente alcool etilico, senza tuttavia dimostrare l'assunzione di tale farmaco immediatamente prima di porsi alla guida il 9 dicembre 2012 né che tale farmaco potesse portare all' aumento del livello ematico di alcool nella entità riscontrata nel caso di specie. Inoltre la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, neppure in astratto, la circostanza dell'assunzione del farmaco può assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spetta in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza - incorrendo, in caso contrario, in colpa - della compatibilità dell'assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida (cfr. Sez 4, n. 19386 del 05/04/2013, Rv. 255835; sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Rv. 263154).
3.3. Il terzo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Detto motivo è nuovo rispetto ai motivi di appello e, dunque, la relativa doglianza sollevata è tardiva (cfr. Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Rv. 261438, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627); esso si fonda, inoltre, su una ricostruzione alternativa dei fatti che implica una «rilettura» degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest'ultimo abbia adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
3.4. Anche il quarto motivo è da rigettare sotto un duplice profilo. In primo luogo non vi è prova che l'applicazione della speciale causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131 bis cod. pen. sia stata chiesta dalla difesa nel giudizio di appello celebratosi il 10 marzo 2017 e, dunque, quando detta norma era già codificata: infatti è ius receptum quello secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data di deliberazione della sentenza d'appello (sez. 7, ord. n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281); sez. 6, sent. n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678, sez. 4, sent. n. 34881 dell'8/06/2017). Inoltre il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità che ha più volte chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ovvero che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 comma 7 primo c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Orbene, la sentenza impugnata esclude, sia pure implicitamente, che sussistano le condizioni per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sottolineando, per contro, la gravità del fatto desumibile dall'elevato valore del livello alcolemico riscontrato al NE nonché dall'avere costui causato un incidente.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniel file wDaniela Rita Tornesi Rocco Blaiotta Blister Depositata in Cancelleria Oggi. 19 GEN. 2018 Il Funzionario Giudiziario Patricia Ciorra 8