Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
La mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma secondo Cost. - non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni.
Commentari • 10
- 1. Curva di Widmark non salva da accertamento guida in stato di ebrezza (Cass. 24618/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2025
L'incidenza della cd. curva alcolimetrica (curva di Widmark) non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Il consenso al prelievo ematico non è necessario per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza: mancanza di consenso non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata …
Leggi di più… - 2. Avvisi difensivi dovuti anche se prelievo ha finalità terapeutiche (Cass. 13595/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 aprile 2025
La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), e anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. La ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2026
Massima In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell'ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l'effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell'indagato, non la materiale “paternità vocale” dell'avviso. Vuoi approfondire l'argomento? Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell'avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. …
Leggi di più… - 4. Guida in stato di ebbrezza: l'avviso al difensore non deve essere dato necessariamente per iscrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale sez. IV, 04/02/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.14621 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 settembre 2020 la Corte d'appello di Campobasso, …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza: è richiesto il consenso per il prelievo ematico su richiesta della P.G.?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2013, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/12/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2090
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 27591/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO FARO PIERO N. IL 24/03/1979;
avverso la sentenza n. 4311/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine ai reati di cui all'art. 116 C.d.S. e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C. La Corte d'appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità ed ha diminuito la pena, avendo concesso le attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo si deduce che incongruamente i giudici di merito si sono basati, quanto all'illecito di cui al richiamato art. 116, sulle dichiarazioni dell'Ufficiale di polizia giudiziaria in ordine all'indagine svolta presso la banca dati istituzionale circa l'assenza di titolo abilitativo alla guida. Tale indagine è insufficiente a fornire piena prova.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che gli esami ematochimici sono stati compiuti in assenza di esplicito, informato consenso.
2.3 Con il terzo motivo si deduce che l'inizio del lavoro di pubblica utilità è stato fissato ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza, così inibendo un'utile impugnazione.
3. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo e privo di pregio nel resto.
3.1 La sentenza impugnata considera che l'imputato, come riferito da Maresciallo dei carabinieri operante, sottoposto a controllo, non esibì la patente bensì solo documento d'identità; e le indagini subito eseguite presso la banca dati della Motorizzazione civile consentirono di accertare che il Lo FA non aveva mai conseguito la patente di guida. Tali acquisizioni, secondo il giudice di merito, forniscono prova piena, ne' siffatta conclusione è stata mai concretamente contestata mediante l'esibizione della patente. Tale valutazione è immune da vizi logici o giuridici, coniugando coerentemente tutte le acquisizioni probatorie per pervenire alla conclusione che vi è la prova della mancanza del titolo abilitativo alla guida.
3.2 La sentenza evidenzia altresì che l'imputato, dopo la causazione di incidente stradale, venne trasferito presso un nosocomio. Il personale del 118 addetto al trasporto fu incaricato di Carabinieri di richiedere approfondimenti ematochimici connessi all'uso di sostanze illecite. Giunto in pronto soccorso, il paziente fu subito sottoposto ad esame medico anche a fronte della dichiarata assunzione di psicofarmaci e di grandi quantità di vino. Il terapeuta dispose indagini ematiche che evidenziarono tasso alcolemico di 2,66. La Corte di merito, richiamata la giurisprudenza di questa Suprema corte, considera che si è in presenza di indagini disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, sicché i relativi reperti documentali sono senz'altro utilizzabili nel processo. Pure tale apprezzamento è immune da vizi di sorta. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834). Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. La Corte Costituzionale, come pure si è avuto modo di rimarcare (particolarmente Rv. 252031), è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di "provvedimenti... necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p.. Peraltro, la stessa Corte, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che invece, ".... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata venerazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge". Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo;
ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.
3.3 La pronunzia impugnata ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità disponendo che l'esecuzione abbia luogo entro quattro mesi "dalla data odierna". Tale statuizione si espone con tutta evidenza alle censure prospettate. Il lavoro di pubblica utilità costituisce un modo alternativo di esecuzione della pena;
sicché esso non può avere esecuzione prima che la sentenza che ha irrogato la pena e disciplinato la sua applicazione sia divenuta irrevocabile. La statuizione in questione va dunque eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità entro quattro mesi dalla data della sentenza. Statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014