Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.
Commentari • 4
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A cura di: Angelo Ciarafoni L'art. 186, co. 1, c.d.s. prescrive il divieto di «guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche». Lo stato di ebbrezza è rinvenibile nell'ipotesi di alterazione psicofisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche, che riduce i riflessi e la capacità di padronanza del veicolo che viene utilizzato. Gli studi medici ritengono che gli effetti dell'assunzione di alcol etilico, contenente etanolo, si manifestano entro un arco temporale di 15/20 minuti circa dall'assunzione della bevanda alcolica. Gli effetti si manifestano in modo diverso in considerazione del fatto che rilevano il peso, l'età, il sesso, le condizioni fisiche dei …
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La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33769 dell'11 luglio 2017, si è occupata di un interessante caso di “guida in stato di ebbrezza”, fornendo alcune interessanti precisazioni circa la rilevanza dell'assunzione di farmaci che possano alterare l'esito dell'alcoltest. In particolare, ai fini dell'esclusione della punibilità per tale reato, è sufficiente che il conducente dimostri che gli è stato prescritto un farmaco che può influenzare l'esito dell'etilometro? Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 15187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15187 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 782
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana M.T. - rel. Consigliere - N. 36251/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG NN N. IL 27/05/1973;
avverso la sentenza n. 1806/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 02/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO
La corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 2 dicembre 2013, riformava la sentenza del tribunale di Brescia del 5 febbraio 2013, impugnata dal procuratore generale, e dichiarava LI IL colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b e comma 2 sexies, per aver circolato alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico di 0,90 g per litro e 0,82 g per litro, con l'aggravante dell'ora notturna. Il fatto era stato commesso in Brescia il 21 novembre 2009. Rilevava la corte d'appello che il tribunale aveva assolto l'imputato sulla base del fatto che egli aveva negato di aver assunto sostanze alcoliche ed aveva prodotto una certificazione medica dalla quale risultava che all'epoca dei fatti assumeva farmaci omeopatici ad alta concentrazione di alcol che avevano determinato un aumento del livello ematico di alcol ed, altresì, un aumento del livello di alcol espulso tramite l'espirazione. Tuttavia, da un lato la certificazione medica prodotta si limitava ad affermare che si trattava di farmaci che potevano portare ad un aumento del livello ematico di alcol senza giungere ad alcuna certezza in merito, dall'altra, anche a voler ammettere che l'assunzione di un farmaco determinasse un livello non consentito di alcol nel sangue, l'assuntore avrebbe dovuto tenerne conto e regolare di conseguenza il consumo, posto che la condotta che la fattispecie penale reprimeva era la guida in stato di alterazione dovuta all'eccessiva ingestione di alcol, quale che fosse l'origine di tale eccessiva ingestione e del conseguente stato di alterazione.
Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione LI NI deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte d'appello aveva messo in dubbio il valore probatorio della certificazione medica prodotta senza addurre motivazioni tecniche o scientifiche in tal senso ed, inoltre, aveva affermato che anche l'assunzione di farmaci integrasse la fattispecie di reato contestata muovendo, così, un rimprovero sotto il profilo soggettivo che non poteva essere svolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la corte che in relazione al reato ascritto all'imputato, commesso il 21.11.2009, non è maturato il termine di prescrizione, stanti gli eventi che hanno dato causa alla sospensione della prescrizione dal 24.4.2012 al 13.12.2012.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero è stato affermato dalla corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489). Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto del fatto che l'imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione ma ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava ne' l'assunzione del farmaco ne' che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all'assunzione di esso.
Inoltre la corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui neppure in astratto la circostanza dell'assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell'assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida (cfr. Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015