Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
In tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie. Il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall'art. 111 sesto comma Cost. (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 legge costituzionale n. 2 del 1999), secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è, d'altra parte, in contrasto con il principio dettato dall'art. 24 primo comma cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RN CI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giorgio Scalia n. 39, presso l'Avv. Claudio Federico che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Alfonso Quintarelli, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
COMUNE di ROMA, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Lesti in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20731/99 pubblicata il 27.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.1.1998, RN ES proponeva davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, opposizione avverso la cartella esattoriale n. 3572401 ricevuta in data 18.12.1997, relativa a due sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada rispettivamente commesse il 22.10.1993 ed il 3.2.1993.
Assumeva in particolare il ricorrente l'avvenuto pagamento della somma di lire 1.005.000 dovuta per la seconda di dette sanzioni, onde ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva il Comune di Roma a mezzo di funzionario designato, contestando le avverse deduzioni.
Il giudice adito, con sentenza in data 13/27.10.1999, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnata cartella esattoriale limitatamente alla sanzione in contestazione, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, sul presupposto che ne sussistessero giusti motivi.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il ES, deducendo un solo motivo di gravame, illustrato da memoria, al quale resiste il Comune di Roma con controricorso, parimenti illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione dell'art.92, secondo comma, c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 24 Cost., denunziando come l'impugnata sentenza, implicitamente ma evidentemente assunta sulla base del citato art. 92, secondo comma, non rechi alcuna motivazione espressa la quale giustifichi la compensazione integrale delle spese giudiziali, onde da tale motivazione non emerge alcun elemento idoneo a legittimare una simile decisione.
Il motivo non è fondato.
Conviene premettere che, in realtà, la sentenza anzidetta, nel dispositivo, accogliendo il ricorso del ES e, per l'effetto, annullando la cartella esattoriale impugnata limitatamente alla sanzione di lire 1.014.500, ha quindi dichiarato "integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio", dopo aver assunto in motivazione, a quest'ultimo riguardo, la sussistenza di "giusti motivi", senza ulteriore specificazione.
Tanto premesso, si osserva innanzi tutto che la sentenza di questa Corte n. 4455 del 5.5.1999, richiamata dal ricorrente, concerne, sul punto che qui interessa, una fattispecie sensibilmente diversa dall'attuale, essendosi in quella sede espressamente dato atto che la decisione del giudice a quo recava nel dispositivo l'espressione "spese di giudizio compensate", senza che la relativa motivazione contenesse alcuna ragione, neppure per implicito, della riferita compensazione, non avendo detto giudice, nello statuirla, fatto riferimento neppure alla ("per altro stereotipata ed apodittica" si legge nella menzionata sentenza) ripetizione della formula normativa ("concorrono... giusti motivi"). In un simile contesto, quindi, deve essere inquadrata l'affermazione della richiamata sentenza di questa Corte n. 4455/99 secondo cui la mancanza assoluta di motivazione nella decisione di compensazione delle spese integra gli estremi della violazione di legge, denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, quante volte la sussistenza dei relativi presupposti non emerga non soltanto da una motivazione esplicitamente specifica, ma neppure da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia. Peraltro, giova notare che tale orientamento non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza della Corte (Cass. 14 giugno 1999, n. 5909; Cass. 13 agosto 1999, n. 8635; Cass. 27 dicembre 1999, n. 14576; Cass. 13 gennaio 2000, n. 319; Cass. 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. 3 luglio 2000, n. 8889; Cass. 12 luglio 2000, n. 9271; Cass. 20 settembre 2000, n. 12431; Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 23 aprile 2001, n. 5988), la quale, all'opposto, si è ormai costantemente indirizzata nel senso di ritenere:
a) che, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione adottata dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione nei soli casi di violazione di legge quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui le spese stesse, contravvenendo al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., fossero poste, anche parzialmente, a carico della parte vittoriosa;
b) che esula dal sindacato anzidetto, rientrando invece nei poteri discrezionali del medesimo giudice, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva peraltro la possibilità di censurarne la motivazione ove, a fondamento della riferita compensazione, siano addotte, estrinsecandole, ragioni illogiche o contraddittorie, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale;
c) che, peraltro, la relativa pronuncia non richiede analitica motivazione, onde il giudice di merito, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., può compensare le spese di lite per "giusti motivi" senza obbligo di specificarli, essendo una simile statuizione assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità;
d) che tale orientamento manifestamente non contrasta neppure con gli artt. 24, primo comma e 111, sesto (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999) comma della Costituzione, dal momento che, sotto il primo profilo, il principio di assolutezza, inviolabilità ed universalità della tutela giurisdizionale dei diritti, cui si accompagna il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, attiene alla titolarità di posizioni giuridiche di natura sostanziale (Corte Cost., n. 26 del 1999), senza che la garanzia costituzionale del soddisfacimento "effettivo" di queste ultime possa estendersi fino a comprendere altresì la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, dal momento che la compensazione di dette spese non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti (Corte Cost., n. 65 del 1998), laddove, sotto il secondo profilo, il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, nel senso che l'esistenza di ragioni le quali giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali che possono essere sufficienti a giustificarla, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime.
Non ravvisando quindi il Collegio, nelle argomentazioni del ricorrente, ragioni tali da indurlo a discostarsi dall'orientamento sopra illustrato, e che qui si condivide, l'impugnata sentenza, per le considerazioni dianzi indicate, va esente da censura, onde il ricorso deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 425,82, di cui euro 400,00 per onorario, atteso che l'intimato Comune di Roma, pur avendo provveduto a notificare il controricorso il 9.3.2000, ovvero oltre il termine di cui al primo comma dell'art.370 c.p.c. (a fronte della notificazione del ricorso avvenuta il 26.1.2000) e non essendo perciò autorizzato neppure a presentare memorie, ha tuttavia partecipato (legittimamente) alla discussione orale ed ha quindi diritto, fatta esclusione per quanto riguarda la redazione degli atti suddetti (controricorso e memoria), alla liquidazione dei relativi compensi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 425,82 di cui euro 400,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002