Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2017, n. 49550
CASS
Sentenza 22 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nozione di "offesa del pudore" che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come "osceno" ai sensi dell'art. 529 cod. pen., è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all'art. 527, comma primo, cod. pen., rende configurabile il reato di "atti osceni" solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi.

Commentario1

  • 1Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2022

    Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2017, n. 49550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49550
Data del deposito : 22 giugno 2017

Testo completo