Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1988, n. 3964
CASS
Sentenza 21 novembre 1988

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L'attenuante della speciale tenuità del danno non è applicabile al reato tentato a meno che non si abbia la certezza che l'Azione, se portata a termine, avrebbe potuto cagionare un danno specialmente tenue. (fattispecie in cui è stata negata l'attenuante perché si trattava di tentata rapina a mano armata in un negozio cittadino).*

In tema di rapina tentata la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale.*

Il rapporto della polizia giudiziaria, cui è da annettere il valore probatorio di cui agli artt. 155 e 158 cod. proc. pen., in relazione ai fatti direttamente accertati e alle dichiarazioni raccolte, ben può costituire la fonte determinante del convincimento del giudice.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1988, n. 3964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3964
    Data del deposito : 21 novembre 1988

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