Sentenza 21 novembre 1988
Massime • 3
L'attenuante della speciale tenuità del danno non è applicabile al reato tentato a meno che non si abbia la certezza che l'Azione, se portata a termine, avrebbe potuto cagionare un danno specialmente tenue. (fattispecie in cui è stata negata l'attenuante perché si trattava di tentata rapina a mano armata in un negozio cittadino).*
In tema di rapina tentata la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale.*
Il rapporto della polizia giudiziaria, cui è da annettere il valore probatorio di cui agli artt. 155 e 158 cod. proc. pen., in relazione ai fatti direttamente accertati e alle dichiarazioni raccolte, ben può costituire la fonte determinante del convincimento del giudice.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1988, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1988 |
Testo completo
I 39 64
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 21.11.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 2^ PENALE SENTENZA
N. 2973 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Giovanni MEO
Dott. Giovanni MEO Presidente
Emilio PITTIRUTI 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
COCUZZA
2. N. 16629/88
Massimo CARLI
3.
GOSSI
->
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IN TR, nato il [...] a [...]
2) LA TA GA, nato il [...] a [...]..
avverso la sentenza 18 gennaio 1988 della Corte di appello di
Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
24/2/92 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Bett- VIALE che ha concluso per ӣil идеть нейсл и
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 gennaio 1988 la Corte di appello di
Palermo confermava la sentenza 22 giugno 1987 del Tribunale
della stessa città, appellata dagli imputati TR IN e
GA LA TA, con la quale questi erano stati dichiara=
ti colpevoli dei reati di tentata rapina aggravata (art.li 110, 56 e 628 terzo comma n.1 c.p.), di detenzione e porto il'
legali di una rivoltella SM & SS cal.38 (art.li 110, 61
n.2 c.p. e 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n.497), anche sot'
to l'aspetto della clandestinità dell'arma (art.li 110, 61 n.2
c.p. e 23 commi 3° e 4° legge 18 aprile 1975, n.110) e di ricet'
tazione dell'arma stessa (art.li 110, 61 n.2 e 648 c.p.), accer=
tati in Palermo il 5 giugno 1987,e,previa unificazione di tut'
ti i reati nella continuazione, con le attenuanti generiche nei confronti del La AT, equivalenti alle aggravanti contestas te, erano stati condannati alla pena rispettivamente ritenuta di giustizia.
Gli imputati ricorrevano per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il IN e il La AT furono notati da un'au=
topattuglia antirapina della Polizia di Stato, in atteggiamento sospetto, nei pressi di un negozio di marmi, appartenente a tale
NC RN,e furono quindi sorvegliati nei successivi movimenti, fino a quando l'uno, il La AT, direttosi con fa=
re deciso e la mano nella tasca verso l'esercizio commerciale,
fu avvertito della presenza della polizia dall'altro, il IN
rimasto sul ciclomotore,e fu da questo raccolto a bordo, ini=
ziando così una fuga, presto conclusasi con l'arresto dei due e con il rinvenimento di una rivoltella,con le munizioni nel tamburo, sulla persona del La AT, il quale, nella immedia=
tezza, ebbe anche ad ammettere che era loro intenzione commette= re una rapina nel negozio di marmi.
Nel solco dell'iniziale assunto difensivo,già va=
namente adottato dinanzi ai giudici di merito, i ricorrenti de=
nunziano in questa sede la sentenza impugnata, il IN, per
"Erronea e falsa applicazione dell'art.56, in relazione all'
art.628 secondo capoverso n.1 c.p.",contestando l'attendibili=
tà del rapporto e la ricostruzione della vicenda,e,il La Vat'
tiata, per "Violazione dell'art.524 nn.1 e 3 c.p.p., in relazio=
ne agli art.li 475 n.3 e 479 stesso codice e 49, 56 e 628 c..
p.",insistendo nella tesi del reato impossibile per inesisten'
za dell'oggetto, in riferimento ad una dichiarazione del Gover#
nara circa la mancanza di denaro nel negozio. Il primo, inoltre,
si duole del rigetto della istanza di rinnovazione del dibat'
timento e del diniego delle attenuanti generiche;
il secondo censura,altresì,la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno e la mancanza di motivazione in or dine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena..
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso del Ru=
bino è proposto per motivi non consentiti dalla legge, quindi
è inammissibile, ai sensi dell'art.524 comma 3° c.p.p.,poiché
con essi il ricorrente non formula sostanzialmente alcuna cent sura rientrante nell'ambito del controllo di legittimità di questa Corte, ma si limita ad opporre le proprie valutazioni ed i propri criteri agli accertamenti ed agli apprezzamenti com= piutamente svolti dal giudice di appello, in riferimento ai su=
esposti contestati punti della decisione. Sarà pertanto suffi=
ciente considerare, sotto il primo aspetto, che il rapporto del'
la polizia giudiziaria, cui è da annettere il valore probatorio.
di cui agli art.li 155 e 158 c.p.p., in relazione ai fatti di=
rettamente accertati ed alle dichiarazioni raccolte, ben può....
costituire la fonte determinante del convincimento del giudi=.
ce, soprattutto se, come nel caso in esame, si fonda su rilievi obiettivi ed è suffragato da significative e convergenti cir=
costanze del tutto pacifiche (presenza dei prevenuti sul po=
sto,loro fuga alla vista della polizia, rinvenimento della pi=
stola sul La AT);B sotto gli altri due profili, che il giu=
dice di appello, nel corretto esercizio dell'ampia discreziona=
lità riservatagli in materia, ha motivato congruamente e razio=
nalmente, insindacabilmente pertanto in questa sede, ponendo in risalto, da un lato, la superfluità dell'assunzione del teste indicato dall'appellante e, dall'altro, la mancanza di qualsia=
si segno di ravvedimento e l'obiettiva gravità dei fatti.
Infondato, a sua volta, è il ricorso del La Vattia=
ta. La non punibilità dell'agente per inesistenza dell'ogget'
to, infatti, può aversi - come correttamente osservato dal giu=
dice di appello - soltanto quando l'inesistenza sia assoluta,_
cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo, e non,
invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale.. U=.. gualmente corretta, e di conseguenza incensurabile, è la motiva=
zione in ordine al diniego dell'attenuante della speciale te=
nuità del danno, atteso che questa attenuante è applicabile al reato tentato soltanto allorché si abbia la certezza che l'a=
zione, se portata a termine, non avrebbe potuto cagionare se non un danno specialmente tenue, ipotesi questa è appena il caso
-
rimarcarlo _ quanto meno improbabile in tema di rapina a mano armata in un negozio cittadino. La manifesta nfondatezza della istanza di concessione del beneficio della sospensione condi=
zionale della pena, infine, in relazione alla entità della sanzione
(art.163 ultimo comma c.p.), rendeva superflua ogni motivazione del suo diniego..
R... .Q.. M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso del IN%;B ri=
getta il ricorso del La AT;
condanna i ricorrenti, in so=
+lido, al pagamento delle spese del processo e singolarmente, al pagamento della somma di £.500.000 a favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 novembre 1988.
Il Presidente this
DEPOSITATA in CANCELLERIA Il Cons.este addi 10- 3-1989
Il Funzionakia
Cancelleria