TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA ST, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1 contro
REG. per il , in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex art. 417bis dal proprio funzionario avv. Emilia Principe;
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Magnano Parte_2
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 4.10.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , anche nella sua articolazione regionale, nonché Controparte_1
deducendo: Parte_2
- di essere dipendente del convenuto in qualità di dirigente scolastico in servizio presso CP_1
l'Istituto “Don Andrea Santoro” di Priverno, con decorrenza dal 1.09.2022;
- di aver presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in data 28.06.2024, domanda di mutamento intraregionale di incarico, esprimendo quale sua prima preferenza l'I.I.S. “Gobetti -
Libero” di Fondi (LT), Comune dove risiede con la figlia portatrice di handicap Persona_1 con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della l. n. 104/92;
- che l'incarico anelato veniva però concesso ad Parte_2
Censurando l'erronea applicazione dei criteri di precedenza, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Controparte_3 non ha concesso alla ricorrente il mutamento di incarico presso l' Controparte_4
di Fondi;
[...]
- ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D.G. prot. n. 1098 del
10.07.2024 con il quale il Controparte_3 ha decretato il mutamento di incarico presso l' di Fondi Controparte_4 in favore della Dott.ssa Pt_2
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al mutamento di incarico presso l' di Fondi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Controparte_4 del CCNL Area V Dirigenza Scolastica e dell'art. 33 comma 5 della legge n.
104/1992;
E PER L'EFFETTO:
- ORDINARE E CONDANNARE il Controparte_3
a conferire il mutamento di incarico ex art. 9 comma 3 del CCNL
[...]
Area V Dirigenza Scolastica presso l' di Fondi in favore Controparte_4 della Dott.ssa Pt_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva il resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì invocando in via principale la reiezione delle istanze Parte_2 attoree e formulando, seppure in via soltanto gradata, domanda riconvenzionale di accertamento del proprio diritto ad essere riassegnata all'Istituto Comprensivo “San Tommaso d'Aquino” di Priverno
(LT) di provenienza, avanzando contestualmente istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di quale controinteressata nelle more assegnata a tale ultimo Istituto scolastico. Controparte_5
La causa, istruita documentalmente e senza implementazione del contraddittorio processuale, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda principale attorea non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente richiamare, seppur in estrema sintesi, le fonti che disciplinano la mobilità dei dirigenti scolastici.
La materia della mobilità del personale dirigenziale scolastico è assoggettata alla disciplina generale prevista dagli artt. 19 e 25 del d.lgs. 165/2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13
e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11.4.2006, negli artt. 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15.7.2010, come modificato dall'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale
Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 8.7.2019.
In particolare, l'art. 11, comma 5, del CCNL – Area V- del 11.4.2006, prevede un preciso ordine per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali, ossia:
a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione e sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando e utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;
d) mutamento d'incarico in pendenza del contratto individuale;
e) mutamento di incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
L'art. 9 del CCNL - Area V - del 15.7.2010 intitolato “Mutamento dell'incarico” stabilisce:
- ai commi 1 e 2, il mutamento di incarico ordinario, alla scadenza, che segue i criteri: a) dell'esperienza professionale e delle competenze maturate;
b) a parità di condizioni, l'anzianità di sede di servizio e/o l'impegno permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico;
- al comma 3, il mutamento di incarico eccezionale in deroga ai criteri di cui comma 2, che è ammesso, su posti liberi, in ipotesi di particolare urgenza e di esigenze familiari, costituite da: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali;
- al comma 4, il mutamento di incarico interregionale, su richiesta del dirigente, alla scadenza dell'incarico precedente, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza
(e senza necessità del consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, previsione questa soppressa dall'art. 53 del CCNL 8.7.2019), fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente.
La procedura di mobilità dei dirigenti scolastici è, dunque, regolata da specifiche norme che la differenziano considerevolmente dalla procedura di mobilità del personale docente ed è frutto di un delicato equilibrio nel quale entrano in gioco numerosi fattori e criteri: il buon andamento delle istituzioni scolastiche, la garanzia del diritto allo studio degli alunni, la differente complessità delle istituzioni stesse che è tale da richiedere un particolare approfondimento dei curricula e delle professionalità acquisite nel corso dell'esperienza dirigenziale dei dirigenti scolastici richiedenti l'assegnazione presso una determinata sede.
La disciplina del CCNL Area V della dirigenza Scolastica, pur avendo disciplinato l'ordine per l'assegnazione degli incarichi (art. 11 cit.) e le condizioni del mutamento (art. 9 cit.), non ha espressamente recepito i principi della tutela delle persone disabili sottesi alla disciplina della legge 104/1992: le norme pattizie, infatti, non contemplano un diritto di precedenza nella scelta della sede o nel trasferimento per i dirigenti scolastici portatori di handicap.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 601 del d.lgs. 297/1994 “Gli artt. 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette orme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Ne consegue che certamente anche il personale dirigenziale è destinatario delle norme di protezione citate, che lo è anche in sede di mobilità e che spetta all'interprete individuare lo spazio di applicazione delle norme di legge che prevedono priorità e preferenze in favore del dipendente in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva.
Ciò posto, nella fattispecie dedotta in giudizio viene in rilievo un'ipotesi di mutamento di incarico in casi eccezionali, di cui alla lettera e), del comma 5, dell'art. 11, del CCNL – Area V- del 11.4.2006.
L'incarico anelato da entrambe le parti private in causa è rappresentato dalla dirigenza dell'
[...]
di Fondi. Controparte_4
Il compendio documentale acquisito al processo -ed implementato col verbale della Commissione mendica Inps prodotto dalla parte ricorrente in allegato alle note del 7.10.2025 (ammissibile in quanto formatosi soltanto in data 26.06.2025, quindi in corso di causa)- consente di ritenere asseverata la sussistenza di casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali sia per la ricorrente che per la convenuta Pt_1 Pt_2
Entrambe, infatti, prestano assistenza ad un familiare versante in condizioni di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/92, e dunque entrambe soddisfano una delle tre condizioni che l'art. 9, comma 3, del CCNL - Area V - del 15.7.2010 pone per l'accesso alla fase e) della mobilità intraregionale dei dirigenti scolastici.
Ora, gli strumenti di contrattazione collettiva in esame -lo si è detto- non contemplano espressamente i principi di cui alla l. 104/92 e non ne regolano specificamente l'applicazione in tema di mobilità dei dirigenti: spetta dunque all'interprete il compito di intercettarne la corretta declinazione in questo settore.
In questa chiave prospettica, allora, ritiene il Tribunale che le prerogative assistenziali dei soggetti portatori di handicap siano state valorizzate nella contrattazione collettiva di cui si discorre attraverso la previsione di una particolare condizione di accesso ad una fase eccezionale di mobilità infraregionale, la c.d. “fase e)”, nel senso che si è inteso attribuire al caregiver un ulteriore strumento di avvicinamento all'assistito, consentendogli di accedere ad una fase straordinaria di mutamento incarico che precede quella della mobilità interregionale.
Previste le condizioni di accesso a questa fase eccezionale, il tenore letterale del comma terzo dell'art. 9 cit. (a differenza del comma 2, cui espressamente deroga) non chiarisce quali siano i criteri di precedenza che l'Amministrazione datoriale dovrebbe applicare in questo segmento procedimentale.
Si potrebbe sostenere che, in assenza di espresse indicazioni convenzionali, l'Amministrazione sarebbe pienamente legittimata a fare utilizzo della propria discrezionalità ed a procedere ad una valutazione comparativa dei curricula e delle professionalità acquisite dai candidati, come l'Ufficio
Scolastico Regionale afferma (seppur in maniera generica) sia accaduto nel caso di specie.
Sarebbe però al contempo lecito sostenere, come sembra prospettare parte attrice, che in una fase di mobilità eccezionale, accessibile solo in casi eccezionali, il criterio guida dovrebbe essere proprio il grado di eccezionalità o di urgenza della particolare condizione in cui versano i candidati in raffronto, magari utilizzando in via analogica i parametri di punteggio espressamente previsti per la mobilità interregionale -la cd. “fase g)”-, che attribuiscono maggiore peso ponderale all'assistenza al figlio (per la ) rispetto all'assistenza al genitore (per la . Pt_1 Pt_2
Si potrebbe ancora replicare che se però l'Amministrazione ha inteso porsi un 'autovincolo' alla discrezionalità comparativa nella sola fase g) e non anche nella fase e), l'applicazione estensiva di tale autovincolo si tradurrebbe in una forzatura della previsione convenzionale.
Il tema, dunque, non è di agevole soluzione interpretativa ma, per quel che rileva ai fini del decidere,
è stato senz'altro mal posto in ricorso.
Ciò che la rivendica in questa sede è infatti il riconoscimento giudiziale del proprio diritto Pt_1 soggettivo al mutamento di incarico.
Ella non si limita a censurare l'illegittimità o l'opacità della scelta datoriale (doglianze che peraltro sarebbero state peraltro condivise da questo Tribunale), né chiede la riedizione della procedura comparativa, magari invocando l'esplicitazione dei criteri di precedenza adottati.
L'istanza attorea è invece univocamente rivolta a conseguire l'accertamento ed il riconoscimento in suo favore del bene della vita cui ambisce, ossia l'incarico dirigenziale presso l' Controparte_4
di Fondi.
[...]
Ebbene, posta in questi termini, la posizione soggettiva rivestita dalla ricorrente non assume però la conformazione di diritto soggettivo, poiché le prerogative assistenziali su cui ella fa leva risultano già tutelate ed assicurate dalla facoltà che le è stata riconosciuta di partecipare ad una fase eccezionale di mobilità e poiché le ulteriori censure articolate in ricorso impingono su uno spazio valutativo connotato da un certo margine di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione e rispetto al quale non si ravvisano autovincoli che consentano a questo Tribunale di ingerirsi nella valutazione comparativa.
In definitiva, sebbene il contegno serbato dall'Ufficio Scolastico Regionale appaia in effetti non del tutto immune da censure (quantomeno sotto il profilo della trasparenza circa i criteri comparativi adottati nel caso di specie), la domanda articolata in via principale dalla parte ricorrente, per come posta, non può trovare accoglimento, stante l'insussistenza del diritto soggettivo rivendicato.
Risulta quindi assorbito ogni altro profilo non espressamente scrutinato, ivi compresa la domanda riconvenzionale avanzata in via gradata dalla dott.ssa Pt_2
La significativa complessità delle questioni interpretative sottese alla controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso principale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito il Giudice
UM IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA ST, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1 contro
REG. per il , in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex art. 417bis dal proprio funzionario avv. Emilia Principe;
, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Magnano Parte_2
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 4.10.2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il , anche nella sua articolazione regionale, nonché Controparte_1
deducendo: Parte_2
- di essere dipendente del convenuto in qualità di dirigente scolastico in servizio presso CP_1
l'Istituto “Don Andrea Santoro” di Priverno, con decorrenza dal 1.09.2022;
- di aver presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in data 28.06.2024, domanda di mutamento intraregionale di incarico, esprimendo quale sua prima preferenza l'I.I.S. “Gobetti -
Libero” di Fondi (LT), Comune dove risiede con la figlia portatrice di handicap Persona_1 con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della l. n. 104/92;
- che l'incarico anelato veniva però concesso ad Parte_2
Censurando l'erronea applicazione dei criteri di precedenza, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Controparte_3 non ha concesso alla ricorrente il mutamento di incarico presso l' Controparte_4
di Fondi;
[...]
- ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il D.D.G. prot. n. 1098 del
10.07.2024 con il quale il Controparte_3 ha decretato il mutamento di incarico presso l' di Fondi Controparte_4 in favore della Dott.ssa Pt_2
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al mutamento di incarico presso l' di Fondi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Controparte_4 del CCNL Area V Dirigenza Scolastica e dell'art. 33 comma 5 della legge n.
104/1992;
E PER L'EFFETTO:
- ORDINARE E CONDANNARE il Controparte_3
a conferire il mutamento di incarico ex art. 9 comma 3 del CCNL
[...]
Area V Dirigenza Scolastica presso l' di Fondi in favore Controparte_4 della Dott.ssa Pt_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva il resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie CP_1 argomentazioni in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì invocando in via principale la reiezione delle istanze Parte_2 attoree e formulando, seppure in via soltanto gradata, domanda riconvenzionale di accertamento del proprio diritto ad essere riassegnata all'Istituto Comprensivo “San Tommaso d'Aquino” di Priverno
(LT) di provenienza, avanzando contestualmente istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di quale controinteressata nelle more assegnata a tale ultimo Istituto scolastico. Controparte_5
La causa, istruita documentalmente e senza implementazione del contraddittorio processuale, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda principale attorea non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova prioritariamente richiamare, seppur in estrema sintesi, le fonti che disciplinano la mobilità dei dirigenti scolastici.
La materia della mobilità del personale dirigenziale scolastico è assoggettata alla disciplina generale prevista dagli artt. 19 e 25 del d.lgs. 165/2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13
e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11.4.2006, negli artt. 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15.7.2010, come modificato dall'articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale
Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 8.7.2019.
In particolare, l'art. 11, comma 5, del CCNL – Area V- del 11.4.2006, prevede un preciso ordine per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali, ossia:
a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione e sottodimensionamento dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando e utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;
d) mutamento d'incarico in pendenza del contratto individuale;
e) mutamento di incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
L'art. 9 del CCNL - Area V - del 15.7.2010 intitolato “Mutamento dell'incarico” stabilisce:
- ai commi 1 e 2, il mutamento di incarico ordinario, alla scadenza, che segue i criteri: a) dell'esperienza professionale e delle competenze maturate;
b) a parità di condizioni, l'anzianità di sede di servizio e/o l'impegno permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico;
- al comma 3, il mutamento di incarico eccezionale in deroga ai criteri di cui comma 2, che è ammesso, su posti liberi, in ipotesi di particolare urgenza e di esigenze familiari, costituite da: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali;
- al comma 4, il mutamento di incarico interregionale, su richiesta del dirigente, alla scadenza dell'incarico precedente, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza
(e senza necessità del consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, previsione questa soppressa dall'art. 53 del CCNL 8.7.2019), fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente.
La procedura di mobilità dei dirigenti scolastici è, dunque, regolata da specifiche norme che la differenziano considerevolmente dalla procedura di mobilità del personale docente ed è frutto di un delicato equilibrio nel quale entrano in gioco numerosi fattori e criteri: il buon andamento delle istituzioni scolastiche, la garanzia del diritto allo studio degli alunni, la differente complessità delle istituzioni stesse che è tale da richiedere un particolare approfondimento dei curricula e delle professionalità acquisite nel corso dell'esperienza dirigenziale dei dirigenti scolastici richiedenti l'assegnazione presso una determinata sede.
La disciplina del CCNL Area V della dirigenza Scolastica, pur avendo disciplinato l'ordine per l'assegnazione degli incarichi (art. 11 cit.) e le condizioni del mutamento (art. 9 cit.), non ha espressamente recepito i principi della tutela delle persone disabili sottesi alla disciplina della legge 104/1992: le norme pattizie, infatti, non contemplano un diritto di precedenza nella scelta della sede o nel trasferimento per i dirigenti scolastici portatori di handicap.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 601 del d.lgs. 297/1994 “Gli artt. 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette orme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Ne consegue che certamente anche il personale dirigenziale è destinatario delle norme di protezione citate, che lo è anche in sede di mobilità e che spetta all'interprete individuare lo spazio di applicazione delle norme di legge che prevedono priorità e preferenze in favore del dipendente in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva.
Ciò posto, nella fattispecie dedotta in giudizio viene in rilievo un'ipotesi di mutamento di incarico in casi eccezionali, di cui alla lettera e), del comma 5, dell'art. 11, del CCNL – Area V- del 11.4.2006.
L'incarico anelato da entrambe le parti private in causa è rappresentato dalla dirigenza dell'
[...]
di Fondi. Controparte_4
Il compendio documentale acquisito al processo -ed implementato col verbale della Commissione mendica Inps prodotto dalla parte ricorrente in allegato alle note del 7.10.2025 (ammissibile in quanto formatosi soltanto in data 26.06.2025, quindi in corso di causa)- consente di ritenere asseverata la sussistenza di casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali sia per la ricorrente che per la convenuta Pt_1 Pt_2
Entrambe, infatti, prestano assistenza ad un familiare versante in condizioni di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/92, e dunque entrambe soddisfano una delle tre condizioni che l'art. 9, comma 3, del CCNL - Area V - del 15.7.2010 pone per l'accesso alla fase e) della mobilità intraregionale dei dirigenti scolastici.
Ora, gli strumenti di contrattazione collettiva in esame -lo si è detto- non contemplano espressamente i principi di cui alla l. 104/92 e non ne regolano specificamente l'applicazione in tema di mobilità dei dirigenti: spetta dunque all'interprete il compito di intercettarne la corretta declinazione in questo settore.
In questa chiave prospettica, allora, ritiene il Tribunale che le prerogative assistenziali dei soggetti portatori di handicap siano state valorizzate nella contrattazione collettiva di cui si discorre attraverso la previsione di una particolare condizione di accesso ad una fase eccezionale di mobilità infraregionale, la c.d. “fase e)”, nel senso che si è inteso attribuire al caregiver un ulteriore strumento di avvicinamento all'assistito, consentendogli di accedere ad una fase straordinaria di mutamento incarico che precede quella della mobilità interregionale.
Previste le condizioni di accesso a questa fase eccezionale, il tenore letterale del comma terzo dell'art. 9 cit. (a differenza del comma 2, cui espressamente deroga) non chiarisce quali siano i criteri di precedenza che l'Amministrazione datoriale dovrebbe applicare in questo segmento procedimentale.
Si potrebbe sostenere che, in assenza di espresse indicazioni convenzionali, l'Amministrazione sarebbe pienamente legittimata a fare utilizzo della propria discrezionalità ed a procedere ad una valutazione comparativa dei curricula e delle professionalità acquisite dai candidati, come l'Ufficio
Scolastico Regionale afferma (seppur in maniera generica) sia accaduto nel caso di specie.
Sarebbe però al contempo lecito sostenere, come sembra prospettare parte attrice, che in una fase di mobilità eccezionale, accessibile solo in casi eccezionali, il criterio guida dovrebbe essere proprio il grado di eccezionalità o di urgenza della particolare condizione in cui versano i candidati in raffronto, magari utilizzando in via analogica i parametri di punteggio espressamente previsti per la mobilità interregionale -la cd. “fase g)”-, che attribuiscono maggiore peso ponderale all'assistenza al figlio (per la ) rispetto all'assistenza al genitore (per la . Pt_1 Pt_2
Si potrebbe ancora replicare che se però l'Amministrazione ha inteso porsi un 'autovincolo' alla discrezionalità comparativa nella sola fase g) e non anche nella fase e), l'applicazione estensiva di tale autovincolo si tradurrebbe in una forzatura della previsione convenzionale.
Il tema, dunque, non è di agevole soluzione interpretativa ma, per quel che rileva ai fini del decidere,
è stato senz'altro mal posto in ricorso.
Ciò che la rivendica in questa sede è infatti il riconoscimento giudiziale del proprio diritto Pt_1 soggettivo al mutamento di incarico.
Ella non si limita a censurare l'illegittimità o l'opacità della scelta datoriale (doglianze che peraltro sarebbero state peraltro condivise da questo Tribunale), né chiede la riedizione della procedura comparativa, magari invocando l'esplicitazione dei criteri di precedenza adottati.
L'istanza attorea è invece univocamente rivolta a conseguire l'accertamento ed il riconoscimento in suo favore del bene della vita cui ambisce, ossia l'incarico dirigenziale presso l' Controparte_4
di Fondi.
[...]
Ebbene, posta in questi termini, la posizione soggettiva rivestita dalla ricorrente non assume però la conformazione di diritto soggettivo, poiché le prerogative assistenziali su cui ella fa leva risultano già tutelate ed assicurate dalla facoltà che le è stata riconosciuta di partecipare ad una fase eccezionale di mobilità e poiché le ulteriori censure articolate in ricorso impingono su uno spazio valutativo connotato da un certo margine di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione e rispetto al quale non si ravvisano autovincoli che consentano a questo Tribunale di ingerirsi nella valutazione comparativa.
In definitiva, sebbene il contegno serbato dall'Ufficio Scolastico Regionale appaia in effetti non del tutto immune da censure (quantomeno sotto il profilo della trasparenza circa i criteri comparativi adottati nel caso di specie), la domanda articolata in via principale dalla parte ricorrente, per come posta, non può trovare accoglimento, stante l'insussistenza del diritto soggettivo rivendicato.
Risulta quindi assorbito ogni altro profilo non espressamente scrutinato, ivi compresa la domanda riconvenzionale avanzata in via gradata dalla dott.ssa Pt_2
La significativa complessità delle questioni interpretative sottese alla controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso principale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito il Giudice
UM IA ST