Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 81/2022 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARETTO DAVIDE contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PINI GIANFRANCO
OGGETTO: lesione personale
Ragioni in fatto ed in diritto.
Con atto di citazione 20 1 22 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo: Controparte_1
Nel merito in via principale: accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del convenuto, sig. , residente in [...]
Ghisla n. 14/B e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore della parte attrice, quantificati nella somma di euro 69.174,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo saldo o altra somma minore o maggiore, che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà di giustizia. Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del patrocinio attoreo.
Esponeva l'attore:
pagina 1 di 6
dal lato destro della carreggiata fino al centro della strada, intercettando la traiettoria di pertinenza dell'attore . Quest'ultimo non riusciva ad evitare l'impatto e cadeva a terra, Parte_1
riportando gravi lesioni personali.
Si costituiva il convenuto così concludendo:
- accertare e dichiarare che l'incidente stradale, le lesioni, i conseguenti postumi invalidanti patiti dall'attore signor sono ascrivibili a responsabilità esclusiva o comunque largamente prevalente di Parte_1
quest'ultimo e, conseguentemente, - in via principale: assolvere il convenuto signor dalle infondate CP_1
domande contro di lui formulate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- in via subordinata: condannare quest'ultimo a pagare all'attore le somme, inferiori a quelle richieste, chieste che risulteranno di giustizia ad istruttoria esperita;
con compensazione delle spese di giudizio.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con acquisizione documentale e CTU ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 14 11 24, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice
Nel merito in via principale: accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato, in via esclusiva o almeno largamente prevalente, per fatto e colpa del convenuto, sig.
[...]
, residente in [...] e, per l'effetto, condannarsi la parte Controparte_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore della parte attrice, quantificati nella somma di € 73.921,14 così specificata: Danno materiale al motociclo € 985,58 Danno biologico da invalidità permanente (12%) €
36.577,00 Danno biologico da invalidità temporanea totale (6 gg al 100%) € 1.038,00 Danno biologico da invalidità temporanea (54 gg al 75%) € 7.006,50 Danno biologico da invalidità temporanea (30 gg al 50%) €
2.595,00 Danno biologico da invalidità temporanea (20 gg al 25%) € 865,00 Personalizzazione del danno (47%)
€ 13.431,00
Spese mediche ante causam € 2.021,50
Spese assistenza stragiudiziale € 6.100,00 Spese CTU ricostruttiva P.I. € 315,00 Persona_1
Spese CTP ricostruttiva in corso di causa Ing. € 1522,56 Per_2
Spese CTU medico legale Dott. € 732,00 Persona_3 pagina 2 di 6 Spese CTP medico legale in corso di causa Dott. € 732,00 Totale € 73.921,14 oppure nella maggiore o Per_4
minore somma che verrà ritenuta congrua dall'Illustrissimo sig. Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, oltre interessi moratori dalla sentenza al saldo.
Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del patrocinio attoreo.
In via istruttoria: -si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie allo stato non ammesse e, quindi, per
l'interrogatorio formale e per testi su tutti i capitoli di prova di cui alla II° memoria ex art. 183 co VI c.p.c.; -si insiste affinché il Giudice chiami a chiarimenti il CTU Dott. invitandolo a ad esprimersi Persona_3
in merito al “danno morale”, alle “spese future”, alla “incidenza del trauma subito su specifici aspetti dinamico-relazionali”, elementi sui quali il C.T.U. non ha fornito risposta;
- si chiede ammettersi C.T.U. estimativa sul motociclo attoreo rimasto danneggiato in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinte - accertare e dichiarare che
l'incidente stradale, le lesioni, i conseguenti postumi invalidanti patiti dall'attore signor Parte_1
sono ascrivibili a responsabilità esclusiva o comunque largamente prevalente di quest'ultimo e, conseguentemente, - in via principale: assolvere il convenuto signor dalle infondate domande
contro
CP_1
di lui formulate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- in via subordinata: condannare quest'ultimo a pagare all'attore le somme, inferiori a quelle richieste, chieste che risulteranno di giustizia ad istruttoria esperita;
con compensazione delle spese di giudizio.
La domanda attorea merita pieno accoglimento.
All'esito dell'istruttoria espletata risulta provato che l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del ciclista , il quale, in spregio al Controparte_1
disposto dell'art. 154 C.d.S., senza segnalare con congruo anticipo la propria intenzione di portarsi verso il centro della carreggiata, e senza prima verificare di poter eseguire la manovra senza creare intralcio ai veicoli in transito, improvvisamente si portava verso sinistra, tagliando la strada all'attore.
Questi tentava di frenare ed istintivamente si portava a sua volta verso sinistra, cadeva a terra e riportava serie lesioni, accertate e descritte nella CTU medica espletata.
Tanto emerge, innanzi tutto, dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti in causa nell'immediatezza del sinistro, nell'occasione delle quali lo stesso odierno convenuto ammetteva di avere posto in pagina 3 di 6 essere il pericolosissimo improvviso spostamento a sinistra senza alcuna segnalazione preventiva per i veicoli che provenivano da tergo.
Ancora, la dinamica del sinistro viene descritta nel dettaglio dal CTU nominato, il quale, dopo approfondita analisi, correttamente, così conclude:
“Per quanto esposto nella trattazione, posso sostenere che:
1. La ricostruzione del sinistro è stata descritta al paragrafo 7.3 a cui si rimanda.
2. Le responsabilità della causazione del sinistro stradale sono ascrivibili al solo che, omettendo di presegnalare con sufficiente anticipo la manovra di svolta a sinistra, ha costretto il CP_1
conducente del sopraggiungente motociclo ad una manovra di emergenza volta ad evitare la collisione.
3. Se il conducente del velocipede avesse ottemperato ai dettami dell'art. 154 CdS presegnalando con sufficiente anticipo la sua manovra, questo avrebbe consentito al motociclo di oltrepassarlo senza effettuare alcuna particolare azione (cfr. paragrafo 8)”.
La CTU espletata ha consentito di escludere che il motoveicolo condotto dall'attore procedesse a velocità eccessiva.
Il motoveicolo teneva una velocità non solo al di sotto di quella consentita, ma altresì adeguata alla situazione del caso concreto.
Il Giudice di Pace di Sondrio, infatti, ha condivisibilmente annullato la sanzione amministrativa che era stata inflitta al momento del fatto al motociclista per asserita condotta tale da non poter mettere in atto le manovre necessarie al fine di evitare l'urto (sentenza n. 62/2019).
Il motociclista, invero, non ha commesso alcun illecito e non poteva fare altro che porre in essere quella manovra emergenziale di frenata e di convergenza a sinistra, all'esito della quale non era però possibile evitare la collisione con il ciclista.
Così accertata l'esclusiva responsabilità del ciclista odierno convenuto nella causazione del sinistro, che ha tenuto una condotta molto pericolosa, con violazione delle regole di prudenza e della disposizione di cui all'art. 154 C.d.S., si ritiene correttamente quantificato il danno patito, come calcolato dall'attore.
Quanto al danno non patrimoniale, è stato fatto corretto uso delle Tabelle Milanesi aggiornate, sulla scorta della Consulenza medico legale espletata.
pagina 4 di 6 Si ritiene, in particolare, dimostrato, nel caso concreto, alla luce delle gravi lesioni patite dal che spetti a quest'ultimo anche la personalizzazione (nella misura del 47%) nella sfera Pt_1
morale e dinamico relazionale.
L'attore ha poi dato prova documentale di quanto sborsato per la riparazione del motoveicolo.
All'attore spetta naturalmente anche il ristoro delle spese sostenute nel corso dell'attività stragiudiziale e di quelle inerenti alla negoziazione assistita, tutte attività causate dalla necessità di ottenere ristoro del grave danno patito.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato in via esclusiva per fatto e colpa del convenuto residente in [...] e, per Controparte_1
l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore della parte attrice, quantificati nella somma di € 73.921,14 così specificata:
Danno materiale al motociclo € 985,58
Danno biologico da invalidità permanente (12%) € 36.577,00
Danno biologico da invalidità temporanea totale (6 gg al 100%) € 1.038,00
Danno biologico da invalidità temporanea (54 gg al 75%) € 7.006,50
Danno biologico da invalidità temporanea (30 gg al 50%) € 2.595,00
Danno biologico da invalidità temporanea (20 gg al 25%) € 865,00 Personalizzazione del danno
(47%) € 13.431,00
Spese mediche ante causam € 2.021,50
Spese assistenza stragiudiziale € 6.100,00
Spese CTU ricostruttiva P.I. € 315,00 Persona_1
Spese CTP ricostruttiva in corso di causa Ing. € 1522,56 Per_2
Spese CTU medico legale Dott. € 732,00 Persona_3
Spese CTP medico legale in corso di causa Dott. € 732,00 Per_4 pagina 5 di 6 Totale € 73.921,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, oltre interessi moratori dalla sentenza al saldo,
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 14.899,65, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge e successive, con distrazione in favore del patrocinio attoreo,
pone definitivamente le spese delle CTU a carico del convenuto.
Sondrio, 6 3 25
Il Giudice
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