Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1981, n. 767
Versione
30 dicembre 1981
Art. 1. Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 , recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante, con le seguenti modificazioni:
il quarto comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante";
il sesto comma dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
"Gli uffici di sanita' marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanita' marittima ed aerea.
Al servizio di cui al comma precedente e' preposto, senza che cio' comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanita', un primo dirigente amministrativo o equiparato".

Entrata in vigore il 30 dicembre 1981
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