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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/11/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 403/2025 da
(c.f. ) residente in [...] Borgo Parte_1 C.F._1
Menis 4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Sansonetti e Paolo Sansonetti del
Foro di DE, presso lo studio dei quali in Maniago (PN), via Umberto I n. 113, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Dalmazia n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Brandolisio, presso lo studio della quale in Maniago, Piazza Nicolò di Maniago n. 5/B, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di DE n. 639/2024 pubbl. il 08/11/2024, RG n. 1043/2022, notificata l'11/11/2024, in materia di “cessione di azienda”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in note depositate il 16.7.2025:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: sospendersi l'esecuzione della gravata sentenza;
NEL MERITO: respingersi la domanda attorea e condannarsi l'attrice in primo grado odierna appellata a restituire al convenuto in primo grado odierno appellante la somma di €2.800,00, con interessi dalla data del pagamento al saldo, ovvero la differenza tra questa e il denegato danno eventualmente accertato;
spese di causa rifuse oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- come da memoria ex art. 183, comma 6, n. n. 1, c.p.c., ante riforma, dd 15.12.2022:
“Previa acquisizione del supporto informatico del signor si chiede idonea ctu Pt_1 atta a verificare le corrispondenze intercorse tra le parti di cui al doc. 3.”
- come da memoria ex art. 183, comma 6, n. n. 3, c.p.c., ante riforma, 6.02.2023:
“Quanto alle prove orali richieste da controparte, ove eventualmente ammesse, si chiede a controprova sui capitoli avversari l'assunzione del teste e Testimone_1 dott. di Maniago (PN), nonché sui seguenti alle stesse finalità: 1) “Vero Tes_2 che la chiusura dell'azienda é stata autorizzata dalla signora ”; Controparte_1
2) “Vero che l'azienda é stata chiusa per la presenza di lavori stradali di fronte al locale che impossibilitavano al parcheggio”.
Per l'appellata: come in comparsa di costituzione e risposta:
“In via preliminare
Rigettarsi la richiesta di sospensione della sentenza impugnata in quanto infondata e carente dei presupposti necessari al suo accoglimento.
Nel merito
1. Respingersi l'appello proposto, in quanto infondato, confermando integralmente la decisione N. 639/2024 del 08.11.2024, emessa dal Tribunale di DE nel procedimento R.G.N.R. 1043/2022.
2. Spese del grado di giudizio interamente rifuse con accessori di legge.
In istruttoria:
1. Respingersi le richieste avanzate dall'appellante in quanto inammissibili ed irrilevanti.
2. Ammettersi, se ritenuta rilevante, la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “vero che il sig. , acquirente del ramo di azienda avente ad oggetto Parte_1
Pizzeria al taglio e sita in Maniago (PN), Cond. Maddalena, Via Fabio di Maniago
13/D a far data dal 15.02.2018, di proprietà della sig.ra , ha Controparte_1 cessato materialmente l'attività, chiudendo il locale al pubblico, nel Dicembre 2018”; pag. 2/19 2. “vero che da allora la è rimasta chiusa al pubblico sino al Settembre 2019”. Pt_2
Si indicano a testi la sig.ra Titolo di Tramonti di Sotto e il sig. Tes_3 Tes_4
di Maniago”.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. conveniva innanzi al giudice di pace di DE, Controparte_1 successivamente dichiaratosi incompetente, esponendo che in data Parte_1
15.2.2018 aveva ceduto, con riserva di proprietà fino al pagamento integrale del prezzo pattuito in € 16.000,00, il ramo di azienda afferente all'attività di pizzeria al taglio sita in Maniago (PN), presso i locali del “Condominio Maddalena” in via Fabio di Maniago,
n. 13/D. Benché immesso nel possesso dell'azienda, il cessionario non pagava il prezzo pattuito e con raccomandata di data 29.3.2019 la cedente sollecitava il versamento del prezzo, dichiarandosi disponibile al rilascio della dichiarazione utile al trasferimento della proprietà come concordato nel contratto.
Con comunicazione del 15.4.2019 il cessionario aveva peraltro Pt_1 manifestata la volontà di non corrispondere il prezzo e di sciogliersi da ogni impegno.
Avendo intimato l'adempimento entro 15 giorni, il contratto doveva intendersi risolto a causa dell'inadempimento del cessionario: l'azienda, il cui esercizio era cessato dal dicembre 2018 con “pregiudizio per l'attività e la sua commerciabilità”, veniva successivamente ceduta a terzi per il minor importo di € 9.500,00.
Nel corso delle trattative per il risarcimento del danno, in data 17.12.2019 il convenuto, tramite i propri legali, rimetteva un assegno di € 2.800,00 a pretesa tacitazione delle richieste risarcitorie dell'attrice, insufficiente a coprire il danno che veniva descritto e rivendicato dall'attrice come “pari alla differenza tra quanto la stessa poteva introitare dalla vendita stipulata con il sig. e quanto effettivamente Pt_1 percepito dalla vendita successiva alla risoluzione del contratto medesimo”. Tale differenza pari ad € 6.500,00 costituiva quindi “il danno patito dalla proprietaria in ragione dell'inadempimento del , da cui detrarre la somma già versata di € Pt_1
2.800,00, con un residuo di € 3.700,00 oltre interessi.
pag. 3/19 In via subordinata, e per il caso che il giudice non avesse ritenuto addebitabile all'acquirente la differenza, evidenziava che il cessionario aveva usufruito Pt_1 dell'azienda per ben un anno senza nulla versare alla proprietaria, la quale aveva confidato nella vendita già stipulata ed avrebbe potuto godere del compenso per il suo affitto, compenso che in precedenza era stato stabilito proprio tra le parti stesse in un canone mensile di € 400,00 oltre IVA.
Rivendicava quindi il danno da lucro cessante, costituito da una somma pari alle potenziali mensilità di affitto non godute per il tempo di disponibilità dell'azienda da parte del per 13 mesi, per € 6.344,00, da cui detrarre quanto già versato per Pt_1 un residuo complessivo di € 3.544,00 (oltre interessi) e concludeva pertanto come in citazione1.
2. Si costituiva il cessionario rappresentando come oggetto del Parte_1 contratto fosse solo l'azienda, con esclusione della proprietà dei locali (di cui era proprietaria altra persona) in cui veniva esercitata, e il cui godimento aveva formato oggetto di specifico e separato contratto di locazione.
A causa di un intervento edilizio di integrale ristrutturazione del fabbricato antistante i locali, e della modificazione del traffico veicolare, si era tuttavia verificato un sensibile calo dei ricavi, che aveva reso antieconomica la gestione. Deduceva che a fronte dei propri dubbi sull'utilità dell'affare, sia prima che dopo la conclusione del contratto, la FACCHIN cedente lo avrebbe rassicurato sulla possibilità di retrocedere l'azienda senza oneri di sorta, autorizzando per tale ragione il differimento del pagamento del corrispettivo di un anno con la riserva della proprietà: di tali accordi sussisterebbe traccia nelle conversazioni via “whatsApp” tra le parti, che depositava.
Comunicata alla la propria intenzione di non acquistare più l'azienda, CP_1 la cedente tentava dapprima la vendita, salvo poi iniziare a chiedere il pagamento del prezzo e diffidare all'adempimento: per effetto di tale diffida il contratto doveva intendersi risolto con decorso del termine assegnato, e per tale ragione il cessionario si dichiarava disponibile alla restituzione dell'azienda, come poi avvenuto in data
31.3.2019.
Dopo alcuni contatti, e solo a titolo conciliativo, il cessionario versava l'importo di € 2.800,00 calcolato tenendo in considerazione il valore locativo dell'azienda per il periodo contrattuale, oltre alle spese incontrate dalla cedente che, tuttavia, CP_1 aveva deciso di agire vantando inesistenti crediti risarcitori.
Evidenziava come l'attrice avesse chiesto la risoluzione del contratto (con conseguente retrocessione dell'azienda) piuttosto che l'adempimento, ossia il pagamento del prezzo, non spettandole quindi alcunché in relazione alla successiva rivendita dell'azienda al minor prezzo pattuito con il successivo acquirente. Essendo tenuto il cessionario al pagamento del prezzo entro il 31.3.2019, i danni potevano essere tutt'al più confinati entro il maturare degli interessi di mora, pari a circa € 2.198,79 (dal
31.3.2019 al 17.12.2019). Qualora, invece, venisse rivendicato che tra la conclusione del contratto (1.3.2018) e la sua risoluzione (31.3.2019) la cedente non CP_1 aveva goduto del compendio ceduto, il cessionario sarebbe al più tenuto al versamento di una cifra parametrata al valore locativo dell'azienda, depurato dal costo della locazione delle mura, e quindi non più di € 190,00 al mese, per complessivi € 2.280,00.
In ogni caso, la cedente non poteva rivendicare la differenza del CP_1 prezzo di cessione, siccome tale valore, come quello stabilito nel contratto con il nuovo acquirente, era stato il frutto dalla volontà delle relative parti, e quindi anche della la quale in tal modo avrebbe determinato unilateralmente l'entità dei danni;
CP_1
pag. 5/19 quanto ai mancati introiti, infine, il godimento dell'azienda aveva trovato la sua giustificazione causale nel contratto di vendita con riserva della proprietà, potendosi al più pretendere il valore locativo.
Da ciò desumeva che la somma corrisposta a titolo puramente conciliativo doveva intendersi come satisfattiva, e richiedeva la restituzione integrale della stessa o, quantomeno, dell'eccedenza rispetto al preteso danno eventualmente patito.
Concludeva come da comparsa di costituzione2.
3. Innanzi al giudice di pace il cessionario chiedeva dichiararsi, Parte_1 in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione promossa dalla sig.ra CP_1
non essendo state esperite né la mediazione né la negoziazione assistita, e, nel
[...] merito, il rigetto della domanda attorea e la restituzione dell'importo di € 2.800,00- dallo stesso versato in sede stragiudiziale.
All'udienza del 15.12.2020 veniva formulata eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace a fronte della riconvenzionale ed il procedimento veniva sospeso per permettere alle parti di avviare la procedura di negoziazione assistita, la quale dava esito negativo.
Seguivano quindi la sentenza di incompetenza del giudice di pace, il quale non si pronunciava sulle spese, e la riassunzione del giudizio.
4. Innanzi al Tribunale di DE le parti precisavano le domande ed eccezioni, contestando3 l'attrice qualsiasi pattuizione intercorsa prima o dopo il contratto di cessione e sostenendo che non avesse significato alcuno argomentare circa presunti interessi di mora sul pagamento e in ordine al valore locatizio dell'impresa. La parte convenuta articolava la seguente istanza: “previa acquisizione del supporto informatico del signor si chiede idonea ctu atta a verificare le corrispondenze Pt_1 intercorse tra le parti di cui al doc. 3”.
Nella seconda memoria parte attrice deduceva in modo più specifico che il cessionario il quale aveva potuto gratuitamente usufruire dell'azienda Pt_1 compravenduta dal 15.02.2018 al 31.03.2019, aveva causato la perdita di avviamento del locale, posto che la pizzeria al taglio in questione era stata chiusa dall'acquirente già nel dicembre 2018, con tutte le conseguenze negative circa l'appetibilità dell'azienda stessa da parte di diverso acquirente. Deduceva due capitoli di prova4 per testi e si opponeva alla c.t.u. sul dispositivo cellulare “posto che eventuali dichiarazioni orali ovvero telefoniche, che si contestano in ogni caso per come presunte dalla controparte, sono superate dalla documentazione scritta già in atti”. Quanto alla trascrizione dei contenuti di messaggi operata nel doc. 3 della parte avversa, eccepiva che lo stesso “non ha alcun valore e non legittima alcuna verifica ovvero attività integrativa di tipo tecnico”.
Nella terza memoria parte convenuta esplicitava che sia la richiesta di acquisizione del proprio “supporto informatico”, sia quella di una c.t.u. atta a verificare le corrispondenze intercorse tra le parti di cui al doc. 3, erano pertinenti e rilevanti in quanto finalizzate a comprovare il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti attraverso “whatsApp” relativamente al quale il citato doc. 3 costituisce copia cartacea, da cui si poteva desumere “che la signora ha sempre rassicurato il convenuto CP_1 che, qualora non fosse stato soddisfatto, avrebbe potuto restituirle l'azienda senza oneri di sorta. Con ciò, infatti, é esclusa alla radice la fondatezza di qualsiasi domanda risarcitoria, atteso che si manifesta il consenso alla condotta che oggi si tace di illegittimità”. Peraltro, il documento nella sua storicità rappresentativa non sarebbe stato contestato da parte attrice, che nella sua memoria aveva invocato proprio il “doc. 3 dimesso dall'attrice che riconosce l'inadempimento della parte acquirente, la vigenza del contratto al momento della diffida ad adempiere”. 4 “vero che il sig. , acquirente del ramo di azienda avente ad oggetto Pizzeria al Parte_1 taglio e sita in Maniago (PN), Cond. Maddalena, Via Fabio di Maniago 13/D a far data dal 15.02.2018, di proprietà della sig.ra , ha cessato materialmente l'attività, chiudendo il locale al Controparte_1 pubblico, nel Dicembre 2018”; 2. “vero che da allora la è rimasta chiusa al pubblico sino al Settembre 2019”. Pt_2 pag. 7/19 Articolava istanze di prova orale contraria5.
5. Il giudice unico del Tribunale di DE, disattese le istanze istruttorie, decideva la causa rigettando l'eccezione di improcedibilità, osservando che era già stato disposto l'esperimento della negoziazione assistita nel corso del processo avanti al giudice di pace e che doveva escludersi che la causa fosse soggetta (anche) a mediazione obbligatoria.
Nel merito riteneva non aver fondamento la tesi del convenuto in ordine alle presunte rassicurazioni effettuate dalla cedente al cessionario che “qualora egli non fosse stato soddisfatto, avrebbe potuto restituirle l'azienda, senza sostenere oneri di sorta”, in quanto la prova di tale patto non si evincerebbe dal richiamo “operato dal convenuto in termini comunque inammissibilmente generici”, al documento 3, di contenuto “confuso ed incerto (di qui l'inutilità della richiesta Ctu)”, né tale prova poteva essere data per testi, ostandovi il disposto dell'art. 2721 c.c. (laddove il patto fosse anteriore o contemporaneo alla stipula del contratto notarile), non ricorrendo peraltro alcuna delle ipotesi e circostanze contemplate dall'art. 2722 c.c. (laddove il medesimo patto fosse, invece, intervenuto successivamente).
Riteneva poi fondato il diritto dell'attrice a “vedersi riconosciuto un equo compenso per l'uso che dell'azienda ha (come si è detto) fatto il convenuto, con conseguente impossibilità per l'attrice medesima di trarne altrimenti frutto”. E tuttavia, avendo la stessa agito per la risoluzione e non per l'adempimento, non poteva essere attribuito il differenziale tra il valore del corrispettivo pattuito e quello infine ottenuto da altro cessionario, potendo invece essere riconosciuto quello di € 3.544,00 totali, calcolato pro tempore rispetto al valore di € 6.344,00, e cioè all'entità del canone annuo d'affitto d'azienda concordato per lo stesso ramo d'azienda in epoca prossima agli eventi (escluso l'affitto dei muri), canone che l'attrice non aveva potuto ritrarre durante i 13 mesi in cui il convenuto era rimasto nella materiale disponibilità della pizzeria, e dal quale andava detratta la somma di € 2.800,00 medio tempore già ricevuta. 5 <Quanto alle prove orali richieste, si chiede a controprova sui capitoli avversari l'assunzione del teste e dott. di Maniago (PN), nonché sui seguenti alle stesse finalità: Testimone_1 Tes_2 1) “Vero che la chiusura dell'azienda é stata autorizzata dalla signora ”; 2) “Vero Controparte_1 che l'azienda é stata chiusa per la presenza di lavori stradali di fronte al locale che impossibilitavano al parcheggio”>>. pag. 8/19 Oltre al pagamento di € 3.544,00, conseguiva condanna al pagamento delle spese del giudizio, mentre il giudice non procedeva, come richiesto, a liquidare le spese del giudizio svolto innanzi al giudice di pace in quanto lo stesso aveva erroneamente omesso la pronuncia, pur avendo dichiarato la propria incompetenza e chiuso il processo davanti a sé.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
6. Con atto di citazione del 9.12.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di DE, articolando sei motivi di impugnazione.
6.1. Assenza di domanda di condanna al pagamento dell'equo compenso per l'uso della cosa
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per avere il
Tribunale di DE riconosciuto e liquidato all'attrice appellata la somma di €
3.544,00 a titolo di equo compenso per il mancato godimento dell'azienda oggetto del contratto di cessione stipulato con il Pt_1
Ha rilevato, infatti, che le domande esperibili ai sensi dell'art. 1526 c.c. da parte del venditore con riserva della proprietà sono due, autonome e distinte, potendo lo stesso agire per ottenere la condanna del compratore inadempiente al pagamento di un equo compenso per l'uso della cosa (remunerazione del godimento del bene) e per il risarcimento del danno derivante da un deterioramento anormale della cosa. Nel caso di specie, invece, l'attrice avrebbe espressamente adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene immobile, che la avrebbe potuto, secondo la tesi attorea contestata CP_1 dal convenuto, affittare a terzi: tale domanda sarebbe stata quindi volta ad ottenere la remunerazione per il godimento della cosa a titolo di risarcimento del danno, con esclusione di una diversa e autonoma domanda, quale quella di liquidazione di un equo compenso, sulla quale, al contrario, si è pronunciato il Tribunale di DE.
6.2. Mancata prova del danno per la mancata prova dell'intenzione di vendere
L'appellante ha sostenuto che, in ogni caso, anche a voler ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla , l'attrice appellata non CP_1 avrebbe assolto l'onere di specifica allegazione e prova dell'asserito danno subito, essendosi limitata a produrre il contratto di vendita dell'azienda successivamente pag. 9/19 stipulato con terzi e il contratto di locazione in precedenza concluso;
l'attrice non avrebbe, in particolare, mai provato di aver avuto intenzione di affittare l'azienda e di non averlo potuto fare a causa dell'occupazione dell'immobile da parte del Pt_1
Del resto, sempre secondo la versione dei fatti ricostruita dal la Pt_1
non avrebbe nemmeno potuto provare il danno predetto, perché non avrebbe CP_1 mai avuto alcuna intenzione di concedere in affitto l'azienda, ma esclusivamente di venderla, come effettivamente aveva poi fatto una volta riavutala dal . Pt_1
Il giudice di prime cure avrebbe pertanto errato nell'assumere a parametro del calcolo dell'equo compenso asseritamente spettante alla il canone di affitto CP_1 di € 400 di cui al contratto di locazione stipulato nel 2015, ben tre anni prima dei fatti per i quali è causa.
6.3. Mancata prova del danno per la mancata prova del valore locativo di mercato
L'appellante ha contestato che l'unico criterio che il giudice di prime cure avrebbe potuto semmai utilizzare ai fini del calcolo dell'equo compenso poteva essere il valore locativo di mercato del bene, che è quello risultante nella banca dati dell'osservatorio dei valori immobiliari tenuta dall'Agenzia delle entrate, che rileva i valori locativi in base a tutti i contratti di locazione stipulati in una determinata zona.
Ha eccepito, inoltre, che controparte non ha mai allegato né provato che la consistenza dell'azienda ai tempi dell'affitto del 2015 fosse la stessa oggetto del contratto di cessione con il Pt_1
6.4. Illegittimo riconoscimento come danno dell'IVA
Parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado poiché il danno da risarcimento è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, mentre il giudice ha conteggiato l'imposta sul canone di €
400,00: il totale asseritamente dovuto sarebbe stato semmai pari ad € 2.400,00 (€ 400,00 per 13 mesi = € 5.200,00 da cui andrebbero detratti € 2.800,00 già versati dal Pt_1 ante causam).
6.5. Rinuncia al risarcimento del danno
L'appellante ha lamentato il rigetto dell'eccezione, svolta in primo grado, di risoluzione consensuale del contratto di cessione o comunque di rinuncia agli effetti dell'inadempimento. pag. 10/19 Illegittima sarebbe stata la mancata ammissione da parte del giudice del Tribunale di DE della prova delle conversazioni intervenute tra i contraenti a mezzo
“whatsApp”, della c.t.u. atta a verificare le corrispondenze intercorse tra le parti e della prova per testi formulata dal convenuto appellante che avrebbero permesso di accertare l'intervenuto accordo liberatorio.
6.6. Liquidazione delle spese legali
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in punto liquidazione delle spese legali: il giudice di prime cure le avrebbe dovute compensare, avendo accolto la domanda subordinata autonoma della e respinto la domanda di CP_1 ripetizione del Pt_1
Ha contestato, inoltre, l'applicazione dei parametri medi di un errato scaglione di valore della causa.
7. Con comparsa del 22.04.2025 si è costituita l'appellata evidenziando che il contratto di cessione di ramo di azienda con riserva di proprietà aveva ad oggetto unicamente l'azienda, con esclusione dell'immobile, di proprietà di terzi, nonché il fatto che l'appellante aveva pacificamente riconosciuto di aver utilizzato l'azienda come pizzeria per tredici mesi.
7.1. Quanto al primo motivo, ha contestato l'eccezione, asseritamente sollevata dall'appellante per la prima volta in appello, della mancata proposizione in primo grado di una specifica domanda di condanna al pagamento dell'equo compenso: poiché il contratto aveva avuto ad oggetto un'azienda e non un immobile, l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. dovrebbe riferirsi all'utilizzazione dell'azienda stessa per 13 mesi, essendo fuori luogo discutersi di “deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuova e di logoramento per l'uso”, in quanto concetto riguardante beni materiali. La ratio della norma sarebbe infatti quella di riconoscere al titolare dell'azienda una somma per l'utilizzo che altri ne abbia fatto, “remunerando la disponibilità del bene in quanto bene che fornirebbe alla proprietà un'utilità in altro modo ricavabile”: in tal senso bene era stata interpretata la domanda dal giudice di prime cure, essendo ovvio il “profilo comunque risarcitorio dell'equo compenso che mira a “pagare” il mancato utilizzo che ne avrebbe potuto fare la proprietaria secondo le sue caratteristiche e natura”. In ogni caso, una domanda di risarcimento dei danni, pag. 11/19 nei termini prospettati dall'appellante (“deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuova e di logoramento per l'uso”), non poteva essere dedotta, né lo era stata, dall'attrice, dal momento che mai la stessa aveva contestato rotture o danni materiali dei quali rivendicare il risarcimento. Del resto, lo stesso si Pt_1 sarebbe sempre riferito alla domanda di risarcimento rapportandola, correttamente, al
(mancato) godimento dell'azienda e non a danni o deprezzamento della stessa.
7.2. Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata ha rilevato l'irrilevanza e l'inconferenza delle proprie intenzioni in merito alla vendita, all'affitto o all'esercizio diretto dell'azienda, atteso che, essendo il locale occupato dal nulla avrebbe Pt_1 potuto fare al riguardo.
7.3. Quanto al terzo motivo, corretto era stato il parametro del quale il giudice di primo grado si era servito per determinare la remunerazione per l'utilizzo dell'azienda da parte del (il canone di locazione percepito dalla proprietaria poco tempo Pt_1 prima della vendita dell'azienda): del resto, nel corso del giudizio, era stato proprio il a ritenere congruo tale parametro, sebbene ridimensionandone l'importo. Pt_1
7.4. Quanto al quarto motivo, vale a dire all'illegittimo riconoscimento come danno dell'IVA, l'appellata ha ribadito che l'importo indicato era stato ritenuto dal giudice di primo grado parametro congruo per determinare il valore dell'utilizzo dell'azienda.
7.5. Quanto al quinto motivo, e dunque alla mancata ammissione della prova per testi, la ha rilevato che l'appellante pretenderebbe di superare il divieto ex CP_1 artt. 2721 e 2722 c.c. provando per testi il patto contestuale al contratto secondo cui il medesimo verrebbe meno. In ogni caso si tratterebbe di prova valutativa ed irrilevante.
7.6. Quanto al sesto motivo, e cioè alla presunta errata indicazione del valore della controversia e dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese legali,
l'appellata ha sostenuto che il valore è stato correttamente indicato in € 6.344,00, come peraltro era stato dallo stesso rilevato avanti al giudice di pace. Pt_1
7.7. Ha quindi concluso chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensiva e nel merito la conferma della sentenza appellata, con rigetto delle reiterate istanze istruttorie formulate dall'appellante.
pag. 12/19 8. Con ordinanza del 7.5.2025 il consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere prove, ordinava la trattazione scritta, riservando la decisione al collegio in esito al deposito di scritti conclusivi e note sostitutive.
LA DECISIONE
9. Con il primo motivo parte appellante censura la decisione del Tribunale di
DE per avere il giudice di primo grado riconosciuto all'odierna appellata, pur in assenza di domanda, la somma di € 3.544,00 a titolo di equo compenso per il mancato godimento dell'azienda. Ad avviso dell'appellante, invero, la avrebbe adito CP_1 il Tribunale per vedere accolta la (diversa) domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di vendita a rate, risarcimento che, secondo consolidata giurisprudenza, verrebbe in rilievo unicamente nel caso di anormale deterioramento della cosa venduta.
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente osservare come nella vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli artt. 1523 e ss. c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore obblighi il venditore a restituire le rate eventualmente riscosse, fatto salvo il diritto di questi a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Più in dettaglio, l'equo compenso cui ha diritto il venditore sta a rappresentare la contropartita dell'uso e del naturale deterioramento della cosa, dipendente dal tempo trascorso, mentre per l'ulteriore deprezzamento dovuto a cause fuori dall'ordinario, soccorre il risarcimento del danno, dovuto anch'esso dal compratore inadempiente (cfr.
Cass. n. 3767/1956, nonché, più di recente, Cass. n. 6578/2013).
Ciò premesso, il Tribunale, nel condannare l'odierno appellante al pagamento della somma di € 3.544,00 (oltre a interessi), ha accolto la domanda formulata in via subordinata dalla volta a ottenere il risarcimento del “residuo danno patito CP_1 dalla stessa in ragione dell'intervenuta risoluzione contrattuale, pari al mancato introito a fronte dell'utilizzo e della disponibilità dell'attività da parte del convenuto per il periodo di vigenza contrattuale”.
Nessun dubbio, dunque, sussiste in ordine al rispetto da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 pag. 13/19 c.p.c., avendo questi correttamente assolto al dovere di pronunciarsi sulla domanda, formulata dall'attrice, di condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento del convenuto, sicché nessun vizio di ultrapetizione può essere addebitato alla impugnata sentenza.
Né alcuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado sulla scorta dell'ulteriore rilievo, evidenziato dall'appellante, per cui il giudice avrebbe riconosciuto tale somma a titolo di equo compenso e non già di risarcimento del danno. Il Tribunale di DE, infatti, nel ritenere che la somma, alla quale il convenuto è stato condannato, fosse dovuta a titolo di equo compenso, e non già di risarcimento del danno, ha fatto corretta applicazione del principio jura novit curia, atteso che, per giurisprudenza consolidata, nella vendita con riserva di proprietà il mancato godimento del bene da parte del venditore forma oggetto di tutela attraverso il riconoscimento del diritto all'equo compenso, non dando luogo, invece, al risarcimento del danno. In ogni caso, rispetto alla domanda formulata dall'attrice, il giudice di prime cure ne ha correttamente valorizzato il c.d. petitum sostanziale, posto che il bene della vita di cui l'attrice ha chiesto tutela attraverso l'intervento giurisdizionale è rappresentato dal mancato godimento dell'azienda nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e la sua risoluzione.
10. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'assenza di prova del danno asseritamente subito dalla , esponendo, in particolare, che l'odierna appellata CP_1 non avrebbe fornito la prova di non aver potuto affittare l'azienda a causa dell'occupazione dell'immobile da parte del cessionario, essendo anzi emerso che la aveva interesse esclusivamente a vendere l'azienda, circostanza che poi si CP_1 era effettivamente verificata. La decisione del Tribunale di DE, pertanto, sarebbe errata nella parte in cui ha assunto quale parametro per il calcolo dell'equo compenso il canone di affitto di € 400,00, che era stata previsto in un contratto di locazione avente ad oggetto la medesima azienda e risalente al 2015.
Il motivo è infondato.
L'appellante muove dall'erroneo presupposto che il giudice di primo grado, pur in assenza di allegazione da parte della , avrebbe nondimeno riconosciuto in CP_1 suo favore il risarcimento del danno patito per non aver potuto concedere in godimento pag. 14/19 a terzi l'azienda oggetto del contratto di vendita con riserva della proprietà. È di tutta evidenza, invece, che il canone mensile di € 400,00, che era stato previsto per l'affitto della medesima azienda circa tre anni prima dei fatti per cui è causa, è stato utilizzato dal primo giudice unicamente quale parametro per determinare l'equo compenso spettante alla per l'uso che dell'azienda ha fatto il Diversamente CP_1 Pt_1 da quanto affermato da parte appellante, dunque, nessuna voce di danno è stata liquidata dal Tribunale per non aver potuto la concedere in godimento a terzi CP_1
l'azienda, essendo stato riconosciuto in suo favore unicamente il diritto all'equo compenso per l'uso che dell'azienda aveva fatto il compenso che deve essere Pt_1 comprensivo della remunerazione del godimento del bene, così come dell'eventuale deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo, nonché, infine, del logoramento per l'uso (cfr. Cass. n. 6578/2013).
11. Con il terzo motivo parte appellante evidenzia che il giudice di prime cure, nel calcolare l'equo compenso, avrebbe dovuto determinare il valore locativo di mercato del bene facendo ricorso alla banca dati dell'Osservatorio dei valori immobiliari tenuta dall'Agenzia delle entrate, sottolineando, in ogni caso, che l'odierna appellata non ha mai allegato né provato che la consistenza dell'azienda ai tempi dell'affitto del 2015 fosse la stessa oggetto del contratto di vendita.
Anche questo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Tribunale di DE ha calcolato l'equo compenso spettante alla utilizzando quale parametro di CP_1 riferimento il canone che nel 2015 era stato stabilito per l'affitto della medesima azienda poi oggetto di vendita. In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l'importo mensile di € 488,00 costituiva il (solo) canone d'affitto dell'azienda e non comprendeva, invece, il costo della locazione dei locali, i quali, infatti, costituivano oggetto di un separato contratto. Sulla base di questo parametro, assolutamente proprio e confacente, il giudice di primo grado ha ritenuto congrua la somma indicata dalla , anche in considerazione del fatto che il contratto di CP_1 affitto era stato concluso in epoca di non molto antecedente alla cessione dell'azienda.
Correttamente, quindi, ad avviso di questa Corte il giudice di primo grado ha calcolato l'equo compenso senza fare ricorso - come prospettato invece da parte pag. 15/19 appellante - ai valori locativi di mercato contenuti nelle banche dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), atteso che tale Osservatorio cura la rilevazione dei valori immobiliari delle vendite e delle locazioni. Giova ribadire, infatti, che la controversia ha ad oggetto il contratto di cessione del ramo di azienda e non il diverso contratto di locazione dei locali utilizzati dal per lo svolgimento della propria Pt_1 attività d'impresa, con la conseguenza che, nel caso di specie, il riferimento ai valori locativi di mercato sarebbe risultato del tutto inadeguato per la determinazione dell'equo compenso spettante alla cedente.
12. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
DE nella parte in cui ha riconosciuto in favore della anche l'IVA CP_1 calcolata sul canone mensile di locazione, pari a € 400,00, e poi moltiplicata per i 13 mesi in cui l'azienda era rimasta nella disponibilità del pur essendo il danno Pt_1 da risarcimento escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972.
Il motivo è fondato.
Gli importi spettanti a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale non sono assoggettati ad IVA, avendo la Suprema Corte affermato - in più
d'una occasione - che “la sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente - che corrisponde all'immediata perdita economica causata al titolare del bene, in cui va compreso anche il valore economico della prestazione a cui il creditore aveva diritto e che non ha ottenuto in conseguenza dell'inadempimento - è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, in quanto, per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA, che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto non soggetto ad IVA l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno emergente assoggettando, invece, ad imposta di registro proporzionale la sentenza del tribunale che, in accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale, aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento)” (così, da ultimo, Cass. n. 10837/2024). pag. 16/19 Ebbene, ritiene la Corte di dover applicare tale principio anche alle somme dovute a titolo di equo compenso a seguito di risoluzione per inadempimento nella vendita a rate, e ciò in ragione della identità di ratio con la fattispecie espressamente considerata dalla Corte di cassazione. Ne consegue che, nel pronunciare condanna all'equo compenso ex art. 1526 c.c., il giudice non può riconoscere anche eventuali importi dovuti a titolo di IVA, trattandosi, appunto, di somme che, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile di tale imposta. In caso contrario, infatti, si giungerebbe alla inammissibile conclusione di riconoscere in favore del venditore una somma - comprensiva dell'IVA - maggiore di quella effettivamente spettante a titolo di equo compenso.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, e in accoglimento della censura formulata dall'appellante, l'impugnata sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha applicato l'IVA in misura del 22% all'importo riconosciuto alla quale CP_1 equo compenso per l'uso che dell'azienda ha fatto il Pt_1
Dall'importo così rideterminato, pari ad € 5.200,00 (€ 400,00 per 13 mensilità), deve poi essere detratta la somma di € 2.800,00, già versata dall'appellante prima dell'instaurazione del giudizio, per un totale di € 2.400,00, oltre agli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo. Ai fini della decisione sulle spese di lite va evidenziato che l'appellata aveva chiesto in primo grado la condanna al pagamento dell'importo comprensivo di IVA.
13. Con il quinto motivo l'appellante afferma che, in ogni caso, le parti avevano operato una risoluzione consensuale del contratto o, comunque, avevano rinunciato agli effetti dell'inadempimento. Quale prova della esistenza di tale accordo liberatorio, in primo grado il convenuto aveva allegato una serie di messaggi “whatsApp”, per l'esame dei quali, peraltro, aveva anche chiesto disporsi c.t.u. ovvero ammettersi prova per testi.
Tali richieste istruttorie, disattese dal primo giudice, sono poi state riproposte in sede di appello.
Il motivo non può trovare accoglimento, essendo il contenuto delle chat allegate
(doc. 3 convenuto I grado) estremamente generico e inidoneo a fornire la prova di qualsivoglia accordo liberatorio intercorso tra le parti. Pur avendo il convenuto in primo grado allegato ben 33 pagine di messaggi, alcuni dei quali, peraltro, risalgono al 2016 e, pag. 17/19 quindi, ad epoca antecedente alla conclusione del contratto, non è dato scorgere alcun passaggio dal quale dovrebbe desumersi l'esistenza di un siffatto accordo o, comunque, della volontà della di rinunciare agli effetti dell'inadempimento. CP_1
Ciò che emerge, piuttosto, è un iniziale quadro di reciproca fiducia tra le parti, nell'ambito del quale, peraltro, lo stesso aveva affermato che avrebbe pagato Pt_1 la entro il termine stabilito (v., a pag. 29, il messaggio dd. 16.9.2018, ore CP_1
16:37).
Dalla lettura della chat, invero, emerge un unico passaggio nel quale l'odierno appellante fa generico riferimento alla esistenza di un presunto accordo con il quale la avrebbe acconsentito alla restituzione dell'azienda senza avanzare alcuna CP_1 pretesa economica nei confronti del cessionario. Rispetto all'esistenza di tale accordo, peraltro, la stessa affermava che si trattava di rassicurazioni “date all'inizio CP_1 perché avev[a] tutti contro” (v., a pag., 31, il messaggio dd. 3.12.2018, ore 11:35) e che, del resto, ella confidava nell'adempimento (“ma tu fino a un mese fa mi hai garantito i soldi”, pag. 31, messaggio dd. 3.12.2018, ore 11:34).
In definitiva, le circostanze allegate dall'appellante in ordine alla esistenza di un accordo liberatorio appaiono estremamente generiche e non collocate temporalmente, con l'ulteriore conseguenza che nessuna utilità avrebbe potuto in tal senso offrire l'espletamento di una c.t.u..
14. Con il sesto motivo l'appellante si duole della mancata compensazione delle spese di lite e, in ogni caso, della eccessività della condanna disposta dal primo giudice, avendo questi fatto riferimento allo scaglione superiore a quello corretto.
Il motivo merita accoglimento limitatamente alla necessità di rideterminare, con riferimento al corretto scaglione di valore, le spese liquidate dal Tribunale, ferma restando l'impossibilità di compensare le spese di lite, stante la soccombenza totale del convenuto in primo grado.
Individuato lo scaglione corretto in applicazione del c.d. criterio del decisum, le spese per il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale devono essere rideterminate nella somma indicata nel dispositivo.
pag. 18/19 15. Al parziale accoglimento dell'appello consegue la compensazione, nella misura della metà, delle spese del presente grado di giudizio, ponendo il resto a carico dell'appellante e liquidandolo come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
403/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di DE n. 639/2024, che, per l'effetto, così parzialmente riforma:
a) condanna a versare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.400,00 oltre agli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...] nel primo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed CP_1
€ 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% dei compensi, all'IVA e alla CPA come per legge;
c) conferma in ogni altra sua parte l'impugnata sentenza;
d) compensa le spese del grado di appello nella misura della metà, ponendo il resto a carico dell'appellante, che liquida in € 1.450,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, all'IVA e alla CPA come per legge.
Trieste, 30 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
Il provvedimento è stato esteso con la partecipazione del dott. Matteo Ciarfella,
M.O.T. in servizio presso la Corte d'Appello di Trieste
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel merito, in via principale 1. Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda di data 15.2.2018, Rep. 4828, Racc. 3682, del notaio Dott.ssa di Maniago, registrato a Per_1 DE l'08.03.2018 a fronte dell'inadempimento del convenuto, condannarsi al Parte_1 pagamento della somma di € 3.700,00-, oltre interessi di legge dal 31.03.19 al saldo, a favore di
[...] quale residuo danno patito dalla stessa in ragione dell'intervenuta risoluzione CP_1 contrattuale, pari alla differenza tra quanto effettivamente ricavato da altra vendita dell'attività e quanto contrattualmente dovuto da . Parte_1 2. Spese della lite rifuse con spese generali del 15% e accessori di legge. Nel merito, in via subordinata 1. Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda di data 15.02.2018, Rep. 4828, Racc. 3682, del notaio Dott.ssa di Maniago, registrato a Per_1 DE l'08.03.2018 a fronte dell'inadempimento del convenuto, condannarsi al Parte_1 pagamento della somma di € 3.544,00, oltre interessi di legge dal 31.03.2019 al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia nell'ambito della competenza del giudice adito, a favore di
quale residuo danno patito dalla stessa in ragione dell'intervenuta risoluzione Controparte_1 contrattuale, pari al mancato introito a fronte dell'utilizzo e della disponibilità dell'attività da parte del convenuto per il periodo di vigenza contrattuale.
2. Spese della lite rifuse con spese generali del 15% e accessori di legge”. pag. 4/19 2 “contrariis rejectis e con riserva di agire in separata sede per ogni azione, IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiararsi improcedibile l'azione promossa;
NEL MERITO: respingersi la domanda attorea e condannarsi l'attrice a restituire al convenuto la somma di
€2.800,00 o quella diversa inferiore di giustizia;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: condannarsi l'attrice a restituire al convenuto la somma di €2.800,00 o la differenza tra questa e il denegato danno eventualmente accertato;
spese di causa rifuse oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.”. 3 “Si contesta, ancora, che la signora si sia espressa nel senso di una restituzione CP_1 dell'azienda senza oneri e/o a piacimento della controparte che collide, prima, con il buon senso e, in secundis, con tutte le operazioni effettuate per la vendita”. pag. 6/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 403/2025 da
(c.f. ) residente in [...] Borgo Parte_1 C.F._1
Menis 4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Sansonetti e Paolo Sansonetti del
Foro di DE, presso lo studio dei quali in Maniago (PN), via Umberto I n. 113, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
Dalmazia n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Brandolisio, presso lo studio della quale in Maniago, Piazza Nicolò di Maniago n. 5/B, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di DE n. 639/2024 pubbl. il 08/11/2024, RG n. 1043/2022, notificata l'11/11/2024, in materia di “cessione di azienda”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in note depositate il 16.7.2025:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: sospendersi l'esecuzione della gravata sentenza;
NEL MERITO: respingersi la domanda attorea e condannarsi l'attrice in primo grado odierna appellata a restituire al convenuto in primo grado odierno appellante la somma di €2.800,00, con interessi dalla data del pagamento al saldo, ovvero la differenza tra questa e il denegato danno eventualmente accertato;
spese di causa rifuse oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- come da memoria ex art. 183, comma 6, n. n. 1, c.p.c., ante riforma, dd 15.12.2022:
“Previa acquisizione del supporto informatico del signor si chiede idonea ctu Pt_1 atta a verificare le corrispondenze intercorse tra le parti di cui al doc. 3.”
- come da memoria ex art. 183, comma 6, n. n. 3, c.p.c., ante riforma, 6.02.2023:
“Quanto alle prove orali richieste da controparte, ove eventualmente ammesse, si chiede a controprova sui capitoli avversari l'assunzione del teste e Testimone_1 dott. di Maniago (PN), nonché sui seguenti alle stesse finalità: 1) “Vero Tes_2 che la chiusura dell'azienda é stata autorizzata dalla signora ”; Controparte_1
2) “Vero che l'azienda é stata chiusa per la presenza di lavori stradali di fronte al locale che impossibilitavano al parcheggio”.
Per l'appellata: come in comparsa di costituzione e risposta:
“In via preliminare
Rigettarsi la richiesta di sospensione della sentenza impugnata in quanto infondata e carente dei presupposti necessari al suo accoglimento.
Nel merito
1. Respingersi l'appello proposto, in quanto infondato, confermando integralmente la decisione N. 639/2024 del 08.11.2024, emessa dal Tribunale di DE nel procedimento R.G.N.R. 1043/2022.
2. Spese del grado di giudizio interamente rifuse con accessori di legge.
In istruttoria:
1. Respingersi le richieste avanzate dall'appellante in quanto inammissibili ed irrilevanti.
2. Ammettersi, se ritenuta rilevante, la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “vero che il sig. , acquirente del ramo di azienda avente ad oggetto Parte_1
Pizzeria al taglio e sita in Maniago (PN), Cond. Maddalena, Via Fabio di Maniago
13/D a far data dal 15.02.2018, di proprietà della sig.ra , ha Controparte_1 cessato materialmente l'attività, chiudendo il locale al pubblico, nel Dicembre 2018”; pag. 2/19 2. “vero che da allora la è rimasta chiusa al pubblico sino al Settembre 2019”. Pt_2
Si indicano a testi la sig.ra Titolo di Tramonti di Sotto e il sig. Tes_3 Tes_4
di Maniago”.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. conveniva innanzi al giudice di pace di DE, Controparte_1 successivamente dichiaratosi incompetente, esponendo che in data Parte_1
15.2.2018 aveva ceduto, con riserva di proprietà fino al pagamento integrale del prezzo pattuito in € 16.000,00, il ramo di azienda afferente all'attività di pizzeria al taglio sita in Maniago (PN), presso i locali del “Condominio Maddalena” in via Fabio di Maniago,
n. 13/D. Benché immesso nel possesso dell'azienda, il cessionario non pagava il prezzo pattuito e con raccomandata di data 29.3.2019 la cedente sollecitava il versamento del prezzo, dichiarandosi disponibile al rilascio della dichiarazione utile al trasferimento della proprietà come concordato nel contratto.
Con comunicazione del 15.4.2019 il cessionario aveva peraltro Pt_1 manifestata la volontà di non corrispondere il prezzo e di sciogliersi da ogni impegno.
Avendo intimato l'adempimento entro 15 giorni, il contratto doveva intendersi risolto a causa dell'inadempimento del cessionario: l'azienda, il cui esercizio era cessato dal dicembre 2018 con “pregiudizio per l'attività e la sua commerciabilità”, veniva successivamente ceduta a terzi per il minor importo di € 9.500,00.
Nel corso delle trattative per il risarcimento del danno, in data 17.12.2019 il convenuto, tramite i propri legali, rimetteva un assegno di € 2.800,00 a pretesa tacitazione delle richieste risarcitorie dell'attrice, insufficiente a coprire il danno che veniva descritto e rivendicato dall'attrice come “pari alla differenza tra quanto la stessa poteva introitare dalla vendita stipulata con il sig. e quanto effettivamente Pt_1 percepito dalla vendita successiva alla risoluzione del contratto medesimo”. Tale differenza pari ad € 6.500,00 costituiva quindi “il danno patito dalla proprietaria in ragione dell'inadempimento del , da cui detrarre la somma già versata di € Pt_1
2.800,00, con un residuo di € 3.700,00 oltre interessi.
pag. 3/19 In via subordinata, e per il caso che il giudice non avesse ritenuto addebitabile all'acquirente la differenza, evidenziava che il cessionario aveva usufruito Pt_1 dell'azienda per ben un anno senza nulla versare alla proprietaria, la quale aveva confidato nella vendita già stipulata ed avrebbe potuto godere del compenso per il suo affitto, compenso che in precedenza era stato stabilito proprio tra le parti stesse in un canone mensile di € 400,00 oltre IVA.
Rivendicava quindi il danno da lucro cessante, costituito da una somma pari alle potenziali mensilità di affitto non godute per il tempo di disponibilità dell'azienda da parte del per 13 mesi, per € 6.344,00, da cui detrarre quanto già versato per Pt_1 un residuo complessivo di € 3.544,00 (oltre interessi) e concludeva pertanto come in citazione1.
2. Si costituiva il cessionario rappresentando come oggetto del Parte_1 contratto fosse solo l'azienda, con esclusione della proprietà dei locali (di cui era proprietaria altra persona) in cui veniva esercitata, e il cui godimento aveva formato oggetto di specifico e separato contratto di locazione.
A causa di un intervento edilizio di integrale ristrutturazione del fabbricato antistante i locali, e della modificazione del traffico veicolare, si era tuttavia verificato un sensibile calo dei ricavi, che aveva reso antieconomica la gestione. Deduceva che a fronte dei propri dubbi sull'utilità dell'affare, sia prima che dopo la conclusione del contratto, la FACCHIN cedente lo avrebbe rassicurato sulla possibilità di retrocedere l'azienda senza oneri di sorta, autorizzando per tale ragione il differimento del pagamento del corrispettivo di un anno con la riserva della proprietà: di tali accordi sussisterebbe traccia nelle conversazioni via “whatsApp” tra le parti, che depositava.
Comunicata alla la propria intenzione di non acquistare più l'azienda, CP_1 la cedente tentava dapprima la vendita, salvo poi iniziare a chiedere il pagamento del prezzo e diffidare all'adempimento: per effetto di tale diffida il contratto doveva intendersi risolto con decorso del termine assegnato, e per tale ragione il cessionario si dichiarava disponibile alla restituzione dell'azienda, come poi avvenuto in data
31.3.2019.
Dopo alcuni contatti, e solo a titolo conciliativo, il cessionario versava l'importo di € 2.800,00 calcolato tenendo in considerazione il valore locativo dell'azienda per il periodo contrattuale, oltre alle spese incontrate dalla cedente che, tuttavia, CP_1 aveva deciso di agire vantando inesistenti crediti risarcitori.
Evidenziava come l'attrice avesse chiesto la risoluzione del contratto (con conseguente retrocessione dell'azienda) piuttosto che l'adempimento, ossia il pagamento del prezzo, non spettandole quindi alcunché in relazione alla successiva rivendita dell'azienda al minor prezzo pattuito con il successivo acquirente. Essendo tenuto il cessionario al pagamento del prezzo entro il 31.3.2019, i danni potevano essere tutt'al più confinati entro il maturare degli interessi di mora, pari a circa € 2.198,79 (dal
31.3.2019 al 17.12.2019). Qualora, invece, venisse rivendicato che tra la conclusione del contratto (1.3.2018) e la sua risoluzione (31.3.2019) la cedente non CP_1 aveva goduto del compendio ceduto, il cessionario sarebbe al più tenuto al versamento di una cifra parametrata al valore locativo dell'azienda, depurato dal costo della locazione delle mura, e quindi non più di € 190,00 al mese, per complessivi € 2.280,00.
In ogni caso, la cedente non poteva rivendicare la differenza del CP_1 prezzo di cessione, siccome tale valore, come quello stabilito nel contratto con il nuovo acquirente, era stato il frutto dalla volontà delle relative parti, e quindi anche della la quale in tal modo avrebbe determinato unilateralmente l'entità dei danni;
CP_1
pag. 5/19 quanto ai mancati introiti, infine, il godimento dell'azienda aveva trovato la sua giustificazione causale nel contratto di vendita con riserva della proprietà, potendosi al più pretendere il valore locativo.
Da ciò desumeva che la somma corrisposta a titolo puramente conciliativo doveva intendersi come satisfattiva, e richiedeva la restituzione integrale della stessa o, quantomeno, dell'eccedenza rispetto al preteso danno eventualmente patito.
Concludeva come da comparsa di costituzione2.
3. Innanzi al giudice di pace il cessionario chiedeva dichiararsi, Parte_1 in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione promossa dalla sig.ra CP_1
non essendo state esperite né la mediazione né la negoziazione assistita, e, nel
[...] merito, il rigetto della domanda attorea e la restituzione dell'importo di € 2.800,00- dallo stesso versato in sede stragiudiziale.
All'udienza del 15.12.2020 veniva formulata eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace a fronte della riconvenzionale ed il procedimento veniva sospeso per permettere alle parti di avviare la procedura di negoziazione assistita, la quale dava esito negativo.
Seguivano quindi la sentenza di incompetenza del giudice di pace, il quale non si pronunciava sulle spese, e la riassunzione del giudizio.
4. Innanzi al Tribunale di DE le parti precisavano le domande ed eccezioni, contestando3 l'attrice qualsiasi pattuizione intercorsa prima o dopo il contratto di cessione e sostenendo che non avesse significato alcuno argomentare circa presunti interessi di mora sul pagamento e in ordine al valore locatizio dell'impresa. La parte convenuta articolava la seguente istanza: “previa acquisizione del supporto informatico del signor si chiede idonea ctu atta a verificare le corrispondenze Pt_1 intercorse tra le parti di cui al doc. 3”.
Nella seconda memoria parte attrice deduceva in modo più specifico che il cessionario il quale aveva potuto gratuitamente usufruire dell'azienda Pt_1 compravenduta dal 15.02.2018 al 31.03.2019, aveva causato la perdita di avviamento del locale, posto che la pizzeria al taglio in questione era stata chiusa dall'acquirente già nel dicembre 2018, con tutte le conseguenze negative circa l'appetibilità dell'azienda stessa da parte di diverso acquirente. Deduceva due capitoli di prova4 per testi e si opponeva alla c.t.u. sul dispositivo cellulare “posto che eventuali dichiarazioni orali ovvero telefoniche, che si contestano in ogni caso per come presunte dalla controparte, sono superate dalla documentazione scritta già in atti”. Quanto alla trascrizione dei contenuti di messaggi operata nel doc. 3 della parte avversa, eccepiva che lo stesso “non ha alcun valore e non legittima alcuna verifica ovvero attività integrativa di tipo tecnico”.
Nella terza memoria parte convenuta esplicitava che sia la richiesta di acquisizione del proprio “supporto informatico”, sia quella di una c.t.u. atta a verificare le corrispondenze intercorse tra le parti di cui al doc. 3, erano pertinenti e rilevanti in quanto finalizzate a comprovare il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti attraverso “whatsApp” relativamente al quale il citato doc. 3 costituisce copia cartacea, da cui si poteva desumere “che la signora ha sempre rassicurato il convenuto CP_1 che, qualora non fosse stato soddisfatto, avrebbe potuto restituirle l'azienda senza oneri di sorta. Con ciò, infatti, é esclusa alla radice la fondatezza di qualsiasi domanda risarcitoria, atteso che si manifesta il consenso alla condotta che oggi si tace di illegittimità”. Peraltro, il documento nella sua storicità rappresentativa non sarebbe stato contestato da parte attrice, che nella sua memoria aveva invocato proprio il “doc. 3 dimesso dall'attrice che riconosce l'inadempimento della parte acquirente, la vigenza del contratto al momento della diffida ad adempiere”. 4 “vero che il sig. , acquirente del ramo di azienda avente ad oggetto Pizzeria al Parte_1 taglio e sita in Maniago (PN), Cond. Maddalena, Via Fabio di Maniago 13/D a far data dal 15.02.2018, di proprietà della sig.ra , ha cessato materialmente l'attività, chiudendo il locale al Controparte_1 pubblico, nel Dicembre 2018”; 2. “vero che da allora la è rimasta chiusa al pubblico sino al Settembre 2019”. Pt_2 pag. 7/19 Articolava istanze di prova orale contraria5.
5. Il giudice unico del Tribunale di DE, disattese le istanze istruttorie, decideva la causa rigettando l'eccezione di improcedibilità, osservando che era già stato disposto l'esperimento della negoziazione assistita nel corso del processo avanti al giudice di pace e che doveva escludersi che la causa fosse soggetta (anche) a mediazione obbligatoria.
Nel merito riteneva non aver fondamento la tesi del convenuto in ordine alle presunte rassicurazioni effettuate dalla cedente al cessionario che “qualora egli non fosse stato soddisfatto, avrebbe potuto restituirle l'azienda, senza sostenere oneri di sorta”, in quanto la prova di tale patto non si evincerebbe dal richiamo “operato dal convenuto in termini comunque inammissibilmente generici”, al documento 3, di contenuto “confuso ed incerto (di qui l'inutilità della richiesta Ctu)”, né tale prova poteva essere data per testi, ostandovi il disposto dell'art. 2721 c.c. (laddove il patto fosse anteriore o contemporaneo alla stipula del contratto notarile), non ricorrendo peraltro alcuna delle ipotesi e circostanze contemplate dall'art. 2722 c.c. (laddove il medesimo patto fosse, invece, intervenuto successivamente).
Riteneva poi fondato il diritto dell'attrice a “vedersi riconosciuto un equo compenso per l'uso che dell'azienda ha (come si è detto) fatto il convenuto, con conseguente impossibilità per l'attrice medesima di trarne altrimenti frutto”. E tuttavia, avendo la stessa agito per la risoluzione e non per l'adempimento, non poteva essere attribuito il differenziale tra il valore del corrispettivo pattuito e quello infine ottenuto da altro cessionario, potendo invece essere riconosciuto quello di € 3.544,00 totali, calcolato pro tempore rispetto al valore di € 6.344,00, e cioè all'entità del canone annuo d'affitto d'azienda concordato per lo stesso ramo d'azienda in epoca prossima agli eventi (escluso l'affitto dei muri), canone che l'attrice non aveva potuto ritrarre durante i 13 mesi in cui il convenuto era rimasto nella materiale disponibilità della pizzeria, e dal quale andava detratta la somma di € 2.800,00 medio tempore già ricevuta. 5 <Quanto alle prove orali richieste, si chiede a controprova sui capitoli avversari l'assunzione del teste e dott. di Maniago (PN), nonché sui seguenti alle stesse finalità: Testimone_1 Tes_2 1) “Vero che la chiusura dell'azienda é stata autorizzata dalla signora ”; 2) “Vero Controparte_1 che l'azienda é stata chiusa per la presenza di lavori stradali di fronte al locale che impossibilitavano al parcheggio”>>. pag. 8/19 Oltre al pagamento di € 3.544,00, conseguiva condanna al pagamento delle spese del giudizio, mentre il giudice non procedeva, come richiesto, a liquidare le spese del giudizio svolto innanzi al giudice di pace in quanto lo stesso aveva erroneamente omesso la pronuncia, pur avendo dichiarato la propria incompetenza e chiuso il processo davanti a sé.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
6. Con atto di citazione del 9.12.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di DE, articolando sei motivi di impugnazione.
6.1. Assenza di domanda di condanna al pagamento dell'equo compenso per l'uso della cosa
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per avere il
Tribunale di DE riconosciuto e liquidato all'attrice appellata la somma di €
3.544,00 a titolo di equo compenso per il mancato godimento dell'azienda oggetto del contratto di cessione stipulato con il Pt_1
Ha rilevato, infatti, che le domande esperibili ai sensi dell'art. 1526 c.c. da parte del venditore con riserva della proprietà sono due, autonome e distinte, potendo lo stesso agire per ottenere la condanna del compratore inadempiente al pagamento di un equo compenso per l'uso della cosa (remunerazione del godimento del bene) e per il risarcimento del danno derivante da un deterioramento anormale della cosa. Nel caso di specie, invece, l'attrice avrebbe espressamente adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno per mancato godimento del bene immobile, che la avrebbe potuto, secondo la tesi attorea contestata CP_1 dal convenuto, affittare a terzi: tale domanda sarebbe stata quindi volta ad ottenere la remunerazione per il godimento della cosa a titolo di risarcimento del danno, con esclusione di una diversa e autonoma domanda, quale quella di liquidazione di un equo compenso, sulla quale, al contrario, si è pronunciato il Tribunale di DE.
6.2. Mancata prova del danno per la mancata prova dell'intenzione di vendere
L'appellante ha sostenuto che, in ogni caso, anche a voler ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla , l'attrice appellata non CP_1 avrebbe assolto l'onere di specifica allegazione e prova dell'asserito danno subito, essendosi limitata a produrre il contratto di vendita dell'azienda successivamente pag. 9/19 stipulato con terzi e il contratto di locazione in precedenza concluso;
l'attrice non avrebbe, in particolare, mai provato di aver avuto intenzione di affittare l'azienda e di non averlo potuto fare a causa dell'occupazione dell'immobile da parte del Pt_1
Del resto, sempre secondo la versione dei fatti ricostruita dal la Pt_1
non avrebbe nemmeno potuto provare il danno predetto, perché non avrebbe CP_1 mai avuto alcuna intenzione di concedere in affitto l'azienda, ma esclusivamente di venderla, come effettivamente aveva poi fatto una volta riavutala dal . Pt_1
Il giudice di prime cure avrebbe pertanto errato nell'assumere a parametro del calcolo dell'equo compenso asseritamente spettante alla il canone di affitto CP_1 di € 400 di cui al contratto di locazione stipulato nel 2015, ben tre anni prima dei fatti per i quali è causa.
6.3. Mancata prova del danno per la mancata prova del valore locativo di mercato
L'appellante ha contestato che l'unico criterio che il giudice di prime cure avrebbe potuto semmai utilizzare ai fini del calcolo dell'equo compenso poteva essere il valore locativo di mercato del bene, che è quello risultante nella banca dati dell'osservatorio dei valori immobiliari tenuta dall'Agenzia delle entrate, che rileva i valori locativi in base a tutti i contratti di locazione stipulati in una determinata zona.
Ha eccepito, inoltre, che controparte non ha mai allegato né provato che la consistenza dell'azienda ai tempi dell'affitto del 2015 fosse la stessa oggetto del contratto di cessione con il Pt_1
6.4. Illegittimo riconoscimento come danno dell'IVA
Parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado poiché il danno da risarcimento è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, mentre il giudice ha conteggiato l'imposta sul canone di €
400,00: il totale asseritamente dovuto sarebbe stato semmai pari ad € 2.400,00 (€ 400,00 per 13 mesi = € 5.200,00 da cui andrebbero detratti € 2.800,00 già versati dal Pt_1 ante causam).
6.5. Rinuncia al risarcimento del danno
L'appellante ha lamentato il rigetto dell'eccezione, svolta in primo grado, di risoluzione consensuale del contratto di cessione o comunque di rinuncia agli effetti dell'inadempimento. pag. 10/19 Illegittima sarebbe stata la mancata ammissione da parte del giudice del Tribunale di DE della prova delle conversazioni intervenute tra i contraenti a mezzo
“whatsApp”, della c.t.u. atta a verificare le corrispondenze intercorse tra le parti e della prova per testi formulata dal convenuto appellante che avrebbero permesso di accertare l'intervenuto accordo liberatorio.
6.6. Liquidazione delle spese legali
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in punto liquidazione delle spese legali: il giudice di prime cure le avrebbe dovute compensare, avendo accolto la domanda subordinata autonoma della e respinto la domanda di CP_1 ripetizione del Pt_1
Ha contestato, inoltre, l'applicazione dei parametri medi di un errato scaglione di valore della causa.
7. Con comparsa del 22.04.2025 si è costituita l'appellata evidenziando che il contratto di cessione di ramo di azienda con riserva di proprietà aveva ad oggetto unicamente l'azienda, con esclusione dell'immobile, di proprietà di terzi, nonché il fatto che l'appellante aveva pacificamente riconosciuto di aver utilizzato l'azienda come pizzeria per tredici mesi.
7.1. Quanto al primo motivo, ha contestato l'eccezione, asseritamente sollevata dall'appellante per la prima volta in appello, della mancata proposizione in primo grado di una specifica domanda di condanna al pagamento dell'equo compenso: poiché il contratto aveva avuto ad oggetto un'azienda e non un immobile, l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. dovrebbe riferirsi all'utilizzazione dell'azienda stessa per 13 mesi, essendo fuori luogo discutersi di “deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuova e di logoramento per l'uso”, in quanto concetto riguardante beni materiali. La ratio della norma sarebbe infatti quella di riconoscere al titolare dell'azienda una somma per l'utilizzo che altri ne abbia fatto, “remunerando la disponibilità del bene in quanto bene che fornirebbe alla proprietà un'utilità in altro modo ricavabile”: in tal senso bene era stata interpretata la domanda dal giudice di prime cure, essendo ovvio il “profilo comunque risarcitorio dell'equo compenso che mira a “pagare” il mancato utilizzo che ne avrebbe potuto fare la proprietaria secondo le sue caratteristiche e natura”. In ogni caso, una domanda di risarcimento dei danni, pag. 11/19 nei termini prospettati dall'appellante (“deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuova e di logoramento per l'uso”), non poteva essere dedotta, né lo era stata, dall'attrice, dal momento che mai la stessa aveva contestato rotture o danni materiali dei quali rivendicare il risarcimento. Del resto, lo stesso si Pt_1 sarebbe sempre riferito alla domanda di risarcimento rapportandola, correttamente, al
(mancato) godimento dell'azienda e non a danni o deprezzamento della stessa.
7.2. Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata ha rilevato l'irrilevanza e l'inconferenza delle proprie intenzioni in merito alla vendita, all'affitto o all'esercizio diretto dell'azienda, atteso che, essendo il locale occupato dal nulla avrebbe Pt_1 potuto fare al riguardo.
7.3. Quanto al terzo motivo, corretto era stato il parametro del quale il giudice di primo grado si era servito per determinare la remunerazione per l'utilizzo dell'azienda da parte del (il canone di locazione percepito dalla proprietaria poco tempo Pt_1 prima della vendita dell'azienda): del resto, nel corso del giudizio, era stato proprio il a ritenere congruo tale parametro, sebbene ridimensionandone l'importo. Pt_1
7.4. Quanto al quarto motivo, vale a dire all'illegittimo riconoscimento come danno dell'IVA, l'appellata ha ribadito che l'importo indicato era stato ritenuto dal giudice di primo grado parametro congruo per determinare il valore dell'utilizzo dell'azienda.
7.5. Quanto al quinto motivo, e dunque alla mancata ammissione della prova per testi, la ha rilevato che l'appellante pretenderebbe di superare il divieto ex CP_1 artt. 2721 e 2722 c.c. provando per testi il patto contestuale al contratto secondo cui il medesimo verrebbe meno. In ogni caso si tratterebbe di prova valutativa ed irrilevante.
7.6. Quanto al sesto motivo, e cioè alla presunta errata indicazione del valore della controversia e dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese legali,
l'appellata ha sostenuto che il valore è stato correttamente indicato in € 6.344,00, come peraltro era stato dallo stesso rilevato avanti al giudice di pace. Pt_1
7.7. Ha quindi concluso chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensiva e nel merito la conferma della sentenza appellata, con rigetto delle reiterate istanze istruttorie formulate dall'appellante.
pag. 12/19 8. Con ordinanza del 7.5.2025 il consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere prove, ordinava la trattazione scritta, riservando la decisione al collegio in esito al deposito di scritti conclusivi e note sostitutive.
LA DECISIONE
9. Con il primo motivo parte appellante censura la decisione del Tribunale di
DE per avere il giudice di primo grado riconosciuto all'odierna appellata, pur in assenza di domanda, la somma di € 3.544,00 a titolo di equo compenso per il mancato godimento dell'azienda. Ad avviso dell'appellante, invero, la avrebbe adito CP_1 il Tribunale per vedere accolta la (diversa) domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto di vendita a rate, risarcimento che, secondo consolidata giurisprudenza, verrebbe in rilievo unicamente nel caso di anormale deterioramento della cosa venduta.
Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente osservare come nella vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli artt. 1523 e ss. c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore obblighi il venditore a restituire le rate eventualmente riscosse, fatto salvo il diritto di questi a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Più in dettaglio, l'equo compenso cui ha diritto il venditore sta a rappresentare la contropartita dell'uso e del naturale deterioramento della cosa, dipendente dal tempo trascorso, mentre per l'ulteriore deprezzamento dovuto a cause fuori dall'ordinario, soccorre il risarcimento del danno, dovuto anch'esso dal compratore inadempiente (cfr.
Cass. n. 3767/1956, nonché, più di recente, Cass. n. 6578/2013).
Ciò premesso, il Tribunale, nel condannare l'odierno appellante al pagamento della somma di € 3.544,00 (oltre a interessi), ha accolto la domanda formulata in via subordinata dalla volta a ottenere il risarcimento del “residuo danno patito CP_1 dalla stessa in ragione dell'intervenuta risoluzione contrattuale, pari al mancato introito a fronte dell'utilizzo e della disponibilità dell'attività da parte del convenuto per il periodo di vigenza contrattuale”.
Nessun dubbio, dunque, sussiste in ordine al rispetto da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 pag. 13/19 c.p.c., avendo questi correttamente assolto al dovere di pronunciarsi sulla domanda, formulata dall'attrice, di condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento del convenuto, sicché nessun vizio di ultrapetizione può essere addebitato alla impugnata sentenza.
Né alcuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado sulla scorta dell'ulteriore rilievo, evidenziato dall'appellante, per cui il giudice avrebbe riconosciuto tale somma a titolo di equo compenso e non già di risarcimento del danno. Il Tribunale di DE, infatti, nel ritenere che la somma, alla quale il convenuto è stato condannato, fosse dovuta a titolo di equo compenso, e non già di risarcimento del danno, ha fatto corretta applicazione del principio jura novit curia, atteso che, per giurisprudenza consolidata, nella vendita con riserva di proprietà il mancato godimento del bene da parte del venditore forma oggetto di tutela attraverso il riconoscimento del diritto all'equo compenso, non dando luogo, invece, al risarcimento del danno. In ogni caso, rispetto alla domanda formulata dall'attrice, il giudice di prime cure ne ha correttamente valorizzato il c.d. petitum sostanziale, posto che il bene della vita di cui l'attrice ha chiesto tutela attraverso l'intervento giurisdizionale è rappresentato dal mancato godimento dell'azienda nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e la sua risoluzione.
10. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'assenza di prova del danno asseritamente subito dalla , esponendo, in particolare, che l'odierna appellata CP_1 non avrebbe fornito la prova di non aver potuto affittare l'azienda a causa dell'occupazione dell'immobile da parte del cessionario, essendo anzi emerso che la aveva interesse esclusivamente a vendere l'azienda, circostanza che poi si CP_1 era effettivamente verificata. La decisione del Tribunale di DE, pertanto, sarebbe errata nella parte in cui ha assunto quale parametro per il calcolo dell'equo compenso il canone di affitto di € 400,00, che era stata previsto in un contratto di locazione avente ad oggetto la medesima azienda e risalente al 2015.
Il motivo è infondato.
L'appellante muove dall'erroneo presupposto che il giudice di primo grado, pur in assenza di allegazione da parte della , avrebbe nondimeno riconosciuto in CP_1 suo favore il risarcimento del danno patito per non aver potuto concedere in godimento pag. 14/19 a terzi l'azienda oggetto del contratto di vendita con riserva della proprietà. È di tutta evidenza, invece, che il canone mensile di € 400,00, che era stato previsto per l'affitto della medesima azienda circa tre anni prima dei fatti per cui è causa, è stato utilizzato dal primo giudice unicamente quale parametro per determinare l'equo compenso spettante alla per l'uso che dell'azienda ha fatto il Diversamente CP_1 Pt_1 da quanto affermato da parte appellante, dunque, nessuna voce di danno è stata liquidata dal Tribunale per non aver potuto la concedere in godimento a terzi CP_1
l'azienda, essendo stato riconosciuto in suo favore unicamente il diritto all'equo compenso per l'uso che dell'azienda aveva fatto il compenso che deve essere Pt_1 comprensivo della remunerazione del godimento del bene, così come dell'eventuale deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo, nonché, infine, del logoramento per l'uso (cfr. Cass. n. 6578/2013).
11. Con il terzo motivo parte appellante evidenzia che il giudice di prime cure, nel calcolare l'equo compenso, avrebbe dovuto determinare il valore locativo di mercato del bene facendo ricorso alla banca dati dell'Osservatorio dei valori immobiliari tenuta dall'Agenzia delle entrate, sottolineando, in ogni caso, che l'odierna appellata non ha mai allegato né provato che la consistenza dell'azienda ai tempi dell'affitto del 2015 fosse la stessa oggetto del contratto di vendita.
Anche questo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Tribunale di DE ha calcolato l'equo compenso spettante alla utilizzando quale parametro di CP_1 riferimento il canone che nel 2015 era stato stabilito per l'affitto della medesima azienda poi oggetto di vendita. In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l'importo mensile di € 488,00 costituiva il (solo) canone d'affitto dell'azienda e non comprendeva, invece, il costo della locazione dei locali, i quali, infatti, costituivano oggetto di un separato contratto. Sulla base di questo parametro, assolutamente proprio e confacente, il giudice di primo grado ha ritenuto congrua la somma indicata dalla , anche in considerazione del fatto che il contratto di CP_1 affitto era stato concluso in epoca di non molto antecedente alla cessione dell'azienda.
Correttamente, quindi, ad avviso di questa Corte il giudice di primo grado ha calcolato l'equo compenso senza fare ricorso - come prospettato invece da parte pag. 15/19 appellante - ai valori locativi di mercato contenuti nelle banche dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), atteso che tale Osservatorio cura la rilevazione dei valori immobiliari delle vendite e delle locazioni. Giova ribadire, infatti, che la controversia ha ad oggetto il contratto di cessione del ramo di azienda e non il diverso contratto di locazione dei locali utilizzati dal per lo svolgimento della propria Pt_1 attività d'impresa, con la conseguenza che, nel caso di specie, il riferimento ai valori locativi di mercato sarebbe risultato del tutto inadeguato per la determinazione dell'equo compenso spettante alla cedente.
12. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
DE nella parte in cui ha riconosciuto in favore della anche l'IVA CP_1 calcolata sul canone mensile di locazione, pari a € 400,00, e poi moltiplicata per i 13 mesi in cui l'azienda era rimasta nella disponibilità del pur essendo il danno Pt_1 da risarcimento escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972.
Il motivo è fondato.
Gli importi spettanti a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale non sono assoggettati ad IVA, avendo la Suprema Corte affermato - in più
d'una occasione - che “la sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente - che corrisponde all'immediata perdita economica causata al titolare del bene, in cui va compreso anche il valore economico della prestazione a cui il creditore aveva diritto e che non ha ottenuto in conseguenza dell'inadempimento - è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, in quanto, per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA, che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto non soggetto ad IVA l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno emergente assoggettando, invece, ad imposta di registro proporzionale la sentenza del tribunale che, in accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale, aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento)” (così, da ultimo, Cass. n. 10837/2024). pag. 16/19 Ebbene, ritiene la Corte di dover applicare tale principio anche alle somme dovute a titolo di equo compenso a seguito di risoluzione per inadempimento nella vendita a rate, e ciò in ragione della identità di ratio con la fattispecie espressamente considerata dalla Corte di cassazione. Ne consegue che, nel pronunciare condanna all'equo compenso ex art. 1526 c.c., il giudice non può riconoscere anche eventuali importi dovuti a titolo di IVA, trattandosi, appunto, di somme che, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile di tale imposta. In caso contrario, infatti, si giungerebbe alla inammissibile conclusione di riconoscere in favore del venditore una somma - comprensiva dell'IVA - maggiore di quella effettivamente spettante a titolo di equo compenso.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, e in accoglimento della censura formulata dall'appellante, l'impugnata sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha applicato l'IVA in misura del 22% all'importo riconosciuto alla quale CP_1 equo compenso per l'uso che dell'azienda ha fatto il Pt_1
Dall'importo così rideterminato, pari ad € 5.200,00 (€ 400,00 per 13 mensilità), deve poi essere detratta la somma di € 2.800,00, già versata dall'appellante prima dell'instaurazione del giudizio, per un totale di € 2.400,00, oltre agli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo. Ai fini della decisione sulle spese di lite va evidenziato che l'appellata aveva chiesto in primo grado la condanna al pagamento dell'importo comprensivo di IVA.
13. Con il quinto motivo l'appellante afferma che, in ogni caso, le parti avevano operato una risoluzione consensuale del contratto o, comunque, avevano rinunciato agli effetti dell'inadempimento. Quale prova della esistenza di tale accordo liberatorio, in primo grado il convenuto aveva allegato una serie di messaggi “whatsApp”, per l'esame dei quali, peraltro, aveva anche chiesto disporsi c.t.u. ovvero ammettersi prova per testi.
Tali richieste istruttorie, disattese dal primo giudice, sono poi state riproposte in sede di appello.
Il motivo non può trovare accoglimento, essendo il contenuto delle chat allegate
(doc. 3 convenuto I grado) estremamente generico e inidoneo a fornire la prova di qualsivoglia accordo liberatorio intercorso tra le parti. Pur avendo il convenuto in primo grado allegato ben 33 pagine di messaggi, alcuni dei quali, peraltro, risalgono al 2016 e, pag. 17/19 quindi, ad epoca antecedente alla conclusione del contratto, non è dato scorgere alcun passaggio dal quale dovrebbe desumersi l'esistenza di un siffatto accordo o, comunque, della volontà della di rinunciare agli effetti dell'inadempimento. CP_1
Ciò che emerge, piuttosto, è un iniziale quadro di reciproca fiducia tra le parti, nell'ambito del quale, peraltro, lo stesso aveva affermato che avrebbe pagato Pt_1 la entro il termine stabilito (v., a pag. 29, il messaggio dd. 16.9.2018, ore CP_1
16:37).
Dalla lettura della chat, invero, emerge un unico passaggio nel quale l'odierno appellante fa generico riferimento alla esistenza di un presunto accordo con il quale la avrebbe acconsentito alla restituzione dell'azienda senza avanzare alcuna CP_1 pretesa economica nei confronti del cessionario. Rispetto all'esistenza di tale accordo, peraltro, la stessa affermava che si trattava di rassicurazioni “date all'inizio CP_1 perché avev[a] tutti contro” (v., a pag., 31, il messaggio dd. 3.12.2018, ore 11:35) e che, del resto, ella confidava nell'adempimento (“ma tu fino a un mese fa mi hai garantito i soldi”, pag. 31, messaggio dd. 3.12.2018, ore 11:34).
In definitiva, le circostanze allegate dall'appellante in ordine alla esistenza di un accordo liberatorio appaiono estremamente generiche e non collocate temporalmente, con l'ulteriore conseguenza che nessuna utilità avrebbe potuto in tal senso offrire l'espletamento di una c.t.u..
14. Con il sesto motivo l'appellante si duole della mancata compensazione delle spese di lite e, in ogni caso, della eccessività della condanna disposta dal primo giudice, avendo questi fatto riferimento allo scaglione superiore a quello corretto.
Il motivo merita accoglimento limitatamente alla necessità di rideterminare, con riferimento al corretto scaglione di valore, le spese liquidate dal Tribunale, ferma restando l'impossibilità di compensare le spese di lite, stante la soccombenza totale del convenuto in primo grado.
Individuato lo scaglione corretto in applicazione del c.d. criterio del decisum, le spese per il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale devono essere rideterminate nella somma indicata nel dispositivo.
pag. 18/19 15. Al parziale accoglimento dell'appello consegue la compensazione, nella misura della metà, delle spese del presente grado di giudizio, ponendo il resto a carico dell'appellante e liquidandolo come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
403/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di DE n. 639/2024, che, per l'effetto, così parzialmente riforma:
a) condanna a versare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.400,00 oltre agli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...] nel primo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed CP_1
€ 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% dei compensi, all'IVA e alla CPA come per legge;
c) conferma in ogni altra sua parte l'impugnata sentenza;
d) compensa le spese del grado di appello nella misura della metà, ponendo il resto a carico dell'appellante, che liquida in € 1.450,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, all'IVA e alla CPA come per legge.
Trieste, 30 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
Il provvedimento è stato esteso con la partecipazione del dott. Matteo Ciarfella,
M.O.T. in servizio presso la Corte d'Appello di Trieste
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel merito, in via principale 1. Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda di data 15.2.2018, Rep. 4828, Racc. 3682, del notaio Dott.ssa di Maniago, registrato a Per_1 DE l'08.03.2018 a fronte dell'inadempimento del convenuto, condannarsi al Parte_1 pagamento della somma di € 3.700,00-, oltre interessi di legge dal 31.03.19 al saldo, a favore di
[...] quale residuo danno patito dalla stessa in ragione dell'intervenuta risoluzione CP_1 contrattuale, pari alla differenza tra quanto effettivamente ricavato da altra vendita dell'attività e quanto contrattualmente dovuto da . Parte_1 2. Spese della lite rifuse con spese generali del 15% e accessori di legge. Nel merito, in via subordinata 1. Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda di data 15.02.2018, Rep. 4828, Racc. 3682, del notaio Dott.ssa di Maniago, registrato a Per_1 DE l'08.03.2018 a fronte dell'inadempimento del convenuto, condannarsi al Parte_1 pagamento della somma di € 3.544,00, oltre interessi di legge dal 31.03.2019 al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia nell'ambito della competenza del giudice adito, a favore di
quale residuo danno patito dalla stessa in ragione dell'intervenuta risoluzione Controparte_1 contrattuale, pari al mancato introito a fronte dell'utilizzo e della disponibilità dell'attività da parte del convenuto per il periodo di vigenza contrattuale.
2. Spese della lite rifuse con spese generali del 15% e accessori di legge”. pag. 4/19 2 “contrariis rejectis e con riserva di agire in separata sede per ogni azione, IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: dichiararsi improcedibile l'azione promossa;
NEL MERITO: respingersi la domanda attorea e condannarsi l'attrice a restituire al convenuto la somma di
€2.800,00 o quella diversa inferiore di giustizia;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: condannarsi l'attrice a restituire al convenuto la somma di €2.800,00 o la differenza tra questa e il denegato danno eventualmente accertato;
spese di causa rifuse oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.”. 3 “Si contesta, ancora, che la signora si sia espressa nel senso di una restituzione CP_1 dell'azienda senza oneri e/o a piacimento della controparte che collide, prima, con il buon senso e, in secundis, con tutte le operazioni effettuate per la vendita”. pag. 6/19