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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.3288 r.g. dell'anno 2024
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla Piazza Sannazzaro 68, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Mergellina, 209, presso lo studio del sottoscritto avvocato Paolo Bartiromo giusta C.F._2
mandato rilasciato in separato atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio al numero di telefax 081/682727 oppure all'indirizzo Pec
Email_1
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n°8, in persona del legale rapp.te pro tempore avv. Valter Militi, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e collegato alla presente, dall'avvocato Giuseppina Diana (c.f.
– p.e.c. del foro di Napoli Nord, con C.F._3 Email_2
studio in Aversa (CE) al Viale Olimpico n°182 presso cui è eletto domicilio, dichiarando di voler ricevere qualsivoglia comunicazione di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: e soltanto alternativamente al n° fax 081.8130519; Email_2
nonchè
con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n. 14, cod. fisc. e P. Iva , in persona del procuratore , in P.IVA_2 Controparte_3 virtù dei poteri conferiti giusta procura del Notaio – Roma- rep. 177893 – Persona_1
pagina1 di 6 raccolta 11776 del 28/04/2022, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Sanfelice 24, presso l'Avv. Silvio Piantanida cod. fisc. che lo rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 081-4977170, ovvero all'indirizzo pec
Email_3
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente adiva il su intestato Tribunale affinchè annullasse l'intimazione di pagamento n. 07120249003175745000, relativo a contributi
, in particolar modo opponendosi alle cartelle n. 071201800002222206000 CP_1
e n. 07120190014136100000 deducendo la prescrizione e la decadenza.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto:
“1. Accertare la sussistenza di parte opponente, nell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria ivi contenuta nell'impugnata intimazione di pagamento nr. 07120249003175745 000, con lotto di stampa n.08531 del 12.01.2024
2. Accogliere l'opposizione proposta e formulata da parte opponente, e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace nei confronti dello stesso, le cartelle di pagamento nr.
071201800002222206000 notificata il 22.01.2018 di euro 1.522/13 e la cartella di pagamento nr. 07120190014136100000 notificata il 22.01.2019 di euro 4.281/33. disponendo prima la sospensione e successivamente l'annullamento dei citati atti;
3. Dichiarare per l'effetto non fondato il diritto della convenuta Controparte_4
e del convenuto ente impositore, di procedere ad esecuzione forzata nei
[...] confronti dell'opponente per ottenere il pagamento di tutti i crediti vantati e contenuti nella cartella impugnata;
4. Condannare tutti i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.”
Si costituiva la RO che chiedeva “In via preliminare:
pagina2 di 6 - Revocare l'ordinanza di sospensione delle cartelle oggetto di causa attesa l'insussistenza (ed, a ben vedere, la mancata allegazione) del periculum in mora, nonché del fumus;
- dichiarare il ricorso inammissibile.
Nel merito:
- rigettare il ricorso essendo totalmente infondato in fatto ed in diritto.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere annullate le cartelle di pagamento oggetto di causa per vizi formali:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di RO
;
[...]
e, conseguentemente, in via riconvenzionale nei confronti del ricorrente, accertare il credito di di cui ai ruoli 2017 (cfr. RO
all. 5) e 2018 (cfr. all. 6) ove sono state iscritte le sanzioni ex art. 9 L. 141/92 degli anni
2012, 2013 e 2014 nonché la contribuzione soggettiva e integrativa minima dell'anno
2014, oltre interessi, per gli importi, rispettivamente, di euro 1.282,00 ed euro 3.722,10,
e, conseguentemente,
- condannare il ricorrente a corrispondere direttamente in favore di
[...]
le somme di cui ai ruoli 2017 e 2018 per le causali RO
suddette pari a complessivi euro 1.282,00 ed euro 3.722,10, oltre interessi dalla data del dovuto sino al soddisfo.
Sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ricorso non dovesse essere dichiarato inammissibile e dovesse essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, attesa la tempestiva iscrizione dei ruoli da parte di
[...]
: RO
- condannare l a risarcire il danno arrecato a Controparte_2 [...]
pari alle somme che dovessero essere RO
dichiarate prescritte.
Il tutto, con vittoria di spese.”
Si costituiva anche l che concludeva Controparte_2 chiedendo: “a) Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
pagina3 di 6 All'odierna udienza tenutasi con le forme dell'art.127 ter c.p.c. esaminate le note di trattazione scritta la causa è stata decisa con deposito telematico contestuale della presente sentenza.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell' intimazione di pagamento n. 07120249003175745000 e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie ….A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
E' opinione ormai consolidata del S.C. - cui questo tribunale, condividendone appieno le argomentazioni, ritiene di aderire - che la nuova disciplina introdotta dalla norma appena citata abbia regolamentato, con riguardo ai termini di prescrizione, l'intera materia delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, comprese le gestioni pensionistiche pagina4 di 6 separate per i lavoratori autonomi facenti capo ai c.d. enti privatizzati ai sensi del D.Lgs.
30 giugno 1994, n. 509. Nonostante la privatizzazione, infatti, tali enti continuano ad esercitare attività previdenziali ed assistenziali, con obbligatorietà di iscrizione, sicché è indubbio che si tratti di “gestione pensionistica obbligatoria” ai sensi dell'art. 3, comma 9, lett. a), l. 335/1995 (Cass. 18698/2007; 5622/2006).
La regolamentazione dell'intera materia ad opera della nuova disciplina, dunque, ha comportato l'abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, della speciale disciplina previgente di cui all'art. 19 l. 576/1980, che prevedeva invece un termine decennale.
I crediti vantati e oggetto delle cartelle n. 071201800002222206000 e n.
07120190014136100000 risalgono agli anni dal 2012 al 2018 e risultando non provata alcuna interruzione vanno dichiarati estinti per prescrizione.
Il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29
Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo (nel caso in esame la notifica dell' intimazione di pagamento n.
07120249003175745000), il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Il ricorso pertanto va accolto e va dichiarato prescritto il credito oggetto delle cartelle n.
071201800002222206000 e n. 07120190014136100000.
Rigetta la domanda riconvenzionale attesa l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza per la restante parte e sono liquidate come da pagina5 di 6 dispositivo.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione avverso le cartelle n. 071201800002222206000 e n.
07120190014136100000 e per l'effetto dichiara non dovuta la somma ivi indicata;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2200,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli, 17.4.25
IL GIUDICE
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