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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU ANgrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1665/2024 R.G.; tra
e , rappresentate e difese dall'Avv. Brigida Parte_1 Parte_2
Cesta - opponenti;
e per azioni rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
GI ELAN MI - opposta; avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 22 ottobre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n.58/2024, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Taranto (in data 19.01.2024) su ricorso di “Capogruppo Controparte_1 [...]
, per il pagamento della somma di CP_2 Controparte_1 CP_3
€101.174,85, oltre interessi, compensi e spese del procedimento monitorio, dovuta in forza della fideiussione specifica (del 09.02.2018, n.9739/2018, n. garanzia 509550, dell'importo di €150.000,00) rilasciata dalle opponenti a garanzia del contratto di
1 mutuo chirografario stipulato dalla con la Banca opposta CP_4
(n.042.681.1258100, del 09.02.2018, di originari €100.000,00).
Le opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per decadenza del creditore istante dal diritto di procedere nei confronti dei fideiussori ex art. 1957
c.c., con condanna della al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
con attribuzione al procuratore antistatario, deducendo che:
-la clausola che prevede la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., predisposta unilateralmente dall'Istituto di credito mutuante all'art.7 del contratto di fideiussione sottoscritto dalle garanti opponenti, è nulla per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
a), della L. n. 287/90;
-con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, la Banca d'Italia ha dichiarato che gli articoli 2,6,8 dello schema contrattuale predisposto nel 2003 dall'ABI per la fideiussione omnibus, che contemplano anche la clausola di rinunzia al termine di cui all'art. 1957 c.c., sono in contrasto con la L.n.287/90, art.2, comma 2, lett. a);
-la Sezione III della Corte di Cassazione, con ordinanza n.27558, del 28.09.2023, ha stabilito che tale clausola è astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art.1496 bis c.c. e fonda l'applicazione della relativa disciplina di protezione;
-la è decaduta dall'esercizio dell'azione nei confronti delle opponenti, avendo CP_1
inviato alla società mutuataria atto di “decadenza dal beneficio del termine-richiesta di rimborso” in data 20.10.2023, a distanza di 18 mesi dal primo inadempimento, dopo il mancato pagamento di n. 18 rate;
-il termine dei sei mesi previsto dall'art.1957 c.c. decorre dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento e non è sufficiente che quest'ultimo agisca in via stragiudiziale, ma per evitare tale decadenza l'istanza deve essere giudiziale;
-l'opposta ha reso particolarmente oneroso l'adempimento sia da parte della mutuataria sia da parte dei fideiussori e, anche alla luce di quanto previsto dall'art.5, comma 2, del contratto di mutuo chirografario sottoscritto dalla che CP_4
tipizza i casi di giusta causa che legittimano la al recesso immediato, ha CP_1
2 violato il generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art.1375 c.c., in quanto ha inviato l'atto di decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di 18 rate, invece di 2 rate come previsto da tale articolo.
Hanno concluso per l'accertamento di nullità dell'art.7) del contratto di fideiussione e di conseguente decadenza del creditore istante dall'azione ex art.1957 c.c. con revoca del decreto ingiuntivo.
ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna delle opponenti al pagamento della somma loro ingiunta, delle spese e delle competenze del giudizio, deducendo a tal fine che:
-l'inadempimento della società mutuataria è stato pacificamente riconosciuto dalle opponenti;
-il recepimento nel contratto di fideiussione delle clausole dell'intesa dell'ABI colpite dalla dichiarazione di nullità di Banca d'Italia non produce la nullità radicale dello stesso, che sarà limitata alle sole clausole riproduttive di tali previsioni, salvo che se ne rilevi l'essenzialità per i contraenti;
-in mancanza di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art.2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/90, la mera conformità del contratto di garanzia allo schema contrattuale predisposto dall'ABI non costituisce prova dell'intesa anticoncorrenziale;
-il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 vale quale prova privilegiata solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di accertamento;
-le opponenti non hanno fornito prova dell'illiceità antitrust né dell'essenzialità delle clausole contestate;
-in ogni caso, anche ammettendo la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., la Banca opposta ha inviato lettera di decadenza dal beneficio del termine al debitore principale in data 20.10.2023 e il decreto ingiuntivo CP_4
3 oggetto di opposizione è stato emesso a meno di tre mesi dalla lettera di messa in mora, in data 19.01.2024;
-anche la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., dato che la fideiussione oggetto del giudizio presenta clausola di pagamento a prima richiesta, incompatibile con il previo esercizio di un'azione in giudizio.
*** *** ***
Le opponenti, in termini di eccezione impeditiva del credito:
-hanno dedotto la nullità della prestata fideiussione nella parte in cui ha riprodotto il contenuto dello Schema ABI e, segnatamente, per la clausola n.7) riguardante la deroga al disposto dell'art.1957 c.c.;
-hanno funzionalizzato l'eccezione di nullità ed il relativo accertamento alla decadenza della parte creditrice dalle istanze di pagamento per la mancata proposizione di esse nel termine di 6 mesi contro la debitrice principale.
*** ** ***
Con riguardo alla nullità della fideiussione per conformita' allo schema redatto secondo il modello ABI, censurato dall'Autorità Antitrust (inizialmente Banca
d'Italia) con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art.2 della
Legge n.287/1990 sulla concorrenza (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) in quanto frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, si è sviluppato un denso dibattito giurisprudenziale, ancora in atto sul piano ad es. della operatività dei principi sia per la fideiussione “omnibus”, sia per la fideiussione specifica.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la decisione n. 2207 del 2005, ha statuito che "la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter
4 allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Ha osservato la Corte che "siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto
"ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello".
La I^ Sezione della Cassazione, nella decisione n.29810 del 12 dicembre 2017, ha sostenuto che l'illecito anticoncorrenziale consumatosi – a monte - prima della stipula del contratto di fideiussione “non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2, della Legge antritrust)” ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di
5 Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
In giurisprudenza, prima ancora della recente pronuncia dei Giudici di legittimità, si era affermata la posizione secondo cui la violazione dell'art. 2 della Legge c.d.
"Antitrust", consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determinasse "a cascata" la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema.
Sul punto, si è sostenuto che l'obiettivo della più ampia possibile eliminazione degli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato sia quello decisamente più coerente con l'imperatività delle norme a tutela della concorrenza e con la tutela degli interessi generali che queste perseguono (secondo l'ABF di Milano del 4 luglio 2019, “la diversa soluzione, che si limiti ad eliminare, con la comminatoria di nullità, il vincolo giuridico nascente dall'intesa illecita (ed a sanzionare i colpevoli partecipanti), ma lasci sopravvivere intatti tutti gli effetti che l'intesa ha prodotto sul mercato in termini di contratti stipulati a valle dell'intesa stessa,
"appare sicuramente molto poco coerente con gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale che sono propri del diritto antitrust").
Le clausole “violative” sono state giudicate da Banca d'Italia lesive della concorrenza in quanto incidenti su aspetti essenziali del rapporto contrattuale, addossando al fideiussore "le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"; in tal modo, il fideiussore “è costretto” a prestare una garanzia personale che smarrisce
6 l'essenziale morfologia normativa ad esclusivo vantaggio della parte che ne beneficia.
Ciò posto, alla luce delle esposte considerazioni e dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, devono ritenersi inficiate da nullità parziale le fideiussioni che contengono le seguenti clausole: 1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Seppur i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021 siano estesi da una giurisprudenza minoritaria alla categoria negoziale della fideiussione, senza distinzioni, deve dirsi che in senso contrario valgono le seguenti argomentazioni: a) l'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite ha fatto riferimento al tema della “coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte – dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore”, ossia ha fatto esplicito riferimento all'istruttoria della Banca
d'Italia che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus; b) nella sentenza è contenuto il riferimento alle fideiussioni omnibus; c) le Sezioni Unite danno conto che: (…) “il provvedimento (di Banca d'Italia) ha disposto, in conclusione: a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale
7 non risultano lesive della concorrenza”; “Banca d'Italia interpellò – in via consultiva
– l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n.
14251 – ebbe ad evidenziare come la disciplina della 'fideiussione omnibus', di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza”, ossia le stesse Sezioni Unite danno conto che l'istruttoria fu condotta con riguardo alle fideiussioni omnibus.
Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, le pronunce Cass. n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
8 iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
Nel caso in esame, deve escludersi l'operatività dei riportati principi venendo in rilievo una “fideiussione specifica” prestata il 9 febbraio 2018 dalle a Parte_1
garanzia, sino all'importo di €150.000,00, delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della banca mutuante erogante CP_4 Controparte_1
mutuo chirografario a tasso fisso di €100.000,00); sul punto, vi è riscontro documentale offerto sia dalle garanti-opponenti, sia dall'opposta (cfr. allegati dei rispettivi fascicoli telematici).
Ove poi, in ipotesi, dovesse esaminarsi l'eccezione connessa alla deroga dell'art.1957
c.c., sarebbe inevitabile rilevarne l'infondatezza giacchè, escludendo – sempre, per mera ipotesi – la clausola 7) del negozio fideiussorio, con applicazione della norma non derogata, dovrebbe affermarsi la tempestività della domanda di pagamento rivolta alle garanti in ragione dei seguenti dati:
9 -la decadenza dal beneficio del termine e la contestuale richiesta di rimborso sono state formalizzate con nota del 23.10.2023 (ricevuta con pec in pari data dalla debitrice mutuataria), come attestato dal doc.5) del fascicolo dell'opposta;
-il ricorso per ingiunzione di pagamento, iscritto al n.231-2024, è stato depositato il
17 gennaio 2024 ed è stato proposto nei confronti sia della debitrice principale, sia delle garanti;
-dalla decadenza del beneficio del termine alla domanda giudiziale di pagamento è decorso un termine inferiore al semestre.
*** ** ***
Le altre eccezioni delle opponenti incontrano il limite della estrema genericità.
E' ben nota al Tribunale la posizione delle Sezioni Unite della Suprema Corte espressa nella decisione n.5868 del 27 febbraio 2023.
I Giudici di legittimità hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Sempre i Giudici di legittimità, nel solco delle pronunce della Corte di Giustizia Unione Europea, con la decisione a Sezioni Unite n.9479 del 6 aprile 2023, hanno enunciato principi nell'interesse della legge (per le diverse fasi processuali) chiarendo
– ai fini che qui rilevano - che: ”al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (§§ 51-53).
Nella fattispecie, spettava alle opponenti fornire le dovute allegazioni per consentire le valutazioni in punto di tutela consumeristica.
E comunque, al riguardo, va detto che “ex actis” la posizione della garante Parte_1
non sembra riconducibile a quella di “consumatrice” posto che il contratto
[...] di mutuo del 9 febbraio 2018 è stato sottoscritto dalla stessa nella veste di legale rappresentante della società CP_4
10 Allo stesso modo, sono risultate insufficienti le deduzioni difensive per l'asserita violazione del canone di buona fede da parte dell'istituto di credito.
L'art.5 del contratto di mutuo, rubricato “inadempimento e facoltà di recesso”, ha previsto il diritto della banca di dichiarare decaduta la parte mutuataria dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Nel caso di specie, l'inadempimento si è protratto per più mensilità (n.18, come indicato nella nota di comunicazione della decadenza del beneficio del termine) ed in mancanza di dati circostanziali specifici sulla dedotta condotta contraria all'art.1375
c.c. non è possibile compiere alcuna valutazione su tale profilo, non sottovalutando – tuttavia – che almeno una delle due garanti ( ) era pienamente Parte_1
consapevole dell'esposizione debitoria quale legale rappresentante della società mutuataria.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
L'epilogo processuale postula la condanna delle opponenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, per effetto del principio di soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1665-2024 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
-condanna le opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo di €10.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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