Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/04/2026, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2025, proposto da
FA TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di RI ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma del 16 gennaio 2025, pubblicato con nota prot. n. 115 della medesima data, con il quale sono stati approvati gli “atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. A per il settore scientifico-disciplinare MEDS-16/A, Tipologia I, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dichiarando vincitore del concorso il Dott. RI ON in quanto collocato alla prima posizione in graduatoria;
- ove ritenuto necessario, del verbale del 13 novembre 2024 con il quale la Commissione esaminatrice formulava la griglia di valutazione dei titoli dei singoli candidati;
- ove ritenuto necessario, del verbale del 17 dicembre 2024 con il quale la Commissione esaminatrice dichiarava vincitore della procedura selettiva in commento il Dott. RI ON con il punteggio di 85,00 punti;
- ove ritenuto necessario, del verbale dell’8 ottobre 2024 con il quale la Commissione esaminatrice approvava i criteri di valutazione dei candidati della procedura selettiva;
- ove ritenuto necessario, dell’art. 6 del bando di selezione indetto dall’Università “La Sapienza” di Roma indetto in data 25 giugno 2024, segnatamente rubricato “Selezione”, poiché non conforme all’art. 12 del vigente Regolamento per il Conferimento degli Assegni di Ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma di cui al Decreto Rettorale n. 427/2021;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, ivi compreso l’eventuale contratto sottoscritto nelle more dal Dott. RI ON con il quale si disciplinano i termini e le condizioni di svolgimento dell’assegna di ricerca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. NZ SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
I.1. La dott.ssa FA TA ha partecipato alla procedura selettiva pubblica, indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con decreto n. 154/2024 prot. n. 0001257 del 25 giugno 2024, per l’attribuzione di un assegno, della durata di dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria A e Tipologia I, nell’ambito del GSD 06/MEDS-16 e del SSD MEDS-16/A (Oral Diseases and Dentistry), presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Ateneo.
Alla procedura ha partecipato altresì il dott. RI ON.
All’esito dei lavori della nominata Commissione (consistiti nella valutazione dei progetti di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, previa determinazione dei relativi criteri, e nell’espletamento di un colloquio), è stata formulata la seguente graduatoria di merito:
- dott. RI ON: punti 85 (di cui 45 per i titoli e 40 per il colloquio);
- dott.ssa FA TA: punti 84 (di cui 44 per i titoli e 40 per il colloquio).
Il primo classificato è stato perciò dichiarato vincitore della selezione.
Con decreto n. 1/2025 prot. n. 0000115 del 16 gennaio 2025 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva.
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, quale Amministrazione intimata, e al dott. ON, quale controinteressato) e depositato il 15 febbraio 2025, la dott.ssa TA ha impugnato gli esiti della procedura, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, nonché difetto di istruttoria, nella
valutazione dei titoli dei candidati. Disparità di trattamento »;
-- «A ) Irragionevolezza e illogicità nell’assegnazione dei punteggi ai candidati in riferimento alla voce “titoli valutabili” »: la ricorrente denunzia l’illegittimità dell’attribuzione di 7 punti a lei e di 15 punti al controinteressato, nonostante ella possedesse 24 attestati di frequenza a corsi di perfezionamento contro i 3 del controinteressato e TA (a differenza di quest’ultimo) il conseguimento di una borsa di studio e l’ottenimento di una certificazione specializzante; sebbene il controinteressato, a differenza sua, avesse conseguito un master, la sua superiorità curriculare in parte qua risulterebbe evidente, con conseguente manifesta abnormità della sua valutazione in misura pari a meno della metà dell’altro;
-- «B ) Irragionevolezza e illogicità nell’assegnazione dei punteggi ai candidati in riferimento alla voce “pubblicazioni” »: la ricorrente sostiene che la sua superiorità (riconosciuta dalla Commissione con l’attribuzione di 10 punti a lei e di 6 punti al controinteressato) non sarebbe stata adeguatamente valorizzata, avendo lei presentato 42 pubblicazioni contro le 9 del controinteressato;
- « 2. Violazione dell’art. 12 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell’Università La Sapienza. Eterointegrazione del criterio individuato al punto 6 dell’art. 12 del medesimo Regolamento »: in subordine, la ricorrente deduce l’illegittima pretermissione, dai titoli valutabili, di « altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali », giacché l’inclusione di tali titoli sarebbe imposta dall’art. 12 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (approvato con D.R. n. 427/2021 prot. n. 0011083 dell’11 febbraio 2021) e né la Commissione né il bando avrebbero potuto discostarsene; deduce altresì di essere stata danneggiata dall’anzidetta pretermissione, in quanto soltanto lei (e non anche il controinteressato) avrebbe potuto vantare titoli utili alla valutazione sotto tale voce.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 12 marzo 2025, fissata per la trattazione dell’istanza di misure cautelari, la Difesa erariale ha depositato in giudizio la pertinente documentazione e una memoria a confutazione delle censure, delle quali ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.
I.3. Parte ricorrente ha, in prossimità della predetta camera di consiglio, rinunciato alla domanda di tutela cautelare, sicché la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.
I.4. Fissata, in seguito, l’udienza di discussione, la dott.ssa TA ha depositato una memoria con cui ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza delle doglianze, così insistendo per l’accoglimento della proposta impugnazione.
I.5. All’udienza pubblica del 17 marzo 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
IT
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Il primo motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
II.2.1. Dev’essere innanzitutto ricordato che « [p]er consolidata giurisprudenza amministrativa “nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un’ampia discrezionalità, oltre che in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari. D’altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 marzo 2023, n. 845; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2602)» (in termini T.A.R Piemonte, Sez. III, 11 luglio 2025, n. 1215).
II.2.1.1. In relazione alle modalità di esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, va altresì rammentato che il voto numerico « costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845) » (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036).
Più analiticamente, a quest’ultimo riguardo, questa Sezione ha recentemente osservato quanto segue: « Con riguardo al rapporto tra obbligo di motivazione di cui alla legge 241/1990 e giudizio espresso in forma numerica è stato chiarito che “allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa. Cosa che, peraltro, è espressamente ribadita dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al “provvedimento” amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica “provvede” in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5468/2007).
Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6099/2017).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche illustrate, l’attribuzione ai candidati non idonei del punteggio numerico complessivo […] è di per sé sufficiente a giustificare il giudizio espresso dalla commissione. L’espressione del giudizio (unicamente) in forma numerica sulla base di criteri predeterminati costituisce una forma “sintetica, in linea con l’indicata normativa, che esplicita l’apprezzamento compiuto e non abbisogna di ulteriori chiarificazioni, che costituirebbero un appesantimento non necessario delle procedure concorsuali, in contrasto con la stessa esigenza costituzionale del buon andamento dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. I, n. 1489/2011 […]) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 3 marzo 2026, n. 4021)
II.2.2. In applicazione di tali (pienamente condivisi) princìpi, l’operato della Commissione non risulta censurabile: non se ne ravvisano, difatti, profili di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o abnormità, alla luce della dirimente considerazione per cui i titoli e le pubblicazioni devono essere non solo (e non tanto) “contati” ma anche (e soprattutto) “pesati” e, in questa seconda attività, è da riconoscersi un ampio margine di apprezzamento nell’individuazione del candidato (reputato dall’organo tecnico) migliore.
II.2.3. Peraltro, in questa sede processuale sono stati forniti, da parte della Commissione, puntuali chiarimenti sullo svolgimento contenutistico della valutazione (doc. 5 prodotto dall’Avvocatura dello Stato il 7 marzo 2025).
In particolare, essa ha chiarito che:
- quanto ai titoli, per un verso, « [l]a Dott.ssa TA ha presentato n. 23 autocertificazioni di frequenza a corsi e congressi di breve durata erogati da associazioni, ditte private e liberi professionisti, n. 1 autocertificazione per un corso semestrale di Endodonzia Clinica presso l'Università di Torino senza indicazione di specifici CFU o ore di erogazione, e n. 1 autocertificazione di borsa di studio annuale presso l'Università degli Studi di Messina. Le altre voci curriculari presentate dalla Dott.ssa TA in merito alle attività svolte, nello specifico il ruolo di ricercatrice presso I'IEMEST e la certificazione MATLAB, non sono state ritenute valutabili perché non sostanziate da adeguata documentazione » e, per altro verso, « [i]l Dott. ON ha presentato, corredati da autocerticazione, n. 5 attestati di frequenza a corsi e congressi di breve durata erogati da associazioni, ditte private e liberi professionisti e n. 1 attestato di conseguimento di master universitario di II livello in Endodonzia presso l'Università di Roma Tor Vergata della durata di 12 mesi con erogazione certificata di 60 CFU, pari a 1500 ore di impegno complessivo, che rappresenta quantitativamente ma soprattutto qualitativamente un elemento di maggiore pregio »;
- quanto alle pubblicazioni, « è emersa una valutazione di 10/10 per la Dott.ssa TA, corrispondente al massimo erogabile, e una valutazione di 6/ 10 per il Dott. ON il quale ha presentato una produzione scientifica con buoni spunti di congruenza ed originalità ».
Alla luce di detti chiarimenti (che, oltretutto, non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente), non emerge alcuna figura sintomatica di eccesso di potere che ammetta il sindacato giurisdizionale.
II.2.3.1. Va precisato che, con riguardo alle osservazioni richieste in corso di giudizio dall’Ateneo alla Commissione che ha curato la selezione dei candidati, la giurisprudenza ha affermato che « [s]i tratta di un’attività non coincidente con quella tipica di valutazione dei candidati ai fini della selezione di quello maggiormente qualificato per il posto di docente universitario a concorso, e come tale non riconducibile alle funzioni istituzionali dell’organo, ma che per il solo fatto che sia stato espressamente richiesto dall’ateneo non può essere considerata svolta in carenza di potere », il cui « solo limite è dato dall’impossibilità di modificare gli esiti dell’attività di giudizio già svolta » (Cons. Stato, Sez. VII, 16 maggio 2025, n. 4208).
Nel caso in esame la menzionata nota della Commissione assolve ad una funzione esplicativa della propria attività, contestata in sede giurisdizionale, e rispetta i limiti tracciati in via interpretativa dal dianzi richiamato orientamento giurisprudenziale.
II.3. Il secondo motivo non può trovare condivisione, perché l’art. 12 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca , di cui la ricorrente invoca la violazione ad opera del bando nella parte in cui non era stata contemplata la valutazione di « altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali », prevede, in relazione a tale specifica voce (e solo ad essa), anche che « devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa ».
Orbene, non risulta che la ricorrente abbia proceduto a tale “debita attestazione”: ella, anzi, allega di averne semplicemente dichiarato il possesso nel curriculum (cfr. pag. 9 ricorso).
Al fine di non incorrere di una lettura abrogante in parte qua dell’art. 12, deve ritenersi che la dichiarazione nel curriculum sia sufficiente per la valutabilità di tutti gli altri titoli e delle pubblicazioni, ma non per l’« attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali » (giacché, si ribadisce, per essa e soltanto per essa è stabilito che « de[bba]no esser[n]e debitamente attestate la decorrenza e la durata »).
Ne consegue che, anche a voler ammettere che il bando sia illegittimo per violazione dell’art. 12 del Regolamento, da ciò la ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità, in quanto i titoli posseduti non sarebbero utilmente valutabili.
II.4. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e degli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NZ SI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NZ SI | FF CC |
IL SEGRETARIO