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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9233 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 23/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nelle cause riunite lavoro di I grado iscritta al N. 40090/2023
e 14991/2024 R.G. e promosse da:
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Parte_1
Angelico, 70, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma e dell'Avv. Elisa Cacciato Insilla nonché in Roma, Via Cola di Rienzo 243, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso che lo rappresenta per procura in calce ai ricorsi riuniti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, contenenti la medesima domanda, parte ricorrente in epigrafe chiedeva al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di:
“accertare e dichiarare non dovuto l'indebito del ricorrente per un importo pari ad €.
2.377,76; per l'effetto dichiarare l'illegittimità della comunicazione di rideterminazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti.”. Con vittoria di spese di lite.
A fondamento della esponeva di aver ricevuto comunicazione nella quale era rappresentato che l per il periodo dal 1.12.2021 al 28.02.2023 affermava di avere CP_1
pagato una somma “non spettante” di Euro 2.377,76 (doc.1 allegato ricorso); che la richiesta di ripetizione dell'indebito assistenziale era fondata sulla affermata irreperibilità comunicata dall'ultimo comune di residenza;
che dalla riliquidazione della prestazione assistenziale, l' attribuiva ad esso ricorrente un debito di Euro 2.377,76; che a detta CP_1
dell' avrebbe percepito indebitamente tale somma sulla pensione cat. INVCIV N. CP_1
07483989, per la suddetta somma nel periodo compreso dal 1.12.2021 al 28.02.2023; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, sulla base del certificato di residenza storico anagrafico esso ricorrente risultava residente in NO (RM) per il periodo dal 28.09.2021 fino al 13.01.2023 in Via dei Mille nr. 50 int. 10, mentre dal
17.03.2023 aveva trasferito la propria residenza da NO (RM) a Roma in Via Livia
Orestilla 9 scala B int.10; tutto ciò premesso, attesa l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito comunicato dall' rassegnava le conclusioni sopra riportate. CP_1
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' chiedendo la CP_1
riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa l'identità delle due domande proposte dalla medesima parte ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere tenuto conto che l'ente previdenziale, acquisito il certificato storico residenza del ricorrente, aveva posto in pagamento in suo favore le somme oggetto della richiesta di ripetizione dell'indebito, ad eccezione dell'importo di euro €.1.380,94. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Va in primo luogo sottolineato che il secondo ricorso, avente ad oggetto la medesima domanda di quella precedentemente iscritta al numero 40090/2023, deve essere dichiarato inammissibile in quanto contenente, come detto, la medesima domanda di quella preventivamente iscritta a ruolo.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, rilevandosi che contrariamente a quanto sostenuto dall' non può essere dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere in quanto l' risulta aver trattenuto in compensazione la somma pari ad euro CP_1
1380,94 per affermata irreperibilità del ricorrente, contrariamente a quanto risultante dalla documentazione in atti costituita dal certificato storico di residenza dell'interessato e dalla documentazione sanitaria attestante la sua presenza in territorio italiano. Peraltro, non può non rilevarsi l'incongruenza del comportamento dell'ente previdenziale che, da un lato, ha riconosciuto la reperibilità in Italia dell'odierna parte attrice e, dall'altro, ha omesso di corrispondere interamente quanto a lui dovuto in relazione alla permanenza e reperibilità in Italia. Come detto, tale circostanza risulta del tutto pacifica tra le parti e, pertanto, deve ritenersi che illegittimamente l' abbia provveduto al recupero dell'affermato indebito, CP_1
in assenza dei necessari presupposti.
La domanda, quindi, deve essere accolta.
Peraltro, anche a voler diversamente ritenere, si rileva che con ordinanza n. 13223/2020 la
Corte di cassazione è ritornata sul tema della ripetibilità dell'indebito assistenziale, ribadendo il proprio consolidato orientamento.
In particolare, ha affermato che:<< Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui e' stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito". (…)
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre piu' recenti pronunce della
IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilita' propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di Per_1
questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno piu' ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidita' civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1
somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa pero', dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come gia' detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso articolo 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall' al quale gia' il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in CP_1
L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n. 78 del
2009, articolo 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_1
via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso articolo
13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma
8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Risulta percio' confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale gia' integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, articolo 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perche' non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere pero' dichiarati all' CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' gia' conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2
appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto piu' che la legge citata
(Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' CP_1
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicche', giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1 21.2. Inoltre come gia' detto, il Decreto Legge 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorche' le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualita' di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorche' in malafede, non e' determinante della indebita erogazione e non puo' dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi', in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed e' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilita' dell'indebito posta dall'articolo 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n.
431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).>> Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritenuti pienamente condivisibili da questo giudicante, va preso atto dell'omessa contestazione all'invalido della componente dolosa sopra indicata e, pertanto, va ritenuta la insussistenza di alcun indebito per cui è causa. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che illegittimamente l'odierna parte ricorrente ha introdotto due distinti giudizi aventi medesima domanda, con conseguente inammissibilità del ricorso iscritto a ruolo per secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito oggetto di giudizio;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025
Il Giudice
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 23/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nelle cause riunite lavoro di I grado iscritta al N. 40090/2023
e 14991/2024 R.G. e promosse da:
, elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Parte_1
Angelico, 70, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma e dell'Avv. Elisa Cacciato Insilla nonché in Roma, Via Cola di Rienzo 243, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso che lo rappresenta per procura in calce ai ricorsi riuniti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, contenenti la medesima domanda, parte ricorrente in epigrafe chiedeva al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di:
“accertare e dichiarare non dovuto l'indebito del ricorrente per un importo pari ad €.
2.377,76; per l'effetto dichiarare l'illegittimità della comunicazione di rideterminazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti.”. Con vittoria di spese di lite.
A fondamento della esponeva di aver ricevuto comunicazione nella quale era rappresentato che l per il periodo dal 1.12.2021 al 28.02.2023 affermava di avere CP_1
pagato una somma “non spettante” di Euro 2.377,76 (doc.1 allegato ricorso); che la richiesta di ripetizione dell'indebito assistenziale era fondata sulla affermata irreperibilità comunicata dall'ultimo comune di residenza;
che dalla riliquidazione della prestazione assistenziale, l' attribuiva ad esso ricorrente un debito di Euro 2.377,76; che a detta CP_1
dell' avrebbe percepito indebitamente tale somma sulla pensione cat. INVCIV N. CP_1
07483989, per la suddetta somma nel periodo compreso dal 1.12.2021 al 28.02.2023; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, sulla base del certificato di residenza storico anagrafico esso ricorrente risultava residente in NO (RM) per il periodo dal 28.09.2021 fino al 13.01.2023 in Via dei Mille nr. 50 int. 10, mentre dal
17.03.2023 aveva trasferito la propria residenza da NO (RM) a Roma in Via Livia
Orestilla 9 scala B int.10; tutto ciò premesso, attesa l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito comunicato dall' rassegnava le conclusioni sopra riportate. CP_1
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' chiedendo la CP_1
riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa l'identità delle due domande proposte dalla medesima parte ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere tenuto conto che l'ente previdenziale, acquisito il certificato storico residenza del ricorrente, aveva posto in pagamento in suo favore le somme oggetto della richiesta di ripetizione dell'indebito, ad eccezione dell'importo di euro €.1.380,94. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Va in primo luogo sottolineato che il secondo ricorso, avente ad oggetto la medesima domanda di quella precedentemente iscritta al numero 40090/2023, deve essere dichiarato inammissibile in quanto contenente, come detto, la medesima domanda di quella preventivamente iscritta a ruolo.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, rilevandosi che contrariamente a quanto sostenuto dall' non può essere dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere in quanto l' risulta aver trattenuto in compensazione la somma pari ad euro CP_1
1380,94 per affermata irreperibilità del ricorrente, contrariamente a quanto risultante dalla documentazione in atti costituita dal certificato storico di residenza dell'interessato e dalla documentazione sanitaria attestante la sua presenza in territorio italiano. Peraltro, non può non rilevarsi l'incongruenza del comportamento dell'ente previdenziale che, da un lato, ha riconosciuto la reperibilità in Italia dell'odierna parte attrice e, dall'altro, ha omesso di corrispondere interamente quanto a lui dovuto in relazione alla permanenza e reperibilità in Italia. Come detto, tale circostanza risulta del tutto pacifica tra le parti e, pertanto, deve ritenersi che illegittimamente l' abbia provveduto al recupero dell'affermato indebito, CP_1
in assenza dei necessari presupposti.
La domanda, quindi, deve essere accolta.
Peraltro, anche a voler diversamente ritenere, si rileva che con ordinanza n. 13223/2020 la
Corte di cassazione è ritornata sul tema della ripetibilità dell'indebito assistenziale, ribadendo il proprio consolidato orientamento.
In particolare, ha affermato che:<< Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui e' stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito". (…)
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre piu' recenti pronunce della
IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilita' propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di Per_1
questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno piu' ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidita' civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1
somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa pero', dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre.
In quanto, come gia' detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso articolo 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si puo' configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha gia' dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero percio' conoscibili dall' al quale gia' il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in CP_1
L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto e' stato reso ancor piu' chiaro ed esplicito dal Decreto Legge n. 78 del
2009, articolo 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da cio' si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_1
via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso articolo
13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma
8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia gia' stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Risulta percio' confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale gia' integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, articolo 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perche' non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere pero' dichiarati all' CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' gia' conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2
appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto piu' che la legge citata
(Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' CP_1
della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicche', giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1 21.2. Inoltre come gia' detto, il Decreto Legge 78 del 2010, articolo 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorche' le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualita' di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorche' in malafede, non e' determinante della indebita erogazione e non puo' dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi', in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed e' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilita' dell'indebito posta dall'articolo 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n.
431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).>> Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritenuti pienamente condivisibili da questo giudicante, va preso atto dell'omessa contestazione all'invalido della componente dolosa sopra indicata e, pertanto, va ritenuta la insussistenza di alcun indebito per cui è causa. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che illegittimamente l'odierna parte ricorrente ha introdotto due distinti giudizi aventi medesima domanda, con conseguente inammissibilità del ricorso iscritto a ruolo per secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito oggetto di giudizio;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025
Il Giudice
Paola Crisanti