Sentenza 24 aprile 1965
Massime • 1
L'indennita che,in caso di sopraelevazione dell'edificio in condominio da parte del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare, deve essere corrisposta dal medesimo agli altri condomini, si determina dividendo il valore del suolo su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, per il numero dei piani,compreso quello di nuova costruzione e detraendo, quindi,dal quoziente cosi ottenuto la quota che spetterebbe al condomino che esegue la sopraelevazione la somma residua costituisce l'ammontare della indennita da ripartirsi tra gli altri condomini. Pertanto, ai fini del diritto all'indennita e della misura di questa il rapporto tra l'altezza raggiunta dall'edificio condominiale per effetto della sopraelevazione e l'altezza preesistente e del tutto irrilevante. La indennita e, infatti, dovuta anche nella ipotesi che il proprietario dell'ultimo piano, dopo avere ricostruito questo in limiti di altezza inferiori a quelli preesistenti, abbia eretto nuovi piani senza superare il precedente limite di altezza del fabbricato. ( V. 959/61).*
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5023 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 16/02/2022), n.5023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8067/2017 proposto da: A.M., Z.M.T., C.E., N.F., G.E., B.G., R.A., T.F., RI.AN. ed AL.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DAMASO CERQUETTI n. 34, presso lo studio dell'avvocato ANGELA TURCHIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO BRUNO; – ricorrenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/1965, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1965 |
Testo completo
L'indennita che,in caso di sopraelevazione dell'edificio in condominio da parte del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare, deve essere corrisposta dal medesimo agli altri condomini, si determina dividendo il valore del suolo su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, per il numero dei piani,compreso quello di nuova costruzione e detraendo, quindi,dal quoziente cosi ottenuto la quota che spetterebbe al condomino che esegue la sopraelevazione la somma residua costituisce l'ammontare della indennita da ripartirsi tra gli altri condomini. Pertanto, ai fini del diritto all'indennita e della misura di questa il rapporto tra l'altezza raggiunta dall'edificio condominiale per effetto della sopraelevazione e l'altezza preesistente e del tutto irrilevante. La indennita e, infatti, dovuta anche nella ipotesi che il proprietario dell'ultimo piano, dopo avere ricostruito questo in limiti di altezza inferiori a quelli preesistenti, abbia eretto nuovi piani senza superare il precedente limite di altezza del fabbricato. ( V. 959/61).*