Sentenza 17 marzo 2023
Ordinanza cautelare 1 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 6 dicembre 2023
Commentari • 3
- 1. Archivio rubriche 2024Luigi Eugenio Olita · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e altri intermediari vigilati: i recenti “Orientamenti di vigilanza” della Banca d'Italia concernenti le modalità di applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare vigente in materia 1. Il 13 novembre 2023 la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito web, nella parte dedicata agli “Orientamenti di vigilanza”, gli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche meno significative, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società …
Leggi di più… - 2. ARERA (1Antonio Borzì · https://www.osservatoriosullefonti.it/
- 3. ARERA (1Antonio Borzì · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sulla regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, ritorna criticamente sulle tematiche concernenti l'applicazione alla potestà regolamentare delle authorities del principio di legalità “in senso sostanziale” e “in senso formale”, e della teoria dei “poteri impliciti” 1. Con una serie di sentenze (le nn. 10548 e n. 10550 del 2023, a cui sono seguite le nn. 10734, 10775 del 2023 e le nn. 1466 e 2255 del 2024), la seconda sezione del Consiglio di Stato ha definito nel merito i giudizi instaurati da alcuni gestori di impianti di trattamento di rifiuti in cui veniva contestata la deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/03/2023, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00501/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ricci, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Frascineto, n. 13;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, n. 33, presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale;
per
l'annullamento del silenzio silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti in data 8 giugno 2022, presentata a mezzo p.e.c. il 10 giugno 2022;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti con la predetta istanza, con condanna dell'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti, mediante visione ed estrazione di copia della documentazione afferente alla procedura selettiva in esame, di cui alla ridetta istanza di accesso in data 8 giugno 2022, presentata a mezzo p.e.c. il 10 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il signor -OMISSIS- partecipava alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, indetta dalla regione Puglia, con l’ausilio del Formez, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 126 unità di categoria “B3” - Operatore Telefonico Specializzato da assegnare alla CUR del servizio NUE 112, da espletarsi con le modalità semplificate delle prove selettive previste dal decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge -OMISSIS-6/2021, senza prova orale.
All’esito dello svolgimento e superamento dell’unica prova scritta di esame e della valutazione dei titoli, il signor -OMISSIS- si classificava tra gli idonei al posto n. -OMISSIS-, con punti -OMISSIS- (cfr. l’allegato 1 del verbale -OMISSIS- del 18 maggio 2022, depositato in atti dalla regione Puglia il 22 dicembre 2022).
1.1 - Con ricorso ex art. 116 Cod. Proc. Amm., notificato alla regione Puglia il 18 luglio 2022 e depositato il 26 luglio 2022, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del silenzio silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti in data 8 giugno 2022, presentata a mezzo p.e.c. il 10 giugno 2022, con cui, qualificandosi come escluso dalla procedura concorsuale in questione (nel mentre, come detto, nella graduatoria di merito risultava idoneo non vincitore), ha domandato, ai sensi degli artt. 24 e ss. della legge n. 241/1990, l’accesso agli atti della procedura concorsuale in questione, riguardanti:
“a ) nominativo e rispettiva denuncia dei candidati che erano sforniti del documento di riconoscimento, ai quali è stato permesso di effettuare la selezione concorsuale, con riferimento anche (sempre per quanto sopra) ai parametri normativi di ammissibilità di una simile procedura;
b) la certificazione concernente i tamponi positivi COVID-19 dei concorrenti ai quali è stato permesso, per motivi medico-sanitari, di rinviare la prova selettiva;
c) La documentazione amministrativa attinente le modalità e i criteri adottati per garantire trasparenza, imparzialità, legittimità e regolarità della procedura di rinvio della prova, anche con specifico riferimento alle fasi di campionatura e selezione dei quiz somministrati, procedure di estrazione e contenuto dei quesiti;
d) da ultimo, i titoli di precedenza o preferenza dei candidati vincitori del concorso ”.
Ha domandato, altresì, l’accertamento del suo diritto ad accedere agli atti richiesti con la predetta istanza, con condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso ai documenti, mediante visione ed estrazione di copia della documentazione afferente la procedura selettiva in esame, di cui alla ridetta istanza di accesso in data 8 giugno 2022, presentata a mezzo p.e.c. il 10 giugno 2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
- Violazione degli artt. 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Richiamati gli artt. 24 e 25, comma 4 della legge n. 241/1990 (silenzio-diniego), ha dedotto che il diritto di accesso rappresenta una delle principali estrinsecazioni del principio della trasparenza amministrativa.
Ha, infine, invocato il “ libero accesso agli atti della P.A., anche se riguardanti eventuali diritti di terzi ”, trattandosi, “ in sintesi, delle nuove norme sull’accesso generalizzato, il c.d. FOIA ai sensi del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazioni obbligatoria senza necessità di fornire alcuna motivazione (nel caso di specie, tuttavia, pienamente sussistente)”.
1.2 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia.
In data 22 novembre 2022, ha depositato agli atti di causa documentazione relativa al concorso de quo , in particolare, l’elenco degli idonei, i verbali della Commissione di concorso, la nota del 18 novembre 2022, di trasmissione dei verbali della Commissione.
Con memoria difensiva del 25 novembre 2022, la regione Puglia ha eccepito preliminarmente:
- la violazione del contraddittorio per omessa notificazione al Formez e ad almeno un controinteressato, chiedendo che sia ordinata in subordine l’integrazione del contraddittorio sia con Formez, sia con tutti i partecipanti alla procedura;
- la genericità della domanda di accesso, con riferimento al punto n. 3 della richiesta di ostensione, in particolare evidenziando che l’istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del destinatario della richiesta e che la stessa non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990), né assumere il carattere di una indagine o controllo ispettivo.
Ha contestato le avverse pretese, opponendo - tra l’altro - che l’interessato, il quale ha formulato istanza ai sensi della legge n. 241/1990, non spiega quale sia l’interesse da tutelare, per di più sostenendo - erroneamente - di essere stato escluso dal concorso.
Ha controdedotto, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per essere l’istanza finalizzata a un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione e per taluni profili non riguardando documenti esistenti, ma postulando un’attività di elaborazione dati, e ha richiamato giurisprudenza a supporto (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, n. 1586/2022).
Ha evidenziato che la documentazione di concorso è pubblicata, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 33/-OMISSIS-3, sul sito istituzionale, nella sezione Bandi e avvisi (oltre che sul sito dedicato), cui fa rinvio per la legale conoscenza degli atti concorsuali lo stesso bando.
Quanto al “ generico cenno ” in ricorso all’accesso civico generalizzato, ha richiamato i principi espressi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 (necessità della “ verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza ”), nonché, quanto all’ostensione di dati di dettaglio riferiti ai partecipanti al concorso, ai principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza.
1.3 - Con memoria difensiva depositata il 9 dicembre 2022, peraltro tardiva, il ricorrente ha dedotto il solo parziale riscontro all’istanza di accesso.
1.4 - All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - In disparte i profili di integrale inammissibilità del ricorso (sui quali si veda infra , paragrafo n. 5), va - comunque - dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere; per la restante parte, il ricorso è inammissibile.
3. - Invero, la regione Puglia ha trasmesso all’interessato in data 18 novembre 2022 e depositato in giudizio il 22 novembre 2022 i verbali della Commissione esaminatrice del concorso, in particolare:
- il verbale -OMISSIS- del 14 dicembre 2021, in cui si dà atto che tre candidati hanno smarrito la carta di identità e si sono impegnati a trasmettere la relativa denuncia; detti candidati sono nominativamente indicati (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, i quali, peraltro, non risultano aver superato la prova scritta, come si evince dall’elenco in ordine alfabetico allegato al verbale -OMISSIS- del 17 gennaio 2022, depositato in giudizio dall’Amministrazione), sicchè la richiesta di accesso sul punto è da ritenersi soddisfatta;
- il verbale -OMISSIS- del 5 gennaio 2022, nel quale si dà atto che “ La Commissione si riunisce per esaminare le istanze inviate da cinque candidati, finalizzate a richiedere di poter partecipare ad una prova concorsuale suppletiva, in quanto, alla data di svolgimento della sessione in cui erano stati convocati, risultavano in quarantena ovvero positivi per aver contratto infezione da Covid-19” e che “ Per n. 4 candidati, una struttura pubblica ha certificato un tampone con esito positivo ovvero la quarantena, mentre un quinto candidato non ha prodotto alcuna idonea documentazione”, stabilendo di effettuare una prova di esame suppletiva, “ in accoglimento di n. 4 istanze pervenute con idonea documentazione ”, richiamando un recente orientamento del Consiglio di Stato (“ Sentenza -OMISSIS-145/2020”) ; detto verbale della Commissione esaminatrice costituisce atto pubblico, assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis , 24 gennaio 2022, -OMISSIS-83 e giurisprudenza ivi citata - “ tra le tante, Cons. Stato, … Sez. III, 23 marzo -OMISSIS-2, n. 1690; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre -OMISSIS-3, n. 2338” ), inclusa la produzione della certificazione del tampone con esito positivo, e soddisfa in concreto sul punto l’istanza in questione;
- il verbale -OMISSIS- del 13 gennaio 2022, da cui risulta che, “ Preliminarmente, il tecnico informatico, alla presenza del Presidente e dei Componenti della Commissione, procede alla creazione di n. 3 buste, la n. 1, 2 e 3, ognuna delle quali contenente 60 quesiti a risposta multipla di cui alle materie indicate dall’art. 6 del bando; inoltre, in aggiunta, vengono inserite 18 domande di riserva per ogni busta”; il verbale prosegue illustrando gli adempimenti preliminari, le operazioni di riconoscimento, lo svolgimento delle operazioni di check in , la presa d’atto dell’ammissione di tre candidati (su quattro convocati), le procedure di sorteggio (di una busta sulle tre predisposte), l’apertura delle due altre buste non estratte, l’inserimento digitale ed informatico della busta estratta nei tablet consegnati ai candidati; il che, in disparte gli eccepiti profili di inammissibilità, consente di ritenere soddisfatta l’istanza di accesso in parte qua, così come nella specie formulata (lettera “c” della richiesta).
Va, pertanto, in parte qua , dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. - Il ricorso è - invece - inammissibile:
- quanto alla chiesta (pagine 5 e 6 della richiesta di accesso, lettera “d”) esibizione dei “ titoli di precedenza o preferenza dei candidati vincitori del concorso ” (non avendo il ricorrente domandato l’accesso a “ i titoli di precedenza o preferenza dei candidati collocati in posizioni utili superiori a quella del ricorrente ”, come invece inammissibilmente indicato nella memoria difensiva del 9 dicembre 2022, peraltro tardiva), in quanto il ricorrente è - solo - idoneo al concorso e non già vincitore a pari merito con altri candidati inclusi nella graduatoria finale; sicchè non può apprezzarsi favorevolmente sul punto l’interesse;
- riguardo alla “ rispettiva denuncia dei candidati che erano sforniti del documento di riconoscimento, ai quali è stato permesso di effettuare la selezione concorsuale ”, parimenti non si apprezza l’interesse, anche in ragione della circostanza che detti candidati (nominativamente indicati nel depositato verbale -OMISSIS- del 14 dicembre 2021 - signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) non risultano tra quelli che hanno superato la prova scritta di esame, come si evince dall’elenco, redatto in ordine alfabetico, allegato al verbale -OMISSIS- del 17 gennaio 2022, depositato in giudizio dall’Amministrazione;
- quanto ai “ parametri normativi di ammissibilità di una simile procedura ” (di ammissione dei candidati sforniti del documento di riconoscimento), si tratta di documentazione riguardante non già documenti esistenti, ma da elaborare a seguito della presentazione dell’istanza di accesso (trattandosi - piuttosto - di risposta a quesiti formulati); il che rende il ricorso inammissibile in parte qua.
In proposito, si ribadisce che, << in materia d’accesso agli atti amministrativi, l’istanza ostensiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. n. 241 del 1990, non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa ed i documenti oggetto dell’istanza devono essere già formati ed in possesso dell’Amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 2 aprile -OMISSIS-0 n. 1900).
Conseguentemente “deve ritenersi inammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito ad un’istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso: a) abbia un oggetto generico e indeterminato; b) sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato dei destinatari dell’istanza; c) per taluni profili non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di elaborazione di dati; ….. e) miri ad un controllo di tipo investigativo - preventivo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 10 febbraio 2006 n. 555 )>> (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 23 novembre 2022, n. 1586).
5. - Fermo quanto innanzi (anche in ordine agli illustrati specifici profili di inammissibilità), osserva il Collegio che il ricorso era anche integralmente inammissibile, atteso che, nella fattispecie concreta in esame: per un verso, il ricorrente ha fondato l’interesse all’accesso documentale, di cui alla legge n. 241/1990, sull’erroneo presupposto della sua esclusione, nel mentre lo stesso - come detto ed eccepito dalla regione Puglia resistente - era idoneo non vincitore; e, per altro verso, a fronte della mera idoneità conseguita (essendosi il medesimo classificato al posto n. -OMISSIS- su 126 posti a concorso), l’istanza così come formulata non evidenzia uno specifico interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, con la necessaria e motivata strumentalità dei chiesti documenti (taluni, peraltro, neppure esistenti) alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell’istante (né potendo essere integrata sul punto in corso di causa), assumendo, invece, inammissibilmente, finalità meramente esplorativa.
6. - Fermo quanto innanzi, per completezza espositiva si osserva, quanto, infine, ai generici rilievi con cui il ricorrente invoca le “ nuove norme sull’accesso generalizzato ”, è dirimente osservare che l’istanza di accesso è stata espressamente formulata ai sensi della legge n. 241/1990, sicchè non può essere valutata come istanza di accesso civico ex decreto legislativo n. 33/-OMISSIS-3: infatti, “ a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, -OMISSIS-), né potendo il giudice pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, stante il divieto di cui all’art. 34, comma 2 Cod. Proc. Amm..
Peraltro, la regione Puglia ha anche chiarito che gli atti della procedura concorsuale in questione risultano pubblicati sul sito istituzionale, Sezione Bandi e Avvisi, oltre che sul sito dedicato, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 33/-OMISSIS-3: circostanza, questa, non oggetto di puntuale contestazione.
7. - Per quanto innanzi esposto, va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per la restante parte, il ricorso è inammissibile, nei sensi sopra illustrati.
8. - Sussistono i presupposti di legge (il complessivo esito del giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere e per la restante parte dichiara il ricorso inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-6), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.