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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2331/2024, promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Deborah Mayer e Alessio Dalle Carbonare
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. Andrea Stefenelli
resistente
Oggetto: separazione giudiziale – ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 4 febbraio 2025 sulla domanda relativa allo status
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. a HA (Albania) CP_1
in data 24 luglio 2002 e che dalla loro unione sono nati i figli (a Borgo Per_1
Valsugana – TN il 3 settembre 2004, maggiorenne), e (a Trento il 24 Per_2 Per_3
agosto 2006, maggiorenni), e (a Viterbo il 5 ottobre 2007, minorenne). Per_4
La sig.ra ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Parte_1
con addebito al marito alle seguenti condizioni, deducendo il venir meno dell'affectio maritalis, che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza ed ha portato al deterioramento di ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del reciproco rispetto.
2. Pronunciare la separazione tra i coniugi e e Parte_1 CP_1
dichiarare che la stessa è addebitabile, per fatto e colpa esclusiva, al marito ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c.
3. Assegnare la casa coniugale sita in Pinzolo (TN), Via Fucine n. 73 a Pt_1
con assegnazione alla stessa di tutti i mobili e degli arredi ivi presenti.
[...]
4. Disporre l'affidamento denominato esclusivo “rafforzato” o “super esclusivo”
(in estremo subordine, l'affidamento esclusivo) del figlio minore alla madre, Per_4
autorizzando la stessa ad adottare nell'interesse dello stesso tutte le decisioni sia di natura ordinaria che straordinaria.
5. Soprassedere allo stato sulla regolamentazione dei diritti di visita padre-figlio, stante la sussistenza della misura cautelare applicata nei confronti del sig. CP_1
solo in caso di revoca della misura cautelare e previo accertamento delle
[...]
capacità genitoriali del sig. regolamentare le modalità di visita padre- CP_1
figlio in ambito protetto per il tramite dei Servizi Sociali competenti, disciplinandole nelle modalità ritenute più opportune, tenendo conto dell'età di e Per_4
predisponendo in favore del padre un percorso di sostegno alla genitorialità.
6. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. a CP_1
corrispondere alla signora con decorrenza dalla data della Parte_1
domanda, un contributo al mantenimento dei figli , , e Per_1 Per_4 Per_2 Per_3
pari ad euro 800,00 (euro 200,00 cada uno), ovvero in quella maggiore o minore
2 somma ritenuta di giustizia, da versarsi virgola in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, annualmente secondo gli indici Istat.
7. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. al CP_1
pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
8. Spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente rifuse.”
In particolare, la sig.ra ha allegato che il marito, dedito all'alcol e al Parte_1
gioco, ha perpetrato atti di violenza fisica, verbale ed economica nei confronti della moglie e dei figli, con conseguente instaurazione di procedimenti penali a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia e di procedimenti presso il Tribunale per i
Minorenni a tutela dei figli, dando atto che attualmente è stata applicata nei confronti del marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, con divieto di contatti con le vittime.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio e ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo rigettarsi le domande di addebito della separazione e di affidamento esclusivo o super esclusivo del figlio minore alla madre;
egli ha domandato, altresì, di regolamentare le modalità di visita con il figlio e di determinare secondo giustizia il contributo a proprio carico Per_4
per il mantenimento dei figli non economomicamente autosufficienti.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sullo status e l'adozione dei provvedimenti urgenti - quanto meno in punto di assegnazione della casa familiare - e la parte resistente non si è opposta.
I coniugi hanno dato atto, altresì, della pendenza di trattative sulle questioni economiche, rinunciando all'adozione dei provvedimenti urgenti su tali questioni.
Con ordinanza di data 24 febbraio 2025 il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida il figlio minore (nato il 5 ottobre Per_4
2007) in via cd. super esclusiva alla madre, cui va demandata anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto del minore;
3. assegna la casa
3 familiare sita a Pinzolo, via Fucine n. 73 alla madre ”. In quella sede, Parte_1
inoltre, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status.
La domanda di separazione è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali dal mese di ottobre 2024 non convivono più.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2331/2024, promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre
2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Deborah Mayer e Alessio Dalle Carbonare
ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. Andrea Stefenelli
resistente
Oggetto: separazione giudiziale – ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 4 febbraio 2025 sulla domanda relativa allo status
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. a HA (Albania) CP_1
in data 24 luglio 2002 e che dalla loro unione sono nati i figli (a Borgo Per_1
Valsugana – TN il 3 settembre 2004, maggiorenne), e (a Trento il 24 Per_2 Per_3
agosto 2006, maggiorenni), e (a Viterbo il 5 ottobre 2007, minorenne). Per_4
La sig.ra ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Parte_1
con addebito al marito alle seguenti condizioni, deducendo il venir meno dell'affectio maritalis, che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza ed ha portato al deterioramento di ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del reciproco rispetto.
2. Pronunciare la separazione tra i coniugi e e Parte_1 CP_1
dichiarare che la stessa è addebitabile, per fatto e colpa esclusiva, al marito ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c.
3. Assegnare la casa coniugale sita in Pinzolo (TN), Via Fucine n. 73 a Pt_1
con assegnazione alla stessa di tutti i mobili e degli arredi ivi presenti.
[...]
4. Disporre l'affidamento denominato esclusivo “rafforzato” o “super esclusivo”
(in estremo subordine, l'affidamento esclusivo) del figlio minore alla madre, Per_4
autorizzando la stessa ad adottare nell'interesse dello stesso tutte le decisioni sia di natura ordinaria che straordinaria.
5. Soprassedere allo stato sulla regolamentazione dei diritti di visita padre-figlio, stante la sussistenza della misura cautelare applicata nei confronti del sig. CP_1
solo in caso di revoca della misura cautelare e previo accertamento delle
[...]
capacità genitoriali del sig. regolamentare le modalità di visita padre- CP_1
figlio in ambito protetto per il tramite dei Servizi Sociali competenti, disciplinandole nelle modalità ritenute più opportune, tenendo conto dell'età di e Per_4
predisponendo in favore del padre un percorso di sostegno alla genitorialità.
6. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. a CP_1
corrispondere alla signora con decorrenza dalla data della Parte_1
domanda, un contributo al mantenimento dei figli , , e Per_1 Per_4 Per_2 Per_3
pari ad euro 800,00 (euro 200,00 cada uno), ovvero in quella maggiore o minore
2 somma ritenuta di giustizia, da versarsi virgola in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, annualmente secondo gli indici Istat.
7. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. al CP_1
pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
8. Spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente rifuse.”
In particolare, la sig.ra ha allegato che il marito, dedito all'alcol e al Parte_1
gioco, ha perpetrato atti di violenza fisica, verbale ed economica nei confronti della moglie e dei figli, con conseguente instaurazione di procedimenti penali a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia e di procedimenti presso il Tribunale per i
Minorenni a tutela dei figli, dando atto che attualmente è stata applicata nei confronti del marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, con divieto di contatti con le vittime.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio e ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo rigettarsi le domande di addebito della separazione e di affidamento esclusivo o super esclusivo del figlio minore alla madre;
egli ha domandato, altresì, di regolamentare le modalità di visita con il figlio e di determinare secondo giustizia il contributo a proprio carico Per_4
per il mantenimento dei figli non economomicamente autosufficienti.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sullo status e l'adozione dei provvedimenti urgenti - quanto meno in punto di assegnazione della casa familiare - e la parte resistente non si è opposta.
I coniugi hanno dato atto, altresì, della pendenza di trattative sulle questioni economiche, rinunciando all'adozione dei provvedimenti urgenti su tali questioni.
Con ordinanza di data 24 febbraio 2025 il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida il figlio minore (nato il 5 ottobre Per_4
2007) in via cd. super esclusiva alla madre, cui va demandata anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto del minore;
3. assegna la casa
3 familiare sita a Pinzolo, via Fucine n. 73 alla madre ”. In quella sede, Parte_1
inoltre, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status.
La domanda di separazione è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, i quali dal mese di ottobre 2024 non convivono più.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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