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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AL Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARULLI SAVINO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 70 BRESCIA presso il difensore avv. MARULLI SAVINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SOLDATI NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA MARIO VELLANI MARCHI 20 MODENA presso il difensore avv. SOLDATI NICOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDUCCI PAOLO e dell'avv. CP_2 P.IVA_3 TACCONI ANNUNZIO, CORSO GIUSEPPE MAZZINI 193 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, elettivamente domiciliato in via Palmiro Togliatti, 6, San Benedetto del Tronto presso il difensore avv. CANDUCCI PAOLO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità civile ex artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. per asserita sottrazione di materiale edile - Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Parte_1
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità, anche in via solidale tra loro, delle parti convenute - C.F. e Controparte_3 P. IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore, e - C.F. e P. P.IVA_2 CP_2
pagina 1 di 14 IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le ragioni di P.IVA_3 legge ed anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c., nella causazione dei danni patiti da parte attrice, per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto condannare le predette parti convenute, anche in via solidale tra loro, a risarcire in favore della società attrice - C.F. e P.IVA – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, la somma complessiva di € 127.955,03, ovvero la maggiore somma che risulterà in corso di causa, ovvero che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: Nel merito, in via principale:
- Rigettare tutte le domande svolte da nei confronti di in Parte_1 Controparte_4 quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, e comunque non provate, e per l'effetto
- dichiarare non dovuta da parte di alcuna somma in favore di Controparte_5 parte attrice e respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti dell'esponente, in quanto estranea a qualsivoglia condotta / responsabilità. In ogni caso col favore delle spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali 15%, CPA ed Iva come per legge. In via istruttoria:
- Riservata ogni ulteriore produzione ed istanza istruttoria.”
: CP_2
“Gli Avv.ti Paolo Canducci e Annunzio Tacconi, nel dare atto, in via preliminare, che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale di CP_2 Roma in data 11/12/2024, concludono come da comparsa di costituzione e risposta con le conclusioni ivi riportate e che si abbiano qui per integralmente trascritte e in via subordinata istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6 n.
2. c.p.c. non ammessi nell'ordinanza del 03/01/2024”
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte formulate dall'attrice quantomeno nei confronti della con condanna dell'attrice stessa anche ai CP_2 sensi dell'articolo 96, comma 1 e 3 c.p.c. In via istruttoria, riservata ogni migliore produzione ed istanza nei prefiggendi termini ex art.183 c.p.c., si chiede fin da ora l'ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate in premessa, da articolare mediante separati capitoli, con i testi, salvo altri: AL PP (residente a [...]), (residente a [...]), Controparte_6 Controparte_7 (c/o DTM srl), (c/o e (residente a [...])” Controparte_8 CP_2 CP_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2023, conveniva in giudizio Parte_1 per sentirle condannare, anche in Controparte_10 via solidale tra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 127.955,03, oltre interessi e pagina 2 di 14 rivalutazione, assumendo la responsabilità delle convenute ex artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. per l'asserita sottrazione di materiale edile lasciato dalla società attrice presso il cantiere di Modena,
Via Vittorio Padovani, a seguito della risoluzione del proprio rapporto contrattuale di subappalto con PI S.r.l. (dichiarata fallita in data 3 agosto 2021).
Si costituivano ritualmente entrambe le società convenute, contestando fermamente la ricostruzione fattuale e giuridica operata da parte attrice e chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte nei loro confronti.
All'udienza di prima comparizione del 30 maggio 2023, su concorde richiesta delle parti, il
Giudice concedeva i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 3 gennaio 2024, il Giudice disponeva l'istruttoria orale sui capitoli di prova formulati dalle parti.
L'istruttoria si svolgeva all'udienza del 7 maggio 2024, con l'escussione dei testi Testimone_1
(per , (per e (per . Pt_1 Testimone_2 CP_1 Testimone_3 CP_2
Il Giudice fissava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 26 novembre 2024, successivamente differita al 18 marzo 2025.
Con ordinanza del 18 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano regolarmente le proprie comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
Si dà atto che medio tempore, è stata ammessa alla procedura di concordato CP_2 preventivo omologato con decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2024.
§§§§§§
1. SULLA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE Controparte_3
.
[...]
Prima di affrontare l'esame delle specifiche questioni controverse, appare opportuno richiamare i principi generali in tema di onere della prova nella responsabilità civile.
Come stabilito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., tuttavia, il legislatore ha previsto pagina 3 di 14 un'inversione dell'onere probatorio: è sufficiente per l'attore dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Ciò premesso, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento nei confronti di
[...]
per i seguenti profili. Controparte_3
1.1. Permanenza della qualità di custode in capo al committente.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il committente di un'opera appaltata mantiene la qualità di custode del bene immobile anche dopo la consegna all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il committente è sempre gravato della responsabilità quale custode del bene, responsabilità che non viene meno per effetto della mera consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione dei lavori.
La ratio di tale orientamento risiede nella considerazione che nell'appalto d'opere il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale vengono eseguite le opere, poiché
l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso.
Pertanto, l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del committente.
Nel caso di specie, ha mantenuto la custodia sul cantiere di Via Padovani durante tutta la CP_1 durata dell'appalto e, comunque certamente a far data dal fallimento di PI (agosto 2021) fino Cont al subentro di (novembre 2021). Durante questo periodo, come emerso dall'istruttoria, il cantiere è rimasto nella disponibilità di configurandosi una situazione di custodia diretta CP_1
e immediata.
1.2. Responsabilità per mancata custodia del cantiere e mancata adozione di precauzioni necessarie.
La giurisprudenza ha chiarito che il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui pagina 4 di 14 sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi.
Nel caso in esame, è pacifico che abbandonò il cantiere nell'aprile 2021, mentre PI Pt_1 fu dichiarata fallita nell'agosto 2021. Cont Durante questo periodo, e successivamente fino al subentro di nell'ottobre-novembre del
2021, era consapevole dell'abbandono del cantiere e della presenza di materiali di CP_1 proprietà di terzi ( al suo interno. Pt_1
Nonostante ciò, come emerso dall'istruttoria, non ha adottato alcuna misura di custodia e sorveglianza, lasciando il cantiere incustodito e accessibile a chiunque, con le chiavi depositate in un semplice tubolare all'ingresso.
1.3. Mancata prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, non ha fornito prova di aver esercitato un controllo adeguato sul CP_1 cantiere né di aver adottato misure idonee a prevenire la sottrazione dei materiali.
Al contrario, è emerso che il cantiere era abbandonato e privo di qualsiasi forma di sorveglianza per un periodo di oltre sei mesi. In tale contesto, l'eventuale sottrazione dei materiali da parte di terzi non può considerarsi imprevedibile o inevitabile.
Le diffide inviate da a nei mesi di luglio e agosto 2021 confermano la CP_1 Pt_1 consapevolezza di circa la presenza dei materiali in cantiere e la necessità di provvedere CP_1 alla loro custodia.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi sussistente la responsabilità di Controparte_3
per i danni subiti da a seguito della sottrazione dei materiali dal
[...] Pt_1 cantiere di Via Padovani.
1.4. Risoluzione del contratto di appalto per fallimento di PI.
Deve rilevarsi che il contratto di appalto che attribuiva la custodia all'appaltatore doveva ritenersi sciolto con il fallimento di PI S.r.l., intervenuto il 3 agosto 2021.
Come stabilito dall'art. 81 della Legge fallimentare (ora art. 186 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), "il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione pagina 5 di 14 di fallimento ed offrendo idonee garanzie".
Nel caso di specie, è pacifico che il curatore di PI non ha dichiarato di voler subentrare nel rapporto contrattuale e pertanto, il contratto di appalto tra e PI si è sciolto per effetto CP_1 del fallimento, con conseguente cessazione di tutti gli obblighi contrattuali, inclusi quelli di custodia del cantiere.
Pertanto, dal momento del fallimento di PI (agosto 2021), ha riacquisito la piena e CP_1 diretta responsabilità della custodia del cantiere e di tutti i materiali ivi presenti, inclusi quelli di proprietà di senza più poter invocare neppure l'esonero derivante dal contratto di Pt_1 appalto.
2. SULLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CP_2
Accertata la responsabilità del committente occorre ora esaminare la posizione di CP_1 CP_2
società che è subentrata nell'appalto dopo il fallimento di PI e che ha operato nel
[...] cantiere dal novembre 2021 fino al completamento dei lavori.
La responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dell'appalto può configurarsi secondo diversi profili giuridici. Tuttavia, nel caso di specie, appare dirimente la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., considerata la specifica situazione fattuale emersa dall'istruttoria.
2.1. Consapevolezza della presenza di beni di proprietà di Pt_1
Cont È emerso dalle risultanze processuali che era consapevole della presenza nel cantiere di materiali di proprietà di Pt_1
Cont La comunicazione del 23 agosto 2021, con la quale richiedeva a "offerta (prezzo e Pt_1 condizioni) per l'utilizzo delle opere di banchinaggio insistenti sul cantiere", costituisce prova di tale consapevolezza.
L'espressione "opere di banchinaggio insistenti sul cantiere" utilizzata nella comunicazione di Cont dimostra non solo la conoscenza della presenza dei materiali, ma anche la loro specifica funzione e la loro appartenenza a soggetto diverso dall'appaltatore subentrante.
2.2. Subentro negli obblighi di custodia. Cont La è subentrata nell'appalto con contratto del 19 ottobre 2021 e ha preso possesso del cantiere il 26 ottobre 2021, iniziando effettivamente i lavori il 3 novembre 2021. Cont Dal momento del subentro, ha acquisito non solo i diritti derivanti dal contratto di appalto, ma anche tutti gli obblighi connessi, inclusi quelli di custodia dei beni presenti nel cantiere.
pagina 6 di 14 Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che i materiali di erano ancora presenti, in Pt_1 larga parte, nel cantiere almeno fino ad ottobre 2021, come confermato dalla testimonianza del sig. che ha dichiarato di aver effettuato un sopralluogo esterno nell'ottobre 2021 Testimone_1 constatando che "il nostro materiale era ancora in opera". Tale circostanza assume particolare Cont rilevanza in quanto dimostra che al momento dell'ingresso di nel cantiere (ottobre-novembre
2021) i materiali erano ancora in larga parte presenti e in condizioni tali da poter essere utilizzati per le lavorazioni.
La documentazione fotografica e video prodotta da unitamente alle dichiarazioni Pt_1 testimoniali, conferma la consistenza e la tipologia dei materiali presenti.
2.3. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
Come già evidenziato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. riveste natura oggettiva, non essendo subordinata alla prova dell'elemento soggettivo della colpa, bensì al mero nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
È pertanto sufficiente la dimostrazione che il danno sia riconducibile alla res, senza che occorra accertare un comportamento colposo del custode.
Nel caso di specie, risulta sufficientemente provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che al momento del subentro operativo nel cantiere, abbia assunto la posizione CP_2 di custode dei materiali riconducibili a ancora presenti nell'area oggetto di Parte_1 lavorazione.
Tale posizione, quale conseguenza dell'ingresso nel cantiere e della prosecuzione dell'attività oggetto di appalto, integra gli estremi del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pur onerata della prova liberatoria del caso fortuito — unico esimente idonea ad CP_2 elidere la responsabilità ex art. 2051 c.c. — non ha fornito elementi probatori idonei o sufficientemente specifici a dimostrare l'esistenza di un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo, che possa giustificare l'interruzione del nesso causale tra l'omessa custodia e il pregiudizio lamentato.
Peraltro, la circostanza addotta da di aver provveduto, successivamente, al noleggio di CP_2 ulteriori materiali presso fornitori terzi non vale a escludere la sua responsabilità, tanto più in mancanza della produzione dei relativi documenti di trasporto o altra documentazione equipollente, attestante in maniera univoca l'avvenuta consegna dei materiali presso il cantiere in questione.
pagina 7 di 14
3. SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE EX ART. 2055 C.C.
L'art. 2055 c.c. stabilisce che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità solidale ex art. 2055 comma 1 del Codice civile sussiste quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive risultano fra loro autonome e indipendenti e anche quando diversi sono i titoli di responsabilità, poiché la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso riferita al soggetto danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Nel caso di specie sussistono i presupposti per la configurazione della responsabilità solidale. Il danno subito da - consistente nella mancata restituzione integrale dei materiali edili - Pt_1 costituisce un fatto dannoso unitario imputabile ad entrambe le convenute. Cont e rispondono, pertanto, entrambe ex art. 2051 c.c. in qualità di custodi del cantiere CP_1 per cui è causa. Per le ragioni esposte, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale di ex art. 2055 c.c. per il risarcimento Controparte_10 del danno subito da con facoltà per quest'ultima di agire nei confronti di entrambe le Pt_1 convenute per l'intero importo dovuto.
4. SULLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE.
Prima di procedere alla valutazione dell'eventuale corresponsabilità di parte attrice ed alla quantificazione del danno, è necessario esaminare le risultanze dell'istruttoria orale svoltasi all'udienza del 7 maggio 2024, valutando l'attendibilità delle testimonianze acquisite e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il sig. dipendente di è stato escusso sui capitoli formulati da parte attrice. Testimone_1 Pt_1
Dalle sue dichiarazioni emergono elementi di particolare rilevanza:
In risposta al capitolo 5 di ha confermato la consegna dei materiali direttamente presso il Pt_1 cantiere di Modena: "sì, lo confermo".
In risposta al capitolo 7, ha dichiarato: "in quel periodo lavoravo a Roma. Un giorno mi sono fermato davanti al cantiere e ho verificato che il materiale c'era ancora. Ho girato il video di cui al doc. 14 di parte attrice che mi viene fatto vedere. La maggior parte del materiale si riusciva a vedere dall'esterno".
Significativa è la risposta al capitolo 16, dove ha precisato: "è vero che il 01.04.2022 andavo in cantiere con addetti della TCS. E' vero che i pannelli armati sui soffitti erano stati rimossi. Si
pagina 8 di 14 vedevano i segni dei pannelli e si vedevano per terra dei calcinacci ….".
Sul tema della consistenza del materiale ritirato, ha dichiarato: "quando siamo andati là il nostro materiale era caricato su un piccolo camioncino. Sarà stato neanche il 10% del materiale che c'era prima".
L'ing. , direttore dei lavori, ha poi fornito dichiarazioni tecniche di particolare Testimone_2 rilevanza. In risposta al capitolo 9 di ha confermato: "si può disarmare dopo 28 giorni CP_1 dall'ultimo getto del cemento" e ha precisato che "nell'aprile 2021 (periodo dell'abbandono del cantiere da parte di fosse trascorso un periodo di tempo sufficiente per potere rimuovere Pt_1
i materiali".
Sui capitoli nn. 5, 9 e 10 di ha confermato la presenza dei beni di parte attrice, Pt_1 precisando: "ne sono stati indubbiamente utilizzati una parte per eseguire le opere ivi indicate;
riconosco che tutte le foto ed i video di cui al capitolo che mi vengono mostrati afferiscono al cantiere in questione. Una parte di tali materiali era servente alle opere strutturali".
Quanto alle chiavi del cantiere, ha dichiarato: "si confermo che la come altre imprese, Pt_1 aveva le chiavi del cantiere", precisando però che queste erano custodite "in un semplice tubolare posto all'ingresso del cantiere". Cont Il sig. ha confermato le tempistiche dell'ingresso di nel cantiere, Testimone_3 dichiarando che la società "ha fatto ingresso in cantiere solo in data 03/11/2021 dopo averlo preso in consegna, formalmente, il 26/10/2021 previa sottoscrizione del contratto di appalto il
19/10/2021".
Ha inoltre confermato che "il cantiere era incustodito e senza sorveglianza anche quando Cont subentrò la nell'autunno del 2021".
Sul materiale rinvenuto e successivamente restituito, ha dichiarato che "il materiale – travi in legno e puntelli - rinvenuto dalla già posizionato in opera, nel mese di agosto 2021, è lo CP_2 stesso, per tipologia, consistenza e quantità, che fu poi ritirato da nel mese di aprile Pt_1
2022".
La documentazione fotografica e video prodotta da (docc. 9, 14, 15a, 15b, 15c) trova Pt_1 riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e costituisce elemento probatorio valutabile.
Il video del 15 ottobre 2021 (doc. 14), in particolare, dimostra (seppure solo parzialmente) la Cont presenza dei materiali nel cantiere in epoca immediatamente precedente al subentro di confermando le dichiarazioni del teste Testimone_1
pagina 9 di 14 Le risultanze istruttorie confermano, pertanto, la fondatezza delle allegazioni di Pt_1
5. SUL CONCORSO DI COLPA DI DREAMS EX ART. 1227 COMMA 2 C.C.
Accertata la responsabilità di entrambe le convenute, occorre ora valutare se sussista un concorso di colpa da parte di che possa comportare una riduzione del risarcimento dovuto ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c.
Dalle risultanze processuali emerge che ha tenuto una condotta censurabile sotto il Pt_1 profilo dell'ordinaria diligenza richiesta dall'art. 1227, comma 2, c.c.
In particolare, Pt_1
a) ha abbandonato il cantiere nell'aprile 2021, lasciando i propri materiali completamente incustoditi per un periodo di oltre sei mesi;
b) non ha risposto alle diffide inviate da in data 9 luglio 2021 e 4 agosto 2021, con le CP_1 quali veniva formalmente richiesto di procedere alla rimozione dei materiali entro 15 giorni;
c) è rimasta completamente inerte per quasi un anno (dall'aprile 2021 al marzo 2022) prima di attivarsi per il recupero dei materiali;
d) non ha adottato alcuna misura di custodia o sorveglianza dei propri beni, nonostante fosse consapevole dell'incustodito stato del cantiere.
Come noto, l'articolo 1227 c.c., comma 2, esclude il risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, agendo in conformità al dovere di correttezza.
Nel caso di specie le condotte richieste a non erano affatto inesigibili o eccessivamente Pt_1 gravose.
Come emerso dall'istruttoria, già dall'aprile 2021 era, infatti, tecnicamente possibile rimuovere i materiali senza pregiudizio per la stabilità dell'opera, essendo trascorso il periodo di maturazione del cemento.
La risposta alle diffide di e l'attivazione per il ritiro dei materiali rientravano nell'ordinaria CP_1 diligenza esigibile.
È dimostrato che la condotta omissiva di ha contribuito significativamente Pt_1 all'aggravamento del danno: se avesse risposto alle diffide di luglio e agosto 2021 e si Pt_1 fosse attivata tempestivamente per il ritiro dei materiali, il danno sarebbe stato significativamente inferiore. Il protrarsi dell'abbandono dei materiali per quasi un anno ha invece esposto gli stessi a rischi di sottrazione in gran parte evitabili con un comportamento diligente.
Non è tuttavia possibile affermare con certezza che il tempestivo ritiro avrebbe evitato pagina 10 di 14 integralmente la sottrazione dei materiali, non essendo noto né il momento preciso della sottrazione, né se essa sia avvenuta in un'unica soluzione o in più episodi.
In ogni caso, la presenza prolungata di materiali abbandonati in cantiere non esonerava le società convenute dagli obblighi di custodia e vigilanza, che anzi richiedevano, proprio in ragione di tale situazione, misure più stringenti.
Le giustificazioni addotte da per la propria inerzia non possono essere accolte: Pt_1
a) la mancanza delle chiavi del cantiere non giustifica la mancata risposta alle diffide, che richiedevano semplicemente una comunicazione di disponibilità al ritiro;
b) l'asserita impossibilità tecnica di rimuovere i materiali è stata smentita dalle risultanze istruttorie, che hanno dimostrato la possibilità di disarmare il cantiere già dall'aprile 2021 o comunque entro un periodo di poco successivo;
c) L'attesa delle "determinazioni della committenza" non giustifica un'inerzia protratta per quasi un anno, tanto più a fronte di specifiche diffide.
Nel caso di specie, la condotta di presenta un elevato grado di colpevolezza, Pt_1 caratterizzata, come già sottolineato, da: abbandono prolungato dei materiali senza alcuna forma di custodia;
mancata risposta a specifiche diffide legali;
inerzia protratta per quasi un anno;
violazione del dovere di cooperazione secondo buona fede.
Valutati tutti gli elementi sopra esposti, e considerando che la condotta di pur Pt_1 gravemente colposa, non può ritenersi abbia determinato in via esclusiva il danno, pur avendo in modo significativo contribuito al suo aggravamento, si ritiene congrua una riduzione del risarcimento nella misura del 70%.
Tale percentuale tiene conto del fatto che avrebbe potuto ridurre significativamente il Pt_1 danno con un comportamento diligente, ma considera altresì che la responsabilità in capo alle convenute non può ritenersi esclusa in ragione dei propri obblighi di custodia.
Per le ragioni esposte, il risarcimento dovuto dalle convenute deve essere ridotto del 70% per concorso di colpa di ex art. 1227, comma 2, c.c. Pt_1
6. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E SULLA SUA LIQUIDAZIONE.
Occorre ora procedere alla quantificazione del danno risarcibile, valutando se sussistano i presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa.
L'art. 1226 c.c. stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
pagina 11 di 14 Nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti per la liquidazione equitativa:
a) esistenza ontologica del danno: è dimostrata dalla documentazione fiscale prodotta da Pt_1
(fatture di acquisto e documenti di trasporto), dalle risultanze dell'istruttoria orale e dalla documentazione fotografica e video che attestano la presenza dei materiali nel cantiere e la loro mancata integrale restituzione,
b) impossibilità oggettiva di determinazione precisa: la particolare natura della fattispecie, caratterizzata dalla presenza di materiali edili in un cantiere abbandonato per diversi mesi e dalla loro parziale restituzione dopo quasi un anno, rende oggettivamente difficile una quantificazione esatta del danno.
Come emerso dall'istruttoria, non è stato possibile redigere un verbale di consistenza al momento dell'abbandono del cantiere, né al momento dell'ingresso di TCS, rendendo problematica una valutazione precisa dello stato e del valore residuo dei materiali.
L'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe, pertanto, di difficile attuazione e di scarsa utilità ai fini per cui è causa.
Tali circostanze rendono la liquidazione equitativa non solo legittima ma necessaria per garantire il ristoro del danno effettivamente subito. ha fornito elementi valutabili per la quantificazione: Pt_1
a) documentazione fiscale: le fatture di acquisto (docc. 2 e 4 attestano l'acquisto di Pt_1 materiali per un valore complessivo di Euro 360.893,49, di cui Euro 331.519,18 da Doka Italia
S.p.a. ed Euro 29.374,31 da Edil Franciacorta;
b) documenti di trasporto: I DDT (docc. 3 e 5 confermano la consegna dei materiali Pt_1 presso il cantiere di Modena;
c) documentazione fotografica e video: dimostra la presenza di parte dei materiali nel cantiere e il loro stato di conservazione.
La somma richiesta da (Euro 127.955,03) appare congrua per le seguenti considerazioni: Pt_1
a) l'importo richiesto rappresenta meno della metà del valore complessivo dei materiali acquistati
(Euro 360.893,49), dimostrando che ha tenuto conto del fatto che parte dei materiali Pt_1 erano stati utilizzati per l'appalto originario;
b) come emerso dalla documentazione fotografica, i materiali erano evidentemente nuovi al momento dell'acquisto e dell'installazione, giustificando una valutazione al prezzo di acquisto;
c) si tratta di materiali edili (puntelli, travi, casseri) caratterizzati da elevata durevolezza e riutilizzabilità, che mantengono sostanzialmente il loro pagina 12 di 14 valore d'uso anche dopo il primo impiego.
Deve inoltre rilevarsi che le convenute non hanno mai contestato specificamente i prezzi e i valori delle attrezzature quali risultanti dalle fatture prodotte da limitandosi a formulare Pt_1 generiche eccezioni sulla consistenza dei materiali presenti in cantiere.
Nella determinazione equitativa del danno, il giudice deve considerare tutti gli elementi acquisiti al processo. Come chiarito dalla Cassazione, la liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi.
Considerati tutti gli elementi sopra esposti, la somma richiesta da appare congrua e Pt_1 proporzionata al danno effettivamente subito.
Tuttavia, come accertato al precedente punto 5, deve applicarsi la riduzione del 70% per concorso di colpa di ex art. 1227, comma 2, c.c. Pt_1
Applicando la riduzione per concorso di colpa, l'importo dovuto dalle convenute risulta pari a:
Euro 127.955,03 × 30% = Euro 38.386,51.
Per quanto concerne la rivalutazione monetaria e gli interessi, deve considerarsi che il danno può ritenersi consolidato alla data del 1° aprile 2022, quando ha effettuato l'accesso al Pt_1 cantiere per il ritiro delle rimanenze e ha potuto constatare definitivamente l'entità del pregiudizio subito.
Pertanto, l'importo di Euro 38.386,51 deve essere: a) rivalutato monetariamente secondo gli indici ISTAT dal 1° aprile 2022 fino alla data della presente sentenza;
b) maggiorato degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 1° aprile 2022 fino alla data della presente sentenza;
c) maggiorato degli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
7. SULLE SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. modd. tenuto conto del valore della causa (pari all'importo finale liquidato), della media complessità della controversia e dell'attività effettivamente svolta nelle diverse fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 13 di 14 - ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale di
[...] per i danni subiti da a seguito della Controparte_10 Parte_1 sottrazione/mancata restituzione dei materiali edili oggetto di causa;
- CONDANNA in solido tra Controparte_10 loro, a pagare in favore di la somma di Euro 38.386,51, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali come in parte motiva indicato;
- CONDANNA in solido tra Controparte_10 loro, al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate in Euro € Parte_1
518,00 per anticipazioni, € 7616,00 per diritti ed onorari, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Modena, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott. AL Bagnoli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AL Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARULLI SAVINO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 70 BRESCIA presso il difensore avv. MARULLI SAVINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SOLDATI NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA MARIO VELLANI MARCHI 20 MODENA presso il difensore avv. SOLDATI NICOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDUCCI PAOLO e dell'avv. CP_2 P.IVA_3 TACCONI ANNUNZIO, CORSO GIUSEPPE MAZZINI 193 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, elettivamente domiciliato in via Palmiro Togliatti, 6, San Benedetto del Tronto presso il difensore avv. CANDUCCI PAOLO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità civile ex artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. per asserita sottrazione di materiale edile - Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Parte_1
“In via principale, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità, anche in via solidale tra loro, delle parti convenute - C.F. e Controparte_3 P. IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore, e - C.F. e P. P.IVA_2 CP_2
pagina 1 di 14 IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le ragioni di P.IVA_3 legge ed anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c., nella causazione dei danni patiti da parte attrice, per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto condannare le predette parti convenute, anche in via solidale tra loro, a risarcire in favore della società attrice - C.F. e P.IVA – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, la somma complessiva di € 127.955,03, ovvero la maggiore somma che risulterà in corso di causa, ovvero che risulterà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: Nel merito, in via principale:
- Rigettare tutte le domande svolte da nei confronti di in Parte_1 Controparte_4 quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa, e comunque non provate, e per l'effetto
- dichiarare non dovuta da parte di alcuna somma in favore di Controparte_5 parte attrice e respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti dell'esponente, in quanto estranea a qualsivoglia condotta / responsabilità. In ogni caso col favore delle spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali 15%, CPA ed Iva come per legge. In via istruttoria:
- Riservata ogni ulteriore produzione ed istanza istruttoria.”
: CP_2
“Gli Avv.ti Paolo Canducci e Annunzio Tacconi, nel dare atto, in via preliminare, che la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale di CP_2 Roma in data 11/12/2024, concludono come da comparsa di costituzione e risposta con le conclusioni ivi riportate e che si abbiano qui per integralmente trascritte e in via subordinata istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6 n.
2. c.p.c. non ammessi nell'ordinanza del 03/01/2024”
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte formulate dall'attrice quantomeno nei confronti della con condanna dell'attrice stessa anche ai CP_2 sensi dell'articolo 96, comma 1 e 3 c.p.c. In via istruttoria, riservata ogni migliore produzione ed istanza nei prefiggendi termini ex art.183 c.p.c., si chiede fin da ora l'ammissione di prova per testi sulle circostanze indicate in premessa, da articolare mediante separati capitoli, con i testi, salvo altri: AL PP (residente a [...]), (residente a [...]), Controparte_6 Controparte_7 (c/o DTM srl), (c/o e (residente a [...])” Controparte_8 CP_2 CP_9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2023, conveniva in giudizio Parte_1 per sentirle condannare, anche in Controparte_10 via solidale tra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 127.955,03, oltre interessi e pagina 2 di 14 rivalutazione, assumendo la responsabilità delle convenute ex artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. per l'asserita sottrazione di materiale edile lasciato dalla società attrice presso il cantiere di Modena,
Via Vittorio Padovani, a seguito della risoluzione del proprio rapporto contrattuale di subappalto con PI S.r.l. (dichiarata fallita in data 3 agosto 2021).
Si costituivano ritualmente entrambe le società convenute, contestando fermamente la ricostruzione fattuale e giuridica operata da parte attrice e chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte nei loro confronti.
All'udienza di prima comparizione del 30 maggio 2023, su concorde richiesta delle parti, il
Giudice concedeva i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 3 gennaio 2024, il Giudice disponeva l'istruttoria orale sui capitoli di prova formulati dalle parti.
L'istruttoria si svolgeva all'udienza del 7 maggio 2024, con l'escussione dei testi Testimone_1
(per , (per e (per . Pt_1 Testimone_2 CP_1 Testimone_3 CP_2
Il Giudice fissava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 26 novembre 2024, successivamente differita al 18 marzo 2025.
Con ordinanza del 18 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano regolarmente le proprie comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
Si dà atto che medio tempore, è stata ammessa alla procedura di concordato CP_2 preventivo omologato con decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2024.
§§§§§§
1. SULLA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE Controparte_3
.
[...]
Prima di affrontare l'esame delle specifiche questioni controverse, appare opportuno richiamare i principi generali in tema di onere della prova nella responsabilità civile.
Come stabilito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., tuttavia, il legislatore ha previsto pagina 3 di 14 un'inversione dell'onere probatorio: è sufficiente per l'attore dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Ciò premesso, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento nei confronti di
[...]
per i seguenti profili. Controparte_3
1.1. Permanenza della qualità di custode in capo al committente.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il committente di un'opera appaltata mantiene la qualità di custode del bene immobile anche dopo la consegna all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il committente è sempre gravato della responsabilità quale custode del bene, responsabilità che non viene meno per effetto della mera consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione dei lavori.
La ratio di tale orientamento risiede nella considerazione che nell'appalto d'opere il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale vengono eseguite le opere, poiché
l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso.
Pertanto, l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del committente.
Nel caso di specie, ha mantenuto la custodia sul cantiere di Via Padovani durante tutta la CP_1 durata dell'appalto e, comunque certamente a far data dal fallimento di PI (agosto 2021) fino Cont al subentro di (novembre 2021). Durante questo periodo, come emerso dall'istruttoria, il cantiere è rimasto nella disponibilità di configurandosi una situazione di custodia diretta CP_1
e immediata.
1.2. Responsabilità per mancata custodia del cantiere e mancata adozione di precauzioni necessarie.
La giurisprudenza ha chiarito che il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui pagina 4 di 14 sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi.
Nel caso in esame, è pacifico che abbandonò il cantiere nell'aprile 2021, mentre PI Pt_1 fu dichiarata fallita nell'agosto 2021. Cont Durante questo periodo, e successivamente fino al subentro di nell'ottobre-novembre del
2021, era consapevole dell'abbandono del cantiere e della presenza di materiali di CP_1 proprietà di terzi ( al suo interno. Pt_1
Nonostante ciò, come emerso dall'istruttoria, non ha adottato alcuna misura di custodia e sorveglianza, lasciando il cantiere incustodito e accessibile a chiunque, con le chiavi depositate in un semplice tubolare all'ingresso.
1.3. Mancata prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, non ha fornito prova di aver esercitato un controllo adeguato sul CP_1 cantiere né di aver adottato misure idonee a prevenire la sottrazione dei materiali.
Al contrario, è emerso che il cantiere era abbandonato e privo di qualsiasi forma di sorveglianza per un periodo di oltre sei mesi. In tale contesto, l'eventuale sottrazione dei materiali da parte di terzi non può considerarsi imprevedibile o inevitabile.
Le diffide inviate da a nei mesi di luglio e agosto 2021 confermano la CP_1 Pt_1 consapevolezza di circa la presenza dei materiali in cantiere e la necessità di provvedere CP_1 alla loro custodia.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi sussistente la responsabilità di Controparte_3
per i danni subiti da a seguito della sottrazione dei materiali dal
[...] Pt_1 cantiere di Via Padovani.
1.4. Risoluzione del contratto di appalto per fallimento di PI.
Deve rilevarsi che il contratto di appalto che attribuiva la custodia all'appaltatore doveva ritenersi sciolto con il fallimento di PI S.r.l., intervenuto il 3 agosto 2021.
Come stabilito dall'art. 81 della Legge fallimentare (ora art. 186 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), "il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione pagina 5 di 14 di fallimento ed offrendo idonee garanzie".
Nel caso di specie, è pacifico che il curatore di PI non ha dichiarato di voler subentrare nel rapporto contrattuale e pertanto, il contratto di appalto tra e PI si è sciolto per effetto CP_1 del fallimento, con conseguente cessazione di tutti gli obblighi contrattuali, inclusi quelli di custodia del cantiere.
Pertanto, dal momento del fallimento di PI (agosto 2021), ha riacquisito la piena e CP_1 diretta responsabilità della custodia del cantiere e di tutti i materiali ivi presenti, inclusi quelli di proprietà di senza più poter invocare neppure l'esonero derivante dal contratto di Pt_1 appalto.
2. SULLA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CP_2
Accertata la responsabilità del committente occorre ora esaminare la posizione di CP_1 CP_2
società che è subentrata nell'appalto dopo il fallimento di PI e che ha operato nel
[...] cantiere dal novembre 2021 fino al completamento dei lavori.
La responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione dell'appalto può configurarsi secondo diversi profili giuridici. Tuttavia, nel caso di specie, appare dirimente la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., considerata la specifica situazione fattuale emersa dall'istruttoria.
2.1. Consapevolezza della presenza di beni di proprietà di Pt_1
Cont È emerso dalle risultanze processuali che era consapevole della presenza nel cantiere di materiali di proprietà di Pt_1
Cont La comunicazione del 23 agosto 2021, con la quale richiedeva a "offerta (prezzo e Pt_1 condizioni) per l'utilizzo delle opere di banchinaggio insistenti sul cantiere", costituisce prova di tale consapevolezza.
L'espressione "opere di banchinaggio insistenti sul cantiere" utilizzata nella comunicazione di Cont dimostra non solo la conoscenza della presenza dei materiali, ma anche la loro specifica funzione e la loro appartenenza a soggetto diverso dall'appaltatore subentrante.
2.2. Subentro negli obblighi di custodia. Cont La è subentrata nell'appalto con contratto del 19 ottobre 2021 e ha preso possesso del cantiere il 26 ottobre 2021, iniziando effettivamente i lavori il 3 novembre 2021. Cont Dal momento del subentro, ha acquisito non solo i diritti derivanti dal contratto di appalto, ma anche tutti gli obblighi connessi, inclusi quelli di custodia dei beni presenti nel cantiere.
pagina 6 di 14 Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che i materiali di erano ancora presenti, in Pt_1 larga parte, nel cantiere almeno fino ad ottobre 2021, come confermato dalla testimonianza del sig. che ha dichiarato di aver effettuato un sopralluogo esterno nell'ottobre 2021 Testimone_1 constatando che "il nostro materiale era ancora in opera". Tale circostanza assume particolare Cont rilevanza in quanto dimostra che al momento dell'ingresso di nel cantiere (ottobre-novembre
2021) i materiali erano ancora in larga parte presenti e in condizioni tali da poter essere utilizzati per le lavorazioni.
La documentazione fotografica e video prodotta da unitamente alle dichiarazioni Pt_1 testimoniali, conferma la consistenza e la tipologia dei materiali presenti.
2.3. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
Come già evidenziato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. riveste natura oggettiva, non essendo subordinata alla prova dell'elemento soggettivo della colpa, bensì al mero nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
È pertanto sufficiente la dimostrazione che il danno sia riconducibile alla res, senza che occorra accertare un comportamento colposo del custode.
Nel caso di specie, risulta sufficientemente provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che al momento del subentro operativo nel cantiere, abbia assunto la posizione CP_2 di custode dei materiali riconducibili a ancora presenti nell'area oggetto di Parte_1 lavorazione.
Tale posizione, quale conseguenza dell'ingresso nel cantiere e della prosecuzione dell'attività oggetto di appalto, integra gli estremi del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pur onerata della prova liberatoria del caso fortuito — unico esimente idonea ad CP_2 elidere la responsabilità ex art. 2051 c.c. — non ha fornito elementi probatori idonei o sufficientemente specifici a dimostrare l'esistenza di un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo, che possa giustificare l'interruzione del nesso causale tra l'omessa custodia e il pregiudizio lamentato.
Peraltro, la circostanza addotta da di aver provveduto, successivamente, al noleggio di CP_2 ulteriori materiali presso fornitori terzi non vale a escludere la sua responsabilità, tanto più in mancanza della produzione dei relativi documenti di trasporto o altra documentazione equipollente, attestante in maniera univoca l'avvenuta consegna dei materiali presso il cantiere in questione.
pagina 7 di 14
3. SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE EX ART. 2055 C.C.
L'art. 2055 c.c. stabilisce che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità solidale ex art. 2055 comma 1 del Codice civile sussiste quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive risultano fra loro autonome e indipendenti e anche quando diversi sono i titoli di responsabilità, poiché la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso riferita al soggetto danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Nel caso di specie sussistono i presupposti per la configurazione della responsabilità solidale. Il danno subito da - consistente nella mancata restituzione integrale dei materiali edili - Pt_1 costituisce un fatto dannoso unitario imputabile ad entrambe le convenute. Cont e rispondono, pertanto, entrambe ex art. 2051 c.c. in qualità di custodi del cantiere CP_1 per cui è causa. Per le ragioni esposte, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale di ex art. 2055 c.c. per il risarcimento Controparte_10 del danno subito da con facoltà per quest'ultima di agire nei confronti di entrambe le Pt_1 convenute per l'intero importo dovuto.
4. SULLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE.
Prima di procedere alla valutazione dell'eventuale corresponsabilità di parte attrice ed alla quantificazione del danno, è necessario esaminare le risultanze dell'istruttoria orale svoltasi all'udienza del 7 maggio 2024, valutando l'attendibilità delle testimonianze acquisite e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Il sig. dipendente di è stato escusso sui capitoli formulati da parte attrice. Testimone_1 Pt_1
Dalle sue dichiarazioni emergono elementi di particolare rilevanza:
In risposta al capitolo 5 di ha confermato la consegna dei materiali direttamente presso il Pt_1 cantiere di Modena: "sì, lo confermo".
In risposta al capitolo 7, ha dichiarato: "in quel periodo lavoravo a Roma. Un giorno mi sono fermato davanti al cantiere e ho verificato che il materiale c'era ancora. Ho girato il video di cui al doc. 14 di parte attrice che mi viene fatto vedere. La maggior parte del materiale si riusciva a vedere dall'esterno".
Significativa è la risposta al capitolo 16, dove ha precisato: "è vero che il 01.04.2022 andavo in cantiere con addetti della TCS. E' vero che i pannelli armati sui soffitti erano stati rimossi. Si
pagina 8 di 14 vedevano i segni dei pannelli e si vedevano per terra dei calcinacci ….".
Sul tema della consistenza del materiale ritirato, ha dichiarato: "quando siamo andati là il nostro materiale era caricato su un piccolo camioncino. Sarà stato neanche il 10% del materiale che c'era prima".
L'ing. , direttore dei lavori, ha poi fornito dichiarazioni tecniche di particolare Testimone_2 rilevanza. In risposta al capitolo 9 di ha confermato: "si può disarmare dopo 28 giorni CP_1 dall'ultimo getto del cemento" e ha precisato che "nell'aprile 2021 (periodo dell'abbandono del cantiere da parte di fosse trascorso un periodo di tempo sufficiente per potere rimuovere Pt_1
i materiali".
Sui capitoli nn. 5, 9 e 10 di ha confermato la presenza dei beni di parte attrice, Pt_1 precisando: "ne sono stati indubbiamente utilizzati una parte per eseguire le opere ivi indicate;
riconosco che tutte le foto ed i video di cui al capitolo che mi vengono mostrati afferiscono al cantiere in questione. Una parte di tali materiali era servente alle opere strutturali".
Quanto alle chiavi del cantiere, ha dichiarato: "si confermo che la come altre imprese, Pt_1 aveva le chiavi del cantiere", precisando però che queste erano custodite "in un semplice tubolare posto all'ingresso del cantiere". Cont Il sig. ha confermato le tempistiche dell'ingresso di nel cantiere, Testimone_3 dichiarando che la società "ha fatto ingresso in cantiere solo in data 03/11/2021 dopo averlo preso in consegna, formalmente, il 26/10/2021 previa sottoscrizione del contratto di appalto il
19/10/2021".
Ha inoltre confermato che "il cantiere era incustodito e senza sorveglianza anche quando Cont subentrò la nell'autunno del 2021".
Sul materiale rinvenuto e successivamente restituito, ha dichiarato che "il materiale – travi in legno e puntelli - rinvenuto dalla già posizionato in opera, nel mese di agosto 2021, è lo CP_2 stesso, per tipologia, consistenza e quantità, che fu poi ritirato da nel mese di aprile Pt_1
2022".
La documentazione fotografica e video prodotta da (docc. 9, 14, 15a, 15b, 15c) trova Pt_1 riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e costituisce elemento probatorio valutabile.
Il video del 15 ottobre 2021 (doc. 14), in particolare, dimostra (seppure solo parzialmente) la Cont presenza dei materiali nel cantiere in epoca immediatamente precedente al subentro di confermando le dichiarazioni del teste Testimone_1
pagina 9 di 14 Le risultanze istruttorie confermano, pertanto, la fondatezza delle allegazioni di Pt_1
5. SUL CONCORSO DI COLPA DI DREAMS EX ART. 1227 COMMA 2 C.C.
Accertata la responsabilità di entrambe le convenute, occorre ora valutare se sussista un concorso di colpa da parte di che possa comportare una riduzione del risarcimento dovuto ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c.
Dalle risultanze processuali emerge che ha tenuto una condotta censurabile sotto il Pt_1 profilo dell'ordinaria diligenza richiesta dall'art. 1227, comma 2, c.c.
In particolare, Pt_1
a) ha abbandonato il cantiere nell'aprile 2021, lasciando i propri materiali completamente incustoditi per un periodo di oltre sei mesi;
b) non ha risposto alle diffide inviate da in data 9 luglio 2021 e 4 agosto 2021, con le CP_1 quali veniva formalmente richiesto di procedere alla rimozione dei materiali entro 15 giorni;
c) è rimasta completamente inerte per quasi un anno (dall'aprile 2021 al marzo 2022) prima di attivarsi per il recupero dei materiali;
d) non ha adottato alcuna misura di custodia o sorveglianza dei propri beni, nonostante fosse consapevole dell'incustodito stato del cantiere.
Come noto, l'articolo 1227 c.c., comma 2, esclude il risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, agendo in conformità al dovere di correttezza.
Nel caso di specie le condotte richieste a non erano affatto inesigibili o eccessivamente Pt_1 gravose.
Come emerso dall'istruttoria, già dall'aprile 2021 era, infatti, tecnicamente possibile rimuovere i materiali senza pregiudizio per la stabilità dell'opera, essendo trascorso il periodo di maturazione del cemento.
La risposta alle diffide di e l'attivazione per il ritiro dei materiali rientravano nell'ordinaria CP_1 diligenza esigibile.
È dimostrato che la condotta omissiva di ha contribuito significativamente Pt_1 all'aggravamento del danno: se avesse risposto alle diffide di luglio e agosto 2021 e si Pt_1 fosse attivata tempestivamente per il ritiro dei materiali, il danno sarebbe stato significativamente inferiore. Il protrarsi dell'abbandono dei materiali per quasi un anno ha invece esposto gli stessi a rischi di sottrazione in gran parte evitabili con un comportamento diligente.
Non è tuttavia possibile affermare con certezza che il tempestivo ritiro avrebbe evitato pagina 10 di 14 integralmente la sottrazione dei materiali, non essendo noto né il momento preciso della sottrazione, né se essa sia avvenuta in un'unica soluzione o in più episodi.
In ogni caso, la presenza prolungata di materiali abbandonati in cantiere non esonerava le società convenute dagli obblighi di custodia e vigilanza, che anzi richiedevano, proprio in ragione di tale situazione, misure più stringenti.
Le giustificazioni addotte da per la propria inerzia non possono essere accolte: Pt_1
a) la mancanza delle chiavi del cantiere non giustifica la mancata risposta alle diffide, che richiedevano semplicemente una comunicazione di disponibilità al ritiro;
b) l'asserita impossibilità tecnica di rimuovere i materiali è stata smentita dalle risultanze istruttorie, che hanno dimostrato la possibilità di disarmare il cantiere già dall'aprile 2021 o comunque entro un periodo di poco successivo;
c) L'attesa delle "determinazioni della committenza" non giustifica un'inerzia protratta per quasi un anno, tanto più a fronte di specifiche diffide.
Nel caso di specie, la condotta di presenta un elevato grado di colpevolezza, Pt_1 caratterizzata, come già sottolineato, da: abbandono prolungato dei materiali senza alcuna forma di custodia;
mancata risposta a specifiche diffide legali;
inerzia protratta per quasi un anno;
violazione del dovere di cooperazione secondo buona fede.
Valutati tutti gli elementi sopra esposti, e considerando che la condotta di pur Pt_1 gravemente colposa, non può ritenersi abbia determinato in via esclusiva il danno, pur avendo in modo significativo contribuito al suo aggravamento, si ritiene congrua una riduzione del risarcimento nella misura del 70%.
Tale percentuale tiene conto del fatto che avrebbe potuto ridurre significativamente il Pt_1 danno con un comportamento diligente, ma considera altresì che la responsabilità in capo alle convenute non può ritenersi esclusa in ragione dei propri obblighi di custodia.
Per le ragioni esposte, il risarcimento dovuto dalle convenute deve essere ridotto del 70% per concorso di colpa di ex art. 1227, comma 2, c.c. Pt_1
6. SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E SULLA SUA LIQUIDAZIONE.
Occorre ora procedere alla quantificazione del danno risarcibile, valutando se sussistano i presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa.
L'art. 1226 c.c. stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
pagina 11 di 14 Nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti per la liquidazione equitativa:
a) esistenza ontologica del danno: è dimostrata dalla documentazione fiscale prodotta da Pt_1
(fatture di acquisto e documenti di trasporto), dalle risultanze dell'istruttoria orale e dalla documentazione fotografica e video che attestano la presenza dei materiali nel cantiere e la loro mancata integrale restituzione,
b) impossibilità oggettiva di determinazione precisa: la particolare natura della fattispecie, caratterizzata dalla presenza di materiali edili in un cantiere abbandonato per diversi mesi e dalla loro parziale restituzione dopo quasi un anno, rende oggettivamente difficile una quantificazione esatta del danno.
Come emerso dall'istruttoria, non è stato possibile redigere un verbale di consistenza al momento dell'abbandono del cantiere, né al momento dell'ingresso di TCS, rendendo problematica una valutazione precisa dello stato e del valore residuo dei materiali.
L'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe, pertanto, di difficile attuazione e di scarsa utilità ai fini per cui è causa.
Tali circostanze rendono la liquidazione equitativa non solo legittima ma necessaria per garantire il ristoro del danno effettivamente subito. ha fornito elementi valutabili per la quantificazione: Pt_1
a) documentazione fiscale: le fatture di acquisto (docc. 2 e 4 attestano l'acquisto di Pt_1 materiali per un valore complessivo di Euro 360.893,49, di cui Euro 331.519,18 da Doka Italia
S.p.a. ed Euro 29.374,31 da Edil Franciacorta;
b) documenti di trasporto: I DDT (docc. 3 e 5 confermano la consegna dei materiali Pt_1 presso il cantiere di Modena;
c) documentazione fotografica e video: dimostra la presenza di parte dei materiali nel cantiere e il loro stato di conservazione.
La somma richiesta da (Euro 127.955,03) appare congrua per le seguenti considerazioni: Pt_1
a) l'importo richiesto rappresenta meno della metà del valore complessivo dei materiali acquistati
(Euro 360.893,49), dimostrando che ha tenuto conto del fatto che parte dei materiali Pt_1 erano stati utilizzati per l'appalto originario;
b) come emerso dalla documentazione fotografica, i materiali erano evidentemente nuovi al momento dell'acquisto e dell'installazione, giustificando una valutazione al prezzo di acquisto;
c) si tratta di materiali edili (puntelli, travi, casseri) caratterizzati da elevata durevolezza e riutilizzabilità, che mantengono sostanzialmente il loro pagina 12 di 14 valore d'uso anche dopo il primo impiego.
Deve inoltre rilevarsi che le convenute non hanno mai contestato specificamente i prezzi e i valori delle attrezzature quali risultanti dalle fatture prodotte da limitandosi a formulare Pt_1 generiche eccezioni sulla consistenza dei materiali presenti in cantiere.
Nella determinazione equitativa del danno, il giudice deve considerare tutti gli elementi acquisiti al processo. Come chiarito dalla Cassazione, la liquidazione equitativa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi.
Considerati tutti gli elementi sopra esposti, la somma richiesta da appare congrua e Pt_1 proporzionata al danno effettivamente subito.
Tuttavia, come accertato al precedente punto 5, deve applicarsi la riduzione del 70% per concorso di colpa di ex art. 1227, comma 2, c.c. Pt_1
Applicando la riduzione per concorso di colpa, l'importo dovuto dalle convenute risulta pari a:
Euro 127.955,03 × 30% = Euro 38.386,51.
Per quanto concerne la rivalutazione monetaria e gli interessi, deve considerarsi che il danno può ritenersi consolidato alla data del 1° aprile 2022, quando ha effettuato l'accesso al Pt_1 cantiere per il ritiro delle rimanenze e ha potuto constatare definitivamente l'entità del pregiudizio subito.
Pertanto, l'importo di Euro 38.386,51 deve essere: a) rivalutato monetariamente secondo gli indici ISTAT dal 1° aprile 2022 fino alla data della presente sentenza;
b) maggiorato degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 1° aprile 2022 fino alla data della presente sentenza;
c) maggiorato degli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.
7. SULLE SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. modd. tenuto conto del valore della causa (pari all'importo finale liquidato), della media complessità della controversia e dell'attività effettivamente svolta nelle diverse fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 13 di 14 - ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale di
[...] per i danni subiti da a seguito della Controparte_10 Parte_1 sottrazione/mancata restituzione dei materiali edili oggetto di causa;
- CONDANNA in solido tra Controparte_10 loro, a pagare in favore di la somma di Euro 38.386,51, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali come in parte motiva indicato;
- CONDANNA in solido tra Controparte_10 loro, al pagamento in favore di delle spese processuali liquidate in Euro € Parte_1
518,00 per anticipazioni, € 7616,00 per diritti ed onorari, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Modena, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott. AL Bagnoli
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