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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2498/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 01.04.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ciro Paolo Ascione come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
04/12/1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Petrillo come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come da note di udienza del 01.04.2025 Per parte ricorrente: “…Si riporta a tutti i propri atti e documenti di causa, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le istanze ivi formulate. Si riporta a tutte le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del presente Giudizio e nelle memorie integrative. Chiede assegnarsi la causa in decisione”
Per parte resistente: “..Si riporta alle proprie difese come spiegate nel corso del presente giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento per quanto eccepito e formulato .Chiede, pertanto, rigettarsi la richiesta dalla ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento, stante la condizione invalidità dello stesso e le condizioni economiche in cui versa come documentalmente provate nel presente giudizio”.
P.M. ha concluso per la pronuncia della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso depositato in data 12.04.2022 e ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
- premettendo di aver contratto matrimonio il 29.06.1985 con il sig.
[...] CP_1
e deducendo che dal matrimonio era nata un'unica figlia ( in data 15.08.1986),
[...] Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente - chiedeva che fosse pronunciata separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito, a causa dell'infedeltà coniugale e del disinteresse costantemente manifestato dallo stesso all'esigenze economiche della ricorrente, invalida al 100% e, quindi, totalmente inabile al lavoro. La ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare e di porre le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, delle utenze e delle altre spese connesse, a carico del resistente, nonché lo scioglimento della comunione legale dei beni e il riconoscimento in suo favore dell' assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00; vittoria delle spese e competenze di lite. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione e deduceva che la causa del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da rinvenirsi nella totale mancanza di affezione coniugale manifestata dalla sig.ra Pt_1
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e di parametrare l'assegno di mantenimento, eventualmente concesso alla controparte, tenendo conto delle condizioni cliniche del resistente (al quale era stata diagnosticata “localizzazione linfonodale a sede ascellare destra ilare splenica e iliaca esterna sinistra ed inguinale destra”) e delle ingenti spese mediche all'uopo sostenute dallo stesso;
vittoria delle spese di lite. Concludeva come in epigrafe trascritto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 28.06.2022, in via provvisoria, il presidente d. prevedeva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno Pt_1 di mantenimento dell'importo di € 250,00.
Assunta la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, all'udienza del 01.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre rappresentare che nel ricorso introduttivo la ricorrente ha domandato lo scioglimento della comunione legale dei beni.
Orbene, la domanda deve esser dichiarata inammissibile, trattandosi di domanda soggetta ad un rito diverso da quello cui è soggetto il ricorso per separazione. È principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) (Cass. 22 ottobre 2004 n.
20638). In proposito, la giurisprudenza dominante nega che ci sia connessione “forte” tra le domande tipiche del giudizio di separazione e le domande di scioglimento della comunione legale dei beni
(Cass. 21 maggio 2009, n. 11828).
Deve esser, altresì, dichiarata inammissibile la domanda spiegata dalla ricorrente di porre esclusivamente a carico del resistente le rate del mutuo stipulato dai coniugi al momento dell'acquisto della casa familiare e delle spese connesse all'immobile, richiamate le argomentazioni di cui sopra e rilevata la natura negoziale del contratto de quo che, pertanto, non può esser unilateralmente modificato dall'autorità giudiziaria.
4. In ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio preliminarmente condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni); e) i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale e che va dunque ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contradditorio (Trib. Milano 17.7.2013).
5. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la rilevanza delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Negli atti difensivi e in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, deducendo che la sig.ra si era allontanata dalla casa familiare a Pt_1 causa delle condotte poste in essere dal resistente in violazione dei doveri morali e materiali scaturenti dal matrimonio e, in particolare, a causa della perdurante e palese infedeltà coniugale di quest'ultimo.
In proposito, rileva richiamare il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, “per cui
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/08/2025, n. 23922; Cass.
11/5/2023 n. 15196). Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la stessa è stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa dell'infedeltà coniugale del sig. , CP_1 il quale più volte aveva introdotto in casa la nuova compagna e la figlia di quest'ultima, fino a farle definitivamente trasferire nella abitazione coniugale. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal resistente, che si è limitato a dedurre una generica mancanza di affezione coniugale manifestata dalla controparte come causa della crisi matrimoniale. Quanto asserito da parte ricorrente ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle dichiarazioni assunte in sede di esame testimoniale, risultate esser coerenti, convergenti e, pertanto attendibili. Segnatamente, la sig.ra , Persona_2 madre della ricorrente, ha dichiarato quanto segue: “Durante il matrimonio il sig. faceva CP_1 alloggiare nella casa coniugale altre donne;
ciò avveniva quando mia figlia viveva ancora con il sig.
. Mia figlia andò via dalla casa coniugale perché il sig. aveva portato la donna
CP_1 CP_1 in casa. Il sig. ha costretto con tale comportamento mia figlia a lasciare la casa
CP_1 coniugale”. La sig.ra collaboratrice della sig.ra ha reso le Testimone_1 Pt_1 seguenti dichiarazioni: “Il sig. portava in casa altre donne, anche quando la figlia era
CP_1 molto piccola. Ho visto personalmente il portare altre donne, le presentava come amiche.
CP_1
In particolare, portava una madre con la figlia, spesso anche a pranzo, pretendo che la sig.ra Pt_1 collaborasse, altrimenti la maltrattavano. Tanto posso dire in quanto spesso lei mi chiamava e io andavo a prenderla e notavo segni di aggressione sul suo volto. Attualmente il sig. convive CP_1 con quella signora nella casa coniugale. La sig.ra è stata cacciata dalla casa coniugale. Pt_1
Tanto posso dire poiché sono andata a prenderla personalmente. La è andata via per il fatto Pt_1 che il Possumato le aveva detto che aveva una relazione con quella donna e lei non sopportava la situazione, atteso che l'aveva portata a vivere nella casa coniugale.”
Alla luce degli elementi riportati, appare evidente come le condotte del resistente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della ricorrente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c.. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, co. 2° c.c., con addebito esclusivo al sig. . Controparte_1
6. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Collegio ritiene che vada accolta la richiesta della ricorrente di imposizione a carico dell'altro coniuge di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa, persistendo una sia pur ridotta disparità reddituale rispetto all'udienza presidenziale, tale da giustificare la diminuzione dell'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria in favore della sig.ra Se è pur vero che la ricorrente Pt_1 già presentava un'invalidità al 100% e percepiva, come unica fonte di reddito, la pensione di invalidità minima dell' importo di € 280,00 circa, occorre tener presente che, nelle more del giudizio, a seguito della patologia diagnosticata al resistente “localizzazione linfonodale a sede ascellare destra ilare splenica e iliaca esterna sinistra ed inguinale destra” egli è stato costretto a richiedere un lungo periodo di congedo per malattia, per poi esser licenziato in data 24.01.2023. Il sig. è stato, CP_1 da ultimo, dichiarato dall'Inps invalido al 100%. Occorre, tuttavia, tener conto che ha sempre lavorato e, non avendo depositato le dichiarazioni reddituali aggiornate, può presumersi che goda del reddito da pensione;
inoltre, vive con la compagna, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali. Va considerato, ulteriormente, che i coniugi avevano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare con previsione della rata mensile di € 400,0, al cui pagamento presumibilmente concorrono entrambi i coniugi, ciascuno per ½ della rata (€ 200,00). Alla luce degli elementi indicati, in definitiva, appare equo - tenuto conto del reddito delle parti, della durata del matrimonio, dei motivi della separazione- prevedere a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della sig.ra dell'importo di € 200,00 da corrispondere, in via anticipata, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese e con rivalutazione automatica annuale ISTAT.
La domanda di assegnazione della casa familiare deve esser rigettata atteso che, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non può trovare applicazione la previsione dell'art. 337 sexies c.c.; pertanto, il godimento della casa coniugale seguirà il regime di proprietà dell'immobile.
5. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, delle fasi processuali espletate, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2498/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
b) addebita la separazione al sig. ; Controparte_1
c) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni;
d) dichiara inammissibile la domanda diretta a porre esclusivamente a carico del resistente le rate del contratto di mutuo e le spese connesse all'immobile; e) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente l'assegno di mantenimento di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
f) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €
140,00 per spese vive e in € 2600,00 per onorario, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a come per legge;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 47, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985);
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2498/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 01.04.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ciro Paolo Ascione come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
04/12/1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Petrillo come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come da note di udienza del 01.04.2025 Per parte ricorrente: “…Si riporta a tutti i propri atti e documenti di causa, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le istanze ivi formulate. Si riporta a tutte le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del presente Giudizio e nelle memorie integrative. Chiede assegnarsi la causa in decisione”
Per parte resistente: “..Si riporta alle proprie difese come spiegate nel corso del presente giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento per quanto eccepito e formulato .Chiede, pertanto, rigettarsi la richiesta dalla ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento, stante la condizione invalidità dello stesso e le condizioni economiche in cui versa come documentalmente provate nel presente giudizio”.
P.M. ha concluso per la pronuncia della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso depositato in data 12.04.2022 e ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
- premettendo di aver contratto matrimonio il 29.06.1985 con il sig.
[...] CP_1
e deducendo che dal matrimonio era nata un'unica figlia ( in data 15.08.1986),
[...] Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente - chiedeva che fosse pronunciata separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito, a causa dell'infedeltà coniugale e del disinteresse costantemente manifestato dallo stesso all'esigenze economiche della ricorrente, invalida al 100% e, quindi, totalmente inabile al lavoro. La ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare e di porre le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, delle utenze e delle altre spese connesse, a carico del resistente, nonché lo scioglimento della comunione legale dei beni e il riconoscimento in suo favore dell' assegno di mantenimento dell'importo di € 500,00; vittoria delle spese e competenze di lite. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione e deduceva che la causa del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da rinvenirsi nella totale mancanza di affezione coniugale manifestata dalla sig.ra Pt_1
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e di parametrare l'assegno di mantenimento, eventualmente concesso alla controparte, tenendo conto delle condizioni cliniche del resistente (al quale era stata diagnosticata “localizzazione linfonodale a sede ascellare destra ilare splenica e iliaca esterna sinistra ed inguinale destra”) e delle ingenti spese mediche all'uopo sostenute dallo stesso;
vittoria delle spese di lite. Concludeva come in epigrafe trascritto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 28.06.2022, in via provvisoria, il presidente d. prevedeva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'assegno Pt_1 di mantenimento dell'importo di € 250,00.
Assunta la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, all'udienza del 01.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente, occorre rappresentare che nel ricorso introduttivo la ricorrente ha domandato lo scioglimento della comunione legale dei beni.
Orbene, la domanda deve esser dichiarata inammissibile, trattandosi di domanda soggetta ad un rito diverso da quello cui è soggetto il ricorso per separazione. È principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) (Cass. 22 ottobre 2004 n.
20638). In proposito, la giurisprudenza dominante nega che ci sia connessione “forte” tra le domande tipiche del giudizio di separazione e le domande di scioglimento della comunione legale dei beni
(Cass. 21 maggio 2009, n. 11828).
Deve esser, altresì, dichiarata inammissibile la domanda spiegata dalla ricorrente di porre esclusivamente a carico del resistente le rate del mutuo stipulato dai coniugi al momento dell'acquisto della casa familiare e delle spese connesse all'immobile, richiamate le argomentazioni di cui sopra e rilevata la natura negoziale del contratto de quo che, pertanto, non può esser unilateralmente modificato dall'autorità giudiziaria.
4. In ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio preliminarmente condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni); e) i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale e che va dunque ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contradditorio (Trib. Milano 17.7.2013).
5. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la rilevanza delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Negli atti difensivi e in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge, deducendo che la sig.ra si era allontanata dalla casa familiare a Pt_1 causa delle condotte poste in essere dal resistente in violazione dei doveri morali e materiali scaturenti dal matrimonio e, in particolare, a causa della perdurante e palese infedeltà coniugale di quest'ultimo.
In proposito, rileva richiamare il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, “per cui
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/08/2025, n. 23922; Cass.
11/5/2023 n. 15196). Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la stessa è stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa dell'infedeltà coniugale del sig. , CP_1 il quale più volte aveva introdotto in casa la nuova compagna e la figlia di quest'ultima, fino a farle definitivamente trasferire nella abitazione coniugale. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal resistente, che si è limitato a dedurre una generica mancanza di affezione coniugale manifestata dalla controparte come causa della crisi matrimoniale. Quanto asserito da parte ricorrente ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle dichiarazioni assunte in sede di esame testimoniale, risultate esser coerenti, convergenti e, pertanto attendibili. Segnatamente, la sig.ra , Persona_2 madre della ricorrente, ha dichiarato quanto segue: “Durante il matrimonio il sig. faceva CP_1 alloggiare nella casa coniugale altre donne;
ciò avveniva quando mia figlia viveva ancora con il sig.
. Mia figlia andò via dalla casa coniugale perché il sig. aveva portato la donna
CP_1 CP_1 in casa. Il sig. ha costretto con tale comportamento mia figlia a lasciare la casa
CP_1 coniugale”. La sig.ra collaboratrice della sig.ra ha reso le Testimone_1 Pt_1 seguenti dichiarazioni: “Il sig. portava in casa altre donne, anche quando la figlia era
CP_1 molto piccola. Ho visto personalmente il portare altre donne, le presentava come amiche.
CP_1
In particolare, portava una madre con la figlia, spesso anche a pranzo, pretendo che la sig.ra Pt_1 collaborasse, altrimenti la maltrattavano. Tanto posso dire in quanto spesso lei mi chiamava e io andavo a prenderla e notavo segni di aggressione sul suo volto. Attualmente il sig. convive CP_1 con quella signora nella casa coniugale. La sig.ra è stata cacciata dalla casa coniugale. Pt_1
Tanto posso dire poiché sono andata a prenderla personalmente. La è andata via per il fatto Pt_1 che il Possumato le aveva detto che aveva una relazione con quella donna e lei non sopportava la situazione, atteso che l'aveva portata a vivere nella casa coniugale.”
Alla luce degli elementi riportati, appare evidente come le condotte del resistente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della ricorrente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c.. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, co. 2° c.c., con addebito esclusivo al sig. . Controparte_1
6. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Collegio ritiene che vada accolta la richiesta della ricorrente di imposizione a carico dell'altro coniuge di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa, persistendo una sia pur ridotta disparità reddituale rispetto all'udienza presidenziale, tale da giustificare la diminuzione dell'assegno di mantenimento previsto in via provvisoria in favore della sig.ra Se è pur vero che la ricorrente Pt_1 già presentava un'invalidità al 100% e percepiva, come unica fonte di reddito, la pensione di invalidità minima dell' importo di € 280,00 circa, occorre tener presente che, nelle more del giudizio, a seguito della patologia diagnosticata al resistente “localizzazione linfonodale a sede ascellare destra ilare splenica e iliaca esterna sinistra ed inguinale destra” egli è stato costretto a richiedere un lungo periodo di congedo per malattia, per poi esser licenziato in data 24.01.2023. Il sig. è stato, CP_1 da ultimo, dichiarato dall'Inps invalido al 100%. Occorre, tuttavia, tener conto che ha sempre lavorato e, non avendo depositato le dichiarazioni reddituali aggiornate, può presumersi che goda del reddito da pensione;
inoltre, vive con la compagna, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali. Va considerato, ulteriormente, che i coniugi avevano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare con previsione della rata mensile di € 400,0, al cui pagamento presumibilmente concorrono entrambi i coniugi, ciascuno per ½ della rata (€ 200,00). Alla luce degli elementi indicati, in definitiva, appare equo - tenuto conto del reddito delle parti, della durata del matrimonio, dei motivi della separazione- prevedere a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della sig.ra dell'importo di € 200,00 da corrispondere, in via anticipata, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese e con rivalutazione automatica annuale ISTAT.
La domanda di assegnazione della casa familiare deve esser rigettata atteso che, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non può trovare applicazione la previsione dell'art. 337 sexies c.c.; pertanto, il godimento della casa coniugale seguirà il regime di proprietà dell'immobile.
5. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, delle fasi processuali espletate, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2498/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
b) addebita la separazione al sig. ; Controparte_1
c) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni;
d) dichiara inammissibile la domanda diretta a porre esclusivamente a carico del resistente le rate del contratto di mutuo e le spese connesse all'immobile; e) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente l'assegno di mantenimento di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
detto assegno sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
f) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €
140,00 per spese vive e in € 2600,00 per onorario, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a come per legge;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 47, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985);
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso