Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2025, proposto da GI SU, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Boirivant e Stefano Canavassi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 505/2023 emessa dal Tribunale di Livorno, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 549/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa TE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 03.04.2025 e depositato in data 08.04.2025 la sig.ra GI SU ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 505/2023 resa dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, il 20.12.2023 nel giudizio iscritto al n. 549/2023 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Livorno ha così disposto: “- accerta e dichiara il diritto di SU GI ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e per l’effetto
- condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di SU GI detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA” .
2. La ricorrente ha altresì chiesto la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione con vittoria delle spese da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
4. In vista della camera di consiglio del 4 febbraio 2026 i difensori di parte ricorrente hanno depositato istanza di decisione sugli scritti e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 505 del 20 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Livorno, sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 22 febbraio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- avverso la sentenza ottemperanda non è stata proposta impugnazione, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Livorno in data 28 marzo 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e va, pertanto, accolto.
5.1 E’ infatti fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT RI UC, Presidente
TE CA, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE CA | RT RI UC |
IL SEGRETARIO