Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3758
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Sentenza 23 maggio 2000

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n.165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma quarto e 94, comma secondo D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3758
    Data del deposito : 23 maggio 2000

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