Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n.165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma quarto e 94, comma secondo D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2000, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 23.05.2000
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 3758
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 08221/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) MAG.SORV.GENOVA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
2) VI AN n. il 20.06.1959
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto e trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Genova.
LA CORTE OSSERVA.
VI AN ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena e la conseguente scarcerazione al fine di essere ammesso dal Tribunale di sorveglianza alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ai Servizi sociali per alcooldipendenti a sensi dell'art. 94 del DPR n. 309/90. Il Procuratore della Repubblica di Genova, ritenendo che, nei casi in cui l'esecuzione della pena abbia già avuto inizio, la competenza a decidere in ordine alla sospensione dell'esecuzione sia attribuita dalla legge n. 165198 al magistrato di sorveglianza, e non più ai P.M., ha dichiarato l'incompetenza dell'ufficio del p.m. ed ha disposto la trasmissione degli atti relativi alla istanza di scarcerazione provvisoria al magistrato di sorveglianza di Genova. Quest'ultimo peraltro ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione di copia degli atti a questa Corte per la risoluzione, ritenendo che permanga, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 165/98, la competenza del Pubblico Ministero. La fattispecie in esame, sicuramente estranea all'ambito di applicazione del conflitto di competenza inteso in senso proprio, di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p., non è riconducibile neppure alla categoria dei casi analoghi previsti dal secondo comma della stessa norma non essendo in alcun modo configurabile nel vigente sistema un conflitto tra pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, e giudice.
E pertanto il conflitto deve essere dichiarato insussistente. Quanto alla soluzione specifica del problema che viene comunque posto, questo collegio condivide l'orientamento di questa Sezione di cui alle pronunce più recenti (si vedano, le sentenze 04.05.1999 n. 3415; 10.12.1999 n. 7051; 21 gennaio 2000, Carbonara.) secondo le quali permane, anche dopo l'entrata in vigore della legge 165198, la competenza del P.M. alla scarcerazione del detenuto che abbia proposto istanza di sospensione della pena o di affidamento terapeutico al servizio sociale a sensi del DPR 309/90. In vero: la tesi del Pubblico Ministero di Genova, secondo la quale l'art. 91 comma 4 del DPR n. 309/90 dovrebbe ritenersi abrogato per incompatibilità con la disciplina introdotta dalla legge n.165/1998, (la quale avrebbe regolato l'intera materia della sospensione dell'esecuzione della pena in caso di richiesta di misure alternative alla detenzione da parte del condannato), parte dal presupposto che la nuova disciplina abbia inteso ripartire le competenze in materia, assegnando al P.M. agente in sede esecutiva come organo amministrativo, quella di sospendere l'esecuzione nei confronti del condannato libero, ed al magistrato di sorveglianza, organo giurisdizionale, quella di provvedere nei confronti del condannato già detenuto in espiazione: determinante essendo, ai fini di questo riparto di competenze, lo "status libertatis" del soggetto al momento di proposizione dell'istanza di misura alternativa e non essendovi ragione di mantenere una diversa ed antitetica regola nel caso di affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990. (Il P.M. di Genova aggiunge poi che, siccome dovrebbe ritenersi comunque abrogato il comma 3 dell'art. 91 del DPR 309/90, ne discenderebbe l'automatica abrogazione anche del successivo comma 4, che al precedente fa espresso riferimento.
Su quest'ultimo punto, tuttavia, è appena il caso di osservare che il riferimento del comma 4 al comma 3 del citato art. 91 del DPR 309/90 ha il semplice significato di precisare il contenuto della norma, e di chiarire che, anche nel caso in cui l'istanza di affidamento terapeutico sia stata presentata dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è pur sempre competente il P.M. a provvedere in merito alla sospensione della esecuzione ed alla eventuale scarcerazione dell'istante. E pertanto l'autonoma disposizione di cui al comma 4 dell'art. 91 citato non può ritenersi abrogato per il solo fatto che si ritenga abrogato il precedente comma 3).
Occorre invece partire proprio dalla constatazione, ovvia, che la norma di cui al comma 4 non sia stata espressamente abrogata dalla legge 165/98. Quanto alle ragioni in base alle quali si sostiene una abrogazione implicita va osservato che esse non valgono a configurare una effettiva incompatibilità dell'art. 91 comma 4 del DPR 309/90 con le disposizioni della legge n. 165/98 ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, dovendosi detta incompatibilità circoscrivere ai casi di pratica impossibilità di convivenza di discipline (tra di loro contrastanti) di una medesima fattispecie (ovvero di regole di opposto contenuto normativo concernenti un medesimo fenomeno o una medesima situazione) e non anche estendere a tutti i numerosi casi di irrazionalità, asistematicità, o difetto di coordinamento tra norme, tutte, comunque, tecnicamente applicabili ancorché non coerenti o sintoniche tra loro;
spettando in tali casi solo al legislatore ricondurre a logica unitarietà il sistema, senza interventi manipolativi o correttivi dell'interprete. Nel caso di specie il legislatore, intervenendo novativamente sull'art. 656 c.p.p. e su talune disposizioni della legge n. 354/75, e disponendo espressamente l'abrogazione dell'art. 47 bis di quest'ultima, nulla ha disposto in ordine all'art. 94 citato, la cui disciplina, riguardante istituto diverso ed autonomo rispetto a quello di cui all'art. 47 ord. pen., non presenta alcuna pratica incompatibilità con la nuova normativa, ma solo diversità di impostazione e disomogeneità rispetto ad essa;
che, tuttavia, non compete al giudice eliminare o risolvere;
e ciò è tanto più vero se si osservi che il legislatore del 1998, pur menzionando anche quella di cui all'art. 94 tra le misure alternative alla detenzione in vista della cui richiesta sospendere l'esecuzione della pena, ha, poi, e solo per l'affidamento in prova di cui all'art. 47 ord. pen. (oltre che per la detenzione domiciliare) previsto la possibilità della sospensione dell'esecuzione già in corso, da parte del magistrato di sorveglianza, nulla disponendo per l'affidamento terapeutico ed espressamente sancendo l'abrogazione del solo art. 47 bis l.354/75 (il che, in base a quanto già aveva ritenuto la Corte
costituzionale, lungi dal fornire, come preteso dai suoi sostenitori, avallo alla tesi qui avversata, assume una valenza meramente dichiarativa o ricognitiva di quanto già ricavabile per via interpretativa).
Non potendosi quindi ritenere l'abrogazione ne' espressa ne' tacita dell'art. 91 comma 4 DPR 309/90, la cui applicazione è richiamata dal successivo art. 94 comma 2 e non competendo alla Autorità giudiziaria fare opera di emenda e razionalizzazione del sistema normativo, gli atti devono essere trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Genova.
P. T. M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000