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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1419/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...]. Seiva n. 77 bis a Verrua Savoia Parte_1
(TO), Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Eva BASSO, per C.F._1
procura in atti
ricorrente
contro
nata a [...] l'[...] e residente in [...]
a Verrua Savoia (TO) Cod. Fisc. C.F._2
convenuta contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “
“- tenuto conto delle mutate modalità di gestione dei figli minori delle odierne parti in causa,
nonché delle mutate condizioni economiche dell'esponente, voglia, sentite le parti e se del caso i
figli, modificare gli accordi relativi alla prole come segue: - disporre che i figli ed siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori presso l'abitazione dei quali risiederanno, a settimane alterne, da domenica sera a
domenica sera;
- disporre che il Sig. e la Sig.ra provvedano al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli quando li hanno con sè; - disporre che ciascun genitore corrisponderà a
quello che le avrà sostenute per intero, il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle
scolastiche, sportive e ricreative.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.6.2023, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo che fossero modificate le condizioni stabilite (su conclusioni
[...]
congiunte delle parti) nel decreto del Tribunale di Ivrea n. 2453/2017 del 12.6.2017, nel senso di prevedere la collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore dei figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), con conseguente revoca del Per_1 Per_2
contributo al mantenimento previsto a carico del padre di € 1.500,00 complessive per i 2
figli prevedendosi invece il mantenimento diretto dei minori da parte del genitori per il tempo che li avevano presso di sé. A sostegno della sua domanda il ricorrente ha riferito che:
- nel 2019 contraeva matrimonio con la Sig.ra e andava ad abitare Parte_2
e risiedere nell'immobile sito in Località Seiva n. 77 bis , a Verrua Savoia, (TO) di proprietà della moglie;
- purtroppo, causa una serie di spiacevoli vicissitudini giudiziarie, le sue condizioni economiche erano state stravolte e totalmente compromesse tanto da dover chiedere aiuto per il proprio sostentamento e quello della sua famiglia alla sorella;
- dal 2020, per quanto nelle sue disponibilità, aveva effettuato dei pagamenti in favore della figlia minore e del figlio minore per sostenere parte delle spese Per_1 Per_2
sportive, ludiche e ricreative degli stessi;
- la Sig.ra risultava, invece proprietaria di un immobile sito in Controparte_1
Verrua Savoia (TO) denominato “Villa Bianco”, concesso in locazione alla Srl Villa Bianco
Eventi (di cui era socia), oltre che di un immobile sito in Cavagnolo (TO), anche questo concesso in locazione a terzi;
svolgeva attività di cameriera oltre a gestire la propria società di feste e catering;
- dal mese di dicembre del 2018 i genitori avevano raggiunto l'accordo di tenere i figli ed una settimana ciascuno da domenica sera a domenica sera;
Per_1 Per_2
- la figlia , raggiunta la maggiore età, aveva chiesto, ed ottenuto dai genitori, di Per_1
poter rimare sempre presso l'abitazione materna anche quando la sig.ra si CP_1
trasferiva -a settimane alterne- a vivere con l'attuale compagno;
CP_2
- attualmente corrispondeva alla resistente € 200,00 mensili per il contributo al mantenimento dei figli, oltre ad € 30,00 mensili direttamente a ciascun figlio come
“paghetta”, aveva pagato la gita di (€ 400,00), acquistato la motocicletta alla Per_2
figlia (€ 800,00), accompagnava dalla psicologa (sostenendone il Per_1 Per_1
costo di circa euro 100,00 mensili a seduta), sosteneva il costo del corso di judo del figlio
(pari ad € 45,00 oltre ad € 15,00 per ogni gara) e il corso di ballo a (pari Per_2 Per_1
ad € 50,00 per n. 10 lezioni), l'abbonamento del pullman di , oltre al costo della Per_1
mensa;
- dal 23/03/2023 prestava attività lavorativa presso la sita in TORINO, CP_3
con mansione di magazziniere consegnatario, per 30 ore settimanali, inquadramento 5
LIVELLO, tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.100,00
circa (doc. n.2).
La resistente, cui gli atti sono stati notificati (ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 25-26/10/2023
con compiuta giacenza al 10.11.2023) non si è costituita in giudizio.
Va premesso che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Nel merito, la domanda attorea non può essere accolta, non essendo state provate le circostanze addotte.
Il ricorrente, invero, si è limitato ad allegare che fin dal 2018 i genitori si sarebbero accordati per tenere presso di sé i figli a settimane alterne ma non si è offerto di provare in alcun modo tale circostanza. Peraltro, il padre ha aggiunto che la figlia , che Per_1
ha raggiuto la maggiore età nell'ottobre 2023, resterebbe sempre a casa della madre,
anche nelle settimane in cui dovrebbe stare, secondo la prospettazione attorea, con il padre.
Inoltre, il ricorrente ha lamentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca in cui si era dichiarato disponibile a versare € 1.500,00 complessive per i figli, senza nè documentare i redditi percepiti all'epoca né, per altro verso, dimostrare tale peggioramento, che sarebbe avvenuto a partire già dal 2018.
Il ricorrente non ha documentato né specificato le vicissitudini giudiziarie che avrebbero determinato il tracollo della propria situazione economica, laddove la documentazione prodotta attesta una retribuzione media mensile nel 2022 di € 1.456,00 per contratti sempre con il medesmo datore di lavoro e redditi imponibili similari ed anzi in aumento per il 2021 (€ 12.208,86) e per il periodo di imposta 2023 (€ 13.240,56,), nulla documentando in relazione a tutti gli altri periodi di imposta antecedenti e successivi alla regolamentazione di cui chiede la modifica. Inoltre, il contributo versato e le spese che il ricorrente riferisce di pagare per i figli risultano difficilmente sostenibili da parte del padre che riferisce di essere mantenuto dalla propria sorella.
Infine, il ricorrente ha riferito che dal 2018 vive nella casa di proprietà della propria compagna (insieme ai figli di lei).
Il ricorrente non ha neanche allegato che le condizioni economiche della moglie, da lui descritte, sarebbero diverse de migliori rispetto all'epoca della regolamentazione concordata del mantenimento e dell'affidamento dei figli. Nessuna delle circostanze addotte dal ricorrente come successive alle condizioni concordate e trasfuse nel decreto di cui si chiede la modifica risulta dunque provata, con la conseguenza che, nel superiore interesse della prole, la domanda attorea deve essere rigettata, rimanendo ferme le statuizioni del decreto del Tribunale di Ivrea n. 2453/2017.
Le spese del procedimento, in ragione della soccombenza e della mancata costituzione della convenuta, restano a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, visto il parere del P.M così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara irripetibili le spese legali del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1419/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...]. Seiva n. 77 bis a Verrua Savoia Parte_1
(TO), Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Eva BASSO, per C.F._1
procura in atti
ricorrente
contro
nata a [...] l'[...] e residente in [...]
a Verrua Savoia (TO) Cod. Fisc. C.F._2
convenuta contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “
“- tenuto conto delle mutate modalità di gestione dei figli minori delle odierne parti in causa,
nonché delle mutate condizioni economiche dell'esponente, voglia, sentite le parti e se del caso i
figli, modificare gli accordi relativi alla prole come segue: - disporre che i figli ed siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori presso l'abitazione dei quali risiederanno, a settimane alterne, da domenica sera a
domenica sera;
- disporre che il Sig. e la Sig.ra provvedano al Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli quando li hanno con sè; - disporre che ciascun genitore corrisponderà a
quello che le avrà sostenute per intero, il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle
scolastiche, sportive e ricreative.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.6.2023, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo che fossero modificate le condizioni stabilite (su conclusioni
[...]
congiunte delle parti) nel decreto del Tribunale di Ivrea n. 2453/2017 del 12.6.2017, nel senso di prevedere la collocazione a settimane alterne presso ciascun genitore dei figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), con conseguente revoca del Per_1 Per_2
contributo al mantenimento previsto a carico del padre di € 1.500,00 complessive per i 2
figli prevedendosi invece il mantenimento diretto dei minori da parte del genitori per il tempo che li avevano presso di sé. A sostegno della sua domanda il ricorrente ha riferito che:
- nel 2019 contraeva matrimonio con la Sig.ra e andava ad abitare Parte_2
e risiedere nell'immobile sito in Località Seiva n. 77 bis , a Verrua Savoia, (TO) di proprietà della moglie;
- purtroppo, causa una serie di spiacevoli vicissitudini giudiziarie, le sue condizioni economiche erano state stravolte e totalmente compromesse tanto da dover chiedere aiuto per il proprio sostentamento e quello della sua famiglia alla sorella;
- dal 2020, per quanto nelle sue disponibilità, aveva effettuato dei pagamenti in favore della figlia minore e del figlio minore per sostenere parte delle spese Per_1 Per_2
sportive, ludiche e ricreative degli stessi;
- la Sig.ra risultava, invece proprietaria di un immobile sito in Controparte_1
Verrua Savoia (TO) denominato “Villa Bianco”, concesso in locazione alla Srl Villa Bianco
Eventi (di cui era socia), oltre che di un immobile sito in Cavagnolo (TO), anche questo concesso in locazione a terzi;
svolgeva attività di cameriera oltre a gestire la propria società di feste e catering;
- dal mese di dicembre del 2018 i genitori avevano raggiunto l'accordo di tenere i figli ed una settimana ciascuno da domenica sera a domenica sera;
Per_1 Per_2
- la figlia , raggiunta la maggiore età, aveva chiesto, ed ottenuto dai genitori, di Per_1
poter rimare sempre presso l'abitazione materna anche quando la sig.ra si CP_1
trasferiva -a settimane alterne- a vivere con l'attuale compagno;
CP_2
- attualmente corrispondeva alla resistente € 200,00 mensili per il contributo al mantenimento dei figli, oltre ad € 30,00 mensili direttamente a ciascun figlio come
“paghetta”, aveva pagato la gita di (€ 400,00), acquistato la motocicletta alla Per_2
figlia (€ 800,00), accompagnava dalla psicologa (sostenendone il Per_1 Per_1
costo di circa euro 100,00 mensili a seduta), sosteneva il costo del corso di judo del figlio
(pari ad € 45,00 oltre ad € 15,00 per ogni gara) e il corso di ballo a (pari Per_2 Per_1
ad € 50,00 per n. 10 lezioni), l'abbonamento del pullman di , oltre al costo della Per_1
mensa;
- dal 23/03/2023 prestava attività lavorativa presso la sita in TORINO, CP_3
con mansione di magazziniere consegnatario, per 30 ore settimanali, inquadramento 5
LIVELLO, tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.100,00
circa (doc. n.2).
La resistente, cui gli atti sono stati notificati (ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 25-26/10/2023
con compiuta giacenza al 10.11.2023) non si è costituita in giudizio.
Va premesso che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Nel merito, la domanda attorea non può essere accolta, non essendo state provate le circostanze addotte.
Il ricorrente, invero, si è limitato ad allegare che fin dal 2018 i genitori si sarebbero accordati per tenere presso di sé i figli a settimane alterne ma non si è offerto di provare in alcun modo tale circostanza. Peraltro, il padre ha aggiunto che la figlia , che Per_1
ha raggiuto la maggiore età nell'ottobre 2023, resterebbe sempre a casa della madre,
anche nelle settimane in cui dovrebbe stare, secondo la prospettazione attorea, con il padre.
Inoltre, il ricorrente ha lamentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca in cui si era dichiarato disponibile a versare € 1.500,00 complessive per i figli, senza nè documentare i redditi percepiti all'epoca né, per altro verso, dimostrare tale peggioramento, che sarebbe avvenuto a partire già dal 2018.
Il ricorrente non ha documentato né specificato le vicissitudini giudiziarie che avrebbero determinato il tracollo della propria situazione economica, laddove la documentazione prodotta attesta una retribuzione media mensile nel 2022 di € 1.456,00 per contratti sempre con il medesmo datore di lavoro e redditi imponibili similari ed anzi in aumento per il 2021 (€ 12.208,86) e per il periodo di imposta 2023 (€ 13.240,56,), nulla documentando in relazione a tutti gli altri periodi di imposta antecedenti e successivi alla regolamentazione di cui chiede la modifica. Inoltre, il contributo versato e le spese che il ricorrente riferisce di pagare per i figli risultano difficilmente sostenibili da parte del padre che riferisce di essere mantenuto dalla propria sorella.
Infine, il ricorrente ha riferito che dal 2018 vive nella casa di proprietà della propria compagna (insieme ai figli di lei).
Il ricorrente non ha neanche allegato che le condizioni economiche della moglie, da lui descritte, sarebbero diverse de migliori rispetto all'epoca della regolamentazione concordata del mantenimento e dell'affidamento dei figli. Nessuna delle circostanze addotte dal ricorrente come successive alle condizioni concordate e trasfuse nel decreto di cui si chiede la modifica risulta dunque provata, con la conseguenza che, nel superiore interesse della prole, la domanda attorea deve essere rigettata, rimanendo ferme le statuizioni del decreto del Tribunale di Ivrea n. 2453/2017.
Le spese del procedimento, in ragione della soccombenza e della mancata costituzione della convenuta, restano a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, visto il parere del P.M così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara irripetibili le spese legali del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)