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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere rel.
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 66 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 28.01.2025, emessa all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 13.12.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n 2027/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza in data
07.12.2023 e notificata in data 18.12.2023, vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cosenza via M. Cristofaro n° 2 presso lo studio dell'Avv. Marco Vetere (c.f.
) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al C.F._2
ricorso in appello;
- APPELLANTE =
CONTRO
1 (c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.04.1983residente il Via Piretto 104 , elettivamente domiciliato presso lo Parte_2
studio Altomare & Associati in Cosenza, al viale Mancini, n. 156, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Politano
- APPELLATA =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “…1) Dichiarare la Nullità della sentenza n 2027/2023per Omessa pronuncia del Giudice di Primo Grado sulla eccezione di inammissibilità proposta da parte della resistente in Primo Grado e Violazione art 112 cpc;
2) Dichiarare la Nullità della sentenza di primo grado n 2027/2023 per Violazione dell'art 112 cpc per vizio di ultrapetizione;
3) Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza nella parte relativa alle modalità di permanenza della figlia presso il padre e, di conseguenza, dichiarare e confermare le condizioni già fissate con la sentenza di separazione tra coniugi con la parziale modifica che il sig. potrà trattenere con sé la figlia CP_1
minore a weekend alterni prelevandola direttamente dalle ore 16.00 del sabato e riaccompagnandola a scuola nel periodo scolastico oppure a casa, negli altri periodi, il lunedì mattina (per come riportato al punto 3 del presente atto) ; 4) Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza nella parte relativa all'assegno di mantenimento e, di conseguenza, determinare il contributo il contributo per il mantenimento della figlia in €
500,00 – da rivalutarsi secondo indici ISTAT-oltre al 70% delle spese straordinarie con ordine di versamento diretto al datore di lavoro dell'obbligato, Asp di Cosenza nonché, per come richiesto in primo grado, voglia disporre un assegno divorzile per la sig.ra
pari ad € 150,00. Si chiede inoltre che il Giudice voglia riconoscere per intero Parte_1
la somma a titolo di Assegno Unico che al momento viene percepito in quota del 50%da ciascun coniuge.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre. ”.
2 Per l'appellato: “…dichiarare inammissibile o comunque infondato, per i motivi di cui in premessa, l'appello proposto da e per l'effetto confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 2027/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Cosenza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. del Procuratore Generale: chiede il rigetto del gravame e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2020 ha premesso di avere Controparte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 7/9/2014 nel Parte_1
Comune di San Benedetto Ullano, dalla cui unione è nata, in data 14/5/2015, la figlia
[...]
. Persona_1
L'attore ha riferito di avere constatato, a seguito di conclusione del procedimento di separazione definito con sentenza n. 333/2019 del tribunale di Cosenza, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale anche in ragione del contegno della che non sempre concede al padre di trascorrere maggior tempo Parte_1 con la figlia minore, benché quest'ultima sia cresciuta dal tempo della separazione e sia divenuta pertanto maggiormente autonoma. Ha pertanto chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando quanto stabilito nella sentenza di separazione per ciò che riguarda l'affido condiviso e il collocamento della figlia minore presso la madre, ma prevedendo un più ampio diritto di visita del padre e la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 200,00 oltre al contributo per le spese straordinarie da porsi a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Si è costituita per contestare di avere mai frapposto ostacoli al Parte_1
rapporto del padre con la figlia e segnalare piuttosto che il fallimento dell'unione matrimoniale è dipeso dagli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori del marito. Ha pertanto chiesto a sua volta la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandato, in via riconvenzionale, l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie o quanto meno, in via subordinata, di contribuire al
3 mantenimento della figlia alle stesse condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
Ha infine domandato l'attribuzione in suo favore e a carico del marito di un assegno divorzile nella misura di € 150,00.
All'esito dell'udienza del 19/5/2021 il presidente del tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni contenute nella sentenza di separazione, ma prevedendo un più ampio diritto di visita del padre;
con lo stesso provvedimento ha designato il giudice istruttore e ha fissato l'udienza davanti a lui in data 8/10/2021, successivamente differita dal medesimo giudice istruttore all'udienza del 3/11/2021.
Con sentenza non definitiva n. 2201/2021 depositata in data 22/11/2021 il tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di tre testi indicati dall'attore e dell'unico teste indicato dalla convenuta.
Fallito il tentativo di rinvenimento di una soluzione conciliativa della controversia, nonostante l'intervento del giudice all'udienza del 12/12/2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/5/2023, all'esito della quale è stata mandata al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza con Sentenza n. 2027/2023 nel procedimento 4304 del
2020 RG depositata in data 07.12.2023, così decideva:
“1. affida la figlia minore , nata a Cosenza, il [...], ad [...]
entrambi i genitori in via condivisa con collocamento prevalente presso la madre;
2. autorizza a vedere e tenere con sé la figlia minore, a settimane Controparte_1 alterne, dall'uscita di scuola del venerdì fino al martedì mattina, con pernottamento e prelievo/accompagnamento da/a scuola;
nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00 con prelievo e riaccompagnamento a casa della madre;
nei periodi extrascolastici, a settimane alterne, dal pomeriggio del venerdì dalle ore 15:30 alla mattina del martedì alle ore 9:30; quanto ai periodi natalizi e pasquali e alle ferie estive si confermano le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;
la bambina trascorrerà il giorno del compleanno del padre
4 ed il giorno del compleanno della madre insieme con il genitore festeggiato;
il giorno del compleanno della minore verrà festeggiato con l'uno e con l'altro genitore insieme oppure l'uno a pranzo e l'altro a cena, ad anni alterni;
ogni altra festività, con uguale alternanza tra i genitori;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore , la somma di € 300,00, Persona_1
da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di attribuzione di un assegno divorzile proposta da;
Parte_1
5. compensa integralmente le spese di giudizio”.
Con ricorso notificato il 06.02.2024, unitamente al decreto di fissazione udienza, ha proposto appello contro la suddetta Sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza per ottenerne la parziale riforma deducendo in particolare:
- Omessa pronuncia del Giudice di Primo Grado sulla eccezione di inammissibilità proposta da parte della resistente in Primo Grado. Violazione art 122 cpc. Nullità della sentenza, per la mancata allegazione e prova (da parte del ricorrente
) di fatti nuovi e sopravvenuti e modificativi tali da giustificare una tale CP_1
richiesta nonché per la mancata allegazione e prova del mutamento delle condizioni stabilite in sede di separazione;
- Violazione dell'art 112 cpc per vizio di ultrapetizione e nullità della sentenza, avendo stabilito il Giudice del Tribunale di Cosenza periodi di permanenza superiori a quelli espressamente richiesti da parte ricorrente nei propri atti incorrendo;
- Erronea valutazione del Giudice di Primo Grado in merito alle modalità di affidamento della figlia immotivatamente ed inspiegabilmente adagiato solo ed esclusivamente sulle tesi di parte ricorrente;
- Erronea valutazione in ordine alle condizioni patrimoniali dei coniugi e alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento.
5 Si è costituito , contestando, argomentatamente, l'avverso Controparte_1
appello, del quale ha chiesto la reiezione.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusto decreto del Presidente di Sezione del 13.12.2024, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, come tale, deve essere rigettato Parte_1
per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, col primo motivo l'appellante sostiene che, pur avendo sollevato in primo grado una “eccezione di inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di affido” proposta dal Sig. , il Tribunale l'avrebbe “ignorata” e non avrebbe CP_1
“minimamente affrontato il tema specifico relativo alla eccezione di inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di affido”; di conseguenza la sentenza deve ritenersi nulla ex art. 112 c.p.c. “per avere il Giudice omesso una sua pronuncia su un punto decisivo della controversia”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, quella definita dall'appellante “eccezione di inammissibilità della domanda” non è altro che una difesa di merito, avendo parte appellante dedotto l'inammissibilità per la mancata allegazione e prova (da parte del ricorrente ) di fatti nuovi e CP_1
sopravvenuti e modificativi tali da giustificare una tale richiesta nonché per la mancata allegazione e prova del mutamento delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Inoltre, il vizio denunciato non ricorre se la presunta omissione riguardi una tesi difensiva o una eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia e, dunque, violazione di una norma di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione” (Cassazione civile, sez. III, 29.07.2004, n. 14486; Cassazione civile, sez.
II, 04.03.2020, n. 6084).
6 A tanto consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo l'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza poiché il giudice di prime cure, nel determinare i tempi di permanenza della minore Persona_1
con il padre, li avrebbe stabiliti per periodi “superiori a quelli espressamente
[...]
richiesti da parte ricorrente nei propri atti incorrendo, così facendo, nel vizio di ultrapetizione”.
Orbene, in materia di separazione personale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio il criterio fondamentale a cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli contemplato dall'art
155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c., con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste proposte ed agli accordi intercorsi tra le parti, potendo quindi pronunciarsi ultra petitum. Il mancato accordo dei genitori di circa i tempi di Persona_1
permanenza della predetta con il singolo genitore, il Tribunale ha adottato i provvedimenti relativi alla minore con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa determinando i tempi di permanenza della figlia delle parti in causa presso il padre, odierno appellato, conformemente ai principi regolanti la materia.
A tanto consegue il rigetto del motivo di appello.
Col terzo motivo di gravame l'appellante contesta la correttezza della decisione del
Giudice di primo grado che ha rideterminato i tempi di permanenza della figlia con il padre.
Il motivo di appello è inammissibile.
Ed invero, nel proporre atto di appello si richiede al riguardo l'indicazione “in modo chiaro, sintetico e specifico” del “capo” della sentenza appellata, delle censure “alla ricostruzione dei fatti”, delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tali indicazioni sono opportunamente riferite non già alla motivazione dell'appello, complessivamente considerata, ma a “ciascuno dei motivi”, che
è, quindi, onere dell'impugnante distintamente articolare.
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
7 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le relative doglianze, né con riferimento alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado né con riferimento alle eventuali norme di legge violate.
Passando ad esaminare il motivo di appello relativo all'erronea valutazione in ordine alle condizioni patrimoniali dei coniugi e alla rideterminazionedell'assegno di mantenimento, ritiene questa Corte il motivo infondato.
Ed invero, il giudice di prime cure ha evidenziato come dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dai coniugi risulta che è dipendente Controparte_1 dell'A.S.P. di Cosenza a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa €
1.500,00 mensili, mentre la ha dapprima lavorato come dipendente di un Parte_1 supermercato percependo una retribuzione mensile di circa € 1.100,00, ha poi lavorato come insegnante di sostegno nella scuola percependo uno stipendio mensile di circa €
1.400,00 (v. busta paga relativa al mese di ottobre 2021 allegata alle memoria depositata in data 20/1/2022). Ha dichiarato inammissibile il certificato di disoccupazione depositato unitamente alle comparse conclusionali del 03.7.2023 perché tardiva, essendo datata
4/7/2022.
Al riguardo deduce parte appellante che la data del 4.7.2022 è da riferirsi al momento della presentazione della domanda di disoccupazione mentre il certificato è stato rilasciato in data 09.02.2024.
Ritiene questa Corte che tale contestazione non possa trovare accoglimento atteso che lo stato di disoccupazione asseritamente risalente al più al 4.7.2022, come da domanda di indennità depositata in tale data, doveva essere dedotto e provato nel giudizio di primo grado quanto meno nella prima difesa utile del 10.10.2022, alla cui udienza, al contrario, entrambe le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
8 Parte appellante deduce, poi, nel presente giudizio di appello che le condizioni della sig.ra sono cambiate in negativo in quanto la stessa si trova in stato di Parte_1
disoccupazione dalla data del 03.02.2024 per come evincibile dal certificato del Centro per l'impiego di Cosenza che si allega;
inoltre la stessa, dal mese di Giugno 2024, non percepisce più neanche l'assegno di disoccupazione.
Sebbene la documentazione prodotta nel presente giudizio in linea generale possa essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte nel presente giudizio di appello, di fatto il dedotto squilibrio economico non incide sull'obbligo previsto per legge sulla madre di contribuire al mantenimento della figlia minore, ritenendo altresì questa Corte, alla luce della documentazione in atti adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre;
né può essere ulteriormente oggetto di esame, non essendo stata formulata, alla luce dei sopra elencati principi, specifico motivo di appello avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di assegno in favore dell'odierna appellante, non avendo questi indicato “in modo chiaro, sintetico e specifico” del “capo” della sentenza appellata, delle censure “alla ricostruzione dei fatti”, delle “violazioni di legge”
e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, limitandosi in merito ad una doglianza generica e formulando specifico motivo di appello esclusivamente con riferimento all'assegno di mantenimento per la minore.
In definitiva l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
In considerazione della materia del contendere e degli interessi coinvolti, la Corte ritiene sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2027/2023, depositata in data 07.12.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese del presente grado;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Giovanna Gioia dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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