TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA IN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 20 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3886/2024
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli Avvocati Salvatore Catania e Nicola Todaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Giordano, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 16/07/2024, esponeva: Parte_1
- in data 11 marzo 2024, gli era stata notificata dall' l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29520249004552111000, con cui l'Agente medesimo aveva preannunciato, decorsi inutilmente cinque giorni dalla data di ricezione, che avrebbe proceduto ad esecuzione forzata in dipendenza del mancato pagamento, tra gli altri, anche dei seguenti atti dell'importo complessivo di
€ 211.811,38: 1) cartella n. 29520060006506255000, notificata in data 08/05/2006; 2) cartella n.
29520080005142151000, notificata in data 10/12/2008; 3) cartella n. 29520100001976574000, notificata in data 20/04/2010; 4) cartella n. 29520100028978522000, notificata in data 23/09/2010;
5) cartella n. 29520120002516243000, notificata in data 01/06/2012 (solo con riferimento ai
Contributi IVS ed alle relative Somme Aggiuntive per l'anno 2008); 6) cartella n.
29520140003974483000, notificata in data 19/05/2014 (solo con riferimento ai Premi Inail ed alle relative Sanzioni per l'anno 2013); 7) avviso di addebito n. 59520112000149173000, notificato in data 21/07/2011; 8) avviso di addebito n. 59520112000585970000, notificato in data 10/01/2012; 9) avviso di addebito n. 595201220000022218000, notificato in data 27/03/2012; 10) avviso di addebito n. 5952012000009044900, notificato in data 26/03/2012; 11) avviso di addebito n.
59520120001754543000, notificato in data 20/06/2012; 12) avviso di addebito n.
59520130000738091000, notificato in data 18/04/2013; 13) avviso di addebito n.
59520130001539111000, notificato in data 09/10/2013; 14) avviso di addebito n.
59520130003687111000, notificato in data 04/02/2014; 15) avviso di addebito n.
59520140001768657000, notificato in data 04/07/2014; 16) avviso di addebito n.
59520140003500376000, notificato in data 10/11/2014; 17) avviso di addebito n.
59520140005171548000, notificato in data 20/04/2015; 18) avviso di addebito n.
59520150000238483000, notificato in data 09/07/2015; 19) avviso di addebito n.
59520160001357302000, notificato in data 16/06/2016; 20) avviso di addebito n.
59520160004403654000, notificato in data 26/11/2016; 21) avviso di addebito n.
59520180002436969000, notificato in data 17/08/2018; 22) avviso di addebito n.
59520180005211003000, notificato in data 09/01/2019;
- detti atti afferivano a Contributi I.V.S. proporzionali ed a percentuale sul reddito eccedente il minimale, Modello DM 10 e Somme Aggiuntive Premi Inail, per gli anni 2002, 2004, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Rilevava la nullità del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva, pertanto, che, in via preliminare, attesa l'imminente avvio dell'azione esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione, venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'intimata esecuzione forzata;
in via principale e nel merito chiedeva che venisse ritenuta e CP_ dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall' e dall'Inail – Sedi di
Messina con gli atti specificati in ricorso e che, conseguentemente, venissero annullati i titoli esecutivi costituiti dai superiori atti e l'intimata esecuzione forzata nei suoi confronti;
instava per le spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1
CP_ ricorso per mancata vocatio in ius degli enti impositori – Sede di Messina” e “Inail – Sede di
Messina” (quest'ultimo, limitatamente ai crediti – tra gli ulteriori – di natura previdenziale portati dalla singola cartella n.29520140003974483000) ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancata vocatio CP_ in ius degli enti impositori “ – Sede di Messina” e “Inail - Sede di Messina” e carenza di legittimazione passiva della ” e che, per l'effetto, venisse Controparte_1 rigettato;
in via gradata, chiedeva che venisse ritenuta e dichiarata, comunque, l'assoluta carenza di legittimazione passiva del deducente Agente in ordine ad ogni avverso motivo di opposizione ritenendo e dichiarando, piuttosto ed eventualmente, unici responsabili in merito gli enti impositori CP_
“ – Sede di Messina” e “Inail - Sede di Messina” e/o chi tra di essi ritenuto tale;
in via ancor più gradata e se dispostane l'integrazione a carico di parte ricorrente, chiedeva di condannare questi ultimi o chi ritenuto dovuto a tenere indenne e manlevare la medesima “ Controparte_1
” da qualsivoglia condanna, finanche in ordine alle spese di lite, di cui quest'ultima
[...] sarebbe stata essere gravata in dipendenza del presente giudizio;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- L'udienza del 20 ottobre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di accertare la legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
Occorre, dunque, accertare il soggetto legittimato a resistere in giudizio nel caso in cui parte ricorrente, come nel caso di specie, eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale .. lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.” (Cassazione Civile SS.UU. 8 marzo 2022
n.7514).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi ed ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, che è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 19 giugno 2019, n. 16425).
A giudizio di questo decidente, dunque, non sussiste la legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto legittimati sono gli Enti impositori non chiamati in giudizio. Controparte_1
La rilevata carenza di legittimazione passiva del resistente preclude ogni ulteriore accertamento ed impone il rigetto dell'opposizione. 5.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate in dispositivo in favore dell' ex D.M. n. 55/2014, applicando Controparte_1
i valori minimi in considerazione della semplicità della controversia.
P. Q. M.
Il G.L., definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura di € 6114,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge da
[...] distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA IN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 20 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3886/2024
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli Avvocati Salvatore Catania e Nicola Todaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Giordano, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 16/07/2024, esponeva: Parte_1
- in data 11 marzo 2024, gli era stata notificata dall' l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29520249004552111000, con cui l'Agente medesimo aveva preannunciato, decorsi inutilmente cinque giorni dalla data di ricezione, che avrebbe proceduto ad esecuzione forzata in dipendenza del mancato pagamento, tra gli altri, anche dei seguenti atti dell'importo complessivo di
€ 211.811,38: 1) cartella n. 29520060006506255000, notificata in data 08/05/2006; 2) cartella n.
29520080005142151000, notificata in data 10/12/2008; 3) cartella n. 29520100001976574000, notificata in data 20/04/2010; 4) cartella n. 29520100028978522000, notificata in data 23/09/2010;
5) cartella n. 29520120002516243000, notificata in data 01/06/2012 (solo con riferimento ai
Contributi IVS ed alle relative Somme Aggiuntive per l'anno 2008); 6) cartella n.
29520140003974483000, notificata in data 19/05/2014 (solo con riferimento ai Premi Inail ed alle relative Sanzioni per l'anno 2013); 7) avviso di addebito n. 59520112000149173000, notificato in data 21/07/2011; 8) avviso di addebito n. 59520112000585970000, notificato in data 10/01/2012; 9) avviso di addebito n. 595201220000022218000, notificato in data 27/03/2012; 10) avviso di addebito n. 5952012000009044900, notificato in data 26/03/2012; 11) avviso di addebito n.
59520120001754543000, notificato in data 20/06/2012; 12) avviso di addebito n.
59520130000738091000, notificato in data 18/04/2013; 13) avviso di addebito n.
59520130001539111000, notificato in data 09/10/2013; 14) avviso di addebito n.
59520130003687111000, notificato in data 04/02/2014; 15) avviso di addebito n.
59520140001768657000, notificato in data 04/07/2014; 16) avviso di addebito n.
59520140003500376000, notificato in data 10/11/2014; 17) avviso di addebito n.
59520140005171548000, notificato in data 20/04/2015; 18) avviso di addebito n.
59520150000238483000, notificato in data 09/07/2015; 19) avviso di addebito n.
59520160001357302000, notificato in data 16/06/2016; 20) avviso di addebito n.
59520160004403654000, notificato in data 26/11/2016; 21) avviso di addebito n.
59520180002436969000, notificato in data 17/08/2018; 22) avviso di addebito n.
59520180005211003000, notificato in data 09/01/2019;
- detti atti afferivano a Contributi I.V.S. proporzionali ed a percentuale sul reddito eccedente il minimale, Modello DM 10 e Somme Aggiuntive Premi Inail, per gli anni 2002, 2004, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Rilevava la nullità del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva, pertanto, che, in via preliminare, attesa l'imminente avvio dell'azione esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione, venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'intimata esecuzione forzata;
in via principale e nel merito chiedeva che venisse ritenuta e CP_ dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall' e dall'Inail – Sedi di
Messina con gli atti specificati in ricorso e che, conseguentemente, venissero annullati i titoli esecutivi costituiti dai superiori atti e l'intimata esecuzione forzata nei suoi confronti;
instava per le spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1
CP_ ricorso per mancata vocatio in ius degli enti impositori – Sede di Messina” e “Inail – Sede di
Messina” (quest'ultimo, limitatamente ai crediti – tra gli ulteriori – di natura previdenziale portati dalla singola cartella n.29520140003974483000) ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancata vocatio CP_ in ius degli enti impositori “ – Sede di Messina” e “Inail - Sede di Messina” e carenza di legittimazione passiva della ” e che, per l'effetto, venisse Controparte_1 rigettato;
in via gradata, chiedeva che venisse ritenuta e dichiarata, comunque, l'assoluta carenza di legittimazione passiva del deducente Agente in ordine ad ogni avverso motivo di opposizione ritenendo e dichiarando, piuttosto ed eventualmente, unici responsabili in merito gli enti impositori CP_
“ – Sede di Messina” e “Inail - Sede di Messina” e/o chi tra di essi ritenuto tale;
in via ancor più gradata e se dispostane l'integrazione a carico di parte ricorrente, chiedeva di condannare questi ultimi o chi ritenuto dovuto a tenere indenne e manlevare la medesima “ Controparte_1
” da qualsivoglia condanna, finanche in ordine alle spese di lite, di cui quest'ultima
[...] sarebbe stata essere gravata in dipendenza del presente giudizio;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- L'udienza del 20 ottobre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di accertare la legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_1
Occorre, dunque, accertare il soggetto legittimato a resistere in giudizio nel caso in cui parte ricorrente, come nel caso di specie, eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale .. lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.” (Cassazione Civile SS.UU. 8 marzo 2022
n.7514).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi ed ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva, che è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 19 giugno 2019, n. 16425).
A giudizio di questo decidente, dunque, non sussiste la legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto legittimati sono gli Enti impositori non chiamati in giudizio. Controparte_1
La rilevata carenza di legittimazione passiva del resistente preclude ogni ulteriore accertamento ed impone il rigetto dell'opposizione. 5.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate in dispositivo in favore dell' ex D.M. n. 55/2014, applicando Controparte_1
i valori minimi in considerazione della semplicità della controversia.
P. Q. M.
Il G.L., definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura di € 6114,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge da
[...] distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA IN