TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/04/2026, n. 2394
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Sentenza 16 aprile 2026

Argomenti

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  • Altro
    Violazione garanzie partecipative e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

  • Altro
    Violazione garanzie partecipative per mancata contestazione preventiva

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

  • Altro
    Violazione art. 98 Codice dei Contratti Pubblici per insussistenza cause di esclusione e errata applicazione teoria del contagio

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

  • Altro
    Illegittimità derivata della nuova gara

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

  • Altro
    Esercizio del potere di autotutela non funzionale al perseguimento di interesse pubblico

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • Altro
    Revoca viziata da presupposti di fatto e diritto insussistenti e travisati

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • Altro
    Illegittimità derivata della nuova gara

    La Corte ha ritenuto che la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • Accolto
    Offerta controinteressata non conforme al bando (aliud pro alio)

    Il Collegio ritiene che l'offerta della controinteressata non corrisponde a quanto richiesto dal disciplinare e non è funzionale all'interesse dell'amministrazione, dovendo pertanto essere esclusa dalla gara.

  • Rigettato
    Valutazione illegittima del criterio B

    La Corte ritiene che il modus procedendi dell'amministrazione non presenti profili di manifesta irragionevolezza o illogicità.

  • Rigettato
    Errore nell'attribuzione punteggio criterio E

    La Corte ritiene che il disciplinare prevedeva un criterio di attribuzione del punteggio da zero a due punti per ciascuna figura professionale, consentendo una valutazione discrezionale dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/04/2026, n. 2394
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2394
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo