Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/04/2026, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02656/2025 REG.RIC.
N. 04140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2656 del 2025, proposto da
Rinnovapa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4C87A8D76, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asmel Consortile Soc. Con. S A R.L., non costituito in giudizio;
Comune di Cellole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4140 del 2025, proposto da
Rinnovapa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4C87A8D76, B7AFBB9240, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asmel Consortile S.C. A R.L., non costituito in giudizio;
Comune di Cellole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Res Publica S.r.l., non costituito in giudizio; Etruria Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2656 del 2025:
per l'annullamento
- della Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 424 del 29.04.2025, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara di gara finalizzata all'affidamento del “lotto 1: gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure per le infrazioni accertate dalla polizia municipale di Cellole” (CIG B4C87A8D76) e, conseguentemente, è stato preso atto che la stessa procedura di gara risulta deserta;
- della nota del Comune di Cellole prot. n. 16510 del 18.04.2025, con cui è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura di gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: la Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 494 del 16.05.2025, con cui è stata adottata la decisione di contrarre “per l'avvio della procedura di affidamento: gestione del ciclo sanzionatorio del codice della strada e delle sanzioni amministrative elevate dalla polizia municipale di Cellole cig. B6DD5D31AC”; nonché gli atti di gara approvati con la predetta decisione di contrarre (Bando, Disciplinare, Capitolato speciale e allegati);
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
nonché per la condanna
del Comune di Cellole al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia;.
quanto al ricorso n. 4140 del 2025:
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 257 del 07.07.2025, con cui è stata disposta la “revoca” in autotutela, “ai sensi dell'art. 21 quinquies e dell'art. 21 nonies della L. 241/90”, della procedura di gara finalizzata all'affidamento del “lotto 1: gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure per le infrazioni accertate dalla polizia municipale di Cellole” (CIG B4C87A8D76);
- della Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 294 del 18.07.2025, con cui è stata indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio (CIG B7AFBB9240);
- del Capitolato speciale d'appalto, del Bando e del Disciplinare di gara e di tutti gli allegati relativi alla nuova procedura di gara indetta con la suindicata Determinazione n. 294/2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna
del Comune di Cellole al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data il 21/11/2025:
- la Determinazione del Responsabile dell’Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 1239 del 23.10.2025, recante aggiudicazione in favore del RTI Etruria S.r.l./Res Publica S.r.l. del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio (CIG B7AFBB9240);
- il relativo Avviso di appalto aggiudicato;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta del RTI Etruria Servizi S.r.l./Res Publica S.r.l.;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro delle ricorrenti nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole e di Etruria Servizi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente Rinnova PA s.r.l. impugna il provvedimento n. 424 del 29.04.2025 di esclusione dalla procedura di gara indetta dal Comune di Cellole per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure per le infrazioni accertate dalla Polizia Municipale.
La procedura per cui è causa è stata avviata dal Comune di Cellole con Bando di gara trasmesso per la pubblicazione alla GUUE in data 30.07.2024, da espletarsi su piattaforma Asmecomm; essa prevedeva quattro distinti lotti ed il criterio per l’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente IN è stata l’unica partecipante al lotto n. 1, finalizzato alla “ gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure per le infrazioni rilevate dalla Polizia Municipale di Cellole ”, avvalendosi dei requisiti dell’ausiliaria laBconsulenze, che ne è socia di maggioranza.
2. Con il provvedimento impugnato è stata disposta l’esclusione della ricorrente in ragione della inaffidabilità professionale della sua ausiliaria nonché socia, laBconsulenze S.r.l.
In particolare, a fondamento di tale esclusione, il Comune di Cellole ha posto due circostanze sintomatiche della inaffidabilità della ausiliaria, estendibili, secondo la teoria del contagio, anche alla ricorrente. Nella specie, il Comune ha richiamato l’esistenza ostativa di un provvedimento di esclusione da una precedente gara indetta dal Comune di Castellammare di Stabia, impugnato dinanzi a questo TAR che con la sentenza n. 4342 del 2024 ha respinto il ricorso, ed una risoluzione contrattuale per grave inadempimento posta in essere dalla Provincia di Cosenza.
3. Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente ha proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Secondo la prospettiva della ricorrente (primo motivo di ricorso), il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione delle garanzie partecipative e per difetto di motivazione, fondandosi sul mero riferimento alle vicende processuali che hanno riguardato l’attività dell’impresa, senza alcuna concreta valutazione delle circostanze rappresentate dall’interessata in sede amministrativa.
II provvedimento di esclusione impugnato, peraltro, sarebbe illegittimo in quanto fondato, in parte significativa, su ragioni che non sono state oggetto di preventiva contestazione nell’ambito della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, notificata con nota prot. n. 16510 del 18.04.2025 (secondo motivo di ricorso).
Ed invero, con detta comunicazione, la TA appaltante aveva informato la ricorrente dell’avvio del procedimento volto all’eventuale adozione di un provvedimento di esclusione dal lotto n. 1 della gara per cui è causa, individuando quali presunte cause ostative alla permanenza nella procedura le seguenti circostanze: a) la pregressa esclusione della Ser.Com. (oggi IN) da una gara indetta dal Comune di Castellammare di Stabia, estesi all’ odierna ricorrente per la teoria del contagio; b) un ulteriore, presunto, illecito professionale attribuito alla medesima laBconsulenze s.r.l., desunto da un procedimento penale per truffa contro la Pubblica Amministrazione che era stato avviato dalla Procura di Cosenza.
Nell’atto impugnato, tuttavia, sarebbero state indicate due ulteriori motivazioni, ossia la risoluzione, disposta dalla Provincia di Cosenza, del contratto di appalto stipulato con laBconsulenze s.r.l., la risoluzione consensuale del contratto avente ad oggetto l’affidamento in concessione del “ Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia ”, stipulato tra il Comune di Santa Maria di Licodia e la medesima laBconsulenze, circostanze sulle quali la ricorrente non aveva potuto controdedurre.
Nel merito, la ricorrente deduce che il provvedimento di esclusione impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 98 del codice dei contratti pubblici (terzo motivo di ricorso) per insussistenza delle cause di esclusione addotte dalla TA appaltante con riferimento alla posizione dell’ausiliaria e per l’erronea applicazione della c.d. “teoria del contagio” nei confronti dell’odierna ricorrente IN.
La TA appaltante non avrebbe dimostrato, con motivazione puntuale e circostanziata, che la condotta dell’ausiliaria sia concretamente ed effettivamente idonea ad intaccare l’integrità e l’affidabilità dell’offerente in relazione alla specifica prestazione oggetto di affidamento.
Peraltro, le vicende giudiziarie scaturite dalla impugnativa degli atti presupposti alla esclusione, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad una più approfondita valutazione del loro rilievo con riguardo alla nuova procedura di gara.
Infine (quinto motivo), la ricorrente deduce profili di illegittimità derivata della Determinazione n. 494/2025 con la quale è stata indetta la nuova gara nell’ambito della quale è stato, poi, adottato il provvedimento di esclusione impugnato in quanto essa si fonderebbe sull’erroneo convincimento della legittimità della precedente declaratoria di “gara deserta”, la quale, a sua volta, discenderebbe direttamente dalla esclusione di IN, esclusione illegittima per i motivi suesposti.
4. Nelle more della definizione della causa, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4814 del 3 giugno 2025, ha riformato la sentenza di questo TAR n. 4342 del 2024 e per l’effetto è stato annullato il provvedimento con il quale la ricorrente era stata esclusa dalla prima gara indetta dal Comune di Cellole.
Con l’Ordinanza n. 1381/2025 del 19.06.2025, questo TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
5. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Cellole ha riammesso la ricorrente alla gara oggetto di causa.
Tuttavia, con la Determinazione n. 257 del 7.07.2025, il Comune ha disposto la “ revoca ” in autotutela, “ ai sensi dell’art. 21 quinquies e dell’art. 21 nonies della L. 241/90 ”, della procedura di gara finalizzata all’affidamento del Lotto 1 – dalla quale la ricorrente era stata esclusa e poi riammessa- ed ha adottato la Determinazione n. 294 del 18.07.2025, di indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio.
In particolare, le ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca venivano individuate nella opportunità di realizzare un risparmio di spesa, mediante riorganizzazione di personale dell’ente da assegnare alla rilevazione delle infrazioni stradali; nella rilevata impossibilità di ottenere da parte di ANAS l’autorizzazione per l’installazione di autovelox; nella necessità di non pregiudicare la concorrenza tra operatori economici determinata dal fatto che la previsione di taluni apparati, forniti in esclusiva, avrebbe limitato la partecipazione alla gara.
Per tali ragioni, il Comune aveva indetto una nuova procedura di gara più adeguata a soddisfare le mutate esigenze ed a rimuovere profili di illegittimità della precedente gara.
6. Con il ricorso r.g. 4140 del 2025, la ricorrente ha impugnato i predetti atti, censurandone la legittimità sotto molteplici profili.
Secondo la prospettiva della ricorrente (primo motivo di ricorso), l’esercizio del potere di autotutela non sarebbe stato, nel caso di specie, funzionale al perseguimento di un concreto e attuale interesse pubblico, bensì costituirebbe un mero pretesto per impedire, a suo favore, l’aggiudicazione della gara il che emergerebbe con tutta evidenza dalla indizione di una nuova procedura selettiva che ripropone il medesimo oggetto e le medesime condizioni di quella oggetto di revoca.
L’illegittimità del provvedimento impugnato emergerebbe laddove invoca, oltre all’istituto della revoca, anche quello dell’annullamento d’ufficio di cui difetterebbero i presupposti della tutela di un interesse pubblico prevalente rispetto all’affidamento ingenerato nel privato.
Con ulteriore censura (secondo motivo), la ricorrente deduce la illegittimità della revoca impugnata che sarebbe viziata, in quanto fondata su presupposti di fatto e di diritto palesemente insussistenti e travisati, in violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della L. 241/1990, nonché dei più basilari canoni di logicità e ragionevolezza.
In particolare, con articolate argomentazioni, supportate da documentazione tecnica e da relazioni, la ricorrente evidenzia che dalla eventuale internalizzazione del servizio non deriverebbe un risparmio di spesa per l’ente, quanto una concreta perdita di possibili introiti derivanti da un articolato e capillare sistema di contestazione delle infrazioni favorito dal ricorso a tecnologie non nella disponibilità del Comune; che non sussistono impedimenti alla installazione dell’Autovelox, che sarebbe posizionato su una strada extraurbana secondaria (tipo C) dove il controllo remoto è espressamente consentito; che dispositivo offerto in sede di gara dalla ricorrente è un apparecchio regolarmente omologato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada; che la tipologia di apparecchi richiesti nel bando è ampiamente disponibile da parte degli operatori economici del settore e, pertanto, non si sarebbe in alcun modo realizzata una illegittima restrizione della concorrenza.
Infine, in via derivata, la ricorrente ha dedotto la illegittimità della determinazione n. 294/2025 di indizione della nuova gara e dei relativi atti connessi dalla illegittimità della presupposta determina di “ revoca ”.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1239 del 23.10.2025, recante aggiudicazione in favore del RTI Etruria S.r.l./Res Publica S.r.l. del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio (CIG B7AFBB9240), gara indetta con la Determinazione n. 294 del 18.07.2025.
La stessa rappresenta che all’esito della gara è stata graduata seconda con un punteggio complessivo di 62,08 (di cui 47,08 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica), a fronte del RTI aggiudicatario che ha conseguito 71,766 punti (di cui 63,92 per l’offerta tecnica e 7,846 per l’offerta economica).
Tuttavia, il maggior punteggio sarebbe stato illegittimamente attribuito alla controinteressata la cui offerta in parte non sarebbe conforme alle richieste del bando ed in parte irragionevolmente premiata con maggior punteggio.
Rileva in particolare la ricorrente che, con riguardo al criterio A, il Disciplinare richiedeva che venisse fornito all’amministrazione un “ sistema per la comunicazione via radio ” e che a tale categoria non avrebbe potuto essere assimilata l’offerta tecnica della controinteressata avente ad oggetto la fornitura di Smartphone commerciali, dotati di SIM card e operanti su rete pubblica 4G/5G.
La soluzione tecnica proposta dalla controinteressata costituirebbe, dunque, un aliud pro alio o comunque una difformità sostanziale insanabile, non superabile alla luce del principio di equivalenza, tale da determinare l’immediata esclusione della concorrente dalla procedura o comunque – in subordine – l’azzeramento del punteggio ad essa attribuito.
Inoltre, quanto all’ulteriore apparato richiesto, ossia il “ box mobile per la polizia municipale ”, l’offerta della controinteressata sarebbe indeterminata e non valutabile, in quanto non sarebbero descritti materiali, dimensioni, tipologia o caratteristiche di sicurezza dell’apparato.
Con riferimento al criterio B, relativamente al progetto tecnico di esposizione delle modalità di gestione del servizio di rilevamento e gestione delle infrazioni stradali, a fronte di due offerte tecniche che, alla prova documentale, risulterebbero sostanzialmente sovrapponibili, la Commissione avrebbe espresso giudizi divergenti, attribuendo 10 punti in più alla controinteressata, in aperta violazione della par condicio .
Infine, per quanto riguarda il criterio E, avente ad oggetto l’indicazione delle figure professionali aggiuntive, il Disciplinare di gara stabiliva per tale voce un criterio di attribuzione del punteggio di natura prettamente quantitativa, stabilendo un punteggio di max 2 punti per ogni figura aggiuntiva.
Il tenore letterale della clausola (“ per ogni unità ”) istituiva un automatismo valutativo, nel senso che l’attribuzione del punteggio doveva dipendere dal numero di unità aggiuntive offerte, fino alla concorrenza del punteggio massimo (8 punti).
Orbene, benché la ricorrente abbia offerto n. 4 unità aggiuntive, le è stato attribuito un punteggio pari a 4, laddove l’aggiudicatario RTI Etruria/Res Publica, pur avendo parimenti offerto n. 4 unità aggiuntive, ha conseguito 6 punti.
8. La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 3151 del 5 12 2025, confermata dal Consiglio di Stato che ha respinto l’appello cautelare proposto dal Comune di Cellole.
In tutti i ricorsi si è costituito il Comune di Cellole difendendo la legittimità dei propri atti.
Sul ricorso per motivi aggiunti si è costituita la controinteressata chiedendo la reiezione del gravame.
9. Così sintetizzata la complessa vicenda procedimentale, ritiene il Collegio che i ricorsi possano essere riuniti in presenza di evidenti ragioni di connessione date dall’unicità della vicenda controversa che, sia pure declinata in plurime fasi, ha ad oggetto gli atti adottati dal Comune di Cellole volti all’affidamento del medesimo servizio di gestione delle infrazioni stradali.
9.1 Va in via preliminare rilevato che con memoria del 19 febbraio 2026, depositata in entrambi i giudizi, la ricorrente ha graduato il suo interesse precisando che il bene della vita cui essa aspira consiste nell’ottenere l’affidamento del servizio alle condizioni previste dalla “nuova” procedura di gara (CIG B7AFBB9240), esito subordinato all’accoglimento dei motivi aggiunti spiegati nel connesso giudizio n. R.G. 4140/2025.
In tali sensi, laddove venisse accolto il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente non avrebbe interesse a proseguire il giudizio avverso il provvedimento di esclusione adottato nell’ambito di un procedimento ormai concluso e produttivo di effetti superati dalle successive determinazioni dell’amministrazione.
9.2 Tenuto conto della delimitazione del petitum sostanziale prospettata dalla ricorrente, si rende necessario esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti in quanto la sua fondatezza determinerebbe il pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente.
10. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
10.1 Il Disciplinare, come si è detto, richiedeva che venisse fornito un “ sistema per la comunicazione via radio ”.
Le parti resistenti, nelle loro difese, deducono che il sistema per la comunicazione via radio sia equivalente a quello tramite telefono cellulare.
Nel caso di specie, dunque, legittimamente sarebbe stata ammessa e positivamente valutata l’offerta della controinteressata.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
10.2 Il principio di equivalenza è stato introdotto nel sistema dal legislatore europeo ( ex articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE) al chiaro fine di evitare che le “ specifiche tecniche ” fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza, richiedendo caratteristiche tecniche dei prodotti o servizi, se non addirittura riconducibili solo a specifici produttori o processi di produzione, idonee a limitare fortemente la platea degli operatori economici in possesso delle capacità tecniche che consentissero loro di partecipare alla procedura di affidamento.
Questo principio, ampiamente applicato dalla giurisprudenza anche con riferimento ai requisiti minimi obbligatori della disciplina di gara, deve essere declinato sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui determinate caratteristiche tecniche sono richieste al fine di assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 settembre 2023, n. 8189).
Dunque, in linea teorica, può ammettersi che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste nel disciplinare di gara e tanto allo scopo di favorire non tanto esigenze pro concorrenziali (a cui è ispirata la Direttiva richiamata), quanto piuttosto la più ampia partecipazione alla gara di operatori economici.
In questa ottica, ritenendo che il principio di equivalenza trovi fondamento nel favor partecipationis , si perviene alla conclusione che laddove fosse consentito a un concorrente di offrire aliud pro alio , si perverrebbe alla violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
In particolare, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’ampia latitudine riconosciuta al canone di equivalenza non ne consente l'estensione all'ipotesi di “ difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis” , configurante ipotesi di " aliud pro alio non rimediabile " (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258). L'aliud pro alio, in particolare, si configura quando l’offerta manchi delle specifiche qualità necessarie per assolvere alla funzione economico sociale naturale, ovvero a quella assunta dalle parti nel programma negoziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 luglio 2022, n. 6239) e tanto per la ragione già esposta, ossia per la necessità di dover valutare la coerenza della offerta del concorrente con le specifiche e esigenze dell’amministrazione.
10.3 Nel caso in esame, l’art. 17.2 del Disciplinare di gara ha fissato i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevedendo l’attribuzione di 20 punti per il seguente criterio: “Un sistema per la comunicazione via radio delle pattuglie circa 12 apparati mobili e 3 fissi (senza ponte radio) un box mobile per la polizia municipale per attività di presidio presso rilevatori in strade prive di decreto prefettizio”.
Occorre, dunque, verificare, in primis, se l’offerta della controinteressata, che ha proposto l’utilizzo di telefoni cellulari dotati di SIM, sia equivalente ad un sistema di “comunicazione via radio”.
Va anzitutto rilevato che sebbene l’uso del telefono cellulare sia di uso comune e generalizzato, questo strumento di comunicazione non è del tutto assimilabile a quello via radio per le specifiche caratteristiche di ciascuno di essi.
In questi sensi, sia pure in un ambito del tutto diverso da quello oggetto della presente controversia (nella specie si trattava della possibilità di estendere la misura di prevenzione di cui all’art. 3, comma 4, del Codice Antimafia anche all’uso dei telefoni cellulari) si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 2 del 2023.
Il criterio distintivo tra le due tecnologie è stato ampiamente sviluppato dalle parti nei loro scritti difensivi e nelle relazioni tecniche allegate ciascuna di essa pervenendo ad opposte conclusioni in ordine alla equivalenza tra il sistema di comunicazione via radio e quello a mezzo di telefono cellulare.
Tuttavia, un valido supporto valutativo può essere tratto dalla disciplina contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs 259 del 2003) in cui la comunicazione elettronica attraverso un apparecchio cellulare viene descritta come dipendente da una infrastruttura (stazione radio base); gestita da un operatore telefonico; efficiente solo in presenza di una copertura di rete capillare ed efficiente.
Diversamente, il sistema di comunicazione via radio è indipendente dalla copertura di rete e consente, specialmente per gli usi professionali una certa continuità nell’utilizzo.
Ciò posto, e facendo applicazione dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza sul principio di equivalenza tra le prestazioni offerte, deve ritenersi che l’offerta della controinteressata non solo non corrisponde a quanto esplicitamente richiesto dalla TA PA (sistema di comunicazione via radio), ma neanche è funzionale all’interesse che l’amministrazione intende perseguire.
Un sistema di rilevazione delle infrazioni stradali deve essere ispirato al principio della piena efficienza e della massima operatività che non può essere pregiudicato da disservizi dipendenti dalla copertura della rete e dal funzionamento della infrastruttura, circostanze che pregiudicano l’efficienza del servizio a funzione del quale esso è adoperato.
L’offerta della controinteressata, come dedotto nel primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, non è conforme alle richieste del bando e, pertanto, la stessa doveva essere esclusa dalla gara.
11. Ritiene il Collegio che, benché la fondatezza del primo motivo di ricorso abbia portata assorbente ai fini dell’accoglimento del gravame, sia opportuno anche scrutinare le ulteriori censure.
Le stesse non sono fondate.
11.1 La ricorrente contesta i punteggi attribuiti alla controinteressata con riferimento ai criteri B (servizi di assistenza all’utenza) ed E (indicazione delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle da assorbire con la clausola sociale) dell’art. 17.2 del disciplinare di gara.
Nel primo caso, sul presupposto che le offerte siano del tutto sovrapponibili ha ritenuto ingiustificato il maggior punteggio riconosciuto alla controinteressata; nel secondo caso, interpretando la lettera del disciplinare come recante un criterio aritmetico di attribuzione del punteggio per ogni figura professionale offerta, ha ritenuto che l’amministrazione fosse incorsa in un errore aritmetico.
Tuttavia, con riguardo a tale ultimo aspetto, va rilevato che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il disciplinare prevedeva l’attribuzione “al massimo” di due punti per ciascuna figura professionale. La forbice di attribuzione del punteggio da zero a due punti induce a ritenere che la TA PA si riservava di esprimere una valutazione sulla tipologia di figure professionali più o meno utili all’espletamento del servizio.
11.2 Con riguardo, poi, alla valutazione, favorevole alla controinteressata, del criterio sub B, la ricorrente deduce di aver proposto non una piattaforma “standard”, ma una versione evoluta e personalizzata del software, arricchita da specifiche implementazioni e migliorie sviluppate ad hoc dai propri tecnici in collaborazione con la software house madre.
La migliore qualità del sistema offerto avrebbe dovuto comportare a suo favore l’attribuzione di un punteggio maggiore rispetto alla controinteressata.
La censura, come formulata, non può essere condivisa.
La stessa ricorrente, infatti, sostiene che le due proposte erano sostanzialmente sovrapponibili.
L’amministrazione, inoltre, ha rappresentato di aver svolto una valutazione complessiva di ciascuna proposta e che tale metodo non comportava una analisi di dettaglio dei singoli elementi che la componevano.
Ritiene il Collegio che il modus procedendi dell’amministrazione non presenti profili di manifesta irragionevolezza o manifesta illogicità tali da indurre un giudizio sulla sussistenza di un cattivo uso della discrezionalità tecnica.
12. Alla luce delle esposte motivazioni, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto e per l’effetto, va disposta l’esclusione dalla gara della controinteressata Etruria Servizi s.r.l. e l’aggiudicazione della gara alla Ricorrente IN s.r.l. che segue in graduatoria.
13. La fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, come richiesto dalla ricorrente, determina la improcedibilità del ricorso R.G. 2656 del 2025, nonché del ricorso introduttivo R.G. 4140/205.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti (R.G. 4140/25) e per l’effetto dispone l’esclusione dalla gara della controinteressata Etruria Servizi s.r.l. e l’aggiudicazione della gara alla ricorrente IN s.r.l. che segue in graduatoria;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso R.G. 2656 del 2025;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso introduttivo R.G. 4140 del 2025.
Condanna il Comune di Cellole e la società Etruria Servizi s.r.l. al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) a carico del Comune di Cellole ed euro 4.000,00 (quattromila) a carico di Etruria Servizi s.r.l., oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO UL, Presidente
Rita Luce, Consigliere
AN AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | AO UL |
IL SEGRETARIO