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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Melone ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Novara, via Canobio n. 16, giusta delega in atti;
attori contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Marco Monterosso ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acqui Terme, piazza Matteotti n. 35, giusta delega in atti;
convenuti
Avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni di parte attrice: Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli incombenti tutti di rito, accertare e dichiarare che la costituzione del fondo patrimoniale istituito dai convenuti e lede i legittimi Controparte_1 CP_2 interessi degli attori e , portatori nei confronti del Parte_2 Parte_1
di crediti anteriori alla costituzione del ridetto fondo e scaturenti da bisogni CP_1 familiari del medesimo debitore (contratto di locazione ad uso abitativo di immobile utilizzato come abitazione coniugale dei convenuti), e conseguentemente dichiarare l'inopponibilità e l'inefficacia nei confronti dei conchiudenti, e quindi disporre la revoca ex art. 2091 C.C., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui al rogito Notaio pagina 1 di 9 di Novara in data 05/07/2017, annotato a margine dell'atto di Persona_1 matrimonio dei convenuti, con ogni altra conseguente statuizione, sollevando altresì espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara da ogni e qualsiasi conseguenza in ordine ad eventuali annotazione e/o trascrizione dell'emananda sentenza. Con favore di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte convenuta : Contrariis reiectis: Voglia il Giudice adito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia del fondo patrimoniale costituito a mezzo rogito Notaio in Per_1 Per_1 data 5 luglio 2017 rep. Gen. 39.539 racc. 19.861.
Con il favore delle spese di lite ed accessori fiscali di legge ove previsti.
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio e e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare che la costituzione del fondo patrimoniale CP_2 istituito dai convenuti lede i legittimi interessi degli attori portatori nei confronti del di crediti anteriori alla costituzione del ridetto fondo e scaturenti da bisogni CP_1 familiari del medesimo debitore (contratto di locazione ad uso abitativo di immobile utilizzato come abitazione coniugale dei convenuti), e conseguentemente dichiararne l'inopponibilità e l'inefficacia, e quindi disporre la revoca ex art. 2091 C.C., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui al rogito Notaio di Novara in Persona_1 data 05/07/2017, annotato a margine dell'atto di matrimonio dei convenuti.
A fondamento della proposta domanda gli attori hanno dedotto (a) che il credito vantato scaturisce dai fatti posti a fondamento dell'atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la capital somma – in allora – di € 16.800,00, notificato al sig. in data 23- CP_1
30/06/2017, quindi in data anteriore alla costituzione del richiamato fondo avvenuta con singolare “tempismo”; (b) che Tribunale di Novara in data 01/10/2018 nel procedimento n. 681/2018 R.G. di opposizione allo sfratto disponeva il pagamento a carico del della somma di € 9.600,00 ; (c) che tale provvedimento veniva munito CP_1 di formula esecutiva il 17/10/2018 e notificato unitamente a precetto per la somma complessiva di € 9.908,72; (d) che successivamente, il Tribunale di Novara emetteva la sentenza n. 585/2019, pubblicata l'08/07/2019, che confermava l'ordinanza di condanna e condannava ulteriormente il al pagamento di € 7.200,00, oltre interessi e spese CP_1
pagina 2 di 9 legali;
(e) che, a seguito delle notifiche dei precetti, le azioni esecutive promosse rimasero pressochè infruttuose ad eccezione della procedura n. 127/2019 R.G.E. in data
18/02/2019 in cui, a fronte dell'intervenuta assegnazione del quinto della retribuzione mensile, il datore di lavoro provvedeva a trattenere la somma complessiva di € 2.246,41 nel periodo marzo / agosto 2019, comunicando poi le dimissioni del debitore a far data dal 23/07/2019.
Si costituivano in giudizio i convenuti e contestavano in fatto e in diritto la svolta domanda.
Gli stessi evidenziavano che il fondo patrimoniale era stato costituito esclusivamente al fine di porre in favore dei bisogni della famiglia il bene acquistato con i sacrifici dei coniugi – ed anche volto a garantire una maggior tutela della figlia della CP_1 CP_2 coppia ( rectius dei figli in quanto gli stessi sono nuovamente divenuti genitori dopo la stipula del fondo per cui oggi è causa) da eventuali recriminazioni da parte di una terza persone con cui il aveva instaurato in precedenza una relazione sentimentale e CP_1 dalla cui relazione era nato il figlio dallo stesso riconosciuto e a cui versava Per_2 regolarmente gli alimenti stabiliti nel giudizio di affidamento.
Inoltre , non corrispondeva al vero che il sig. si fosse spogliato di tutti i beni o CP_1 che non avesse ulteriore capienza economica;
infatti negli anni successivi alla costituzione del fondo per cui oggi è causa l'esponente aveva lavorato per diverse ditte come dipendente, tra cui la la la Codisposti, la Trasporti Parma nonché CP_3 Pt_3 successivamente lo stesso aveva aperto una propria ditta individuale di commercio elettrodomestici. A ciò doveva aggiungersi che sino a pochi mesi prima il era CP_1 altresì proprietario di un autoveicolo di pregio che avrebbe potuto essere facilmente aggredito dagli attuali attori.
Inoltre, in relazione al momento temporale della stipula del fondo patrimoniale, sottolineavano come all'atto della stipula dello stesso non vi fosse ancora alcuna posizione debitoria in capo al sig. e come il bene oggetto del fondo patrimoniale CP_1 fosse gravato da un importante debito ipotecario con l'istituto di credito che aveva concesso la provvista per poter effettuare l'acquisto del bene.
Pertanto, i convenuti concludevano come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve osservarsi che condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono a) nell'esistenza di un valido pagina 3 di 9 rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
c) nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori con la precisazione che il pregiudizio (eventus damni), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511; Cass. 15.06.1995, n. 6777).
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito - quali sono la donazione, ma anche il negozio costitutivo di un fondo patrimoniale (ex plurimis,
Cass. 8.9.2004, n. 18065; 23.9.2004, n. 19131) - non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 17867/07).
Ciò premesso e passando al caso in esame deve evidenziarsi che risulta documentalmente provato (a) che in data 23/30.06.2016 veniva notificato atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la capital somma – in allora – di € 16.800,00, credito che trovava origine in canoni di locazione non pagati, accessori e danni da ritardata restituzione relativi all'immobile concesso in locazione al ed utilizzato come abitazione CP_1 coniugale con la sig.ra ; (b) che in data 05.07.2017 gli odierni convenuti CP_2 conferivano nel fondo patrimoniale, con atto a rogito Notaio di Novara, Persona_1
l'immobile per cui è causa;
(c) che a seguito della svolta opposizione , in data 01.10.2018, veniva emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. dall'intestato Tribunale per l'importo di €
9.600,00 (doc. 2 attoreo); (d) che con sentenza n. 585/2019, pubblicata l'08/07/2019, il pagina 4 di 9 Tribunale confermava la predetta ordinanza e condannava il al pagamento CP_1 dell'ulteriore importo di € 7.200,00, oltre interessi e spese legali (doc. 12 attoreo).
Risulta inoltre per tabulas come gli attori abbiano tentato ripetutamente di recuperare il proprio credito attraverso pignoramento presso terzi ed in particolare: 1) un primo pignoramento nei confronti della nel 2018, cui seguiva Controparte_4 ordinanza di assegnazione in data 18/2/2019 nell'ambito del procedimento n. 127/2019
RGE e successiva comunicazione della ditta del 23/7/2019 di dimissioni del lavoratore con un realizzo minimo (doc (doc. 5 atto di citazione, poi riprodotto con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 attorea sub. 3 e doc. 6 atto di citazione;
cfr. teste Tes_1
); - 2) un pignoramento presso terzi nei confronti di BI CA (novembre
[...]
2019), con esito negativo (doc. 8, 9 attorei prodotti con atto di citazione e doc. 7 e 8 attorei prodotti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.); - 3) un pignoramento presso terzi nei confronti della (agosto 2022), notificato in data 3/8/2022 cui CP_5 seguiva licenziamento per giusta causa, a seguito di assenza ingiustificata prolungata, in data 26/8/2022 (doc. 4, 5, 6 attorei prodotti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.; cfr. teste ); 4) un pignoramento presso terzi nei confronti di Intesa Tes_2
San Paolo, Postepay e Poste Italiane (novembre 2022), tutti con esito negativo (doc. 9,
10, 11, 12 attorei prodotti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Risulta inoltre provato che gli odierni convenuti nell'agosto 2022 abbiano dato mandato all'Agenzia Savasta Immobiliare per la vendita dell'immobile di proprietà dei medesimi sito in Granozzo con Monticello alla Via Granozzo n. 14.
Pertanto all'esito del giudizio risulta provato che in data 23/30.06.2016 veniva notificato atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la capital somma – in allora – di € 16.800,00, ragione di credito che ha poi trovato conferma nei provvedimenti emessi dal Tribunale e sopra richiamati.
Risulta inoltre che in data 05.07.2017 gli odierni convenuti conferivano nel fondo patrimoniale con atto a rogito Notaio di Novara in data 05/07/2017, Persona_1
l'immobile per cui è causa.
Sicché il convenuto, nel momento in cui concludeva il contratto di costituzione del fondo patrimoniale, impugnato nell'odierno giudizio era ben consapevole delle ragioni creditorie vantate dagli attori. Posto quanto detto sulla consapevolezza del contraente pagina 5 di 9 circa le pretese creditorie vantate dall'attrice già in epoca anteriore al momento in cui era stipulato l'atto impugnato ex art.2901 c.c., è fatto documentalmente provato che l'immobile destinato al fondo patrimoniale fosse una parte cospicua e importante del patrimonio e fornisce sufficiente prova presuntiva che i contraenti fossero consapevoli anche del pregiudizio arrecato alle ragioni del debitore (art.2901 n°1 c.c.).
Tale consapevolezza, difatti, non è affatto esclusa dal fatto che lo scopo, ossia il motivo del contratto fosse quello di devolvere il bene ai bisogni della famiglia (come parrebbe sostenuto dal convenuto), ben potendo detto motivo, costituente il proprium della causa del negozio de quo, coniugarsi alla consapevolezza richiesta, dalla norma citata, per la declaratoria di inefficacia degli atti a titolo gratuito.
A tale ultimo proposito , in aderenza all'interpretazione unanimemente offerta dalla giurisprudenza in materia di qualificazione del contratto di costituzione del fondo patrimoniale, ai fini dell'art.2901 c.c..deve evidenziarsi che “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra un adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (in tali termini letteralmente Cass. n°8379.2000; conf. ex plurimis Cass. n°6017.1999, per la quale “in tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cu al n°1 dell'art.2901 c.c.”; ovvero Cass. n°6954.1997, secondo cui “la costituzione del fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi, dal momento che neppure in tal caso l'atto di costituzione trova contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti”).
Deve inoltre osservarsi che “la costituzione del fondo patrimoniale [..] può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art.170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” (in tal senso Cass. n°2604.1994; cfr. anche
Cass. n°8013.1996; nonché Cass. n°3251.1996, che ha sancito la revocabilità del fondo patrimoniale anche a tutela di crediti sorti in epoca anteriore alla sua costituzione).
In altri termini, le limitazioni introdotte, dall'art.170 c.c., in riferimento alle azioni esecutive promuovibili sui beni costituiti in fondo patrimoniale non solo non costituiscono l'effetto di alcuna zona franca di pretesa “disapplicazione” dell'art.2470 c.c., ma al contrario sono idonee a scemare la predetta garanzia patrimoniale generale, ed a giustificare pertanto il promovimento di un'azione revocatoria.
pagina 6 di 9 Infatti, i beni costituiti in fondo patrimoniale dal debitore, prima di essere devoluti allo scopo di cui all'art.167 c.c., sono parte della garanzia patrimoniale generale di cui all'art.2740 c.c., ed è proprio per tale motivo che la costituzione del fondo integra un eventus damni idoneo a fare luogo all'esperimento di un'azione quale quella introdotta nel presente giudizio.
Nel caso de quo non può dubitarsi del fatto che parte convenuta fosse consapevole del pregiudizio che l'atto in esame recava alle ragioni creditorie degli attori e del pericolo che, vincolando la parte più cospicua ed importante del proprio patrimonio in un fondo patrimoniale, avrebbe potuto arrecare al soddisfacimento di eventuali ragioni creditorie
Proprio la sequenza temporale degli eventi disvela il fine distrattivo perseguito dai convenuti.
Né può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale “Soggettivamente il sig. non aveva ancora alcuna posizione debitoria in essere e, comunque, le sue CP_1 attività lavorative e la proprietà dell'autoveicolo allo stesso intestato sarebbero state sufficienti al soddisfacimento degli interessi delle controparti”.
Relativamente al requisito soggettivo, giova, anzitutto, rilevare che, nella specie, l'atto dispositivo posto in essere sia successivo al sorgere del credito.
Come è noto, infatti, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5624).
Nella specie, l'anteriorità del credito, rispetto all'atto di disposizione, è palese, considerato che la ragione creditoria degli attori culminata nella notifica dell'atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo era sorta in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato .
Quanto poi alla prospetta capienza patrimoniale la Suprema Corte ha evidenziato che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito finanche da una variazione (sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cass. Civ. 04.07.2006, n.
pagina 7 di 9 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1245/2025 del
06-02-2025) "... Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144; Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass.
Civ. 06.05.1998, n. 4578).
Infatti, pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, ex multiis, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).
Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, con la stipula dell'atto per cui è causa, si rende oltremodo gravoso per la parte attrice il recupero coattivo delle proprie ragioni di credito.
Quindi, in termini conclusivi, .ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti degli odierni attori , dell'atto stipulato in data 05/07/2017° rogito del notaio limitatamente alla quota del 50% di Persona_1 pertinenza di (essendo la convenuta- in giudizio solo in Controparte_1 CP_2 quanto contitolare del fondo ma terza rispetto al credito vantato e trattandosi di comunione pro indiviso ma non solidale essendo i coniugi in regime di separazione dei beni, come risulta dalla nota di trascrizione dell'atto di acquisto immobile).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tento conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta sulla base dei valori medi di cui al D;
55/14 di cui non si hanno ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da e dichiara Parte_1 Parte_2 inefficace e come tale inopponibile nei loro confronti l'atto Notaio di Persona_1
Novara in data 05/07/2017 limitatamente alla quota del 50% -di pertinenza di CP_1
con cui e costituivano in fondo patrimoniale
[...] Controparte_1 CP_2
l'immobile di un immobile ad uso abitazione sito in Granozzo con Monticello, alla via
Curiel angolo via Granozzo, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 8, part. 199, sub.
14, natura A3 consistenza vani 8,5, nonché di immobili ad uso magazzino sito nel medesimo comune, al medesimo indirizzo, in N.C.E.U. al F. 8, part. 199, sub. 16, natura pagina 8 di 9 C3 consistenza mq. 55, e F. 8, part. 199, sub. 15, natura C2 consistenza mq. 14, ed infine di terreno al F. 8, part. 200, natura Ente Urbano, consistenza are 3 centiare 80;
-ordina al Conservatore dei RR. II. Di Novara di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione dell'atto di citazione;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'attrice, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre € 1.086,11 per anticipazioni oltre rimb.
Forfet., cpa e Iva di legge.
Così deciso in Novara, 8 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Melone ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Novara, via Canobio n. 16, giusta delega in atti;
attori contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Marco Monterosso ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acqui Terme, piazza Matteotti n. 35, giusta delega in atti;
convenuti
Avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni di parte attrice: Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli incombenti tutti di rito, accertare e dichiarare che la costituzione del fondo patrimoniale istituito dai convenuti e lede i legittimi Controparte_1 CP_2 interessi degli attori e , portatori nei confronti del Parte_2 Parte_1
di crediti anteriori alla costituzione del ridetto fondo e scaturenti da bisogni CP_1 familiari del medesimo debitore (contratto di locazione ad uso abitativo di immobile utilizzato come abitazione coniugale dei convenuti), e conseguentemente dichiarare l'inopponibilità e l'inefficacia nei confronti dei conchiudenti, e quindi disporre la revoca ex art. 2091 C.C., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui al rogito Notaio pagina 1 di 9 di Novara in data 05/07/2017, annotato a margine dell'atto di Persona_1 matrimonio dei convenuti, con ogni altra conseguente statuizione, sollevando altresì espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara da ogni e qualsiasi conseguenza in ordine ad eventuali annotazione e/o trascrizione dell'emananda sentenza. Con favore di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte convenuta : Contrariis reiectis: Voglia il Giudice adito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia del fondo patrimoniale costituito a mezzo rogito Notaio in Per_1 Per_1 data 5 luglio 2017 rep. Gen. 39.539 racc. 19.861.
Con il favore delle spese di lite ed accessori fiscali di legge ove previsti.
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato in giudizio e e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare che la costituzione del fondo patrimoniale CP_2 istituito dai convenuti lede i legittimi interessi degli attori portatori nei confronti del di crediti anteriori alla costituzione del ridetto fondo e scaturenti da bisogni CP_1 familiari del medesimo debitore (contratto di locazione ad uso abitativo di immobile utilizzato come abitazione coniugale dei convenuti), e conseguentemente dichiararne l'inopponibilità e l'inefficacia, e quindi disporre la revoca ex art. 2091 C.C., dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui al rogito Notaio di Novara in Persona_1 data 05/07/2017, annotato a margine dell'atto di matrimonio dei convenuti.
A fondamento della proposta domanda gli attori hanno dedotto (a) che il credito vantato scaturisce dai fatti posti a fondamento dell'atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la capital somma – in allora – di € 16.800,00, notificato al sig. in data 23- CP_1
30/06/2017, quindi in data anteriore alla costituzione del richiamato fondo avvenuta con singolare “tempismo”; (b) che Tribunale di Novara in data 01/10/2018 nel procedimento n. 681/2018 R.G. di opposizione allo sfratto disponeva il pagamento a carico del della somma di € 9.600,00 ; (c) che tale provvedimento veniva munito CP_1 di formula esecutiva il 17/10/2018 e notificato unitamente a precetto per la somma complessiva di € 9.908,72; (d) che successivamente, il Tribunale di Novara emetteva la sentenza n. 585/2019, pubblicata l'08/07/2019, che confermava l'ordinanza di condanna e condannava ulteriormente il al pagamento di € 7.200,00, oltre interessi e spese CP_1
pagina 2 di 9 legali;
(e) che, a seguito delle notifiche dei precetti, le azioni esecutive promosse rimasero pressochè infruttuose ad eccezione della procedura n. 127/2019 R.G.E. in data
18/02/2019 in cui, a fronte dell'intervenuta assegnazione del quinto della retribuzione mensile, il datore di lavoro provvedeva a trattenere la somma complessiva di € 2.246,41 nel periodo marzo / agosto 2019, comunicando poi le dimissioni del debitore a far data dal 23/07/2019.
Si costituivano in giudizio i convenuti e contestavano in fatto e in diritto la svolta domanda.
Gli stessi evidenziavano che il fondo patrimoniale era stato costituito esclusivamente al fine di porre in favore dei bisogni della famiglia il bene acquistato con i sacrifici dei coniugi – ed anche volto a garantire una maggior tutela della figlia della CP_1 CP_2 coppia ( rectius dei figli in quanto gli stessi sono nuovamente divenuti genitori dopo la stipula del fondo per cui oggi è causa) da eventuali recriminazioni da parte di una terza persone con cui il aveva instaurato in precedenza una relazione sentimentale e CP_1 dalla cui relazione era nato il figlio dallo stesso riconosciuto e a cui versava Per_2 regolarmente gli alimenti stabiliti nel giudizio di affidamento.
Inoltre , non corrispondeva al vero che il sig. si fosse spogliato di tutti i beni o CP_1 che non avesse ulteriore capienza economica;
infatti negli anni successivi alla costituzione del fondo per cui oggi è causa l'esponente aveva lavorato per diverse ditte come dipendente, tra cui la la la Codisposti, la Trasporti Parma nonché CP_3 Pt_3 successivamente lo stesso aveva aperto una propria ditta individuale di commercio elettrodomestici. A ciò doveva aggiungersi che sino a pochi mesi prima il era CP_1 altresì proprietario di un autoveicolo di pregio che avrebbe potuto essere facilmente aggredito dagli attuali attori.
Inoltre, in relazione al momento temporale della stipula del fondo patrimoniale, sottolineavano come all'atto della stipula dello stesso non vi fosse ancora alcuna posizione debitoria in capo al sig. e come il bene oggetto del fondo patrimoniale CP_1 fosse gravato da un importante debito ipotecario con l'istituto di credito che aveva concesso la provvista per poter effettuare l'acquisto del bene.
Pertanto, i convenuti concludevano come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve osservarsi che condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono a) nell'esistenza di un valido pagina 3 di 9 rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
c) nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori con la precisazione che il pregiudizio (eventus damni), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511; Cass. 15.06.1995, n. 6777).
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito - quali sono la donazione, ma anche il negozio costitutivo di un fondo patrimoniale (ex plurimis,
Cass. 8.9.2004, n. 18065; 23.9.2004, n. 19131) - non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 17867/07).
Ciò premesso e passando al caso in esame deve evidenziarsi che risulta documentalmente provato (a) che in data 23/30.06.2016 veniva notificato atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la capital somma – in allora – di € 16.800,00, credito che trovava origine in canoni di locazione non pagati, accessori e danni da ritardata restituzione relativi all'immobile concesso in locazione al ed utilizzato come abitazione CP_1 coniugale con la sig.ra ; (b) che in data 05.07.2017 gli odierni convenuti CP_2 conferivano nel fondo patrimoniale, con atto a rogito Notaio di Novara, Persona_1
l'immobile per cui è causa;
(c) che a seguito della svolta opposizione , in data 01.10.2018, veniva emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. dall'intestato Tribunale per l'importo di €
9.600,00 (doc. 2 attoreo); (d) che con sentenza n. 585/2019, pubblicata l'08/07/2019, il pagina 4 di 9 Tribunale confermava la predetta ordinanza e condannava il al pagamento CP_1 dell'ulteriore importo di € 7.200,00, oltre interessi e spese legali (doc. 12 attoreo).
Risulta inoltre per tabulas come gli attori abbiano tentato ripetutamente di recuperare il proprio credito attraverso pignoramento presso terzi ed in particolare: 1) un primo pignoramento nei confronti della nel 2018, cui seguiva Controparte_4 ordinanza di assegnazione in data 18/2/2019 nell'ambito del procedimento n. 127/2019
RGE e successiva comunicazione della ditta del 23/7/2019 di dimissioni del lavoratore con un realizzo minimo (doc (doc. 5 atto di citazione, poi riprodotto con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 attorea sub. 3 e doc. 6 atto di citazione;
cfr. teste Tes_1
); - 2) un pignoramento presso terzi nei confronti di BI CA (novembre
[...]
2019), con esito negativo (doc. 8, 9 attorei prodotti con atto di citazione e doc. 7 e 8 attorei prodotti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.); - 3) un pignoramento presso terzi nei confronti della (agosto 2022), notificato in data 3/8/2022 cui CP_5 seguiva licenziamento per giusta causa, a seguito di assenza ingiustificata prolungata, in data 26/8/2022 (doc. 4, 5, 6 attorei prodotti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.; cfr. teste ); 4) un pignoramento presso terzi nei confronti di Intesa Tes_2
San Paolo, Postepay e Poste Italiane (novembre 2022), tutti con esito negativo (doc. 9,
10, 11, 12 attorei prodotti con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Risulta inoltre provato che gli odierni convenuti nell'agosto 2022 abbiano dato mandato all'Agenzia Savasta Immobiliare per la vendita dell'immobile di proprietà dei medesimi sito in Granozzo con Monticello alla Via Granozzo n. 14.
Pertanto all'esito del giudizio risulta provato che in data 23/30.06.2016 veniva notificato atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la capital somma – in allora – di € 16.800,00, ragione di credito che ha poi trovato conferma nei provvedimenti emessi dal Tribunale e sopra richiamati.
Risulta inoltre che in data 05.07.2017 gli odierni convenuti conferivano nel fondo patrimoniale con atto a rogito Notaio di Novara in data 05/07/2017, Persona_1
l'immobile per cui è causa.
Sicché il convenuto, nel momento in cui concludeva il contratto di costituzione del fondo patrimoniale, impugnato nell'odierno giudizio era ben consapevole delle ragioni creditorie vantate dagli attori. Posto quanto detto sulla consapevolezza del contraente pagina 5 di 9 circa le pretese creditorie vantate dall'attrice già in epoca anteriore al momento in cui era stipulato l'atto impugnato ex art.2901 c.c., è fatto documentalmente provato che l'immobile destinato al fondo patrimoniale fosse una parte cospicua e importante del patrimonio e fornisce sufficiente prova presuntiva che i contraenti fossero consapevoli anche del pregiudizio arrecato alle ragioni del debitore (art.2901 n°1 c.c.).
Tale consapevolezza, difatti, non è affatto esclusa dal fatto che lo scopo, ossia il motivo del contratto fosse quello di devolvere il bene ai bisogni della famiglia (come parrebbe sostenuto dal convenuto), ben potendo detto motivo, costituente il proprium della causa del negozio de quo, coniugarsi alla consapevolezza richiesta, dalla norma citata, per la declaratoria di inefficacia degli atti a titolo gratuito.
A tale ultimo proposito , in aderenza all'interpretazione unanimemente offerta dalla giurisprudenza in materia di qualificazione del contratto di costituzione del fondo patrimoniale, ai fini dell'art.2901 c.c..deve evidenziarsi che “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra un adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (in tali termini letteralmente Cass. n°8379.2000; conf. ex plurimis Cass. n°6017.1999, per la quale “in tema di azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cu al n°1 dell'art.2901 c.c.”; ovvero Cass. n°6954.1997, secondo cui “la costituzione del fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi, dal momento che neppure in tal caso l'atto di costituzione trova contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti”).
Deve inoltre osservarsi che “la costituzione del fondo patrimoniale [..] può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art.170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti” (in tal senso Cass. n°2604.1994; cfr. anche
Cass. n°8013.1996; nonché Cass. n°3251.1996, che ha sancito la revocabilità del fondo patrimoniale anche a tutela di crediti sorti in epoca anteriore alla sua costituzione).
In altri termini, le limitazioni introdotte, dall'art.170 c.c., in riferimento alle azioni esecutive promuovibili sui beni costituiti in fondo patrimoniale non solo non costituiscono l'effetto di alcuna zona franca di pretesa “disapplicazione” dell'art.2470 c.c., ma al contrario sono idonee a scemare la predetta garanzia patrimoniale generale, ed a giustificare pertanto il promovimento di un'azione revocatoria.
pagina 6 di 9 Infatti, i beni costituiti in fondo patrimoniale dal debitore, prima di essere devoluti allo scopo di cui all'art.167 c.c., sono parte della garanzia patrimoniale generale di cui all'art.2740 c.c., ed è proprio per tale motivo che la costituzione del fondo integra un eventus damni idoneo a fare luogo all'esperimento di un'azione quale quella introdotta nel presente giudizio.
Nel caso de quo non può dubitarsi del fatto che parte convenuta fosse consapevole del pregiudizio che l'atto in esame recava alle ragioni creditorie degli attori e del pericolo che, vincolando la parte più cospicua ed importante del proprio patrimonio in un fondo patrimoniale, avrebbe potuto arrecare al soddisfacimento di eventuali ragioni creditorie
Proprio la sequenza temporale degli eventi disvela il fine distrattivo perseguito dai convenuti.
Né può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale “Soggettivamente il sig. non aveva ancora alcuna posizione debitoria in essere e, comunque, le sue CP_1 attività lavorative e la proprietà dell'autoveicolo allo stesso intestato sarebbero state sufficienti al soddisfacimento degli interessi delle controparti”.
Relativamente al requisito soggettivo, giova, anzitutto, rilevare che, nella specie, l'atto dispositivo posto in essere sia successivo al sorgere del credito.
Come è noto, infatti, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5624).
Nella specie, l'anteriorità del credito, rispetto all'atto di disposizione, è palese, considerato che la ragione creditoria degli attori culminata nella notifica dell'atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo era sorta in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato .
Quanto poi alla prospetta capienza patrimoniale la Suprema Corte ha evidenziato che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito finanche da una variazione (sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cass. Civ. 04.07.2006, n.
pagina 7 di 9 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1245/2025 del
06-02-2025) "... Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144; Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass.
Civ. 06.05.1998, n. 4578).
Infatti, pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, ex multiis, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).
Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, con la stipula dell'atto per cui è causa, si rende oltremodo gravoso per la parte attrice il recupero coattivo delle proprie ragioni di credito.
Quindi, in termini conclusivi, .ricorrendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti degli odierni attori , dell'atto stipulato in data 05/07/2017° rogito del notaio limitatamente alla quota del 50% di Persona_1 pertinenza di (essendo la convenuta- in giudizio solo in Controparte_1 CP_2 quanto contitolare del fondo ma terza rispetto al credito vantato e trattandosi di comunione pro indiviso ma non solidale essendo i coniugi in regime di separazione dei beni, come risulta dalla nota di trascrizione dell'atto di acquisto immobile).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tento conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta sulla base dei valori medi di cui al D;
55/14 di cui non si hanno ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da e dichiara Parte_1 Parte_2 inefficace e come tale inopponibile nei loro confronti l'atto Notaio di Persona_1
Novara in data 05/07/2017 limitatamente alla quota del 50% -di pertinenza di CP_1
con cui e costituivano in fondo patrimoniale
[...] Controparte_1 CP_2
l'immobile di un immobile ad uso abitazione sito in Granozzo con Monticello, alla via
Curiel angolo via Granozzo, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 8, part. 199, sub.
14, natura A3 consistenza vani 8,5, nonché di immobili ad uso magazzino sito nel medesimo comune, al medesimo indirizzo, in N.C.E.U. al F. 8, part. 199, sub. 16, natura pagina 8 di 9 C3 consistenza mq. 55, e F. 8, part. 199, sub. 15, natura C2 consistenza mq. 14, ed infine di terreno al F. 8, part. 200, natura Ente Urbano, consistenza are 3 centiare 80;
-ordina al Conservatore dei RR. II. Di Novara di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione dell'atto di citazione;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'attrice, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre € 1.086,11 per anticipazioni oltre rimb.
Forfet., cpa e Iva di legge.
Così deciso in Novara, 8 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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