Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
Oggetto del sequestro preventivo (art.321 cod.proc,pen.) può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali.
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
Leggi di più… - 2. Legittimazione all'impugnazione del sequestro preventivo: spetta esclusivamente al Curatore nella bancarotta fraudolenta (Cassazione penale n. 1826/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2001, n. 29797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29797 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 20/06/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 2527
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 12887/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
avverso l'ordinanza del 30/10/1999 del Tribunale di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Nel corso di procedimento relativo ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di orologi con marchio contraffatto e che vede indagati, tra gli altri, tali RI RL e IT NA, il GIP-Tribunale Catania ha disposto sequestro preventivo, a sensi del primo comma dell'art. 321 cpp, di beni di proprietà o in disponibilità degli indagati e in particolare delle quote sociali e dell'azienda commerciale della soc. a r.l. "IN TA". Il Tribunale di Catania - richiesto di riesame da parte di TE Dante, presidente del c.d.a. e socio della società stessa - ha confermato, sostanzialmente sul rilievo che il RI - pur risultando non più nel consiglio di amministrazione in epoca successiva alla consumazione del reato e addirittura cedente di tutte le sue quote (al TE) nell'aprile 1999 - ha agito in completa sinergia con la IT la quale conserva ancora quota (51%) di partecipazione societaria: sicché sussistono concrete ragioni per ritenere che "la libera disponibilità delle cose.... possa consentire di proseguire la condotta illecita".
Con separati ma identici ricorsi sottoscritti dagli avv. Lettieri e Mellia, difensori del Patema, si impugna tale ultima ordinanza con articolazione dei primi tre motivi riguardanti violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) con riferimento agli art.240 C.P., 321, commi 1 e 2 C.P.P. oltre che mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione i quali, per quanto diligentemente esposti, non sono immuni da ripetizioni e ridondanze, per il che è opportuno così riassumerli:
1. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, volta che esso TE non è indagato per alcun reato mentre la compagine sociale, una volta uscito il RI risulta oggi composta da esso TE (94% del capitale),dalla IT (5%) e da tal Di RA (1%), tutti e tre componenti anche il consiglio di amministrazione: non si può, di conseguenza, continuare a supporre che l'azienda sia utilizzata per finalità illecite (in questo senso risultano del tutto astratte le considerazioni svolte dal Tribunale) come non si può pensare alla confiscabilità di cose (quote sociali) appartenenti a persone che non hanno partecipato al reato, a meno che non si dimostri una fittizia intestazione delle stesse;
2. non vi è rapporto di strumentalità necessaria tra le res oggetto del sequestro e il reato, non potendosi tal rapporto configurare in presenza non di una essenzialità ma di mera occasionalità nella utilizzazione di una certa cosa per la consumazione del reato stesso (nel caso, la soc. IN TA svolge attività lecita, occupandosi del commercio di circa 850 articoli vari, dei quali ben 300 sono diversi dagli orologi;
è stata impiegata nella consumazione del reato dal solo RI;
la MI, nel periodo di ulteriore permanenza nella società non ha commesso alcun reato);
il pericolo non ha comunque, i caratteri della concretezza e della attualità come indicati da SS.UU. 1994, Adelio e da obbligatoriamente valutare siccome riguardanti limitazioni di libertà anch'esse costituzionalmente protette: nel caso tali connotati del pericolo non sussistono perché - a parte quanto già detto - la società non produce ma commercia intrattiene normali rapporti con oltre 800 clienti, non si è mai occupata di orologi di valore del tipo di quelli oggetto di contestazione nella sede penale, mentre gli orologi "Time Force" esemplari prodotti in Cina e di scarso valore di mercato, sono stati commercializzati soltanto nel 1997 e nel 1998, e quelli contraffatti sono stati sequestrati in luoghi diversi dai magazzini propri, come del resto è avvenuto per tutti gli altri orologi via via reperiti nel corso delle indagini;
oggi la presenza della IT, socia di minoranza, soggetta naturalmente a controlli e senza autonome capacità decisionali, non rappresenta un elemento di rischio come quello paventato dal giudice della cautela.
Con un quarto subordinato motivo si lamenta che il Tribunale non abbia neppure preso in esame la possibilità di revoca parziale della misura, a sensi degli artt. 275 e 324 cpp, limitandola, proprio in considerazione della mutata realtà aziendale, alle sole quote di pertinenza della IT.
Risultano poi depositati altro "atto d'impugnazione con contestuali motivi in data 7 marzo 2000 a firma degli stessi avvocati e dal tenore non dissimile anche se meno articolato e 'motivi nuovi' in data 12/6/2000 dove si sviluppa soprattutto il punto che il 'periculum in morà è stato dai giudici del merito valutato più in termini di mera presunzione che sul piano di segnali inequivoci che lascino 'prefigurare l'imminente e probabile ripresa dell'attivita' delittuosa".
Osserva questa suprema Corte che il ricorso da esaminare nel suo complesso, è fondato nei limiti di che appresso.
È appena da ricordare intanto che il sequestro preventivo disposto ex primo comma dell'art. 321 C.P.P. può avere ad oggetto qualsiasi bene - a chiunque appartenente, quindi anche a persona estranea al reato - purché si tratti di cosa anche indirettamente collegata al reato e che se lasciata in libera disponibilità può costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri fatti penalmente rilevanti.
Nulla, in particolare, si oppone in tesi allo stesso sequestro di un'intera azienda - definibile, se si vuole, anche in senso civilistico, cioè come complesso di beni organizzati per l'esercizio di impresa (art. 2555 C.C.) - quando vi siano indizi che anche taluno soltanto di tali beni sia, proprio per la sua collocazione strumentale nel complesso, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato. Nè è giuridicamente corretto escludere dalle categorie assoggettabili - come talora sembra essersi fatto in giurisprudenza - le aziende che accanto a traffici illeciti svolgono anche delle normali attività imprenditoriali: ciò sia perché sembra difficile pensare a una cosa che sia utilizzata sempre e soltanto per finalità illecite, sia e soprattutto perché proprio le attività esercitate in parte per scopi legali e come tali apparenti sono intuitivamente fonti di rischi maggiori per la collettività (e la tutela di questa non può non prevalere su quella dell'attività economica). Ne risultano superflui - oltre che non prospettabili in questa sede perché in fatto - tutti i rilievi difensivi circa i connotati della soc. IN TA, il tipo di oggetti commercializzati, la vastità della clientela.
Il sequestro preventivo, inoltre, può riguardare anche le quote o azioni di una società di capitali: essendo le quote o azioni anzitutto rappresentative della misura della partecipazione di ciascun socio alle assemblee e quindi alla formazione della volontà della compagine chiara ne risulta la idoneità del vincolo de quo a impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la consumazione di altri reati attraverso la utilizzazione delle strutture societarie (cfr. in termini sez. 6^, 7/7/1995,Nocerino, dove si chiarisce pure che in casi simili partecipazione alle assemblee e diritto di voto ben possono essere attribuiti al custode nominato in sede penale). Su questi piani, dunque, il provvedimento impugnato va esente da censure anche perché è assodato in sede di merito che almeno per l'epoca alla quale sono riferiti i fatti in contestazione la società operava coi suoi uffici (anche) per la importazione di orologi contraffatti o di parti di essi dall'estero, tanto che ne furono trovati nei magazzini ben 999 con falso marchio "Time Force", insieme con locandine pubblicitarie in rilevante numero (il rilievo che i locali in realtà non appartenevano alla società non è deducibile in questa sede siccome in fatto).
Considerato, peraltro, che l'associazione per delinquere e i reati-scopo risultano contestati "fino al maggio 1998", il giudice del merito - ed è quanto specificamente si lamenta con l'esordio del terzo motivo, oltre che coi motivi aggiunti - avrebbe dovuto preoccuparsi di stabilire sia pure in termini di semplice probabilità, che la libera disponibilità di quelle quote e della stessa azienda costituisse attuale incentivo alla consumazione di altri reati. Una ragione di sospetto certo, poteva e può derivare dalla permanenza della IT nella compagine sociale, sia pure in posizione nettamente minoritaria sul piano formale: ma è elemento che da solo non consente di paventare il "pericolo" considerato dall'art. 321 cpp, soprattutto perché nulla si aggiunge dai giudici del merito circa i rapporti, specie di affari, tra la donna e il TE. Il fatto, piuttosto, che l'attuale (formale) titolarità della quasi totalità delle quote sia in capo a persona (il TE appunto) non risultante tra gli indagati, avrebbe dovuto indurre il Tribunale del riesame alla individuazione di elementi pregnanti in ordine al possibile uso delle quote e quindi dei beni strumentali per la consumazione di altri reati ovvero, ma sembra ipotesi del tutto marginale, per l'aggravamento di quelli già commessi) Tal collegamento cose-attività delittuose può desumersi anche indirettamente per esempio dall'essere le quote o comunque l'azienda tuttora nella disponibilità del RI o di altro indagato per effetto di intestazione fittizia delle quote stesse ovvero a cagione di rapporti tra costoro e il TE e in forza dei quali quest'ultimo possa subire le decisioni dei primi o esserne condizionato;
così come potrebbe risultare utile valutare i motivi della operazione di cessione del rilevante numero di quote, le modalità di pagamento e simili: tenendo in ogni caso presente che istituti giuridici o mezzi probatori di tipo civilistico non possono, in materie come questa, vincolare gli accertamenti propri della sede penale.
Il giudice del rinvio in definitiva, stabilirà se e in che termini la libera disponibilità di tutte o di una parte (rif. anche al quarto motivo subordinato di ricorso) delle cose oggetto del sequestro costituisca nell'attualità taluno dei pericoli considerati dal primo comma dell'art. 321 C.P.P., motivando sulla base di elementi come quelli appena indicati o di quanti altri emergenti dagli atti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001