Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Il sequestro preventivo può essere disposto anche nei confronti del terzo che abbia acquistato in buona fede la proprietà della cosa da sequestrare, purché sia data puntuale dimostrazione che ricorrano in concreto le condizioni legittimanti indicate all'art. 321 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di immobile acquistato da terzi di buona fede presso un soggetto indagato per il delitto di usura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
1 246 /0 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: Camera di consiglio del 9 dicembre 2003 dott. Luigi Sansone Presidente K Bruno Oliva Consigliere K Antonio EF Agrò 14
R.G. n. 24787/03 16 Giovanni Conti H
Nello Rossi Sent. n.1985
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
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sui ricorsi promossi da EF US e UC TI contro l'ordinanza 18 novembre 2001 del Tribunale del riesame di Messina.
Udita la relazione del Consigliere Antonio EF Agrò.
Udito il P.G. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto e in diritto
EF US e UC TI ricorrono contro l'ordinanza in 1. epigrafe con cui il Tribunale del riesame di Messina, in accoglimento dell'appello del p.m., ha disposto il sequestro preventivo di una porzione di fabbricato a loro intestato, acquistato da soggetti indagati d'usura (VI RO e AR IT NI), per quali ultimi detto bene costituiva provento di reato.
3. Fondato è assorbente è il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale del riesame, fraintendendo il senso di una sentenza di ha annullamento con rinvio di questa Corte, a suo tempo adita dal p.m., ritenuto che il sequestro preventivo di immobili, già provento del reato di usura, acquistati da terzi in buona fede, debba essere comunque disposto.
In realtà questa Corte, nell'accogliere il ricorso del p.m., nulla aveva ricavato dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p. che risolve, a favore delle vittime del reato di usura il possibile conflitto tra il diritto alla restituzione ed al risarcimento e quello alla confisca da parte dello
Stato. Questa Corte invece aveva censurato la massima già sostenuta dal Tribunale, opposta a quella oggi adottata, che cioè il sequestro non doveva mai essere disposto nei confronti di terzi in buona fede, osservando che, nonostante il trasferimento del bene, potevano permanere le esigenze che legittimano la misura di cui all'art.321 comma 1 c.p.p. Ciò però non toglieva che tali esigenze dovevano essere puntualmente dimostrate dall'organo dell'accusa, cosa che invece e in tesi implicitamente si esclude nel provvedimento in esame.
E poiché il p.m. nelle varie fasi processuali che hanno caratterizzato la presente vicenda (richiesta di sequestro al GIP, negata, appello al
Tribunale del riesame, respinto, ricorso in Cassazione, annullamento con rinvio, nuovo giudizio del Tribunale del riesame, oggi in discussione) non ha mai palesato quali esigenze concrete legittimino tale sequestro, non dovendosi ulteriormente sacrificare la certezza del possesso dei terzi, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2003 PresidentePrezzo ausone I
Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 20 GEN. 2004 I s Scalla oggi فضوی IL CANCELLIERE C1
Цесе 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Lamentano in primo luogo che nel provvedimento di sequestro a loro carico siano stati in realtà compresi due appartamenti di cui solo uno intestato a loro e che i proprietari dell'altro appartamento, mai identificati dal p.m., non siano stati avvisati dell'udienza dinanzi al
Tribunale del riesame. Di qui la nullità del provvedimento.