Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
Il pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato, che legittima il sequestro preventivo, non può essere individuato nel solo fatto che il bene sia uscito dalla sfera di dominio del soggetto autore del reato, qualora si trovi nella disponibilità del terzo acquirente di buona fede, che abbia adempiuto alle formalità di trasferimento. Il pericolo, in tale ipotesi, deve afferire alla natura stessa del bene, nel senso che occorre valutare se dalla disponibilità e libera circolazione del bene, in quello specifico contesto, siano resi più gravi e duraturi gli effetti dell'illecito penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 24685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24685 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco Presidente del 09/06/2005
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo Consigliere N. 808
Dott. ROTELLA Mario Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 8797/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PR IO N. IL 07/06/1952;
avverso ORDINANZA del 03/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. F. Salzano il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
quanto segue:
PE bastone è indagato per distrazione di beni fallimentari, perché, al fine di trame profitto, riceveva un'autovettura Ferrari di proprietà spa GENESI, pagando il prezzo di E. 40.000, notevolmente inferiore a quello di mercato.
L'auto in questione è stata sottoposta a sequestro preventivo, misura eseguita in danno di CI VI, al quale il PE la aveva venduta.
Il Tribunale di Bari, adito dal CI, con ordinanza 3.12.2004, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal CI, il quale, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione, articolando due motivi: 1) violazione di legge con riferimento all'art. 321 cpp. Egli, acquirente di buona fede, ha ricevuto la Ferrari dal PE e ha regolarmente pagato (e documentato) il prezzo, che deve ritenersi adeguato. Il sequestro preventivo può essere adottato quando la disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, ebbene il provvedimento di sequestro è contraddicono perché il CI fu nominato custode con facoltà d'uso. Inoltre nessuna prospettiva di recupero del bene è seriamente coltivabile, atteso che esso è stato validamente ed efficacemente trasferito ad acquirente di buona fede, 2) violazione di legge con riferimento all'art 232 LF. Il IN ha avuto modo di dimostrare che il prezzo pagato era di gran lunga superiore a quello dichiarato dalla società fallita e il CI inoltre non era a conoscenza delle vicende relative ai precedenti trasferimenti dell'auto. Il sequestro (a garanzia di un preteso credito di E. 70.000) avrebbe dunque dovuto colpire beni di pertinenza del IN e non l'auto in (regolare) proprietà del CI. La prima censura è fondata. È noto che il sequestro preventivo può essere operato anche su beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati (ASN 199904496- RV 2114033). L'esigenza di prevenzione, infatti, ben può imporre di adottare la misura ogni qual volta un bene-quale che sia la persona che ne dispone - possa costituire strumento attraverso il quale le conseguenze del reato vengono aggravate o protratte nel tempo. Tuttavia, quando il bene stesso sia nella disponibilità del terzo acquirente di buona fede (e che abbia adempiuto alle formalità del trasferimento), il pericolo di aggravamento o protrazione nel tempo delle conseguenze del reato non può identificarsi semplicemente con il fatto che il bene sia uscito dalla sfera del soggetto che ha commesso il reato stesso (con conseguente possibilità che ne divenga impossibile il recupero), ma deve essere attinente alla stessa natura della res, la cui disponibilità e libertà di circolazione (in quel preciso contesto) possa, appunto, rendere più gravi o più duraturi gli effetti dell'illecito penale. Insomma, la finalità impeditiva, in tal caso, è correlata non con il semplice passaggio di proprietà del bene, ma con la pericolosità, assoluta o relativa (vale a dire rapportata alla situazione temporale e ambientale), della cosa, passata nella disponibilità del terzo. La ragione è evidente: se il trasferimento a terzi non ha costituito modalità di consumazione del reato, esso costituisce un postfatto rispetto alla attività penalmente rilevante.
Diverso è, ovviamente, il caso in cui i beni siano solo formalmente intestati ad altra persona (sai. non all'indagato o imputato). In tal caso occorrerà tuttavia dimostrare la fittizietà dell'intestazione (ASN 200106365 - RV 219062), cosa che non risulta essere stata fatta nel caso in esame, posto che il TDR si limita a formulare meri sospetti che, a quanto si comprende, trovano radice semplicemente nel fatto che CI e IN erano in rapporti anche prima che avvenisse la vendita della Ferrari.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio perché il competente Collegio cautelare accerti la eventuale sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del sequestro preventivo a beni passati in proprietà di terza persona, rispetto all'autore del reato. La seconda censura resta assorbita.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2005