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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1649/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1649/2020
promossa da:
CF: rappresentata e difesa dall'avv. ADINOLFI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF: , nella qualità di mandataria e Controparte_1 P.IVA_2
procuratrice della società cessionaria rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. DE TILLA CATERINA CF: C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 1744/2020 pubblicata il 18.02.2020 Il Tribunale di Napoli rigettava sia la domanda della società attrice di accertamento della Parte_2
nullità per usurarietà ex art. 1815 cc della clausola determinativa degli interessi comprensivi di quelli di mora relativa al contratto di mutuo ipotecario da essa concluso con il Banco di Napoli in data 20.01.2011 per l'importo di €
712.000,00, sia, conseguentemente, la domanda di condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari per il mutuo contratto quantificate in € 168.418,90.
A fondamento della decisione il Tribunale, per quanto interessa e rileva in questa sede, riteneva in via preliminare la non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura e la possibilità di compiere tale accertamento solo in via autonoma e separata per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori.
Osservava ancora che, nel caso di specie, la società attrice aveva allegato la usurarietà del tasso di mora nonostante la banca non avesse mai applicato in concreto gli interessi moratori al rapporto di mutuo in oggetto, laddove invece per aversi detta violazione della legge antiusura non è sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo altresì che il tasso di mora di cui si deduca la usurarietà sia stato effettivamente applicato. Sosteneva a riguardo che, difatti, il tasso di interesse di mora, diversamente da quello corrispettivo remunerativo del capitale concesso in godimento e di certo applicato per tutta la durata del rapporto in quanto conglobato in ciascuna rata, assolve invece una funzione sostanzialmente risarcitoria per cui assume rilievo, con riguardo alla normativa antiusura, solo nel caso eventuale in cui la clausola negoziale che lo prevede pagina 2 di 7 sia applicata. Rilevava ancora che il CTU aveva evidenziato tale mancata applicazione nel caso in esame degli interessi moratori e che, comunque, essi autonomamente considerati non avevano superato il tasso soglia antiusura.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società mutuataria censurando, con un primo motivo, che il giudice si fosse appiattito alle risultanze della CTU senza fornire una dettagliata risposta alle critiche e censure ad essa mosse dalla parte attrice.
Con un secondo motivo di gravame criticava la decisione del Tribunale in relazione alle conseguenze, asseritamente erronee e contrarie alla legge, che il primo giudice avrebbe tratto dalla dichiarata non cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, laddove, in particolare, non avrebbe tenuto conto che il
TAGM, costituente il parametro di base per accertare la usurarietà o meno degli interessi, viene determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale erogato nonché delle spese collegate all'operazione che contribuisco a determinare il costo totale del finanziamento.
Con un terzo ed ultimo motivo di appello impugnava la decisione del giudice laddove, ritenendo necessaria, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia antiusura, la concreta applicazione dell'interesse moratorio, non interpretava correttamente l'art. 1815 cc secondo il quale il giudizio di usurarietà prescinderebbe dall'eventuale applicazione in concreto dell'interesse di mora, essendo sufficiente, per aversi nullità, la mera pattuizione di detto interesse moratorio usurario senza la necessità che si concretizzi la fase patologica del rapporto ovvero l'inadempimento del mutuatario da cui discende l'addebito in concreto di tali interessi moratori.
Si costituiva la la quale contestava quanto dedotto Controparte_3
dall'appellante ed i motivi posti a fondamento del gravame, chiedendo in via pagina 3 di 7 principale nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Appare opportuna la trattazione unitaria dei motivi di appello sopra indicati in considerazione della stretta connessione logico-giuridica delle questioni ad essi sottese.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le stesse ragioni già espresse da questa Corte e da questa sezione in recenti sentenze con le quali sono state decise fattispecie analoghe, ed a cui si rimanda (vedi sent. n.
2448/2024 del 04.06.2024, sentenze nn.ri 3841 e 3842/2024 del 30.09.2024).
In vero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate e del tutto autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate del mutuo (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria del capitale prestato in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali trovando applicazione solo nel caso patologico di ritardo nel pagamento delle rate da parte del mutuatario, svolgendo una funzione diversa ovvero sostanzialmente risarcitoria del danno ingiusto cagionato al mutuante da detto inadempimento di controparte .
Ciò premesso, se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc, dall'altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla pagina 4 di 7 sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato. Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pacificamente intrasoglia come quelli di specie, e dunque legittimi e non usurari.
Ancora, poiché nel caso di specie risulta pacifico che la società mutuataria ha versato i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo da essa pagate, mentre non hanno mai trovato applicazione (e dunque non sono suscettibili di restituzione) gli interessi moratori convenzionali che presuppongono l'inadempimento del mutuatario ovvero il ritardo nel pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite (inadempimento mai addebitato nel caso di specie dalla banca al cliente), è dunque evidente, stante la predetta autonomia degli interessi corrispettivi e moratori, che la domanda di restituzione, ex art. 1815 comma 2 cc, degli interessi versati (che si ripete nel caso in esame sono solo quelli corrispettivi) per pretesa nullità degli stessi è totalmente infondata, risultando non contestato e comprovato dalle stesse risultanze della CTU che tali interessi corrispettivi avevano pacificamente nella fattispecie “de quo” un tasso inferiore a quello soglia di cui alla legge antiusura ed erano dunque validi e legittimi.
Tale determinante e preliminare statuizione assorbe ogni altra questione sollevata dall'appellante, comprese quelle relative ai criteri da seguirsi per la determinazione del superamento o meno da parte degli interessi moratori del tasso soglia antiusura, e rende quindi superflua ogni valutazione a riguardo.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio della banca appellata seguono la soccombenza della società appellante e si liquidano a carico di pagina 5 di 7 quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,00 ad
€ 260.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante (già ) ha l'obbligo di versare Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1744/2020 pubblicata il 18.02.2020 del Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante (già ) al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata , delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante (già Parte_1
) di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 27.02.2025
pagina 6 di 7 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1649/2020
promossa da:
CF: rappresentata e difesa dall'avv. ADINOLFI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI CF: C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF: , nella qualità di mandataria e Controparte_1 P.IVA_2
procuratrice della società cessionaria rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. DE TILLA CATERINA CF: C.F._2
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 1744/2020 pubblicata il 18.02.2020 Il Tribunale di Napoli rigettava sia la domanda della società attrice di accertamento della Parte_2
nullità per usurarietà ex art. 1815 cc della clausola determinativa degli interessi comprensivi di quelli di mora relativa al contratto di mutuo ipotecario da essa concluso con il Banco di Napoli in data 20.01.2011 per l'importo di €
712.000,00, sia, conseguentemente, la domanda di condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari per il mutuo contratto quantificate in € 168.418,90.
A fondamento della decisione il Tribunale, per quanto interessa e rileva in questa sede, riteneva in via preliminare la non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura e la possibilità di compiere tale accertamento solo in via autonoma e separata per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori.
Osservava ancora che, nel caso di specie, la società attrice aveva allegato la usurarietà del tasso di mora nonostante la banca non avesse mai applicato in concreto gli interessi moratori al rapporto di mutuo in oggetto, laddove invece per aversi detta violazione della legge antiusura non è sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo altresì che il tasso di mora di cui si deduca la usurarietà sia stato effettivamente applicato. Sosteneva a riguardo che, difatti, il tasso di interesse di mora, diversamente da quello corrispettivo remunerativo del capitale concesso in godimento e di certo applicato per tutta la durata del rapporto in quanto conglobato in ciascuna rata, assolve invece una funzione sostanzialmente risarcitoria per cui assume rilievo, con riguardo alla normativa antiusura, solo nel caso eventuale in cui la clausola negoziale che lo prevede pagina 2 di 7 sia applicata. Rilevava ancora che il CTU aveva evidenziato tale mancata applicazione nel caso in esame degli interessi moratori e che, comunque, essi autonomamente considerati non avevano superato il tasso soglia antiusura.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società mutuataria censurando, con un primo motivo, che il giudice si fosse appiattito alle risultanze della CTU senza fornire una dettagliata risposta alle critiche e censure ad essa mosse dalla parte attrice.
Con un secondo motivo di gravame criticava la decisione del Tribunale in relazione alle conseguenze, asseritamente erronee e contrarie alla legge, che il primo giudice avrebbe tratto dalla dichiarata non cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori, laddove, in particolare, non avrebbe tenuto conto che il
TAGM, costituente il parametro di base per accertare la usurarietà o meno degli interessi, viene determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale erogato nonché delle spese collegate all'operazione che contribuisco a determinare il costo totale del finanziamento.
Con un terzo ed ultimo motivo di appello impugnava la decisione del giudice laddove, ritenendo necessaria, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia antiusura, la concreta applicazione dell'interesse moratorio, non interpretava correttamente l'art. 1815 cc secondo il quale il giudizio di usurarietà prescinderebbe dall'eventuale applicazione in concreto dell'interesse di mora, essendo sufficiente, per aversi nullità, la mera pattuizione di detto interesse moratorio usurario senza la necessità che si concretizzi la fase patologica del rapporto ovvero l'inadempimento del mutuatario da cui discende l'addebito in concreto di tali interessi moratori.
Si costituiva la la quale contestava quanto dedotto Controparte_3
dall'appellante ed i motivi posti a fondamento del gravame, chiedendo in via pagina 3 di 7 principale nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Appare opportuna la trattazione unitaria dei motivi di appello sopra indicati in considerazione della stretta connessione logico-giuridica delle questioni ad essi sottese.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le stesse ragioni già espresse da questa Corte e da questa sezione in recenti sentenze con le quali sono state decise fattispecie analoghe, ed a cui si rimanda (vedi sent. n.
2448/2024 del 04.06.2024, sentenze nn.ri 3841 e 3842/2024 del 30.09.2024).
In vero, come correttamente evidenziato dal primo giudice, gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate e del tutto autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate del mutuo (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria del capitale prestato in considerazione della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali trovando applicazione solo nel caso patologico di ritardo nel pagamento delle rate da parte del mutuatario, svolgendo una funzione diversa ovvero sostanzialmente risarcitoria del danno ingiusto cagionato al mutuante da detto inadempimento di controparte .
Ciò premesso, se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc, dall'altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla pagina 4 di 7 sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato. Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pacificamente intrasoglia come quelli di specie, e dunque legittimi e non usurari.
Ancora, poiché nel caso di specie risulta pacifico che la società mutuataria ha versato i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo da essa pagate, mentre non hanno mai trovato applicazione (e dunque non sono suscettibili di restituzione) gli interessi moratori convenzionali che presuppongono l'inadempimento del mutuatario ovvero il ritardo nel pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite (inadempimento mai addebitato nel caso di specie dalla banca al cliente), è dunque evidente, stante la predetta autonomia degli interessi corrispettivi e moratori, che la domanda di restituzione, ex art. 1815 comma 2 cc, degli interessi versati (che si ripete nel caso in esame sono solo quelli corrispettivi) per pretesa nullità degli stessi è totalmente infondata, risultando non contestato e comprovato dalle stesse risultanze della CTU che tali interessi corrispettivi avevano pacificamente nella fattispecie “de quo” un tasso inferiore a quello soglia di cui alla legge antiusura ed erano dunque validi e legittimi.
Tale determinante e preliminare statuizione assorbe ogni altra questione sollevata dall'appellante, comprese quelle relative ai criteri da seguirsi per la determinazione del superamento o meno da parte degli interessi moratori del tasso soglia antiusura, e rende quindi superflua ogni valutazione a riguardo.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio della banca appellata seguono la soccombenza della società appellante e si liquidano a carico di pagina 5 di 7 quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,00 ad
€ 260.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante (già ) ha l'obbligo di versare Parte_1 Parte_2
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1744/2020 pubblicata il 18.02.2020 del Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante (già ) al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata , delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante (già Parte_1
) di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 27.02.2025
pagina 6 di 7 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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