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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Lampasi (C.F. – PEC: CodiceFiscale_1
Email_1
Appellante
E
(già (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Agostino (C.F.
– PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Vittorio De Franco in Catanzaro alla Via Milelli, 34
Appellata
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione, anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato per i motivi espressi, contrariis rejectiis, accogliere il proposto gravame per i motivi di cui in premessa e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Vibo Valentia, n 1117/2019 pubblicata il 6/12/19 RG 371/10 G. dott. Romano, notificata in data 10/12/2019, per i motivi esposti, così provvedere:
1) in via preliminare, accettare e dichiarare la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam per come espresso in premessa e per 1'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
488/2009 emesso da1 Tribunale di Vibo Valentia, in persona del g. dott. Paglionico, in data
11/12/2009, depositato in data 15/12/09 e notificato in data 11/01/2010; ove riproposta,in ogni caso, dichiarare inammissibile la richiesta di ingiunzione sotto i1 profilo de1l'indebito arricchimento in quanto domanda nuova per i motivi esposti e per l'effetto revocare i1 decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, nel caso il sig. Giudice dovesse considerare valido i1 contratto stipulato tra le parti in causa, accertare e dichiarare che l'importo ingiunto non è dovuto per inadempimento della società opposta per le motivazioni esposte in atti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) ove proposta,in via ancora più gradata, laddove dovesse considerare ammissibile la domanda di indebito arricchimento, rigettare comunque la stessa per inesistenza dei presupposti di legge e in particolare del riconoscimento della utilitas;
4) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare la . a1 Parte_2 risarcimento danni a qualsiasi titolo causati al per le condotte descritte in Parte_1 atti e quantificati in € 37.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
5) Condannare la società opposta alle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizi;
6) In caso di mancato accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione delle spese di lite determinandoli in € 4835,00;”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, disattesa la richiesta di sospensiva:
1) rigettare in toto l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata;
2) rigettare, comunque, la domanda riconvenzionale di inadempimento formulata da controparte perché infondata in fatto e diritto e non provata;
3) In subordine, qualora dovesse essere dichiarato nullo il contratto stipulato tra le parti, voglia,
l'Ecc.ma Corte, condannare il in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore al pagamento, in favore della (già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma ingiunta o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e conforme a giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041
e ss. c.c. oltre interessi e rivalutazione.
Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 gennaio 2020, con indicazione della udienza di comparizione del 14 maggio 2020, il ha proposto appello avvero Parte_1 la sentenza n. 1117/2019, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 5 dicembre 2019, pubblicata in data 6 dicembre 2019, notificata a mezzo PEC al procuratore costituito in primo grado in data 12 dicembre 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2019, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 11 dicembre 2009 – avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro € 17.166,66 in favore di a titolo Controparte_1 di competenze maturate per l'attività professionale espletata in favore del medesimo e Pt_1 consistita nella gestione delle banca dati dei cittadini per la riscossione dei tributi ICI – con conseguente sua conferma e dichiarazione di esecutorietà, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite1.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di invalidità del contratto tra l' Locale e la società Pt_3 opposta per mancanza di forma scritta nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento della società opposta, affermando che:
• gli atti amministrativi adottati - delibera e determina - soddisfacevano i requisiti di trasparenza e copertura finanziaria, con conseguente validità del rapporto;
• le testimonianze addotte dal erano risultate contraddittorie e non erano Pt_1 valse a dimostrare la irregolarità del funzionamento del software installato e l'inesatta esecuzione del contratto;
• erano emersi, a contrario, dalla documentazione prodotta dalla società, rapporti di intervento firmati e timbrati dal dipendente della società opposta e dal 1 Questo il dispositivo:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Respinge l'opposizione spiegata dal , in persona del legale rappresentante pro tempore e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 488/2009 – emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
2. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 488/2009 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia
3. Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano, CP_1 secondo i criteri indicati in motivazione, in €7.254,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute, ed € 68,61 per spese, con distrazione in favore del procuratore costituito, avvocato Francesco Agostino, dichiaratosi antistatario.” rappresentante del attestanti la dimostrazione dell'avvenuta consegna dei Pt_1 documenti e il collaudo del software.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto tre ampi e articolati motivi, con i quali ha lamentato l'errore del giudice di prime cure:
1. per aver ritenuto valido il contratto seppur violativo degli artt. 16 e 17 del R.D. n.
2440/1923 nonché il T.U.E.L. vigente ratione temporis per assenza della forma scritta, non potendo essere ritenuti sufficienti la delibera e la determina, in quanto atti interni e non negoziali;
2. per aver mal interpretato i fatti di causa e le ragioni poste a sostegno dell'opposizione, in virtù di una inesatta valutazione delle prove testimoniali raccolte e dei documenti prodotti, a suo dire dimostrativi dell'inadempimento della odierna appellata, con conseguente riproposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
3. per aver erroneamente applicato il D.M. n. 37/2018 nella determinazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 15 aprile 2020 si è costituita la che, Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della denunciata infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 12 giugno 2020, in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 26 maggio 2020, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando all'udienza del 26 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 9 luglio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che pure in difetto di redazione di un contratto, uno actu, sottoscritto tra le parti per l'erogazione dei servizi commissionati a l'emanazione di una delibera Controparte_1 di incarico e di una determina in tal senso resa dal responsabile di settore, con individuazione delle somme da corrispondere ed imputazione del capitolo di bilancio di relativo addebito, fosse sufficiente a garantire il rispetto delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del Regio Decreto
2440/1923 e dunque a determinare la validità del rapporto intercorso tra le parti.
Il motivo d'appello, che ha radicalmente sottoposto a critica la decisione in parte qua, si profila fondato.
Ed invero, per come analiticamente e diffusamente riportato dalla parte appellante, da ultimo anche nella comparsa conclusionale, “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam , non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione
(costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera per accettazione da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria” (Cass. Civ. Sez. II, 22 agosto 2025 , n. 23699).
Ed ancora: “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto, pena la nullità; questa forma scritta è vista come strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, nell'interesse dei cittadini e della stessa amministrazione. Non è consentita alcuna convalida o ratifica successiva e la volontà della PA deve essere manifestata in un unico documento con le clausole specifiche del rapporto. Il contratto privo della forma scritta
è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria” (Cass. Civ. Sez. I, 17 giugno 2025, n.
16240)
I principi sopra richiamati appaiono ormai consolidati, non risultando scalfiti dalla analitica ricostruzione operata dalla Difesa della Società opposta in rapporto alla dinamica del rapporto e alle motivazioni che condussero alla emanazione della determina e della delibera.
Tantomeno, può avere spazio di positiva valutazione il portato di pronunce più risalenti nel tempo, e come visto superate da quelle – condivisibili – più recenti, in tema di inefficace formazione progressiva dell'accordo mediante scambio di atti tra le parti. Tanto vale, di per sé solo, a determinare l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto, evidentemente reso sulla base di fatture emesse sulla scorta di prestazioni dedotte in un contratto nullo e, come tale, inefficace.
Quanto precede, in tutta evidenza, priva di rilievo tutte le ulteriori questioni in ordine alla denunciata non corretta valutazione dei fatti di causa e in punto di inadempimento della odierna appellata.
Ed evidentemente, nega spazio di valutazione alla subordinata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento nei termini avanzati dall'appellante.
Quel che sopravvive, invece, attiene alla domanda, anch'essa proposta in via subordinata ed ancora oggi coltivata, avanzata dalla e tesa ad ottenere – a fronte della ritenuta Controparte_1 nullità del contratto stipulato tra le parti – la condanna del al pagamento, in Parte_1 suo favore della “della somma ingiunta o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e conforme a giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 e ss. c.c. oltre interessi e rivalutazione”.
Non sussistono dubbi sulla ammissibilità, in questa sede, della relativa domanda, proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata e a fronte di specifica richiesta in tal senso formulata in primo grado con la prima comparsa di costituzione.
Né sussistono dubbi circa l'astratta proponibilità della domanda di indebito arricchimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In questa sede appare solo il caso di richiamare il noto orientamento della Suprema Corte,
a mente del quale "è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c. c. proposta, in via subordinata, (finanche) con la prima memoria ex art. 183 c. p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata" (Cass. Civ. Sez. Un. 13 settembre 2018 n.
22404).
Né si rileva, in caso di specie, una indebita estensione del thema decidendum con allegazione di questioni estranee alla primigenia domanda.
Tanto posto in punto di astratta ammissibilità della domanda dal punto di vista processuale, occorre verificare se essa possa essere utilmente avanzata a fronte della tesi circa la sussistenza di azione normativamente dettata contro il funzionario responsabile della attivazione della fornitura.
A tal fine, la Difesa del impugnane – che ha preso diligentemente in esame sin Pt_1 dall'atto di citazione in appello la possibile proposizione ex adverso dell'actio de in rem verso – ha sostenuto che, in tema di obbligazioni degli Enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente,
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025).
La tesi non ha pregio, posto che “l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5480 del
29/02/2024).
E tanto ricorre nel caso di specie, alla luce di quanto sopra messo in evidenza in ordine all'emanazione di una delibera di incarico e di una determina in tal senso resa dal responsabile di settore, con individuazione delle somme da corrispondere ed imputazione del capitolo di bilancio di relativo addebito.
In definitiva, ammissibile si presenta l'azione ex art. 2041 c.c. avanzata da Controparte_1 nei confronti del Parte_1
Tanto impone di valutarla in punto di merito.
È allora il caso di ricordare che può essere riconosciuto l'indennizzo al soggetto che abbia subito, sine causa, un depauperamento del suo patrimonio a fronte di un arricchimento del soggetto beneficiario della sua prestazione.
In questo quadro, in disparte la qualità pubblica o privata del beneficiario, elemento necessario si profila il suo “arricchimento”.
La dimostrazione di esso, in tutta evidenza, spetta al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c.
Ferma la non necessarietà del riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
Si tratta di regula iuris espressamente richiamata dalla Suprema Corte: “… ciò che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento da parte del giudice non incorre nei limiti di cognizione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa” (Cass. Civ. Sez. Un., 26 maggio 2015 n. 10798, in motivazione punto 4.2).
Nella vicenda che occupa, la dimostrazione dell'arricchimento del Parte_1 ricorre.
Non è infatti in questione che il citato Ente Locale abbia utilizzato i dati ricevuti dalla elaborazione compiuta dalla per come anche validato da verbale di collaudo compiuto CP_1 in data 6 maggio 2008 del software all'uopo predisposto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti
(doc. n° 22 del fascicolo di primo grado della : “il collaudo di tutto quanto sopra CP_1 riportato ha dato esito positivo quindi si rileva che tutte le condizioni del progetto offerto risultano adempiute”.
Né appare contestato che del programma e dei dati elaborati l'Ente Locale abbia fatto uso.
Appare significativo rilevare quanto dichiarato all'udienza del 22 maggio 2012 dal Dott.
, funzionario in servizio presso l'Ente locale sino al 2008: “Fino a quando c'ero io, non ho Per_1 rilevato alcun problema nel funzionamento del software installato dalla … io non ho CP_1 riscontrato alcun disservizio, nemmeno in termini di stampa …Come già detto, il software è stato installato quando c'ero io e ho visto il collaudo;
all'epoca funzionava e lo usava il tecnico comunale”.
D'altro canto, è agli atti proposta di dilazione dei pagamenti rivendicati dalla CP_1
a firma del sindaco del Comune di in sei rate mensili a partire da marzo 2008 (doc.
[...] Pt_1
n. 18 e doc. n.19 del fascicolo di primo grado della opposta, con documentato versamento della prima soltanto).
Sulla scorta di tanto la domanda spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dalla odierna appellata merita di essere accolta.
Giova allora osservare che “L'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Civ. Sez. Lav. 18 marzo 2024 n. 7178).
In ossequio al principio da ultimo menzionato, la Corte stima nella misura del 50% del compenso pattuito il valore dell'indennizzo liquidabile, tenuto conto del depauperamento subito dalla società opposta per le spese necessarie alla produzione del software e dei margini generalmente ritraibili dalle aziende produttrici di programmi informatici.
In tale misura deve disporsi la condanna del essa corrisponde ad euro Parte_1
€ 8.583,33.
Su tale somma, a decorrere dalla data del collaudo, unico dato temporale certo disponibile in ordine alla utilizzazione della prestazione dedotta, devono essere applicati gli interessi legali;
e posto che l'indennizzo va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, gli interessi dovranno essere computati al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno (Cass. Civ. Sez. III, 28 gennaio 2013 n. 1889; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 35480 del 2/12/2022).
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le determinazioni accessorie
L'esito del giudizio impone di condannare il al pagamento delle spese Parte_1 processuali nella misura della metà, sia per ciò che attiene al primo che al secondo grado di giudizio;
vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 26.000, parametro medio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 9 gennaio 2020, avverso la sentenza n. 1117/2019, emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia in data 5 dicembre 2019, pubblicata in data 6 dicembre 2019, notificata in data 10 dicembre 2019, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza
1.a) - revoca il decreto ingiuntivo n. 488/2009 emesso da1 Tribunale di Vibo Valentia in data 11 dicembre 2009;
1.b) - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1 condanna il al pagamento in suo favore della somma di euro € Parte_1
8.583,33, oltre interessi sulla somma rivalutata di anno in anno dal 6 maggio 2008 alla data odierna;
2) condanna il al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, quantificate nella già dimidiata misura di euro per onorari 2.538,50 per il primo grado e di euro 2.905,50 per onorari per il secondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Lampasi (C.F. – PEC: CodiceFiscale_1
Email_1
Appellante
E
(già (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Agostino (C.F.
– PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Vittorio De Franco in Catanzaro alla Via Milelli, 34
Appellata
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione, anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato per i motivi espressi, contrariis rejectiis, accogliere il proposto gravame per i motivi di cui in premessa e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Vibo Valentia, n 1117/2019 pubblicata il 6/12/19 RG 371/10 G. dott. Romano, notificata in data 10/12/2019, per i motivi esposti, così provvedere:
1) in via preliminare, accettare e dichiarare la nullità del contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam per come espresso in premessa e per 1'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
488/2009 emesso da1 Tribunale di Vibo Valentia, in persona del g. dott. Paglionico, in data
11/12/2009, depositato in data 15/12/09 e notificato in data 11/01/2010; ove riproposta,in ogni caso, dichiarare inammissibile la richiesta di ingiunzione sotto i1 profilo de1l'indebito arricchimento in quanto domanda nuova per i motivi esposti e per l'effetto revocare i1 decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, nel caso il sig. Giudice dovesse considerare valido i1 contratto stipulato tra le parti in causa, accertare e dichiarare che l'importo ingiunto non è dovuto per inadempimento della società opposta per le motivazioni esposte in atti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) ove proposta,in via ancora più gradata, laddove dovesse considerare ammissibile la domanda di indebito arricchimento, rigettare comunque la stessa per inesistenza dei presupposti di legge e in particolare del riconoscimento della utilitas;
4) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare la . a1 Parte_2 risarcimento danni a qualsiasi titolo causati al per le condotte descritte in Parte_1 atti e quantificati in € 37.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
5) Condannare la società opposta alle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizi;
6) In caso di mancato accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione delle spese di lite determinandoli in € 4835,00;”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, disattesa la richiesta di sospensiva:
1) rigettare in toto l'appello con conferma integrale della sentenza impugnata;
2) rigettare, comunque, la domanda riconvenzionale di inadempimento formulata da controparte perché infondata in fatto e diritto e non provata;
3) In subordine, qualora dovesse essere dichiarato nullo il contratto stipulato tra le parti, voglia,
l'Ecc.ma Corte, condannare il in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore al pagamento, in favore della (già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma ingiunta o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e conforme a giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041
e ss. c.c. oltre interessi e rivalutazione.
Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 gennaio 2020, con indicazione della udienza di comparizione del 14 maggio 2020, il ha proposto appello avvero Parte_1 la sentenza n. 1117/2019, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 5 dicembre 2019, pubblicata in data 6 dicembre 2019, notificata a mezzo PEC al procuratore costituito in primo grado in data 12 dicembre 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2019, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 11 dicembre 2009 – avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro € 17.166,66 in favore di a titolo Controparte_1 di competenze maturate per l'attività professionale espletata in favore del medesimo e Pt_1 consistita nella gestione delle banca dati dei cittadini per la riscossione dei tributi ICI – con conseguente sua conferma e dichiarazione di esecutorietà, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite1.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di invalidità del contratto tra l' Locale e la società Pt_3 opposta per mancanza di forma scritta nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento della società opposta, affermando che:
• gli atti amministrativi adottati - delibera e determina - soddisfacevano i requisiti di trasparenza e copertura finanziaria, con conseguente validità del rapporto;
• le testimonianze addotte dal erano risultate contraddittorie e non erano Pt_1 valse a dimostrare la irregolarità del funzionamento del software installato e l'inesatta esecuzione del contratto;
• erano emersi, a contrario, dalla documentazione prodotta dalla società, rapporti di intervento firmati e timbrati dal dipendente della società opposta e dal 1 Questo il dispositivo:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Respinge l'opposizione spiegata dal , in persona del legale rappresentante pro tempore e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 488/2009 – emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
2. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 488/2009 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia
3. Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano, CP_1 secondo i criteri indicati in motivazione, in €7.254,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute, ed € 68,61 per spese, con distrazione in favore del procuratore costituito, avvocato Francesco Agostino, dichiaratosi antistatario.” rappresentante del attestanti la dimostrazione dell'avvenuta consegna dei Pt_1 documenti e il collaudo del software.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto tre ampi e articolati motivi, con i quali ha lamentato l'errore del giudice di prime cure:
1. per aver ritenuto valido il contratto seppur violativo degli artt. 16 e 17 del R.D. n.
2440/1923 nonché il T.U.E.L. vigente ratione temporis per assenza della forma scritta, non potendo essere ritenuti sufficienti la delibera e la determina, in quanto atti interni e non negoziali;
2. per aver mal interpretato i fatti di causa e le ragioni poste a sostegno dell'opposizione, in virtù di una inesatta valutazione delle prove testimoniali raccolte e dei documenti prodotti, a suo dire dimostrativi dell'inadempimento della odierna appellata, con conseguente riproposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
3. per aver erroneamente applicato il D.M. n. 37/2018 nella determinazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 15 aprile 2020 si è costituita la che, Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della denunciata infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 12 giugno 2020, in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 26 maggio 2020, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando all'udienza del 26 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 9 luglio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che pure in difetto di redazione di un contratto, uno actu, sottoscritto tra le parti per l'erogazione dei servizi commissionati a l'emanazione di una delibera Controparte_1 di incarico e di una determina in tal senso resa dal responsabile di settore, con individuazione delle somme da corrispondere ed imputazione del capitolo di bilancio di relativo addebito, fosse sufficiente a garantire il rispetto delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del Regio Decreto
2440/1923 e dunque a determinare la validità del rapporto intercorso tra le parti.
Il motivo d'appello, che ha radicalmente sottoposto a critica la decisione in parte qua, si profila fondato.
Ed invero, per come analiticamente e diffusamente riportato dalla parte appellante, da ultimo anche nella comparsa conclusionale, “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam , non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione
(costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera per accettazione da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria” (Cass. Civ. Sez. II, 22 agosto 2025 , n. 23699).
Ed ancora: “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto, pena la nullità; questa forma scritta è vista come strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, nell'interesse dei cittadini e della stessa amministrazione. Non è consentita alcuna convalida o ratifica successiva e la volontà della PA deve essere manifestata in un unico documento con le clausole specifiche del rapporto. Il contratto privo della forma scritta
è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria” (Cass. Civ. Sez. I, 17 giugno 2025, n.
16240)
I principi sopra richiamati appaiono ormai consolidati, non risultando scalfiti dalla analitica ricostruzione operata dalla Difesa della Società opposta in rapporto alla dinamica del rapporto e alle motivazioni che condussero alla emanazione della determina e della delibera.
Tantomeno, può avere spazio di positiva valutazione il portato di pronunce più risalenti nel tempo, e come visto superate da quelle – condivisibili – più recenti, in tema di inefficace formazione progressiva dell'accordo mediante scambio di atti tra le parti. Tanto vale, di per sé solo, a determinare l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto, evidentemente reso sulla base di fatture emesse sulla scorta di prestazioni dedotte in un contratto nullo e, come tale, inefficace.
Quanto precede, in tutta evidenza, priva di rilievo tutte le ulteriori questioni in ordine alla denunciata non corretta valutazione dei fatti di causa e in punto di inadempimento della odierna appellata.
Ed evidentemente, nega spazio di valutazione alla subordinata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento nei termini avanzati dall'appellante.
Quel che sopravvive, invece, attiene alla domanda, anch'essa proposta in via subordinata ed ancora oggi coltivata, avanzata dalla e tesa ad ottenere – a fronte della ritenuta Controparte_1 nullità del contratto stipulato tra le parti – la condanna del al pagamento, in Parte_1 suo favore della “della somma ingiunta o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e conforme a giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 e ss. c.c. oltre interessi e rivalutazione”.
Non sussistono dubbi sulla ammissibilità, in questa sede, della relativa domanda, proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata e a fronte di specifica richiesta in tal senso formulata in primo grado con la prima comparsa di costituzione.
Né sussistono dubbi circa l'astratta proponibilità della domanda di indebito arricchimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In questa sede appare solo il caso di richiamare il noto orientamento della Suprema Corte,
a mente del quale "è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c. c. proposta, in via subordinata, (finanche) con la prima memoria ex art. 183 c. p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata" (Cass. Civ. Sez. Un. 13 settembre 2018 n.
22404).
Né si rileva, in caso di specie, una indebita estensione del thema decidendum con allegazione di questioni estranee alla primigenia domanda.
Tanto posto in punto di astratta ammissibilità della domanda dal punto di vista processuale, occorre verificare se essa possa essere utilmente avanzata a fronte della tesi circa la sussistenza di azione normativamente dettata contro il funzionario responsabile della attivazione della fornitura.
A tal fine, la Difesa del impugnane – che ha preso diligentemente in esame sin Pt_1 dall'atto di citazione in appello la possibile proposizione ex adverso dell'actio de in rem verso – ha sostenuto che, in tema di obbligazioni degli Enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente,
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12943 del 14/05/2025).
La tesi non ha pregio, posto che “l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5480 del
29/02/2024).
E tanto ricorre nel caso di specie, alla luce di quanto sopra messo in evidenza in ordine all'emanazione di una delibera di incarico e di una determina in tal senso resa dal responsabile di settore, con individuazione delle somme da corrispondere ed imputazione del capitolo di bilancio di relativo addebito.
In definitiva, ammissibile si presenta l'azione ex art. 2041 c.c. avanzata da Controparte_1 nei confronti del Parte_1
Tanto impone di valutarla in punto di merito.
È allora il caso di ricordare che può essere riconosciuto l'indennizzo al soggetto che abbia subito, sine causa, un depauperamento del suo patrimonio a fronte di un arricchimento del soggetto beneficiario della sua prestazione.
In questo quadro, in disparte la qualità pubblica o privata del beneficiario, elemento necessario si profila il suo “arricchimento”.
La dimostrazione di esso, in tutta evidenza, spetta al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c.
Ferma la non necessarietà del riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024).
Si tratta di regula iuris espressamente richiamata dalla Suprema Corte: “… ciò che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento da parte del giudice non incorre nei limiti di cognizione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa” (Cass. Civ. Sez. Un., 26 maggio 2015 n. 10798, in motivazione punto 4.2).
Nella vicenda che occupa, la dimostrazione dell'arricchimento del Parte_1 ricorre.
Non è infatti in questione che il citato Ente Locale abbia utilizzato i dati ricevuti dalla elaborazione compiuta dalla per come anche validato da verbale di collaudo compiuto CP_1 in data 6 maggio 2008 del software all'uopo predisposto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti
(doc. n° 22 del fascicolo di primo grado della : “il collaudo di tutto quanto sopra CP_1 riportato ha dato esito positivo quindi si rileva che tutte le condizioni del progetto offerto risultano adempiute”.
Né appare contestato che del programma e dei dati elaborati l'Ente Locale abbia fatto uso.
Appare significativo rilevare quanto dichiarato all'udienza del 22 maggio 2012 dal Dott.
, funzionario in servizio presso l'Ente locale sino al 2008: “Fino a quando c'ero io, non ho Per_1 rilevato alcun problema nel funzionamento del software installato dalla … io non ho CP_1 riscontrato alcun disservizio, nemmeno in termini di stampa …Come già detto, il software è stato installato quando c'ero io e ho visto il collaudo;
all'epoca funzionava e lo usava il tecnico comunale”.
D'altro canto, è agli atti proposta di dilazione dei pagamenti rivendicati dalla CP_1
a firma del sindaco del Comune di in sei rate mensili a partire da marzo 2008 (doc.
[...] Pt_1
n. 18 e doc. n.19 del fascicolo di primo grado della opposta, con documentato versamento della prima soltanto).
Sulla scorta di tanto la domanda spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dalla odierna appellata merita di essere accolta.
Giova allora osservare che “L'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Civ. Sez. Lav. 18 marzo 2024 n. 7178).
In ossequio al principio da ultimo menzionato, la Corte stima nella misura del 50% del compenso pattuito il valore dell'indennizzo liquidabile, tenuto conto del depauperamento subito dalla società opposta per le spese necessarie alla produzione del software e dei margini generalmente ritraibili dalle aziende produttrici di programmi informatici.
In tale misura deve disporsi la condanna del essa corrisponde ad euro Parte_1
€ 8.583,33.
Su tale somma, a decorrere dalla data del collaudo, unico dato temporale certo disponibile in ordine alla utilizzazione della prestazione dedotta, devono essere applicati gli interessi legali;
e posto che l'indennizzo va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, gli interessi dovranno essere computati al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno (Cass. Civ. Sez. III, 28 gennaio 2013 n. 1889; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 35480 del 2/12/2022).
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le determinazioni accessorie
L'esito del giudizio impone di condannare il al pagamento delle spese Parte_1 processuali nella misura della metà, sia per ciò che attiene al primo che al secondo grado di giudizio;
vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 26.000, parametro medio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 9 gennaio 2020, avverso la sentenza n. 1117/2019, emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia in data 5 dicembre 2019, pubblicata in data 6 dicembre 2019, notificata in data 10 dicembre 2019, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza
1.a) - revoca il decreto ingiuntivo n. 488/2009 emesso da1 Tribunale di Vibo Valentia in data 11 dicembre 2009;
1.b) - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1 condanna il al pagamento in suo favore della somma di euro € Parte_1
8.583,33, oltre interessi sulla somma rivalutata di anno in anno dal 6 maggio 2008 alla data odierna;
2) condanna il al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, quantificate nella già dimidiata misura di euro per onorari 2.538,50 per il primo grado e di euro 2.905,50 per onorari per il secondo grado, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero