Decreto cautelare 24 novembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 22962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22962 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14394 del 2025, proposto da
VO IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Agostini, Alessandro D'Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Iacoviello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 1;
nei confronti
EL AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione di esclusione del 31.10.2025 n. 1007 del 31.10.2025 dal "
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati - Autista d'Ambulanza - Area degli Operatori per le esigenze di Ares 118"
indetto con Deliberazione 557 del 26.6.2024, notificata a mezzo pec il 3.11.2025 (
Allegato A), con contestuale modifica delle deliberazioni n. 937/2025 (
Allegato B - deliberazione n. 937/2025)
e n. 631/2025 del 14.7.2025 (Allegato C - deliberazione n. 631 del 14.7.2025) - non notificate e qui ugualmente impugnate nonché dell'avviso n. 8 del 3.11.2025 (Allegato D - avviso n. 8 del 3.11.2025), nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AR IN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, come da avviso verbalizzato reso in sede di trattazione orale del ricorso e nella ritenuta sussistenza di tutti i relativi presupposti, il giudizio viene definito nel merito alla presente c.c. fissata per la trattazione dell’istanza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che, con memoria del 12.12.2025, la parte ricorrente ha dedotto l’intervenuta cessazione della materia del contendere “ con condanna della resistente ARES alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato pagato ”;
Considerato che, in sede di trattazione orale del ricorso, il difensore dell’amministrazione ha insistito ai fini della compensazione delle spese del giudizio (avuto riguardo al numero dei partecipanti e alla circostanza di essere venuti a conoscenza della questione soltanto con la notifica del ricorso);Considerato che le spese seguono la soccombenza virtuale e che, nella fattispecie, l’amministrazione ha revocato in autotutela il provvedimento di esclusione impugnato sulla base delle argomentazioni svolte in ricorso da parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR IN TI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR IN TI |
IL SEGRETARIO