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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2400/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. PERBELLINI ERIKA C.F._1
Contro
nata a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. DESTRI MATTEO, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta del 28 agosto e 02 settembre davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni del
Pagina 1 di 3 , pronunciato con sentenza n. 5478/2022 dal Tribunale di Parte_2
Verona alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
2) La madre potrà vedere il figlio in maniera libera ma con Per_1
l'accordo dello stesso in base alle proprie esigenze ed impegni;
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di e pertanto Per_1
ognuno farà fronte alle esigenze ordinarie in corrispondenza dell'espletamento del diritto di visita e di collocamento;
4) Le spese straordinarie relative a saranno ripartite al 50% tra i Per_1
genitori e saranno regolatecome previsto dal Protocollo del Tribunale di
Verona;
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
6) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla
Pagina 2 di 3 prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ontro osì dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. PERBELLINI ERIKA C.F._1
Contro
nata a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. DESTRI MATTEO, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta del 28 agosto e 02 settembre davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni del
Pagina 1 di 3 , pronunciato con sentenza n. 5478/2022 dal Tribunale di Parte_2
Verona alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
2) La madre potrà vedere il figlio in maniera libera ma con Per_1
l'accordo dello stesso in base alle proprie esigenze ed impegni;
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di e pertanto Per_1
ognuno farà fronte alle esigenze ordinarie in corrispondenza dell'espletamento del diritto di visita e di collocamento;
4) Le spese straordinarie relative a saranno ripartite al 50% tra i Per_1
genitori e saranno regolatecome previsto dal Protocollo del Tribunale di
Verona;
5) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
6) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla
Pagina 2 di 3 prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ontro osì dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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