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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 486/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Giorgio Petrocchi in sostituzione dell'avv. GUERRI MATTEO e Parte_1 dell'avv. TAGLIASACCHI SANDRA Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto, come documentato da . CP_1
L'avv. Petrocchi rappresenta che lo sgravio è avvenuto solo a seguito del deposito del ricorso e, quindi,
insiste nella condanna di al pagamento delle spese processuali, in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale.
L'avv. Zaffina insiste come in memoria di costituzione per la integrale compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 486/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRI MATTEO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TAGLIASACCHI SANDRA, con elezione di domicilio in PIAZZA CESARE BATTISTI, 10, 51016 MONTECATINI TERME, presso il difensore avv. GUERRI MATTEO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.02.2024, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di: “dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti nel ricorso, l'avviso di addebito n. 389 2023 00008444 68 00 formato il 24.11.2023 e notificato in data 03.01.2024 con il quale l' di PO ha chiesto il pagamento della somma di € 4.559,10 e per l'effetto annullare e/o CP_1 revocare l'avviso di addebito n. 389 2023 00008444 68 00 formato il 24.11.2023 e notificato in data
03.01.2024 e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma di € 4.559,10 richiesta dall' con CP_1
l'avviso impugnato. Vittoria di spese e onorari.”.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “-dichiarare cessata la materia CP_1
del contendere in relazione agli obblighi contributivi oggetto di causa;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto integrale sgravio della
2 contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese processuali, mentre ne ha chiesto CP_1 CP_1
l'integrale compensazione.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha documentato (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente) di avere CP_1
provveduto all'integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che lo sgravio è stato disposto successivamente al deposito del ricorso e che, d'altra parte, come dedotto da in memoria di costituzione, il ricorrente non ha chiesto all'istituto la chiusura CP_1
della sua posizione contributiva, venuti meno i presupposti per l'iscrizione presso la Gestione
Commercianti, le spese processuali si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura di
1/3, le spese residue sono poste a carico di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. CP_1
147/2022 e dell'attività effettivamente espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna parte resistente
3 al pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi CP_1
euro 590,67 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 486/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Giorgio Petrocchi in sostituzione dell'avv. GUERRI MATTEO e Parte_1 dell'avv. TAGLIASACCHI SANDRA Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto, come documentato da . CP_1
L'avv. Petrocchi rappresenta che lo sgravio è avvenuto solo a seguito del deposito del ricorso e, quindi,
insiste nella condanna di al pagamento delle spese processuali, in virtù del principio della CP_1
soccombenza virtuale.
L'avv. Zaffina insiste come in memoria di costituzione per la integrale compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 486/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRI MATTEO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TAGLIASACCHI SANDRA, con elezione di domicilio in PIAZZA CESARE BATTISTI, 10, 51016 MONTECATINI TERME, presso il difensore avv. GUERRI MATTEO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.02.2024, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di: “dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti nel ricorso, l'avviso di addebito n. 389 2023 00008444 68 00 formato il 24.11.2023 e notificato in data 03.01.2024 con il quale l' di PO ha chiesto il pagamento della somma di € 4.559,10 e per l'effetto annullare e/o CP_1 revocare l'avviso di addebito n. 389 2023 00008444 68 00 formato il 24.11.2023 e notificato in data
03.01.2024 e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma di € 4.559,10 richiesta dall' con CP_1
l'avviso impugnato. Vittoria di spese e onorari.”.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “-dichiarare cessata la materia CP_1
del contendere in relazione agli obblighi contributivi oggetto di causa;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto integrale sgravio della
2 contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese processuali, mentre ne ha chiesto CP_1 CP_1
l'integrale compensazione.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha documentato (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente) di avere CP_1
provveduto all'integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che lo sgravio è stato disposto successivamente al deposito del ricorso e che, d'altra parte, come dedotto da in memoria di costituzione, il ricorrente non ha chiesto all'istituto la chiusura CP_1
della sua posizione contributiva, venuti meno i presupposti per l'iscrizione presso la Gestione
Commercianti, le spese processuali si intendono parzialmente compensate tra le parti nella misura di
1/3, le spese residue sono poste a carico di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. CP_1
147/2022 e dell'attività effettivamente espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna parte resistente
3 al pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi CP_1
euro 590,67 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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