TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3750/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 3750/2024 promosso congiuntamente da: nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Barbara Distefano (c.f. – PEC e C.F._2 Email_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Cristina Pettinelli (c.f. – PEC C.F._4
); Email_2
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 18.6.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data
11.10.2024, i ricorrenti assistiti dai rispettivi procuratori, hanno proposto, dinanzi a questo
Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AS (RM) il 17.10.1998, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 336 - P.
2 - S. A – Uff. 1, anno 1998, deducendo che dalla loro unione sono nati tre figli: (n. a Roma il 9.4.1999), (n. a Roma il 14.2.2003), Parte_3 Parte_4 Pt_5 pagina 1 di 3 (n. a Roma il 23.9.2010). Il primo ha raggiunto l'indipendenza economica, la seconda, Pt_2
maggiorenne e studentessa e, quanto a , minorenne. Data l'impossibilita di ricostituire la Pt_5
vita coniugale e il tempo trascorso dalla separazione personale omologata, con decreto di questo
Tribunale n.5502/2016 del 28/06/2016, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra richiamato alle seguenti condizioni: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
AS; 2) essendo i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti non prevedere l'assegno divorzile;
3) confermare che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con Pt_5 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, condotta in locazione, che attualmente è in CC RI (RM) Via Cesare Battisti n.8, in cui risiedono anche gli altri due figli , Pt_3
economicamente autonomo, ed , studentessa;
4) il padre terrà con sé il figlio a Pt_4 Pt_5
settimane alterne, dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina con relativo accompagno a scuola;
durante la settimana un pomeriggio dalle 14 alle 21 e altro pomeriggio dalle 14 alla mattina successiva, da concordare in via anticipata mensilmente. Le festività solenni saranno distribuite tra i genitori alternativamente: vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, la Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. I giorni dal 30.12 al 1.1 e dal 5.1.al.
6.1 saranno distribuiti ad anni alterni così come le feste comandate (25 aprile, 1 maggio, tutti i Santi..). Durante le vacanze estive starà col padre per due settimane, da Pt_5
concordarsi entro la fine di maggio. Le modalità di visita dovranno essere rispettate e potranno essere modificate con preventivo e tempestivo accordo tra i genitori. Entrambi i genitori impegnano a intraprendere un percorso di terapia familiare con il figlio minore. 5) il sig. Pt_2 verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 450,00 e per la Pt_5 figlia la somma di € 350,00, da corrispondere entro il 5 del mese con rivalutazione Pt_4
annuale secondo gli indici istat;
6) le spese straordinarie, da concordare nei modi e termini del
Protocollo del Tribunale di Velletri, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) l'assegno unico in favore di sarà interamente percepito dalla madre;
8) Pt_5
i genitori esprimono il consenso per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per
l'espatrio per il figlio;
9) i genitori si impegnano a intraprendere un percorso di terapia Pt_5 familiare per il figlio .”. Pt_5
2. In vista dell'udienza del 16.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3 3. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, è provata l'esistenza della omologa della separazione consensuale. Risulta, altresì, decorso il termine, dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente di questo
Tribunale del 12.5.2016, ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della mancata contestazione della protrazione della separazione tra i coniugi stessi.
5. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
6. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
7. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AS (RM) il
17.10.1998, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 336 - P.
2 - S. A –
Uff. 1, anno 1998 tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
); C.F._3
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 3750/2024 promosso congiuntamente da: nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Barbara Distefano (c.f. – PEC e C.F._2 Email_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Cristina Pettinelli (c.f. – PEC C.F._4
); Email_2
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 18.6.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data
11.10.2024, i ricorrenti assistiti dai rispettivi procuratori, hanno proposto, dinanzi a questo
Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AS (RM) il 17.10.1998, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 336 - P.
2 - S. A – Uff. 1, anno 1998, deducendo che dalla loro unione sono nati tre figli: (n. a Roma il 9.4.1999), (n. a Roma il 14.2.2003), Parte_3 Parte_4 Pt_5 pagina 1 di 3 (n. a Roma il 23.9.2010). Il primo ha raggiunto l'indipendenza economica, la seconda, Pt_2
maggiorenne e studentessa e, quanto a , minorenne. Data l'impossibilita di ricostituire la Pt_5
vita coniugale e il tempo trascorso dalla separazione personale omologata, con decreto di questo
Tribunale n.5502/2016 del 28/06/2016, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra richiamato alle seguenti condizioni: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
AS; 2) essendo i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti non prevedere l'assegno divorzile;
3) confermare che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con Pt_5 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, condotta in locazione, che attualmente è in CC RI (RM) Via Cesare Battisti n.8, in cui risiedono anche gli altri due figli , Pt_3
economicamente autonomo, ed , studentessa;
4) il padre terrà con sé il figlio a Pt_4 Pt_5
settimane alterne, dal sabato mattina alle 10 al lunedì mattina con relativo accompagno a scuola;
durante la settimana un pomeriggio dalle 14 alle 21 e altro pomeriggio dalle 14 alla mattina successiva, da concordare in via anticipata mensilmente. Le festività solenni saranno distribuite tra i genitori alternativamente: vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, la Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. I giorni dal 30.12 al 1.1 e dal 5.1.al.
6.1 saranno distribuiti ad anni alterni così come le feste comandate (25 aprile, 1 maggio, tutti i Santi..). Durante le vacanze estive starà col padre per due settimane, da Pt_5
concordarsi entro la fine di maggio. Le modalità di visita dovranno essere rispettate e potranno essere modificate con preventivo e tempestivo accordo tra i genitori. Entrambi i genitori impegnano a intraprendere un percorso di terapia familiare con il figlio minore. 5) il sig. Pt_2 verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 450,00 e per la Pt_5 figlia la somma di € 350,00, da corrispondere entro il 5 del mese con rivalutazione Pt_4
annuale secondo gli indici istat;
6) le spese straordinarie, da concordare nei modi e termini del
Protocollo del Tribunale di Velletri, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
7) l'assegno unico in favore di sarà interamente percepito dalla madre;
8) Pt_5
i genitori esprimono il consenso per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per
l'espatrio per il figlio;
9) i genitori si impegnano a intraprendere un percorso di terapia Pt_5 familiare per il figlio .”. Pt_5
2. In vista dell'udienza del 16.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3 3. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, è provata l'esistenza della omologa della separazione consensuale. Risulta, altresì, decorso il termine, dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente di questo
Tribunale del 12.5.2016, ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della mancata contestazione della protrazione della separazione tra i coniugi stessi.
5. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
6. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
7. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AS (RM) il
17.10.1998, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 336 - P.
2 - S. A –
Uff. 1, anno 1998 tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
); C.F._3
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3