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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2130/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliato a Cirò Marina (KR), Piazza Kennedy n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Nicodemo Marino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elett.te domiciliata a Marcianise (CE), via Nicola Gaglione n. 39; rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Letizia, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa loro concorde rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 22.11.2022 il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 664/2022, emesso in data 13.10.2022
e notificato il successivo 14.10.2022, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare in favore de “La l'importo pari ad € 39.823,30, quale residuo CP_1 corrispettivo ancora dovuto per i lavori di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica eseguiti in forza di un contratto di appalto stipulato in data 17.10.2019 e della successiva determina n. 267 del 16.06.2020 di rimodulazione del quadro economico post gara (cfr. fattura n. 1/2021 del 17.05.2021 emessa, a titolo di acconto, per una somma pari ad € 13.160,00 e fattura n. 1/2022 del 01.04.2022 emessa, a titolo di saldo, per una somma pari ad € 26.663,30), oltre spese e competenze di procedura.
Ha in particolare eccepito l'insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, attesa:
i) l'estinzione, per intervenuto pagamento, del credito vantato da controparte in forza della fattura n. 1/2021;
ii) l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla ricorrente in forza della fattura n. 1/2022.
Per le esposte ragioni hanno pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Previa presa d'atto dell'avvenuto pagamento della fattura n. 1/2021/PA del 17.05.2021 di €.13.160,00 e di tutte le contestazioni effettuate, riconoscere e dichiarare che il credito azionato con l'opposta ingiunzione da parte di in persona del legale rapp.te p.t., è Pt_2 CP_2 totalmente carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui agli artt. 633 e segg.
c.p.c., dichiarando conseguentemente nullo e/o illegittimo e revocando e caducando il Decreto
Ingiuntivo n.664/2022, emesso dal Tribunale di
Crotone;
2) per la fase di cognizione, determinare, in via subordinata, i reali ed esatti rapporti economici pendenti tra le parti, anche a mezzo di eventuale Consulenza d'Ufficio tecnica e contabile, che tenga conto pure di tutte le contestazioni formulate con la narrativa del presente libello nonché della documentazione sin qui prodotta dalle parti;
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio».
-2- 2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione, si è costituita in giudizio la società , la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 considerata l'infondatezza delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare l'opposizione del in persona del legale rapp.te p.t., in Parte_1 quanto generica, pretestuosa oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 664/2022 emesso dal Tribunale di Crotone in data 07.10.2022;
2) condannare l'opponente, ex art. 96 comma 3 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della società in persona del legale rapp.te p.t. per la palese temerarietà della lite, Parte_3 nella misura pari al doppio delle spese legali, in applicazione del D.M. n. 55/2014 ovvero nella diversa somma che la giustizia riterrà equo determinare;
3) condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite con distrazione».
3. - Espletata l'istruttoria dal precedente Giudice mediante acquisizione documentale e c.t.u., subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo a far data dall'08.02.2025, preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata - ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - all'udienza del 09.07.2025, alla successiva udienza del 12.11.2025 la causa è stata introitata per la decisione con concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità delle note difensive non autorizzate nonché delle memorie depositate nonostante la rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 12.11.2025).
3. - Tanto precisato, venendo al merito del giudizio, giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03).
3.1. - Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
3.2. - Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la
-3- dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
3.3. - Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”; cfr. Trib. Catania, sez. IV, 17.09.2019 n. 3706: «E' principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata»).
3.4. - In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
4. - Orbene, poste le superiori premesse, deve osservarsi quanto segue.
-4- 4.1. - Con riguardo al primo motivo di opposizione, va rilevato come il credito preteso dalla ricorrente in forza della fattura n. 1/2021 risulti sì estinto, ma solo in virtù di un pagamento eseguito successivamente all'instaurazione della fase sommaria dell'odierno giudizio (cfr. ricorso monitorio depositato in data 28.09.2022; decreto ingiuntivo emesso il 13.10.2022 e notificato il 14.10.2022; mandato di pagamento emesso il 10.11.2022).
4.2. - Con riguardo al secondo motivo di opposizione, parte ricorrente ha adeguatamente assolto agli oneri a suo carico, risultando documentalmente provato il titolo costituivo del credito ingiunto, essendo stati versati in atti:
- il contratto di appalto del 17.10.2019, con cui il corrispettivo veniva pattuito per un importo pari ad € 103.906,02;
- la determina n. 267 del 16.06.2020, con cui il RUP rimodulava il quadro economico, quantificandolo in un importo pari ad € 187.658,71;
- l'ordine di servizio del 30.06.2020, con cui il Direttore dei Lavori, in qualità di rappresentante tecnico del Comune committente, conferiva – in via di somma urgenza
(«visto il pericolo in cui versano alcuni corpi illuminati, precisamente in zona finale di lungomare tra il ed il ristorante il Gabbiano, a causa della vetustità in cui versano le staffe Parte_4 braccio/palo e di continui cortocircuiti», «considerato il cono d'ombra presente nella zona centrale del lungomare e sulla rotatoria in via Roma causato da un lampione privo di cavi e corpi illuminati» e «ritenuto, quindi, necessario intervenire repentinamente al fine di garantire la sicurezza dei cittadini») – sempre all'impresa (che, evidentemente, aveva Controparte_1 offerto prova di adeguata affidabilità, tanto da esserle già stato liquidato il I ed il II SAL, giuste delibere del 18.02.2020 e del 24.06.2020) l'incarico di ulteriori lavori extra capitolato, consistenti nella «sostituzione corpi illuminati rotatoria di via Roma;
sostituzione staffe braccio/palo e montaggio nuove armature su lampioni zona finale lungomare;
montaggio bracci completi di staffe e armature su lampione zona centrale lungomare» (cfr. ordine di servizio in atti, vistato anche dal RUP);
- verbale di sopralluogo del 21.04.2021, con cui il Direttore dei Lavori attestava che «la totalità dei corpi illuminati (armature) sostituire è perfettamente funzionante».
In ordine all'entità delle somme dovute, invece, tenuto conto degli esiti degli accertamenti espletati dal c.t.u. (nominato dal precedente G.I. su richieste di entrambe le parti), il residuo insoluto deve essere determinato in un importo pari ad € 19.688,20 (oltre al 10% di Iva che il è tenuto a versare direttamene all'Erario per effetto del Split Pt_1 payment), risultando le contestazioni di parte opponente inidonee a paralizzare integralmente la pretesa creditoria, atteso che:
- l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori, proprio perché vistato dal Responsabile
Unico del Procedimento, ha efficacia vincolante anche nei confronti del Comune committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis applicabile, a mente del quale «le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto
-5- in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP… I contratti di appalto nei settori ordinari
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: […] la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili… la modifica non altera la natura generale del contratto»;
- non è stata specificamente, dettagliatamente e tempestivamente contestata, nella prima difesa utile (cfr. Cass., sez. III, 10.11.2010 n. 22837), l'omessa, inesatta o parziale esecuzione dei lavori eseguiti in virtù del predetto ordine di servizio (cfr. atto di citazione);
- la discrasia tra le somme pretese in sede di sollecito e quelle richieste in sede di ricorso monitorio non appare dirimente, essendo differente la sede in cui i conteggi sono stati effettuati dalla creditrice, ossia quella stragiudiziale, nel primo caso;
quella giudiziale – atteso il persistente inadempimento di controparte – nel secondo caso;
- priva di qualsiasi riscontro è rimasta la richiesta di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori reiteratamente richiesto dalla ditta appaltatrice.
Sicché, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio deve ritenersi fondata limitatamente al minor importo pari ad €
19.688,20, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. - Da ciò discende la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, qualora l'opposizione risulti anche solo parzialmente fondata, il giudice deve revocare totalmente il provvedimento monitorio, sostituendo ad esso la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito accertati all'esito del giudizio a cognizione piena.
Tale principio trova testuale riscontro nell'articolo 653 comma 2 c.p.cc., secondo cui
“se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
In tal senso, si sono peraltro espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7448 del 1993 (cfr., più di recente Cass., sez. I, 19.03.2007 n. 6514 e Cass., sez. III, 24.09.2013 n. 21840: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”).
*********************
1. - In ordine alle spese del giudizio, ritenuto di dover fare applicazione del principio di causalità del giudizio, in virtù del quale la proposizione del primo motivo di opposizione è addebitabile al tardivo pagamento della fattura n. 1/2021 (saldata solo in data successiva alla notifica del provvedimento monitorio), e considerata la fondatezza
-6- parziale del secondo motivo di opposizione in punto di mero quantum debeatur (cfr., in proposito, Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061, secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»), previa compensazione delle spese nella misura del 50 %, per la residua quota di 1/2 le spese devono essere poste a carico dell'opponente e calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Va invece esclusa la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., atteso che “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I,
9.09.2004 n. 18169).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2130/2022 R.G., così statuisce:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 664/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data
13.10.2022;
2. condanna il opponente, in persona del Sindaco p.t., a pagare alla Società Pt_1 opposta in persona del l.r.p.t., la somma pari ad € 19.688,20, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. condanna il opponente, in persona del Sindaco p.t., a rifondere alla Società Pt_1 opposta le spese di lite nei limiti di 1/2 che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in Euro 1.270,00, oltre € 259,00 per spese vive e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese di lite per la residua quota della metà.
Così deciso in Crotone, in data 24.11.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2130/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliato a Cirò Marina (KR), Piazza Kennedy n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Nicodemo Marino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elett.te domiciliata a Marcianise (CE), via Nicola Gaglione n. 39; rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Letizia, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa loro concorde rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad
-1- esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 22.11.2022 il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 664/2022, emesso in data 13.10.2022
e notificato il successivo 14.10.2022, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare in favore de “La l'importo pari ad € 39.823,30, quale residuo CP_1 corrispettivo ancora dovuto per i lavori di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica eseguiti in forza di un contratto di appalto stipulato in data 17.10.2019 e della successiva determina n. 267 del 16.06.2020 di rimodulazione del quadro economico post gara (cfr. fattura n. 1/2021 del 17.05.2021 emessa, a titolo di acconto, per una somma pari ad € 13.160,00 e fattura n. 1/2022 del 01.04.2022 emessa, a titolo di saldo, per una somma pari ad € 26.663,30), oltre spese e competenze di procedura.
Ha in particolare eccepito l'insussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, attesa:
i) l'estinzione, per intervenuto pagamento, del credito vantato da controparte in forza della fattura n. 1/2021;
ii) l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla ricorrente in forza della fattura n. 1/2022.
Per le esposte ragioni hanno pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Previa presa d'atto dell'avvenuto pagamento della fattura n. 1/2021/PA del 17.05.2021 di €.13.160,00 e di tutte le contestazioni effettuate, riconoscere e dichiarare che il credito azionato con l'opposta ingiunzione da parte di in persona del legale rapp.te p.t., è Pt_2 CP_2 totalmente carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui agli artt. 633 e segg.
c.p.c., dichiarando conseguentemente nullo e/o illegittimo e revocando e caducando il Decreto
Ingiuntivo n.664/2022, emesso dal Tribunale di
Crotone;
2) per la fase di cognizione, determinare, in via subordinata, i reali ed esatti rapporti economici pendenti tra le parti, anche a mezzo di eventuale Consulenza d'Ufficio tecnica e contabile, che tenga conto pure di tutte le contestazioni formulate con la narrativa del presente libello nonché della documentazione sin qui prodotta dalle parti;
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio».
-2- 2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione, si è costituita in giudizio la società , la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 considerata l'infondatezza delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare l'opposizione del in persona del legale rapp.te p.t., in Parte_1 quanto generica, pretestuosa oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 664/2022 emesso dal Tribunale di Crotone in data 07.10.2022;
2) condannare l'opponente, ex art. 96 comma 3 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della società in persona del legale rapp.te p.t. per la palese temerarietà della lite, Parte_3 nella misura pari al doppio delle spese legali, in applicazione del D.M. n. 55/2014 ovvero nella diversa somma che la giustizia riterrà equo determinare;
3) condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite con distrazione».
3. - Espletata l'istruttoria dal precedente Giudice mediante acquisizione documentale e c.t.u., subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo a far data dall'08.02.2025, preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata - ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - all'udienza del 09.07.2025, alla successiva udienza del 12.11.2025 la causa è stata introitata per la decisione con concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità delle note difensive non autorizzate nonché delle memorie depositate nonostante la rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 12.11.2025).
3. - Tanto precisato, venendo al merito del giudizio, giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03).
3.1. - Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
3.2. - Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la
-3- dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
3.3. - Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”; cfr. Trib. Catania, sez. IV, 17.09.2019 n. 3706: «E' principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata»).
3.4. - In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
4. - Orbene, poste le superiori premesse, deve osservarsi quanto segue.
-4- 4.1. - Con riguardo al primo motivo di opposizione, va rilevato come il credito preteso dalla ricorrente in forza della fattura n. 1/2021 risulti sì estinto, ma solo in virtù di un pagamento eseguito successivamente all'instaurazione della fase sommaria dell'odierno giudizio (cfr. ricorso monitorio depositato in data 28.09.2022; decreto ingiuntivo emesso il 13.10.2022 e notificato il 14.10.2022; mandato di pagamento emesso il 10.11.2022).
4.2. - Con riguardo al secondo motivo di opposizione, parte ricorrente ha adeguatamente assolto agli oneri a suo carico, risultando documentalmente provato il titolo costituivo del credito ingiunto, essendo stati versati in atti:
- il contratto di appalto del 17.10.2019, con cui il corrispettivo veniva pattuito per un importo pari ad € 103.906,02;
- la determina n. 267 del 16.06.2020, con cui il RUP rimodulava il quadro economico, quantificandolo in un importo pari ad € 187.658,71;
- l'ordine di servizio del 30.06.2020, con cui il Direttore dei Lavori, in qualità di rappresentante tecnico del Comune committente, conferiva – in via di somma urgenza
(«visto il pericolo in cui versano alcuni corpi illuminati, precisamente in zona finale di lungomare tra il ed il ristorante il Gabbiano, a causa della vetustità in cui versano le staffe Parte_4 braccio/palo e di continui cortocircuiti», «considerato il cono d'ombra presente nella zona centrale del lungomare e sulla rotatoria in via Roma causato da un lampione privo di cavi e corpi illuminati» e «ritenuto, quindi, necessario intervenire repentinamente al fine di garantire la sicurezza dei cittadini») – sempre all'impresa (che, evidentemente, aveva Controparte_1 offerto prova di adeguata affidabilità, tanto da esserle già stato liquidato il I ed il II SAL, giuste delibere del 18.02.2020 e del 24.06.2020) l'incarico di ulteriori lavori extra capitolato, consistenti nella «sostituzione corpi illuminati rotatoria di via Roma;
sostituzione staffe braccio/palo e montaggio nuove armature su lampioni zona finale lungomare;
montaggio bracci completi di staffe e armature su lampione zona centrale lungomare» (cfr. ordine di servizio in atti, vistato anche dal RUP);
- verbale di sopralluogo del 21.04.2021, con cui il Direttore dei Lavori attestava che «la totalità dei corpi illuminati (armature) sostituire è perfettamente funzionante».
In ordine all'entità delle somme dovute, invece, tenuto conto degli esiti degli accertamenti espletati dal c.t.u. (nominato dal precedente G.I. su richieste di entrambe le parti), il residuo insoluto deve essere determinato in un importo pari ad € 19.688,20 (oltre al 10% di Iva che il è tenuto a versare direttamene all'Erario per effetto del Split Pt_1 payment), risultando le contestazioni di parte opponente inidonee a paralizzare integralmente la pretesa creditoria, atteso che:
- l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori, proprio perché vistato dal Responsabile
Unico del Procedimento, ha efficacia vincolante anche nei confronti del Comune committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis applicabile, a mente del quale «le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto
-5- in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP… I contratti di appalto nei settori ordinari
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: […] la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili… la modifica non altera la natura generale del contratto»;
- non è stata specificamente, dettagliatamente e tempestivamente contestata, nella prima difesa utile (cfr. Cass., sez. III, 10.11.2010 n. 22837), l'omessa, inesatta o parziale esecuzione dei lavori eseguiti in virtù del predetto ordine di servizio (cfr. atto di citazione);
- la discrasia tra le somme pretese in sede di sollecito e quelle richieste in sede di ricorso monitorio non appare dirimente, essendo differente la sede in cui i conteggi sono stati effettuati dalla creditrice, ossia quella stragiudiziale, nel primo caso;
quella giudiziale – atteso il persistente inadempimento di controparte – nel secondo caso;
- priva di qualsiasi riscontro è rimasta la richiesta di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori reiteratamente richiesto dalla ditta appaltatrice.
Sicché, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio deve ritenersi fondata limitatamente al minor importo pari ad €
19.688,20, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. - Da ciò discende la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, qualora l'opposizione risulti anche solo parzialmente fondata, il giudice deve revocare totalmente il provvedimento monitorio, sostituendo ad esso la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito accertati all'esito del giudizio a cognizione piena.
Tale principio trova testuale riscontro nell'articolo 653 comma 2 c.p.cc., secondo cui
“se la opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
In tal senso, si sono peraltro espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7448 del 1993 (cfr., più di recente Cass., sez. I, 19.03.2007 n. 6514 e Cass., sez. III, 24.09.2013 n. 21840: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”).
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1. - In ordine alle spese del giudizio, ritenuto di dover fare applicazione del principio di causalità del giudizio, in virtù del quale la proposizione del primo motivo di opposizione è addebitabile al tardivo pagamento della fattura n. 1/2021 (saldata solo in data successiva alla notifica del provvedimento monitorio), e considerata la fondatezza
-6- parziale del secondo motivo di opposizione in punto di mero quantum debeatur (cfr., in proposito, Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061, secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»), previa compensazione delle spese nella misura del 50 %, per la residua quota di 1/2 le spese devono essere poste a carico dell'opponente e calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Va invece esclusa la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., atteso che “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I,
9.09.2004 n. 18169).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2130/2022 R.G., così statuisce:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 664/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data
13.10.2022;
2. condanna il opponente, in persona del Sindaco p.t., a pagare alla Società Pt_1 opposta in persona del l.r.p.t., la somma pari ad € 19.688,20, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. condanna il opponente, in persona del Sindaco p.t., a rifondere alla Società Pt_1 opposta le spese di lite nei limiti di 1/2 che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in Euro 1.270,00, oltre € 259,00 per spese vive e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese di lite per la residua quota della metà.
Così deciso in Crotone, in data 24.11.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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