Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7216/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nata il [...], a [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Roberta Orlandi del Foro di Venezia (pec: e Valter Email_1
Duse del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito Email_2
in Venezia-Mestre, Corso del Popolo, n. 81 – è elettivamente domiciliata,
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...], il [...], Controparte_1
(C.F.. ), residente a [...], rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. Anna Cecconato del Foro di Treviso (pec:
presso il cui studio – sito in Treviso, Viale Email_3
Cadorna, n. 20 – è elettivamente domiciliato
-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.01.2025 che richiama le note scritte depositate congiuntamente dalle parti in pari data.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, – premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che da Controparte_1
tale unione era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva Persona_1
a questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento, di collocamento, di visita e di mantenimento del figlio minore.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 30.08.2024, chiedendo la Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza di prima comparizione del 28.01.2025 dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
Per
“- disporre l'affidamento condiviso del figli con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre i seguenti turni di responsabilità:
- SETTIMANA A: con il padre il martedì dal termine dell'orario scolastico fino a mercoledì con accompagnamento a scuola;
dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- SETTIMANA B: con il padre dal giovedì al termine dell'orario scolastico al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
Per avrà una videochiamata con il padre nella giornata del martedì e della domenica nella settimana in cui trascorre il week end con la madre indicativamente ad ore 18.00. Sarà
l'adulto che ha in custodia il minore ad avviare la videochiamata;
- vacanze di Natale divise tra i genitori dal 25 al 31 dicembre compresi e dal'1 gennaio alla Per ripresa scolastica precisando che la vigili starà col genitore che lo avrà con sé la prima settimana dell'anno;
- Pasqua ad anni alterni così come il Lunedì dell'Angelo; N. R.G. 7216/2024
Per
- il compleanno d con ciascun genitore ad anni alterni;
per i compleanni dei genitori e
Per dei fratell starà con il festeggiato, così come nelle giornate della festa della Mamma e del Papà starà con il relativo genitore;
eventuali ponti e festività nell'anno, alternati;
Per
- vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane che, salvo diverso Per accordo, non saranno consecutive fino al compimento dei sei anni da parte d
Per
- porsi a carico del signo un assegno di mantenimento a favore del minor CP_1
di 300 euro mensili, da corrispondere entro il giorno 15 del mese, rivalutabili secondo gli indici istat a partire dall'anno successivo alla omologa del presente accordo;
- assegno Unico a favore della madre integralmente;
- spese straordinarie divise per il 50% come da Protocollo del Tribunale così come bonus e/o detrazioni, e/o agevolazioni di ogni e qualsivoglia natura per il minore;
- il signor , con il presente atto, dichiara di rilasciare delega per l'intero anno CP_1
Per scolastico, per il ritiro da scuola di in caso di impedimento dei genitori, alla signora nata a [...], il [...], e si impegna a compilare e sottoscrivere Persona_2
l'apposito modulo rilasciato dalla scuola a tal fine con l'intesa che la delega si presuppone anche a sostegno del padre (la signora si rende disponibile, se nella possibilità Per_2
effettiva, a sostituire il padre al ritiro se impossibilitato); si precisa che qualora il padre
Per necessitasse dell'aiuto della madre o della signor per ritirar da scuola, ciò Per_2
non gli impedirebbe di recarsi presso l'abitazione materna per prendere il figlio e trascorrere con lui il tempo stabilito;
- al fine di evitare contrasti e fraintendimenti le parti si impegnano a comunicare solo ed Per esclusivamente per ragioni inerent e, qualora il padre dovesse recarsi nella casa materna per prelevare/consegnare il figlio, le parti (e la madre anche per conto della signora si impegnano a non incontrarsi sull'uscio ma solamente ad assicurarsi la presa in Per_2
consegna del minore;
- il signor si impegna a restituire alla signor il prestito dalla stessa CP_1 Parte_1
sottoscritto in suo favore (Compass n. 23979328) mediante bonifico mensile di € 100,00 fino ad estinzione.
- Spese legali compensate tra le parti.”
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso in data 27.02.2025 come in N. R.G. 7216/2024
epigrafe.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e
Per sereno del figlio minore con entrambi i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...], il Persona_1
6.03.2021) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese processuali compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero