CA
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/07/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1070/2024 R.G.F.A
promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
, rappresentata e difesa giusto mandato allegato in atti Pirandello n. 5, C.F. C.F. 1
, presso il cui studio sito in dall' Avv.to Annalisa Gigliuzza (C.F. C.F._2
CA, viale M. Milazzo n. 157 è elettivamente domiciliata.
appellante
Contro
: nato a [...] il [...], ivi residente in [...] int. _1
,
13, C.F. elettivamente domiciliato in CA , via G. Arcoleo n. 37 C.F. 3
presso lo studio dell' avv.to Fabianamichela Di Stefano (C.F. C.F._4 da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.08.2024 Parte_1 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 420/2024 emessa il 30.05.2024 e pubblicata il 07.06.2024 dal Tribunale civile di
CA, notificata in data 01.07.2024, a definizione del procedimento instaurato dal [...]
_1 e iscritto al n. 1422/2020 R.G avente per oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi, con cui il Tribunale:
1.Rigettava la domanda di addebito avanzata dalla convenuta Parte_1 ;
2.Disponeva l'affido delle minori ERsona_1 e ERsona_2 al Servizio Sociale di CA;
3.Disponeva il collocamento delle minori presso la madre, assegnando alla stessa la casa coniugale;
4. Dava mandato all' CP_2 di CA di avviare a favore delle minori un percorso di sostegno psicologico che sia in particolare rivolto alla ripresa dei rapporti con la figura paterna, demandando all'Ente e al Servizio Sociale affidatario la individuazione del miglior regime di visite - anche al di fuori dello Spazio Neutro, se ritenuto opportuno – tra le minori e il padre;
5.Dava mandato al Servizio Sociale di CA, se del caso avvalendosi del Consultorio
Familiare, di avviare a favore delle parti un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare.
_1 l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 entro il
6. Poneva a carico del sig. giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, l'importo complessivo di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. Disponeva che l'CP_3 versasse direttamente e per l'intero alla sig.ra Parte_1 l'importo dell'assegno familiare per le due minori;
8. Rigettava la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta per sè e per l'effetto revocava quanto disposto sul punto in sede presidenziale a carico del sig. _1 con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.
9. Compensava tra le parti le spese del giudizio.
A riguardo esponeva che: il coniuge aveva adito il Tribunale di CA per chiedere la separazione
- _1 personale dalla moglie Parte_1 con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 03.09.2009 e dalla cui unione erano nate le due figlie PE in data 23-06-13, e ER_2 in data 15-09-19, chiedendo che la stessa fosse addebitata alla moglie e che le figlie fossero affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il predetto corrispondesse un assegno di mantenimento di euro 500,00 per le figlie minori, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- di essersi costituita in giudizio contestando integralmente tutto quanto dedotto e formulato ex adverso riguardo la propria responsabilità nella crisi coniugale, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma chiedendo che la stessa fosse da addebitare al marito [...]
_1 in ragione delle plurime e protratte violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio poste in essere dal coniuge, e, segnatamente delle condotte maltrattanti e violente agite nei suoi confronti, alla presenza delle bambine, specie della maggiore PE vittima di violenza assistita;
di aver quindi chiesto l'affidamento in via esclusiva delle figlie, con collocamento presso la madre, reputando che in ragione delle gravi carenze paterne l'affidamento condiviso non fosse la soluzione più rispondente all'interesse delle minori, con regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre da stabilirsi con modalità protette;
disporsi a carico di il versamento _1 di un assegno di mantenimento per le figlie minori in euro 1.350,00, ciascuna per la metà, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%; disporsi un assegno di mantenimento per la moglie di euro 350,00 mensili.
La _1 rappresentava dettagliatamente e con dovizia di particolari l'evolversi della crisi matrimoniale ed i comportamenti maltrattanti, inappropriati e violenti posti in essere ab initio dall' _1 nei propri confronti;
evidenziava come, essendo giovane ed innamorata, aveva per lungo tempo tollerato tali condotte, le quali con la nascita delle figlie, anziché scemare, non avevano fatto altro che intensificarsi, arrivando ad episodi sempre più eclatanti;
di essere stata sovente oggetto degli scatti d'ira e degli insulti, avvenuti anche alla presenza di terzi, del coniuge, il quale pretendeva che la donna, oltre che lavorare fuori casa e occuparsi della figlia PE si recasse due volte alla settimana presso la macelleria gestita dallo stesso per fare le pulizie. Assumeva di avere da ultimo subito l'umiliazione del tradimento, avendo l'_1 avviato una relazione extraconiugale
(da lei scoperta circa due anni dopo) con la madre di un compagno di scuola della figlia PE, con cui il predetto era andato a vivere abbandonando la casa coniugale nel luglio 2020; che in tale frangente l'_1 aveva svotato la cassaforte che vi era in casa portandosi via la somma di euro
150.000,00 ivi custodita ed altri 60.000,00 euro che erano occultati in un armadio. Riferiva che successivamente il coniuge non si era minimamente preoccupato di rassicurare le bambine e di mantenere rapporti con le stesse e di aver lei stessa portato le figlie presso la macelleria per salutare il padre;
che tuttavia nel tempo PE traumatizzata dalle scene a cui aveva assistito e dai modi rudi dell' _1 ha manifestato un sempre più categorico rifiuto ad approcciarsi alla figura paterna.
Riportava ancora di aver subito gravi minacce dal coniuge, che anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale non aveva cessato di indirizzarle messaggi subdoli volti a minarne la serenità e ad impaurirla, tanto da indurla a rivolgersi a centro antiviolenza CP_4 al fine di rielaborare le proprie vicissitudini e di aver quindi trovato la forza di denunciare quanto subito nel corso della relazione con l'_1 nei cui confronti veniva quindi iscritto il proc. n. 2241/2020 RGNR per i reati di cui agli artt. 572 co 2 81 c.p e 609 bis c.p.
Riportava quindi che :
-con il provvedimento presidenziale il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati assegnandole la casa coniugale quale collocataria delle due bambine e che veniva posto a carico dell' _1 un assegno mensile di euro 1000,00, rivalutabili da versare in favore suo e delle figlie
(oltre al 50% delle spese straordinarie), e che l'_1 veniva autorizzato ad incontrare le figlie con modalità protette una volta alla settimana presso lo Spazio Neutro del Comune di CA;
- nel corso del giudizio l'appellante insisteva sulla domanda di addebito articolava prove per testi, produceva documentazione varia a supporto delle proprie allegazioni, chiedeva disporsi verifiche tributarie sulla situazione dell' _1 nonché CTU al fine di verificare le competenze genitoriali dello stesso, richiedendo altresì l'audizione protetta della minore PE
-che il giudice, rigettate le richieste di prove formulate dalle parti, ritenute generiche, valutative e inconducenti, conferiva mandato al CTU al fine di accertare la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica delle minori nonché al fine di verificare le competenze di entrambi i genitori verificando eventuali carenze e scegliere, in definitiva, il miglior assetto di affido per le stesse, valutando altresì le cause di eventuali resistenze delle minori nel rapportarsi con le figure genitoriali, disponendone l'audizione da parte del perito;
che in corso di causa veniva quindi modificata l'ordinanza presidenziale autorizzandosi incontri liberi tra la minore ER_2 ed il padre, mentre per la minore PE atteso il persistente rifiuto della bambina nei confronti del padre, veniva confermata la presa in carico da parte del Servizio di NPI di CA, predisponendo in favore della stessa un percorso di sostegno psicologico, demandando al predetto servizio l'organizzazione di eventuali incontri padre-figlia nel rispetto dei tempi della minore;
· venivano ammessi documenti prodotti dalle parti e disposte indagini tributarie nei confronti dell'_1
l'_1 introduceva un subprocedimento con cui chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore della moglie e delle figlie, deducendo il sopravvenuto stato di occupazione dalla Pt_1 e il peggioramento della propria situazione economica, domande che venivano in parte accolte con riferimento alla moglie;
- che da ultimo concessi i termini di legge, la causa veniva rimessa al collegio e decisa nei termini sopraindicati. impugnava la sentenza nella parte in cui la stessa aveva: 1) Tanto premesso, Parte_1 rigettato la domanda di addebito della separazione a carico dell' _1 2) affidato le minori PE
e ER_2 al SS di CA;
3) revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della stessa;
4) determinato l'assegno di mantenimento a carico di nei confronti delle _1 figlie minori nella misura di euro 800,00; 5) disposto l'erogazione “dell'assegno familiare” e non
"l'assegno unico" per le minori a carico dell' CP_3 nei confronti della _1
.
Con riferimento al primo motivo di censura, eccepiva la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto non provate le condotte violente ascritte all' _1 senza assumere i mezzi di prova orali articolati, contestandone la rilevata genericità e inconducenza, e sul solo presupposto della mancata applicazione allo stesso di una misura cautelare, dell'assenza di certificati medici attestanti lesioni e il mancato riscontro da parte del CTU di elementi riconducibili all""attaccamento insicuro" delle minori. Deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti e, in particolare, l'omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee rese al CTU dalla piccola PE la quale aveva dichiarato che il padre usava violenza alla madre e che per tale ragione non voleva vederlo, e dei rilievi del CTP, contestando la CTU che aveva negato in radice la violenza, limitandosi a riscontrare una precoce adultizzazione della minore ed un attaccamento simbiotico alla genitrice, e ciò nonostante i molteplici indicatori di “una modalità di relazione familiare di tipo passivo-aggressivo”. Contestava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrato il nesso causale tra la fine del matrimonio e la relazione extraconiugale intrapresa dall' _1 fin dal 2019, fatto non contestato, rilevando come la scoperta della relazione extraconiugale in uno all'abbandono del tetto coniugale da parte dell'appellato, costituendo l'ultima condotta contraria ai doveri coniugali posta in essere dall' _1 si configurasse come concausa che aveva sancito la definitiva rottura del rapporto coniugale.
Con riferimento al secondo motivo di censura, ovvero del capo in cui era stato disposto l'affidamento delle minori PE e ER 2 al SS di CA, disattendendo la domanda di affidamento esclusivo delle stesse avanzata, eccepiva la nullità della sentenza per illogicità manifesta e difetto di motivazione, eccependo la violazione del disposto degli artt. 315 bis cc e della normativa sovranazionale e rilevando come le conclusioni del Tribunale risultassero "del tutto disancorate alle risultanze probatorie". In particolare, evidenziava come il Tribunale avesse del tutto omesso di considerare le ragioni per le quali le minori fossero fisiologicamente più legate alla figura materna, accusando la stessa di non aver saputo indirizzare le figlie verso la ricostruzione di un rapporto sereno con la figura del padre, finendo per attribuire a lei “la mancanza di strumenti di accudimento adeguati" in capo all' _1 Rilevava come gli incontri protetti padre-Ginevra mai fossero state rappresentate condotte ostacolanti della _1 , sempre dimostratasi disponibile a seguire le richieste e le indicazioni del S.S, e ciò nonostante non fosse stata rispettata “nella sua identità di donna vittima di violenza”, essendole stato imposto, in violazione della convenzione di
Istanbul, di soggiornare nelle medesime stanze in cui l'_1 incontrava la bambina, al fine di facilitare l'interazione. Evidenziava come il Tribunale avesse omesso di considerare debitamente la condizione di benessere e serenità delle minori, ponendo in essere una ingiustificata compromissione della genitorialità della madre, ascrivendole, del tutto ingiustamente, condotte escludenti nei confronti dell'_1 del tutto inesistenti. Rilevava ancora come la decisione del
Tribunale fosse censurabile anche perché lo stesso si era discostato dalle risultanze della consulenza tecnica circa il regime di affidamento proposto senza motivare adeguatamente tale scelta, richiamando quale giustificazione la conflittualità genitoriale sebbene non valutata in maniera così grave dai periti e tale da giustificare la compressione della responsabilità genitoriale. Assumeva come il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di affidamento esclusivo, mantenendo la regolamentazione del diritto di visita paterno con gli incontri protetti e la presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI. Eccepiva quindi la nullità della sentenza per omesso ascolto della minore PE ed il difetto di adeguata motivazione di tale importante adempimento istruttorio.
ER quanto riguardava quindi gli aspetti patrimoniali, rappresentava come, parimenti, del tutto erroneamente il Tribunale avesse negato il diritto al mantenimento della moglie disponendo in favore delle figlie un assegno di mantenimento non parametrato alle esigenze delle minori ed al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, reputando irrilevanti i mezzi di prova da cui sarebbe derivata la prova delle reali consistenze economiche dell' _1 Evidenziava le incongruenze presenti nelle dichiarazioni dei redditi prodotti, ad esempio quella del 2018, ove a fronte di un volume di affari pari a circa 550.000 euro annui venivano indicati costi altissimi, pari a circa 500.000, con spese previdenziali minime, di nemmeno euro 5000,00 annue, da cui emergerebbe che il predetto non aveva nessun dipendente. Rilevava come la fittizietà delle dichiarazioni reddituali prodotte si scontrasse con l'elevato tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e dall'_1 anche dopo, rilevando come questi disponesse di una vettura del valore di oltre 70.000,00 euro e avesse giacenze sul conto corrente pari a circa
80.000,00 euro. Tanto premesso, rappresentava come l'elevato tenore di vita dell' _1 giustificasse un assegno di mantenimento a suo carico per le minori della somma complessiva di euro 1350,00, oltre all'80% di spese straordinarie, rilevando come il predetto non avesse mai pagato le spese straordinarie per le bambine, interamente sostenute dalla Pt 1 , come documentato in atti, la quale è gravata anche al pagamento del canone di locazione della propria dimora, ex casa coniugale.
Quanto all'assegno di mantenimento in proprio favore, evidenziava come il reddito, irrilevante, dato dall'avvio di attività lavorativa part-time fosse stato del tutto annullato dall'aumento delle spese familiari per la baby sitter, per le utenze domestiche, per la casa, per la spesa, rilevando come l'omessa contribuzione dell' _1 alle varie spese straordinarie di cui le minori necessitano avesse contribuito a ridurre di molto il proprio budget familiare non consentendole di mantenere l'elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio e proseguito dall' _1 il quale per converso suole spendere molto denaro per abbigliamento firmato ed ha da poco acquistato un terreno in via
Carnevale pagandolo 22.000,00, di cui solo 6000,00 tracciati ed il resto in contanti.
Infine, rilevava come del tutto erroneamente il Tribunale avesse indicato che fossero attribuiti alla
_1 "gli assegni familiari” erogati dall' CP_3, e non, come corretto, l'assegno unico universale, chiedendo la correzione di tale statuizione.
Tanto premesso, reiterando le richieste istruttorie avanzate nel primo grado di giudizio, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata venissero accolti i motivi dedotti in parte motiva e per l'effetto accogliersi le domande formulate e segnatamente disporsi: l'affidamento esclusivo delle figlie PE e ER_2 in favore della madre, con collocamento presso la stessa e, regolamentazione del diritto di visita del padre con la minore ER_2 nessun diritto di visita nei confronti della minore PE nel rispetto della sua volontà; un assegno di mantenimento in favore delle figlie dell'importo di euro 1350,00 mensili rivalutabili, oltre all'80% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00 mensili in favore della moglie;
dichiararsi che Parte_1 sia l'unica percettrice dell'assegno universale per le figlie minori rigettarsi tutte le domande formulate da ER 1 e ER_2 _1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 08.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1 contestando tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, assumendo la correttezza della sentenza impugnata la quale aveva compiutamente motivato la valutazione delle risultanze istruttorie ritenendo non dimostrata le accuse di maltrattamenti rivoltegli dalla _1 , evidenziando come la fine del matrimonio fosse ascrivibile all'atteggiamento nevrotico e indisponente della moglie che per lungo tempo lo aveva denigrato e umiliato tenendo atteggiamenti insofferenti, invitandolo più volte ad allontanarsi da casa. Evidenziava come la _1 avesse proseguito quindi l'opera denigratoria del coniuge anche dopo la separazione, non accettando il fallimento del rapporto coniugale, ponendo in essere vendette e ricatti, anche ostacolando il rapporto dell' _1 con le figlie. Evidenziava la mancanza di nesso di causalità tra l'avvio della relazione extraconiugale, intervenuta allorchè il rapporto con la moglie era ormai logoro, e la fine del matrimonio. Rilevava l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui erano riproposte in maniera del tutto generica le istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure, evidenziando altresì la tardività della richiesta non reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni e quindi da ritenersi non coltivata, chiedendo, in subordine, di essere ammesso a prova contraria. Indicava come dato indicativo sintomatico molto rilevante a riprova della pretestuosità delle accuse mosse il fatto che la _1 avesse sporto querela solo in pendenza del giudizio di separazione, e non prima, constatando come nel corso del procedimento penale non fossero state assunte dalla Procura della Repubblica competente alcuna iniziativa volta all'applicazione di misure cautelari proprio in ragione della assenza di elementi significativi di riscontro delle accuse, evidenziando come in tale sede non fosse stata richiesta l'audizione della minore nelle forme dell'incidente probatorio. Evidenziava come nemmeno il CTU nelle indagini peritali avesse riscontrato dati significativi riconducibili alla violenza domestica, avendo apprezzato per contro come il comportamento oppositivo e ostile della minore ER 1 rispetto al padre sembrasse riconducibile sostanzialmente alla dipendenza della minore dalla figura materna e al condizionamento negativo operato da parte della genitrice nei confronti dell'_1 e nell'invischiamento della stessa nella conflittualità genitoriale, circostanze chiaramente evincibili dal linguaggio adultizzato della minore e dai concetti espressi dalla stessa, del tutto sovrapponibili alle espressioni utilizzate dalla madre.
Veniva contestata parimenti, riprendendosi le motivazioni di cui sopra, anche l'impugnazione del capo della sentenza relativo all'affido delle minori al Servizio Sociale di CA, rilevando come anche tale statuizione si fosse resa necessaria quale diretta e inevitabile conseguenza dell'atteggiamento materno, essendosi dimostrata la _1 del tutto incapace di indirizzare le figlie verso la ricostruzione di un rapporto sereno con il padre e di proiettarsi nell'esercizio di una genitorialità condivisa nell'interesse delle minori. Evidenziava come l'affido al Servizio Sociale delle minori avesse consentito al sig. _1 di coltivare il rapporto con la figlia ER_2, sviluppando la relazione al di fuori dello Spazio Neutro, pur riscontrandosi nell'ultimo periodo delle regressioni nell'atteggiamento della bambina che incomprensibilmente aveva opposto resistenze rispetto agli incontri presso l'abitazione paterna, ribadendosi quindi l'opportunità del sostegno dei servizi nel veicolare il rapporto genitoriale.
Con riferimento agli aspetti economici, rilevava la correttezza della statuizione che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della
Pt 1 , vista la capacità lavorativa della donna che aveva ripreso a lavorare dopo l'interruzione seguita alla nascita della figlia ER_2 Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore delle figlie minori, stabilito dal Tribunale in euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie sulla base degli accertamenti demandati anche alla Guardia di Finanza di cui alla relazione depositata in data 9.6.2022, ne assumeva la correttezza e la congruità, anche tenuto conto del fatto che la _1 era assegnataria per intero dell'importo dell'assegno unico erogato dall' CP_3, rilevando a riguardo come il Tribunale avesse provveduto a correggere la sentenza nella parte in cui si riferiva erroneamente all'assegno familiare. Assumeva di aver sempre correttamente assolto all'obbligo di mantenimento nei confronti delle minori e, in particolare, di aver corrisposto la sua quota per le spese straordinarie sostenute dalla _1 per le minori, rilevando la tardività della documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni afferente presunte spese straordinarie non corrisposte.
Contestava quindi le deduzioni della _1 riguardanti l'elevato tenore di vita familiare, le proprie spese per beni voluttuari e la disponibiltà di contante in quanto del tutto labiali e prive di riscontro, evidenziando di abitare in una casa condotta in locazione e di essere titolare di una BMW dell'anno 2014 del valore di euro 14.000,00 e non di una macchina di lusso. Rilevava quindi come la stessa relazione della G.d.F avesse riscontrato come non godesse di un elevato tenore di vita, rilevando come negli ultimi anni la propria ditta di macelleria avesse subito una drastica riduzione dei guadagni con perdite d'impresa, in parte compensate con i propri risparmi. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello.
Indi, all'udienza del 12.12.2024 su concorde richiesta delle parti veniva disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte del SS di CA e la causa veniva rinviata all'udienza in data 05.02.2025, concedendosi termine per note. Alla suddetta udienza su ulteriore richiesta di termine per note, debitamente concesso, veniva disposto un rinvio all'udienza del
19.06.2025, ove all'esito della discussione la causa veniva posta in decisione.
*****
Ritiene la Corte che il primo motivo di gravame proposto dall'appellante, con cui si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dalla _1 di addebito della separazione personale dei coniugi al marito CP_1 sia infondato e pertanto non
,
possa che essere rigettato, integralmente condividendosi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudicante all'esito della contestata valutazione del materiale probatorio in atti. A riguardo vanno in primo luogo rigettate le eccezioni di nullità della sentenza impugnata formulate da parte appellante con riferimento alla omessa ammissione delle prove orali articolate e richieste nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc soprattutto ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'addebito in relazione alle riferite violenze ed ai maltrattamenti che la _1 avrebbe subito ad opera del marito, non potendo a riguardo che rilevarsi innanzitutto come l'appellante sia irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di insistere nell'ammissione della stessa nella presente fase di gravame, non avendo provveduto, come suo precipuo onere, a coltivare debitamente la suddetta domanda nel corso del giudizio di prime cure, reiterando specificamente la richiesta dopo l'ordinanza istruttoria di rigetto delle stesse emessa dal giudice in data 24.05.22 in sede di memorie conclusionali.
A riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della Cassazione, cui questa Corte aderisce, secondo cui la parte che si è vista rigettare le proprie richieste istruttorie è tenuta a reiterarle in modo specifico quando precisa le conclusioni senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, dovendo intendersi le stesse altrimenti ritenersi tacitamente rinunciate a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte (Cass. III 16886/2016; Cass. II 33103/2021).
In particolare, si osserva infatti come dall'esame degli atti del giudizio di prime cure emerge come parte appellante non abbia puntualmente riproposto la suddetta domanda né nelle memorie successive all'ordinanza contestata depositate in data 16.06.22 né nelle memorie conclusionali del
7.3.24 né nelle repliche del 29.3.24 limitandosi solo a generici richiami dei precedenti atti ed istanze.
Inoltre, si osserva come parte appellante anche in sede di gravame abbia formulato dette istanze istruttorie senza indicare specificamente i capitolati di prova di cui intendeva reiterare l'ammissione, in palese violazione del disposto di cui all'art. 359 cpc, limitandosi a insistere
"nell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado" di tal che anche sotto tale profilo non può che rilevarsi l'inammissibilità della richiesta. (Cass. ord. 09.06.2023 n. 16420).
Ciò detto, per mera completezza si osserva come risulti del tutto condivisibile l'ordinanza di rigetto dei capitoli di prova articolati dall'appellante emessa nel primo grado di giudizio in ragione della estrema genericità e/o del carattere valutativo dei capitoli di prova articolati dall'appellante.
Venendo quindi all'esame nel merito del motivo di censura afferente alla domanda di addebito della separazione al coniuge _1 formulata in sede di costituzione dall'appellante
,Parte_1 la quale deduce come il fallimento del matrimonio sia stato causato dalla condotte violente e maltrattanti costantemente poste in essere dal consorte nei suoi confronti, nonché dall'avvio di una relazione extraconiugale da parte del consorte da cui era scaturito l'abbandono del tetto coniugale, va ribadito come in termini generali incomba sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare non solo la violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge ma anche l'effettiva incidenza di tali violazioni sulla decisione di separarsi (Cass. ord. 18.12.2023
n. 35296).
Osserva quindi la Corte come dall'attenta disamina degli atti non emergano sufficienti elementi di riscontro delle labiali allegazioni dell'appellante riguardo i comportamenti imputati al marito né riguardo l'efficacia eziologica della relazione extraconiugale rispetto alla separazione della coppia, condividendosi quindi le conclusioni del Tribunale che ha evidenziato come nella fattispecie sussistano molteplici indicatori che inducono a ritenere come la separazione sia verosimilmente ascrivibile ad un progressivo ed inesorabile deterioramento del rapporto coniugale dovuto a fattori caratteriali e reciproche insofferenze e insoddisfazioni che hanno portato da ultimo 1 _1 all'avvio della non contestata relazione extraconiugale.
E invero, in primo luogo si osserva come rispetto agli atti di violenza domestica subiti risulti sintomatico il fatto che Parte_1 abbia proposto denuncia-querela nei confronti dell'_1 solo dopo che questi aveva depositato il ricorso per separazione con addebito nei confronti della stessa (domanda poi rinunciata), così come, rispetto al quadro delle allegazioni complessivamente considerato, non può non considerarsi significativo il fatto che la Procura della Repubblica, che pure ha iscritto il proc. iscritto al n. 2241/2020 RGNR, tuttora pendente e di cui non si ha alcuna notizia specifica nonostante il lasso di tempo trascorso, non abbia mai richiesto alcuna misura cautelare nei confronti dell'_1 il quale risulta soggetto incensurato e privo di pregiudizi.
Ancora, ulteriori importanti argomenti di dubbio riguardo la ricostruzione dell'appellante in merito alle condotte violente attribuite all' _1 si traggono dalla disamina della relazione della
CTU disposta ed effettuata nell'ambito del giudizio di prime cure ai fini dell'osservazione personologica dell _1 e della _1 e della valutazione delle loro competenze genitoriali, le cui risultanze, ampiamente riportate dal giudice di prime cure, all'esito della somministrazione di test e dell'approfondito ascolto delle parti e del loro vissuto, non hanno fatto emergere "indici clinici significativi riconducibili alla violenza domestica" mentre risulta accertata l'aspra conflittualità e i rancori reciproci non rielaborati dei coniugi, tali da condizionare fortemente anche il rapporto delle minori, collocate presso la madre, nei confronti del padre.
Deve quindi rilevarsi come l'_1 nel corso del tempo trascorso, mostrando buone capacità e sensibilità, si sia molto impegnato al fine di mantenere il rapporto con le minori, riuscendo, con il supporto dei servizi sociali, a recuperare il legame con la piccola ER_2 la quale, seppur con alterne fasi, mostra di riconoscere la figura paterna e da ultimo ha manifestato un significativo riavvicinamento al papà che si mostra attento ai suoi bisogni (cfr. da ultimo relazione SS di
CA del 30.10.2025 in atti).
Ancora, si rileva come anche dal tenore dell'ampia messaggistica whatsup versata in atti, la quale ripercorre un lungo arco di tempo anteriore alla separazione, non emergano spunti da cui desumere una situazione di violenza domestica emergendo invece come l'_1 mantenesse un tono di comunicazione piuttosto pacato, e rilevandosi piuttosto il clima di sostanziale incomunicabilità di coppia e la stanchezza della relazione coniugale, ormai entrata irrimediabilmente in crisi, siccome ampiamente riscontrato in atti.
ERtanto, anche con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà, appare condivisibile il percorso argomentativo che ha portato il giudice di prime cure a ritenere che l'avvio della relazione dell' _1 con la sig.ra CP_5 sia stata la naturale evoluzione di una crisi coniugale già da tempo in atto tra le parti maturatasi già prima della nascita della secondogenita, escludendosi dunque che la stessa abbia avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale.
A riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà" (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass.
16169/2023; Cass. 35296/2023).
Orbene, deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, sebbene 1 _1 abbia ammesso l'avvio della relazione extraconiugale con la CP_5 a suo dire avvenuto nel 2019, in assenza di alcun riscontro della anteriorità della stessa, dall'esame della documentazione agli atti del procedimento di prime cure emergano numerosi elementi, specie nella messaggistica whatsup del periodo relativo al periodo maggio giugno 2019, da cui risulta che la relazione coniugale all'epoca era già da tempo fortemente compromessa per ragioni ascrivibili alla reciproca incompatibilità di carattere che aveva portato al venir meno dell' affectio coniugalis ben prima della nascita della figlia ER_2 come risultante del resto anche dalla CTU espletata nel corso del primo giudizio.
Alla luce di quanto sopra, reputa la Corte che non possa che essere rigettato il motivo di appello relativo alla domanda di attribuzione dell'addebito della separazione al sig. non _1
,
potendo che confermarsi, in base alle emergenze istruttorie di cui in atti, la insussistenza dei presupposti per ascrivere al predetto la responsabilità della fine del consortium coniugale.
Venendo quindi all'esame del secondo motivo di censura della sentenza impugnata, e segnatamente del capo con cui il Tribunale ha disposto, in ragione dell'aspra conflittualità della coppia genitoriale, l'affidamento delle minori PE e ER 2 al SS di CA rigettando la domanda di affidamento esclusivo delle due bambine avanzata dalla _1 appare opportuno و
richiamare come la regola generale, sancita dal disposto di cui all'art. 337 ter cc, che prevede l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, possa essere derogata dal giudice, ai sensi del disposto di cui all'art. 337 quater cc, solo ove si accerti che detto affido risulti "contrario all'interesse del minore", e, segnatamente, che siano emersi specifici elementi di pregiudizio tali da rendere necessaria l'estromissione del genitore non affidatario dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
A riguardo la Suprema Corte afferma con orientamento consolidato che "la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Cass. n. 977/2017". ( Cass. 08.05.2024 n.
12474).
Ancora è stato precisato da ultimo come “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 6535/19)" (così Cass. I 10.10.2024 n. 31571) evidenziandosi altresì che la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori deve essere 66
sostenuta dalla verifica della idoneità genitoriale e dalle ricadute sulla vita dei figli" (Cass.
26517/2024).
Sotto altro profilo, appare quindi opportuno richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, che nella recente sentenza della sez. I - 21/11/2023, n. 32290, la in ipotesi di carenze genitoriali, ha evidenziato la necessità di individualizzazione nell'intervento che si reputa utile adottare rifuggendo clausole di stile e formule standardizzate, affermando specificamente: “Le disposizioni dell'art. 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che - pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni - hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori ("ogni altro provvedimento relativo alla prole", come recita l'art. 337-ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute".
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, tenuto conto delle risultanze della CTU in atti la quale, pur dando atto delle buone capacità genitoriali sia paterne che materne, ha accertato il persistere di un clima di grave conflittualità genitoriale e delle difficoltà relazionali della coppia, che non è ancora riuscita a superare e ad elaborare la rottura della relazione coniugale addivenendo ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e dell'importanza del diritto delle minori alla genitorialità, reputa la Corte che del tutto condivisibilmente il Tribunale, con ampia ed esaustiva motivazione, abbia ritenuto opportuno e necessario disporre, in limitazione della responsabilità genitoriale, l'affido delle minori al SS di CA, reputando tale opzione quale maggiormente rispondente all' interesse delle minori . In particolare, il Tribunale, facendo applicazione dei principi soprarichiamati, ha ritenuto, in ragione della riscontrata "assoluta incapacità di dialogo fra le parti che ha impedito ogni concertazione delle decisioni da assumere nell'interesse delle bambine" non sussistenti le condizioni per un reale e sereno esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, ritenendo non accoglibile la domanda di affido condiviso della _1 , in quanto reputata ingiustificata e pregiudizievole al diritto delle minori alla bigenitorialità atteso il "rischio di radicalizzazione dell'allontanamento del padre". Deve rilevarsi come la scelta operata dal Tribunale, seppur limitativa della responsabilità genitoriale, in ragione delle gravi difficoltà riscontrate appaia pienamente legittima e correttamente motivata, e vada quindi confermata in questa sede, quale misura in grado di assicurare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale sulle due minori nella salvaguardia del principio di bigenitorialità quale valida garanzia di recupero del ruolo paterno in una prospettiva di lungo periodo, attesa la tenera età delle minori, risultando oltremodo necessaria l'intermediazione del
Servizio Sociale nella gestione condivisa della genitorialità della coppia Persona_3
A riguardo, si osserva come, in base all'ultima relazione trasmessa dal Servizio Sociale del gennaio 2025, nel periodo trascorso, grazie al sostegno dei servizi, il sig. _1 sia riuscito, superando non poche difficoltà, a coltivare e ad implementare il rapporto con la piccola ER_2 ora di anni cinque, tramite periodici incontri presso lo Spazio Neutro. E invero, deve darsi atto del fatto che la bambina, inizialmente felice di vedere il padre con modalità protette, a seguito dell'avvio di incontri più destrutturati ha poi attraversato un periodo in cui aveva manifestato segni di regressione e di disagio che avevano indotto gli specialisisti a ritornare alla dimensione più rassicurante delle Spazio Neutro, abbia recuperato poi una maggiore serenità instaurando "un clima emozionale e affettivo adeguato con la figura paterna”. Si riporta quindi come dagli atti il sig. _1 in occasione di tali incontri esprima sempre interesse anche per la minore PE chiedendo di lei alla piccola ER_2 pur persistendo la frattura relazionale padre-figlia causata dal categorico rifiuto della bambina di incontrare il padre, rifiuto che, a parere del Servizio di NPI che la ha in carico, esprime la profonda "sofferenza interiore della minore". Gli operatori dei servizi di riferimento, nella citata relazione congiunta in atti, evidenziano pertanto come “sarebbe auspicabile, per facilitare la ripresa della relazione padre-figlia", elaborare un progetto che preveda la possibilità di "uno spazio-altro, tenendo in considerazione i tempi della minore per il recupero della relazione con il padre". Riguardo PE va quindi rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per mancato ascolto della minore, non potendo che rilevarsi a riguardo come la minore, ancora infradodicenne e ampiamente ascoltata dal CTU, presenti una condizione di disagio emotivo tale ritenere del tutto inopportuna oltre che superflua la chiesta audizione (Cass. I 8.11.2022 n. 32876).
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra rappresentato, anche il secondo motivo di gravame vada rigettato non potendo che rilevarsi come l'affido delle minori al SS di CA assicuri alle minori il diritto alla bigenitorialità e consenta l'esercizio della stessa al sig. _1 non sussistendo valide ragioni per disporre l'affido esclusivo alla _1
Venendo quindi all'esame dei motivi di censura relativi alle questioni patrimoniali, e segnatamente, in primo luogo alla misura dell'assegno di mantenimento disposto a carico di__[...]
_1 a favore della _1 quale contributo per le minori, quantificato dal Tribunale in euro complessivi 800,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50% di spese straordinarie, in luogo dei 1000,00 euro richiesti, oltre spese all'80%, osserva la Corte come le statuizioni sul punto del Tribunale siano basate sull'attenta disamina delle risultanze della documentazione economica versata in atti dal sig. _1 nonché della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza del giugno 2022 cui sono stati demandate indagini tributarie sul predetto.
Orbene, posto che dalle dichiarazioni in atti emerge come il sig. _1 titolare di una macelleria in
CA, abbia nel corso degli ultimi anni presentato delle dichiarazioni dei redditi ove sono indicati, a fronte di ricavi dichiarati molto elevati, per importi pari a circa mezzo milione di euro, dei guadagni netti in proporzione piuttosto esigui, per circa 25.000,00 euro annui, pari quindi a circa 2000,00 euro mensili, deve rilevarsi come del tutto condivisibilmente il Tribunale, sulla scorta delle risultanze degli estratti conto del predetto da cui emergono depositi per circa
80.000,00, ritenendo presumibile una capacità reddituale verosimilmente superiore al dichiarato, ha determinato il contributo di mantenimento a suo carico per ciascuna figlia nella misura di euro
400,00 ciascuna, oltre spese straordinarie al 50%. E invero detto importo, all'evidenza parametrato ad un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato dall' _1 appare del tutto congruo rispetto alle esigenze delle stesse, tenuto conto dell'età delle minori e del contesto di vita,
e ciò considerato anche il fatto che la Pt_2 è stata dichiara percettrice esclusiva dell'assegno unico erogato dall' CP_3 spettante per le minori.
ERtanto, allo stato si reputa non accoglibile la domanda di aumento del suddetto assegno, al pari della richiesta di attribuzione delle spese straordinarie al padre nella misura dell'80% non emergendo giustificate ragioni per derogare al normale riparto delle stesse nella misura del 50% per ciascun genitore. Anche tale motivo di appello va quindi rigettato.
_1 di unInfine, con riferimento alla censura afferente il mancato riconoscimento alla assegno di mantenimento in suo favore, che la stessa rivendica nella misura di euro 350,00 mensili, si osserva come in termini generali in base all'art. 156 cc i presupposti per l'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
La Suprema Corte ha evidenziato come l'obbligo di assistenza materiale trova di regola 66
attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente mi consentano meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, non chiede particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza" (Cass. 12196/2017).
Tuttavia, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il diritto al mantenimento del coniuge separato non è automatico ma deve essere valutato in base alla capacità lavorativa concreta del richiedente il quale deve provare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un'occupazione che sia in linea con le sue competenze professionali e in grado di garantirgli l'autosostentamento e di non esservi riuscito usando l'ordinaria diligenza (Cass. n 3354 del 10 febbraio 2025). ERtanto "Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali" (Cass. 20866/2021)
E ancora, Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei "6
medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)". (Cass. 10.06.2022 n. 18820).
Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che Nella 66
determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario" (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). 66Sotto il profilo processuale, è stato affermato che per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti" (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021).
Orbene, ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, rileva la Corte come dagli atti risulti che la _1 di anni trentasette e trentaduenne all'epoca del deposito del ricorso, abbia in '
passato regolarmente svolto attività lavorativa come impiegata presso un'agenzia di assicurazioni e ciò fino alla nascita della secondogenita ER_2 e, dopo un'interruzione di circa quattro anni, abbia quindi ripreso a lavorare, dopo la separazione, seppur con modalità part-time. Tale circostanza dimostra quindi la piena capacità della _1 di essere in grado di sostentarsi autonomamente senza necessità di ricorrere al sostegno solidaristico del coniuge, specificandosi come, quanto alla misura del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non siano emersi elementi da cui poter arguire l'elevato livello dello stesso allegato dalla donna, emergendo per contro come la _1 fosse alquanto insoddisfatta della propria condizione abitativa al punto da rimproverare all _1 di non essere stato in grado di assicurarle una casa dignitosa e conforme alle sue aspirazioni. Tale rilievo induce a ritenere come non risulti prova di una sperequazione nel tenore di vita attualmente goduto dai coniugi tale da giustistificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della _1
In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene che l' appello con riferimento a tale punto di domanda vada rigettato, ritenendosi pienamente condivisibile la valutazione del Tribunale.
In base al principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM
147/2022, con diminuzione del 25% dei valori medi ex art. 4 comma 1 DPR 115/2002, tenuto conto della complessità medio-bassa della controversia,
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da Parte_1 e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano, in euro 2604,50, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1070/2024 R.G.F.A
promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
, rappresentata e difesa giusto mandato allegato in atti Pirandello n. 5, C.F. C.F. 1
, presso il cui studio sito in dall' Avv.to Annalisa Gigliuzza (C.F. C.F._2
CA, viale M. Milazzo n. 157 è elettivamente domiciliata.
appellante
Contro
: nato a [...] il [...], ivi residente in [...] int. _1
,
13, C.F. elettivamente domiciliato in CA , via G. Arcoleo n. 37 C.F. 3
presso lo studio dell' avv.to Fabianamichela Di Stefano (C.F. C.F._4 da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.08.2024 Parte_1 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 420/2024 emessa il 30.05.2024 e pubblicata il 07.06.2024 dal Tribunale civile di
CA, notificata in data 01.07.2024, a definizione del procedimento instaurato dal [...]
_1 e iscritto al n. 1422/2020 R.G avente per oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi, con cui il Tribunale:
1.Rigettava la domanda di addebito avanzata dalla convenuta Parte_1 ;
2.Disponeva l'affido delle minori ERsona_1 e ERsona_2 al Servizio Sociale di CA;
3.Disponeva il collocamento delle minori presso la madre, assegnando alla stessa la casa coniugale;
4. Dava mandato all' CP_2 di CA di avviare a favore delle minori un percorso di sostegno psicologico che sia in particolare rivolto alla ripresa dei rapporti con la figura paterna, demandando all'Ente e al Servizio Sociale affidatario la individuazione del miglior regime di visite - anche al di fuori dello Spazio Neutro, se ritenuto opportuno – tra le minori e il padre;
5.Dava mandato al Servizio Sociale di CA, se del caso avvalendosi del Consultorio
Familiare, di avviare a favore delle parti un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare.
_1 l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_1 entro il
6. Poneva a carico del sig. giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, l'importo complessivo di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. Disponeva che l'CP_3 versasse direttamente e per l'intero alla sig.ra Parte_1 l'importo dell'assegno familiare per le due minori;
8. Rigettava la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta per sè e per l'effetto revocava quanto disposto sul punto in sede presidenziale a carico del sig. _1 con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.
9. Compensava tra le parti le spese del giudizio.
A riguardo esponeva che: il coniuge aveva adito il Tribunale di CA per chiedere la separazione
- _1 personale dalla moglie Parte_1 con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 03.09.2009 e dalla cui unione erano nate le due figlie PE in data 23-06-13, e ER_2 in data 15-09-19, chiedendo che la stessa fosse addebitata alla moglie e che le figlie fossero affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il predetto corrispondesse un assegno di mantenimento di euro 500,00 per le figlie minori, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- di essersi costituita in giudizio contestando integralmente tutto quanto dedotto e formulato ex adverso riguardo la propria responsabilità nella crisi coniugale, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma chiedendo che la stessa fosse da addebitare al marito [...]
_1 in ragione delle plurime e protratte violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio poste in essere dal coniuge, e, segnatamente delle condotte maltrattanti e violente agite nei suoi confronti, alla presenza delle bambine, specie della maggiore PE vittima di violenza assistita;
di aver quindi chiesto l'affidamento in via esclusiva delle figlie, con collocamento presso la madre, reputando che in ragione delle gravi carenze paterne l'affidamento condiviso non fosse la soluzione più rispondente all'interesse delle minori, con regolamentazione dei tempi e modi di visita del padre da stabilirsi con modalità protette;
disporsi a carico di il versamento _1 di un assegno di mantenimento per le figlie minori in euro 1.350,00, ciascuna per la metà, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%; disporsi un assegno di mantenimento per la moglie di euro 350,00 mensili.
La _1 rappresentava dettagliatamente e con dovizia di particolari l'evolversi della crisi matrimoniale ed i comportamenti maltrattanti, inappropriati e violenti posti in essere ab initio dall' _1 nei propri confronti;
evidenziava come, essendo giovane ed innamorata, aveva per lungo tempo tollerato tali condotte, le quali con la nascita delle figlie, anziché scemare, non avevano fatto altro che intensificarsi, arrivando ad episodi sempre più eclatanti;
di essere stata sovente oggetto degli scatti d'ira e degli insulti, avvenuti anche alla presenza di terzi, del coniuge, il quale pretendeva che la donna, oltre che lavorare fuori casa e occuparsi della figlia PE si recasse due volte alla settimana presso la macelleria gestita dallo stesso per fare le pulizie. Assumeva di avere da ultimo subito l'umiliazione del tradimento, avendo l'_1 avviato una relazione extraconiugale
(da lei scoperta circa due anni dopo) con la madre di un compagno di scuola della figlia PE, con cui il predetto era andato a vivere abbandonando la casa coniugale nel luglio 2020; che in tale frangente l'_1 aveva svotato la cassaforte che vi era in casa portandosi via la somma di euro
150.000,00 ivi custodita ed altri 60.000,00 euro che erano occultati in un armadio. Riferiva che successivamente il coniuge non si era minimamente preoccupato di rassicurare le bambine e di mantenere rapporti con le stesse e di aver lei stessa portato le figlie presso la macelleria per salutare il padre;
che tuttavia nel tempo PE traumatizzata dalle scene a cui aveva assistito e dai modi rudi dell' _1 ha manifestato un sempre più categorico rifiuto ad approcciarsi alla figura paterna.
Riportava ancora di aver subito gravi minacce dal coniuge, che anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale non aveva cessato di indirizzarle messaggi subdoli volti a minarne la serenità e ad impaurirla, tanto da indurla a rivolgersi a centro antiviolenza CP_4 al fine di rielaborare le proprie vicissitudini e di aver quindi trovato la forza di denunciare quanto subito nel corso della relazione con l'_1 nei cui confronti veniva quindi iscritto il proc. n. 2241/2020 RGNR per i reati di cui agli artt. 572 co 2 81 c.p e 609 bis c.p.
Riportava quindi che :
-con il provvedimento presidenziale il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati assegnandole la casa coniugale quale collocataria delle due bambine e che veniva posto a carico dell' _1 un assegno mensile di euro 1000,00, rivalutabili da versare in favore suo e delle figlie
(oltre al 50% delle spese straordinarie), e che l'_1 veniva autorizzato ad incontrare le figlie con modalità protette una volta alla settimana presso lo Spazio Neutro del Comune di CA;
- nel corso del giudizio l'appellante insisteva sulla domanda di addebito articolava prove per testi, produceva documentazione varia a supporto delle proprie allegazioni, chiedeva disporsi verifiche tributarie sulla situazione dell' _1 nonché CTU al fine di verificare le competenze genitoriali dello stesso, richiedendo altresì l'audizione protetta della minore PE
-che il giudice, rigettate le richieste di prove formulate dalle parti, ritenute generiche, valutative e inconducenti, conferiva mandato al CTU al fine di accertare la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica delle minori nonché al fine di verificare le competenze di entrambi i genitori verificando eventuali carenze e scegliere, in definitiva, il miglior assetto di affido per le stesse, valutando altresì le cause di eventuali resistenze delle minori nel rapportarsi con le figure genitoriali, disponendone l'audizione da parte del perito;
che in corso di causa veniva quindi modificata l'ordinanza presidenziale autorizzandosi incontri liberi tra la minore ER_2 ed il padre, mentre per la minore PE atteso il persistente rifiuto della bambina nei confronti del padre, veniva confermata la presa in carico da parte del Servizio di NPI di CA, predisponendo in favore della stessa un percorso di sostegno psicologico, demandando al predetto servizio l'organizzazione di eventuali incontri padre-figlia nel rispetto dei tempi della minore;
· venivano ammessi documenti prodotti dalle parti e disposte indagini tributarie nei confronti dell'_1
l'_1 introduceva un subprocedimento con cui chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore della moglie e delle figlie, deducendo il sopravvenuto stato di occupazione dalla Pt_1 e il peggioramento della propria situazione economica, domande che venivano in parte accolte con riferimento alla moglie;
- che da ultimo concessi i termini di legge, la causa veniva rimessa al collegio e decisa nei termini sopraindicati. impugnava la sentenza nella parte in cui la stessa aveva: 1) Tanto premesso, Parte_1 rigettato la domanda di addebito della separazione a carico dell' _1 2) affidato le minori PE
e ER_2 al SS di CA;
3) revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della stessa;
4) determinato l'assegno di mantenimento a carico di nei confronti delle _1 figlie minori nella misura di euro 800,00; 5) disposto l'erogazione “dell'assegno familiare” e non
"l'assegno unico" per le minori a carico dell' CP_3 nei confronti della _1
.
Con riferimento al primo motivo di censura, eccepiva la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto non provate le condotte violente ascritte all' _1 senza assumere i mezzi di prova orali articolati, contestandone la rilevata genericità e inconducenza, e sul solo presupposto della mancata applicazione allo stesso di una misura cautelare, dell'assenza di certificati medici attestanti lesioni e il mancato riscontro da parte del CTU di elementi riconducibili all""attaccamento insicuro" delle minori. Deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti e, in particolare, l'omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee rese al CTU dalla piccola PE la quale aveva dichiarato che il padre usava violenza alla madre e che per tale ragione non voleva vederlo, e dei rilievi del CTP, contestando la CTU che aveva negato in radice la violenza, limitandosi a riscontrare una precoce adultizzazione della minore ed un attaccamento simbiotico alla genitrice, e ciò nonostante i molteplici indicatori di “una modalità di relazione familiare di tipo passivo-aggressivo”. Contestava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrato il nesso causale tra la fine del matrimonio e la relazione extraconiugale intrapresa dall' _1 fin dal 2019, fatto non contestato, rilevando come la scoperta della relazione extraconiugale in uno all'abbandono del tetto coniugale da parte dell'appellato, costituendo l'ultima condotta contraria ai doveri coniugali posta in essere dall' _1 si configurasse come concausa che aveva sancito la definitiva rottura del rapporto coniugale.
Con riferimento al secondo motivo di censura, ovvero del capo in cui era stato disposto l'affidamento delle minori PE e ER 2 al SS di CA, disattendendo la domanda di affidamento esclusivo delle stesse avanzata, eccepiva la nullità della sentenza per illogicità manifesta e difetto di motivazione, eccependo la violazione del disposto degli artt. 315 bis cc e della normativa sovranazionale e rilevando come le conclusioni del Tribunale risultassero "del tutto disancorate alle risultanze probatorie". In particolare, evidenziava come il Tribunale avesse del tutto omesso di considerare le ragioni per le quali le minori fossero fisiologicamente più legate alla figura materna, accusando la stessa di non aver saputo indirizzare le figlie verso la ricostruzione di un rapporto sereno con la figura del padre, finendo per attribuire a lei “la mancanza di strumenti di accudimento adeguati" in capo all' _1 Rilevava come gli incontri protetti padre-Ginevra mai fossero state rappresentate condotte ostacolanti della _1 , sempre dimostratasi disponibile a seguire le richieste e le indicazioni del S.S, e ciò nonostante non fosse stata rispettata “nella sua identità di donna vittima di violenza”, essendole stato imposto, in violazione della convenzione di
Istanbul, di soggiornare nelle medesime stanze in cui l'_1 incontrava la bambina, al fine di facilitare l'interazione. Evidenziava come il Tribunale avesse omesso di considerare debitamente la condizione di benessere e serenità delle minori, ponendo in essere una ingiustificata compromissione della genitorialità della madre, ascrivendole, del tutto ingiustamente, condotte escludenti nei confronti dell'_1 del tutto inesistenti. Rilevava ancora come la decisione del
Tribunale fosse censurabile anche perché lo stesso si era discostato dalle risultanze della consulenza tecnica circa il regime di affidamento proposto senza motivare adeguatamente tale scelta, richiamando quale giustificazione la conflittualità genitoriale sebbene non valutata in maniera così grave dai periti e tale da giustificare la compressione della responsabilità genitoriale. Assumeva come il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di affidamento esclusivo, mantenendo la regolamentazione del diritto di visita paterno con gli incontri protetti e la presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI. Eccepiva quindi la nullità della sentenza per omesso ascolto della minore PE ed il difetto di adeguata motivazione di tale importante adempimento istruttorio.
ER quanto riguardava quindi gli aspetti patrimoniali, rappresentava come, parimenti, del tutto erroneamente il Tribunale avesse negato il diritto al mantenimento della moglie disponendo in favore delle figlie un assegno di mantenimento non parametrato alle esigenze delle minori ed al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, reputando irrilevanti i mezzi di prova da cui sarebbe derivata la prova delle reali consistenze economiche dell' _1 Evidenziava le incongruenze presenti nelle dichiarazioni dei redditi prodotti, ad esempio quella del 2018, ove a fronte di un volume di affari pari a circa 550.000 euro annui venivano indicati costi altissimi, pari a circa 500.000, con spese previdenziali minime, di nemmeno euro 5000,00 annue, da cui emergerebbe che il predetto non aveva nessun dipendente. Rilevava come la fittizietà delle dichiarazioni reddituali prodotte si scontrasse con l'elevato tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e dall'_1 anche dopo, rilevando come questi disponesse di una vettura del valore di oltre 70.000,00 euro e avesse giacenze sul conto corrente pari a circa
80.000,00 euro. Tanto premesso, rappresentava come l'elevato tenore di vita dell' _1 giustificasse un assegno di mantenimento a suo carico per le minori della somma complessiva di euro 1350,00, oltre all'80% di spese straordinarie, rilevando come il predetto non avesse mai pagato le spese straordinarie per le bambine, interamente sostenute dalla Pt 1 , come documentato in atti, la quale è gravata anche al pagamento del canone di locazione della propria dimora, ex casa coniugale.
Quanto all'assegno di mantenimento in proprio favore, evidenziava come il reddito, irrilevante, dato dall'avvio di attività lavorativa part-time fosse stato del tutto annullato dall'aumento delle spese familiari per la baby sitter, per le utenze domestiche, per la casa, per la spesa, rilevando come l'omessa contribuzione dell' _1 alle varie spese straordinarie di cui le minori necessitano avesse contribuito a ridurre di molto il proprio budget familiare non consentendole di mantenere l'elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio e proseguito dall' _1 il quale per converso suole spendere molto denaro per abbigliamento firmato ed ha da poco acquistato un terreno in via
Carnevale pagandolo 22.000,00, di cui solo 6000,00 tracciati ed il resto in contanti.
Infine, rilevava come del tutto erroneamente il Tribunale avesse indicato che fossero attribuiti alla
_1 "gli assegni familiari” erogati dall' CP_3, e non, come corretto, l'assegno unico universale, chiedendo la correzione di tale statuizione.
Tanto premesso, reiterando le richieste istruttorie avanzate nel primo grado di giudizio, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata venissero accolti i motivi dedotti in parte motiva e per l'effetto accogliersi le domande formulate e segnatamente disporsi: l'affidamento esclusivo delle figlie PE e ER_2 in favore della madre, con collocamento presso la stessa e, regolamentazione del diritto di visita del padre con la minore ER_2 nessun diritto di visita nei confronti della minore PE nel rispetto della sua volontà; un assegno di mantenimento in favore delle figlie dell'importo di euro 1350,00 mensili rivalutabili, oltre all'80% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00 mensili in favore della moglie;
dichiararsi che Parte_1 sia l'unica percettrice dell'assegno universale per le figlie minori rigettarsi tutte le domande formulate da ER 1 e ER_2 _1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 08.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1 contestando tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, assumendo la correttezza della sentenza impugnata la quale aveva compiutamente motivato la valutazione delle risultanze istruttorie ritenendo non dimostrata le accuse di maltrattamenti rivoltegli dalla _1 , evidenziando come la fine del matrimonio fosse ascrivibile all'atteggiamento nevrotico e indisponente della moglie che per lungo tempo lo aveva denigrato e umiliato tenendo atteggiamenti insofferenti, invitandolo più volte ad allontanarsi da casa. Evidenziava come la _1 avesse proseguito quindi l'opera denigratoria del coniuge anche dopo la separazione, non accettando il fallimento del rapporto coniugale, ponendo in essere vendette e ricatti, anche ostacolando il rapporto dell' _1 con le figlie. Evidenziava la mancanza di nesso di causalità tra l'avvio della relazione extraconiugale, intervenuta allorchè il rapporto con la moglie era ormai logoro, e la fine del matrimonio. Rilevava l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui erano riproposte in maniera del tutto generica le istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure, evidenziando altresì la tardività della richiesta non reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni e quindi da ritenersi non coltivata, chiedendo, in subordine, di essere ammesso a prova contraria. Indicava come dato indicativo sintomatico molto rilevante a riprova della pretestuosità delle accuse mosse il fatto che la _1 avesse sporto querela solo in pendenza del giudizio di separazione, e non prima, constatando come nel corso del procedimento penale non fossero state assunte dalla Procura della Repubblica competente alcuna iniziativa volta all'applicazione di misure cautelari proprio in ragione della assenza di elementi significativi di riscontro delle accuse, evidenziando come in tale sede non fosse stata richiesta l'audizione della minore nelle forme dell'incidente probatorio. Evidenziava come nemmeno il CTU nelle indagini peritali avesse riscontrato dati significativi riconducibili alla violenza domestica, avendo apprezzato per contro come il comportamento oppositivo e ostile della minore ER 1 rispetto al padre sembrasse riconducibile sostanzialmente alla dipendenza della minore dalla figura materna e al condizionamento negativo operato da parte della genitrice nei confronti dell'_1 e nell'invischiamento della stessa nella conflittualità genitoriale, circostanze chiaramente evincibili dal linguaggio adultizzato della minore e dai concetti espressi dalla stessa, del tutto sovrapponibili alle espressioni utilizzate dalla madre.
Veniva contestata parimenti, riprendendosi le motivazioni di cui sopra, anche l'impugnazione del capo della sentenza relativo all'affido delle minori al Servizio Sociale di CA, rilevando come anche tale statuizione si fosse resa necessaria quale diretta e inevitabile conseguenza dell'atteggiamento materno, essendosi dimostrata la _1 del tutto incapace di indirizzare le figlie verso la ricostruzione di un rapporto sereno con il padre e di proiettarsi nell'esercizio di una genitorialità condivisa nell'interesse delle minori. Evidenziava come l'affido al Servizio Sociale delle minori avesse consentito al sig. _1 di coltivare il rapporto con la figlia ER_2, sviluppando la relazione al di fuori dello Spazio Neutro, pur riscontrandosi nell'ultimo periodo delle regressioni nell'atteggiamento della bambina che incomprensibilmente aveva opposto resistenze rispetto agli incontri presso l'abitazione paterna, ribadendosi quindi l'opportunità del sostegno dei servizi nel veicolare il rapporto genitoriale.
Con riferimento agli aspetti economici, rilevava la correttezza della statuizione che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della
Pt 1 , vista la capacità lavorativa della donna che aveva ripreso a lavorare dopo l'interruzione seguita alla nascita della figlia ER_2 Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore delle figlie minori, stabilito dal Tribunale in euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie sulla base degli accertamenti demandati anche alla Guardia di Finanza di cui alla relazione depositata in data 9.6.2022, ne assumeva la correttezza e la congruità, anche tenuto conto del fatto che la _1 era assegnataria per intero dell'importo dell'assegno unico erogato dall' CP_3, rilevando a riguardo come il Tribunale avesse provveduto a correggere la sentenza nella parte in cui si riferiva erroneamente all'assegno familiare. Assumeva di aver sempre correttamente assolto all'obbligo di mantenimento nei confronti delle minori e, in particolare, di aver corrisposto la sua quota per le spese straordinarie sostenute dalla _1 per le minori, rilevando la tardività della documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni afferente presunte spese straordinarie non corrisposte.
Contestava quindi le deduzioni della _1 riguardanti l'elevato tenore di vita familiare, le proprie spese per beni voluttuari e la disponibiltà di contante in quanto del tutto labiali e prive di riscontro, evidenziando di abitare in una casa condotta in locazione e di essere titolare di una BMW dell'anno 2014 del valore di euro 14.000,00 e non di una macchina di lusso. Rilevava quindi come la stessa relazione della G.d.F avesse riscontrato come non godesse di un elevato tenore di vita, rilevando come negli ultimi anni la propria ditta di macelleria avesse subito una drastica riduzione dei guadagni con perdite d'impresa, in parte compensate con i propri risparmi. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello.
Indi, all'udienza del 12.12.2024 su concorde richiesta delle parti veniva disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte del SS di CA e la causa veniva rinviata all'udienza in data 05.02.2025, concedendosi termine per note. Alla suddetta udienza su ulteriore richiesta di termine per note, debitamente concesso, veniva disposto un rinvio all'udienza del
19.06.2025, ove all'esito della discussione la causa veniva posta in decisione.
*****
Ritiene la Corte che il primo motivo di gravame proposto dall'appellante, con cui si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dalla _1 di addebito della separazione personale dei coniugi al marito CP_1 sia infondato e pertanto non
,
possa che essere rigettato, integralmente condividendosi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudicante all'esito della contestata valutazione del materiale probatorio in atti. A riguardo vanno in primo luogo rigettate le eccezioni di nullità della sentenza impugnata formulate da parte appellante con riferimento alla omessa ammissione delle prove orali articolate e richieste nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc soprattutto ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'addebito in relazione alle riferite violenze ed ai maltrattamenti che la _1 avrebbe subito ad opera del marito, non potendo a riguardo che rilevarsi innanzitutto come l'appellante sia irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di insistere nell'ammissione della stessa nella presente fase di gravame, non avendo provveduto, come suo precipuo onere, a coltivare debitamente la suddetta domanda nel corso del giudizio di prime cure, reiterando specificamente la richiesta dopo l'ordinanza istruttoria di rigetto delle stesse emessa dal giudice in data 24.05.22 in sede di memorie conclusionali.
A riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della Cassazione, cui questa Corte aderisce, secondo cui la parte che si è vista rigettare le proprie richieste istruttorie è tenuta a reiterarle in modo specifico quando precisa le conclusioni senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, dovendo intendersi le stesse altrimenti ritenersi tacitamente rinunciate a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte (Cass. III 16886/2016; Cass. II 33103/2021).
In particolare, si osserva infatti come dall'esame degli atti del giudizio di prime cure emerge come parte appellante non abbia puntualmente riproposto la suddetta domanda né nelle memorie successive all'ordinanza contestata depositate in data 16.06.22 né nelle memorie conclusionali del
7.3.24 né nelle repliche del 29.3.24 limitandosi solo a generici richiami dei precedenti atti ed istanze.
Inoltre, si osserva come parte appellante anche in sede di gravame abbia formulato dette istanze istruttorie senza indicare specificamente i capitolati di prova di cui intendeva reiterare l'ammissione, in palese violazione del disposto di cui all'art. 359 cpc, limitandosi a insistere
"nell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado" di tal che anche sotto tale profilo non può che rilevarsi l'inammissibilità della richiesta. (Cass. ord. 09.06.2023 n. 16420).
Ciò detto, per mera completezza si osserva come risulti del tutto condivisibile l'ordinanza di rigetto dei capitoli di prova articolati dall'appellante emessa nel primo grado di giudizio in ragione della estrema genericità e/o del carattere valutativo dei capitoli di prova articolati dall'appellante.
Venendo quindi all'esame nel merito del motivo di censura afferente alla domanda di addebito della separazione al coniuge _1 formulata in sede di costituzione dall'appellante
,Parte_1 la quale deduce come il fallimento del matrimonio sia stato causato dalla condotte violente e maltrattanti costantemente poste in essere dal consorte nei suoi confronti, nonché dall'avvio di una relazione extraconiugale da parte del consorte da cui era scaturito l'abbandono del tetto coniugale, va ribadito come in termini generali incomba sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare non solo la violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge ma anche l'effettiva incidenza di tali violazioni sulla decisione di separarsi (Cass. ord. 18.12.2023
n. 35296).
Osserva quindi la Corte come dall'attenta disamina degli atti non emergano sufficienti elementi di riscontro delle labiali allegazioni dell'appellante riguardo i comportamenti imputati al marito né riguardo l'efficacia eziologica della relazione extraconiugale rispetto alla separazione della coppia, condividendosi quindi le conclusioni del Tribunale che ha evidenziato come nella fattispecie sussistano molteplici indicatori che inducono a ritenere come la separazione sia verosimilmente ascrivibile ad un progressivo ed inesorabile deterioramento del rapporto coniugale dovuto a fattori caratteriali e reciproche insofferenze e insoddisfazioni che hanno portato da ultimo 1 _1 all'avvio della non contestata relazione extraconiugale.
E invero, in primo luogo si osserva come rispetto agli atti di violenza domestica subiti risulti sintomatico il fatto che Parte_1 abbia proposto denuncia-querela nei confronti dell'_1 solo dopo che questi aveva depositato il ricorso per separazione con addebito nei confronti della stessa (domanda poi rinunciata), così come, rispetto al quadro delle allegazioni complessivamente considerato, non può non considerarsi significativo il fatto che la Procura della Repubblica, che pure ha iscritto il proc. iscritto al n. 2241/2020 RGNR, tuttora pendente e di cui non si ha alcuna notizia specifica nonostante il lasso di tempo trascorso, non abbia mai richiesto alcuna misura cautelare nei confronti dell'_1 il quale risulta soggetto incensurato e privo di pregiudizi.
Ancora, ulteriori importanti argomenti di dubbio riguardo la ricostruzione dell'appellante in merito alle condotte violente attribuite all' _1 si traggono dalla disamina della relazione della
CTU disposta ed effettuata nell'ambito del giudizio di prime cure ai fini dell'osservazione personologica dell _1 e della _1 e della valutazione delle loro competenze genitoriali, le cui risultanze, ampiamente riportate dal giudice di prime cure, all'esito della somministrazione di test e dell'approfondito ascolto delle parti e del loro vissuto, non hanno fatto emergere "indici clinici significativi riconducibili alla violenza domestica" mentre risulta accertata l'aspra conflittualità e i rancori reciproci non rielaborati dei coniugi, tali da condizionare fortemente anche il rapporto delle minori, collocate presso la madre, nei confronti del padre.
Deve quindi rilevarsi come l'_1 nel corso del tempo trascorso, mostrando buone capacità e sensibilità, si sia molto impegnato al fine di mantenere il rapporto con le minori, riuscendo, con il supporto dei servizi sociali, a recuperare il legame con la piccola ER_2 la quale, seppur con alterne fasi, mostra di riconoscere la figura paterna e da ultimo ha manifestato un significativo riavvicinamento al papà che si mostra attento ai suoi bisogni (cfr. da ultimo relazione SS di
CA del 30.10.2025 in atti).
Ancora, si rileva come anche dal tenore dell'ampia messaggistica whatsup versata in atti, la quale ripercorre un lungo arco di tempo anteriore alla separazione, non emergano spunti da cui desumere una situazione di violenza domestica emergendo invece come l'_1 mantenesse un tono di comunicazione piuttosto pacato, e rilevandosi piuttosto il clima di sostanziale incomunicabilità di coppia e la stanchezza della relazione coniugale, ormai entrata irrimediabilmente in crisi, siccome ampiamente riscontrato in atti.
ERtanto, anche con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà, appare condivisibile il percorso argomentativo che ha portato il giudice di prime cure a ritenere che l'avvio della relazione dell' _1 con la sig.ra CP_5 sia stata la naturale evoluzione di una crisi coniugale già da tempo in atto tra le parti maturatasi già prima della nascita della secondogenita, escludendosi dunque che la stessa abbia avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale.
A riguardo va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà" (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass.
16169/2023; Cass. 35296/2023).
Orbene, deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, sebbene 1 _1 abbia ammesso l'avvio della relazione extraconiugale con la CP_5 a suo dire avvenuto nel 2019, in assenza di alcun riscontro della anteriorità della stessa, dall'esame della documentazione agli atti del procedimento di prime cure emergano numerosi elementi, specie nella messaggistica whatsup del periodo relativo al periodo maggio giugno 2019, da cui risulta che la relazione coniugale all'epoca era già da tempo fortemente compromessa per ragioni ascrivibili alla reciproca incompatibilità di carattere che aveva portato al venir meno dell' affectio coniugalis ben prima della nascita della figlia ER_2 come risultante del resto anche dalla CTU espletata nel corso del primo giudizio.
Alla luce di quanto sopra, reputa la Corte che non possa che essere rigettato il motivo di appello relativo alla domanda di attribuzione dell'addebito della separazione al sig. non _1
,
potendo che confermarsi, in base alle emergenze istruttorie di cui in atti, la insussistenza dei presupposti per ascrivere al predetto la responsabilità della fine del consortium coniugale.
Venendo quindi all'esame del secondo motivo di censura della sentenza impugnata, e segnatamente del capo con cui il Tribunale ha disposto, in ragione dell'aspra conflittualità della coppia genitoriale, l'affidamento delle minori PE e ER 2 al SS di CA rigettando la domanda di affidamento esclusivo delle due bambine avanzata dalla _1 appare opportuno و
richiamare come la regola generale, sancita dal disposto di cui all'art. 337 ter cc, che prevede l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, possa essere derogata dal giudice, ai sensi del disposto di cui all'art. 337 quater cc, solo ove si accerti che detto affido risulti "contrario all'interesse del minore", e, segnatamente, che siano emersi specifici elementi di pregiudizio tali da rendere necessaria l'estromissione del genitore non affidatario dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
A riguardo la Suprema Corte afferma con orientamento consolidato che "la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Cass. n. 977/2017". ( Cass. 08.05.2024 n.
12474).
Ancora è stato precisato da ultimo come “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 6535/19)" (così Cass. I 10.10.2024 n. 31571) evidenziandosi altresì che la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori deve essere 66
sostenuta dalla verifica della idoneità genitoriale e dalle ricadute sulla vita dei figli" (Cass.
26517/2024).
Sotto altro profilo, appare quindi opportuno richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, che nella recente sentenza della sez. I - 21/11/2023, n. 32290, la in ipotesi di carenze genitoriali, ha evidenziato la necessità di individualizzazione nell'intervento che si reputa utile adottare rifuggendo clausole di stile e formule standardizzate, affermando specificamente: “Le disposizioni dell'art. 333 c.c. sono coerenti con le norme in tema di affidamento del minore che - pur nella veloce evoluzione normativa che la materia ha registrato negli ultimi venti anni - hanno sempre consentito al giudice, che decide sull'affidamento di adottare, i c.d. provvedimenti atipici a tutela dei minori ("ogni altro provvedimento relativo alla prole", come recita l'art. 337-ter c.c. e in precedenza, l'art. 155 c.c.), nella consapevolezza che il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, in difetto di un adeguato accordo dei genitori, non vada rimesso a formule standardizzate e stereotipate ma deve muovere da una attenta valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze di quei minori di cui si discute".
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, tenuto conto delle risultanze della CTU in atti la quale, pur dando atto delle buone capacità genitoriali sia paterne che materne, ha accertato il persistere di un clima di grave conflittualità genitoriale e delle difficoltà relazionali della coppia, che non è ancora riuscita a superare e ad elaborare la rottura della relazione coniugale addivenendo ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e dell'importanza del diritto delle minori alla genitorialità, reputa la Corte che del tutto condivisibilmente il Tribunale, con ampia ed esaustiva motivazione, abbia ritenuto opportuno e necessario disporre, in limitazione della responsabilità genitoriale, l'affido delle minori al SS di CA, reputando tale opzione quale maggiormente rispondente all' interesse delle minori . In particolare, il Tribunale, facendo applicazione dei principi soprarichiamati, ha ritenuto, in ragione della riscontrata "assoluta incapacità di dialogo fra le parti che ha impedito ogni concertazione delle decisioni da assumere nell'interesse delle bambine" non sussistenti le condizioni per un reale e sereno esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, ritenendo non accoglibile la domanda di affido condiviso della _1 , in quanto reputata ingiustificata e pregiudizievole al diritto delle minori alla bigenitorialità atteso il "rischio di radicalizzazione dell'allontanamento del padre". Deve rilevarsi come la scelta operata dal Tribunale, seppur limitativa della responsabilità genitoriale, in ragione delle gravi difficoltà riscontrate appaia pienamente legittima e correttamente motivata, e vada quindi confermata in questa sede, quale misura in grado di assicurare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale sulle due minori nella salvaguardia del principio di bigenitorialità quale valida garanzia di recupero del ruolo paterno in una prospettiva di lungo periodo, attesa la tenera età delle minori, risultando oltremodo necessaria l'intermediazione del
Servizio Sociale nella gestione condivisa della genitorialità della coppia Persona_3
A riguardo, si osserva come, in base all'ultima relazione trasmessa dal Servizio Sociale del gennaio 2025, nel periodo trascorso, grazie al sostegno dei servizi, il sig. _1 sia riuscito, superando non poche difficoltà, a coltivare e ad implementare il rapporto con la piccola ER_2 ora di anni cinque, tramite periodici incontri presso lo Spazio Neutro. E invero, deve darsi atto del fatto che la bambina, inizialmente felice di vedere il padre con modalità protette, a seguito dell'avvio di incontri più destrutturati ha poi attraversato un periodo in cui aveva manifestato segni di regressione e di disagio che avevano indotto gli specialisisti a ritornare alla dimensione più rassicurante delle Spazio Neutro, abbia recuperato poi una maggiore serenità instaurando "un clima emozionale e affettivo adeguato con la figura paterna”. Si riporta quindi come dagli atti il sig. _1 in occasione di tali incontri esprima sempre interesse anche per la minore PE chiedendo di lei alla piccola ER_2 pur persistendo la frattura relazionale padre-figlia causata dal categorico rifiuto della bambina di incontrare il padre, rifiuto che, a parere del Servizio di NPI che la ha in carico, esprime la profonda "sofferenza interiore della minore". Gli operatori dei servizi di riferimento, nella citata relazione congiunta in atti, evidenziano pertanto come “sarebbe auspicabile, per facilitare la ripresa della relazione padre-figlia", elaborare un progetto che preveda la possibilità di "uno spazio-altro, tenendo in considerazione i tempi della minore per il recupero della relazione con il padre". Riguardo PE va quindi rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per mancato ascolto della minore, non potendo che rilevarsi a riguardo come la minore, ancora infradodicenne e ampiamente ascoltata dal CTU, presenti una condizione di disagio emotivo tale ritenere del tutto inopportuna oltre che superflua la chiesta audizione (Cass. I 8.11.2022 n. 32876).
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra rappresentato, anche il secondo motivo di gravame vada rigettato non potendo che rilevarsi come l'affido delle minori al SS di CA assicuri alle minori il diritto alla bigenitorialità e consenta l'esercizio della stessa al sig. _1 non sussistendo valide ragioni per disporre l'affido esclusivo alla _1
Venendo quindi all'esame dei motivi di censura relativi alle questioni patrimoniali, e segnatamente, in primo luogo alla misura dell'assegno di mantenimento disposto a carico di__[...]
_1 a favore della _1 quale contributo per le minori, quantificato dal Tribunale in euro complessivi 800,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50% di spese straordinarie, in luogo dei 1000,00 euro richiesti, oltre spese all'80%, osserva la Corte come le statuizioni sul punto del Tribunale siano basate sull'attenta disamina delle risultanze della documentazione economica versata in atti dal sig. _1 nonché della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza del giugno 2022 cui sono stati demandate indagini tributarie sul predetto.
Orbene, posto che dalle dichiarazioni in atti emerge come il sig. _1 titolare di una macelleria in
CA, abbia nel corso degli ultimi anni presentato delle dichiarazioni dei redditi ove sono indicati, a fronte di ricavi dichiarati molto elevati, per importi pari a circa mezzo milione di euro, dei guadagni netti in proporzione piuttosto esigui, per circa 25.000,00 euro annui, pari quindi a circa 2000,00 euro mensili, deve rilevarsi come del tutto condivisibilmente il Tribunale, sulla scorta delle risultanze degli estratti conto del predetto da cui emergono depositi per circa
80.000,00, ritenendo presumibile una capacità reddituale verosimilmente superiore al dichiarato, ha determinato il contributo di mantenimento a suo carico per ciascuna figlia nella misura di euro
400,00 ciascuna, oltre spese straordinarie al 50%. E invero detto importo, all'evidenza parametrato ad un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato dall' _1 appare del tutto congruo rispetto alle esigenze delle stesse, tenuto conto dell'età delle minori e del contesto di vita,
e ciò considerato anche il fatto che la Pt_2 è stata dichiara percettrice esclusiva dell'assegno unico erogato dall' CP_3 spettante per le minori.
ERtanto, allo stato si reputa non accoglibile la domanda di aumento del suddetto assegno, al pari della richiesta di attribuzione delle spese straordinarie al padre nella misura dell'80% non emergendo giustificate ragioni per derogare al normale riparto delle stesse nella misura del 50% per ciascun genitore. Anche tale motivo di appello va quindi rigettato.
_1 di unInfine, con riferimento alla censura afferente il mancato riconoscimento alla assegno di mantenimento in suo favore, che la stessa rivendica nella misura di euro 350,00 mensili, si osserva come in termini generali in base all'art. 156 cc i presupposti per l'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
La Suprema Corte ha evidenziato come l'obbligo di assistenza materiale trova di regola 66
attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione redditi adeguati la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente mi consentano meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, non chiede particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza" (Cass. 12196/2017).
Tuttavia, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte il diritto al mantenimento del coniuge separato non è automatico ma deve essere valutato in base alla capacità lavorativa concreta del richiedente il quale deve provare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un'occupazione che sia in linea con le sue competenze professionali e in grado di garantirgli l'autosostentamento e di non esservi riuscito usando l'ordinaria diligenza (Cass. n 3354 del 10 febbraio 2025). ERtanto "Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali" (Cass. 20866/2021)
E ancora, Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei "6
medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)". (Cass. 10.06.2022 n. 18820).
Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che Nella 66
determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario" (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). 66Sotto il profilo processuale, è stato affermato che per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti" (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021).
Orbene, ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, rileva la Corte come dagli atti risulti che la _1 di anni trentasette e trentaduenne all'epoca del deposito del ricorso, abbia in '
passato regolarmente svolto attività lavorativa come impiegata presso un'agenzia di assicurazioni e ciò fino alla nascita della secondogenita ER_2 e, dopo un'interruzione di circa quattro anni, abbia quindi ripreso a lavorare, dopo la separazione, seppur con modalità part-time. Tale circostanza dimostra quindi la piena capacità della _1 di essere in grado di sostentarsi autonomamente senza necessità di ricorrere al sostegno solidaristico del coniuge, specificandosi come, quanto alla misura del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non siano emersi elementi da cui poter arguire l'elevato livello dello stesso allegato dalla donna, emergendo per contro come la _1 fosse alquanto insoddisfatta della propria condizione abitativa al punto da rimproverare all _1 di non essere stato in grado di assicurarle una casa dignitosa e conforme alle sue aspirazioni. Tale rilievo induce a ritenere come non risulti prova di una sperequazione nel tenore di vita attualmente goduto dai coniugi tale da giustistificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della _1
In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene che l' appello con riferimento a tale punto di domanda vada rigettato, ritenendosi pienamente condivisibile la valutazione del Tribunale.
In base al principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM
147/2022, con diminuzione del 25% dei valori medi ex art. 4 comma 1 DPR 115/2002, tenuto conto della complessità medio-bassa della controversia,
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da Parte_1 e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano, in euro 2604,50, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher