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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DO ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 12 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in in Cassola Parte_1 C.F._1
(VI), nella Via Valsugana n. 98, presso lo studio dell'Avv. Augusto Cangiano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Carbonia, nella via CP_1 C.F._2
delle Poste n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e
, C.F. , elettivamente domiciliato a AR nel Largo CP_2 C.F._3
Gennari n. 10, presso lo studio dell'avv. Luigi Delirio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione relativa al primo grado del giudizio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
Pagina 1 (quale incorporante di Controparte_3 Controparte_4
già , P.I. del Gruppo I.V.A. - C.F.: , con Sede Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
in Corso Inghilterra n. 3 – 10138 Torino, in persona della TOessa nella Parte_2
sua qualità di procuratrice, giusti poteri a lei conferiti con procura notarile Parte_3
per atto dell'11.09.2023 – Rep. 28866 Racc. 12713 a ministero Notaio Persona_1
elettivamente domiciliata in AR, via Dante n. 80, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
, c.f. , elettivamente domiciliato per il presente atto, CP_6 C.F._4
nella Via Roma n. 69, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Sedda, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato
APPELLATA
e
, c.f. , elettivamente domiciliata in AR, via Controparte_7 C.F._5
Sonnino n. 84, presso lo studio dell'avv. prof. Franco Bandiera e dell'avv. Stefania Perra, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e
Controparte_8
. N. 24/2020 e succ. mod. e int. (P. IVA – C. F.
[...] P.IVA_3
) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_4
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale resa su foglio separato e contenuta nella CP_9
busta di deposito telematico della comparsa, dagli Avv.ti Carlo Diana e Anna Sedda ed
Pagina 2 elettivamente domiciliata nell'ufficio legale dell'Ente in Selargius (CA), via Piero della Francesca,
1
APPELLATA
e
, c.f. , elettivamente domiciliata in AR, Controparte_10 C.F._6
piazza Repubblica n. 22, presso lo studio dell'Avv. Enrico De Toni, che la rappresenta in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado il 17
novembre 2022
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_11 P.IVA_5
speciale Dott.ssa per atto Notaio Dott. di Roma del Controparte_12 Persona_2
21.11.2022, Rep. n. 91615, racc. n. 27268, con sede in Roma, Viale Cesa-re Pavese 385,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ernesto Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Croce 44, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Controparte_13
Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259.
Codice fiscale assuntori del rischio di cui al certificato n. 1336496, in persona del P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi, 86
rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Carlesi del Foro di Livorno, procuratore, difensore e domiciliatario presso lo studio di Livorno, Borgo dei Cappuccini 317, in forza di procura alle liti alla comparsa di costituzione e risposta, sottoscritta dal procuratore speciale dott. Parte_4
Controparte_14
APPELLATA
Pagina 3 e
(P.IVA: ) con sede legale in Bologna, nella Controparte_15 P.IVA_7
Via Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. in forza di Controparte_16
procura speciale del 17.2.2023, Notaio di Bologna ai nn. 97396/12531, elettivamente Per_3
domiciliata in AR, nella Via De Magistris n.8, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale in foglio separato unito alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e
(quale Società incorporante HDI Italia S.P.A., nuova Controparte_17
denominazione sociale di , c.f. e P. Iva , con sede Controparte_18 P.IVA_8
legale in Roma, Piazza Marconi, n. 25, in persona del Procuratore Speciale Dott. CP_19
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti, presso il cui studio in Roma, Via Ofanto 18, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLATA
Le parti. depositate le note autorizzate, all'udienza del 26 settembre 2025 hanno confermato le rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: “Il sottoscritto Avvocato Augusto Cangiano, quale
difensore di (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 23/10/1974, dichiara di voler rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei seguenti soggetti,
chiamati in causa nel procedimento in epigrafe indicato: •
[...]
in persona del Commissario Controparte_8
Straordinario e legale rapp.te p. t. (di seguito (P. IVA , con l'Avv. Carlo CP_20 P.IVA_3
Pagina 4 Diana (C.F. ) • (C.F. ), nato a [...]F._7 CP_6 C.F._4
Carbonia (SU) il 26/07/1953, con l'Avv. Alessandra Sedda (C.F. • C.F._8 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], c on l 'Avv. Enrico De CP_10 C.F._9
Toni (C.F. • ), nata a [...]F._10 Controparte_7 CodiceFiscale_11
AR il 22/09/1951, con gli Avv.ti prof. Franco Maurizio Bandiera (C.F.
) e Stefania Perra (C.F. • C.F._12 C.F._13 Controparte_5
(P. IVA ), via Tolmezzo n. 15 Milano, ora " " (
[...] P.IVA_9 Controparte_3
) • (P. IVA , con sede legale in P.IVA_2 Controparte_11 P.IVA_10
Roma, con l'Avv. Ernesto Grandinetti (C.F. • C.F._14 Controparte_18
(P. IVA ), con l'Avv. Massimo Laurenti (C.F. ), •
[...] P.IVA_11 C.F._15
con l'Avv. Paolo Sestu (C.F. ), Lo Controparte_15 C.F._16
scrivente avvocato, inoltre dichiara di voler proseguire il giudizio nei confronti della altre
controparti citate per la sola parte dell'opposizione riguardante la liquidazione delle spese e degli
onorari di lite riconosciuti con sentenza del Tribunale di AR”.
NELL'INTERESSE DI : “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia CP_1
rigettare l'appello proposto dalla NO nei confronti del dott. e confermare la Parte_1 CP_1
sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
NELL'INTERESSE DI DINO DELIRIO: “voglia, in via principale :1) rigettare l'appello
proposto dalla NO nei confronti del dott. , confermando la Parte_1 CP_2
sentenza di primo grado;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Dott.
[...]
, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il medesimo alla CP_2
rifusione delle spese legali in favore di già Controparte_3 Controparte_5
disponendo la compensazione delle stesse, ovvero, in via subordinata, 3), fermo restando il
[...]
rigetto dell'appello proposto da nei confronti di , determinare le Parte_1 CP_2
Cont spese legali che il dott. deve rifondere alla già CP_2 Controparte_3
Pagina 5 Assicurazioni nella somma di € 3.972,00 oltre accessori;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e di
onorari dei due gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DI “Voglia la Corte d'Appello Parte_5
adita, contrariis rejectis: I. Con riguardo all'appello proposto dalla NO Parte_1
Dichiarare cessata la materia del contendere tra la NO e la Parte_1 [...]
con integrale compensazione delle spese del giudizio;
II. Con riguardo Parte_5
all'appello incidentale proposto da In accoglimento dell'appello Parte_5
incidentale proposto da riformare la sentenza impugnata nella Parte_5
parte in cui ha affermato l'operatività della garanzia assicurativa in favore della Parte_6
di AR e, per l'effetto: Rigettare la domanda di garanzia formulata dalla di AR Pt_7
all'indirizzo di Condannare la - ora Gestione Controparte_5 Parte_8
Cont Cont Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle cessate USL e ex L. R. n. 24/2020 - a
restituire a l'importo di € 198.711,96 complessivamente erogato in Parte_5
favore della NO quale quota di sua competenza in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata nonché in forza dell'atto di transazione dell'appello principale proposto dalla
NO ; Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio;
III. Parte_1
Con riguardo all'appello incidentale proposto dal TO Rigettare l'appello CP_2
proposto dal TO;
Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado del giudizio”. CP_2
NELL'INTERESSE DI ANGELO CERINA: “Si chiede che venga dichiarata la cessazione
della materia del contendere con spese compensate”.
NELL'INTERESSE DI PATRIZIA TARASCIO: “si conclude affinché codesta Ecc.ma
Corte voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere fra l'appellante principale,
sig.ra , e la dott.ssa , con compensazione delle spese legali”. Parte_1 Controparte_7
NELL'INTERESSE DI GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'appellante
Pagina 6 principale, IG.ra , e la 2) Rigettare l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_20
(quale incorporante di già Parte_5 Controparte_4
confermando la sentenza n. 2856/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_5
AR in data 29/11/2023 nella parte in cui dichiara tenuta la ora Controparte_5 [...]
a tenere indenne la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Controparte_3
da ogni eventuale danno e conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dai CP_21
fatti per cui è causa in forza della polizza stipulata con la di AR, a pagare e Parte_6
rimborsare tutte le somme che dovessero eventualmente essere poste a suo carico;
3) Con
condanna di alle spese processuali del presente grado di Controparte_3
giudizio”.
NELL'INTERESSE DI DO DE SETA: “CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte dichiari cessata
la materia del contendere, con compensazione di spese e onorari”.
NELL'INTERESSE DI “CONCLUDE per la cessazione Controparte_15
della materia del contendere con compensazione di spese e onorari”.
NELL'INTERESSE DI Controparte_13
“Si chiede all'Ill.mo Collegio di voler accertare la cessata materia del contendere tra la
chiamante/dott. ed il terzo chiamato/Assicuratori dei ora , in virtù e CP_7 CP_13 CP_22
secondo le intese della transazione raggiunta e formalizzata all'udienza del 28.01.2021 nel
procedimento di primo grado. Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Contr NELL'INTERESSE DI “Posto quanto sopra, hiede il rigetto Controparte_17
di qualsivoglia domanda proposta contro il Dr. , perché infondata in fatto ed in diritto”. CP_2
NELL'INTERESSE DI “Si chiede che sia dichiarata la Controparte_11
cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e onorari”.
Pagina 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio l' Parte_1 [...]
e i DOi , in qualità di primario del reparto di Controparte_23 CP_1
Ginecologia e Ostetricia dell' , , Controparte_24 CP_6 CP_2 Controparte_10
e , deducendo che: Controparte_7
- in data 11 dicembre 2002, alla 37° settimana di gestazione, si era recata dal dott. per un CP_6
esame ecografico di routine, durante il quale era stata accertata la morte endouterina fetale;
- era stata pertanto ricoverata presso l' e, dopo la somministrazione di farmaco Controparte_24
induttivo del travaglio ( , senza ulteriori controlli clinici, nella notte del 12 dicembre le Per_4
erano state praticate ripetutamente le manovre di ad opera dei DOi e , Per_5 CP_6 CP_7
all'esito delle quali il tronco del feto era stato estratto, mentre la testa era rimasta incarcerata all'interno dell'utero;
- trasferita in sala operatoria, era stata sottoposta a taglio cesareo d'urgenza, con insorgenza di grave emorragia e, alle ore 1:30 del 13 dicembre, il dott. (chiamato nonostante non fosse in turno CP_2
di reperibilità), in accordo con la dott.ssa aveva deciso di procedere all'intervento di CP_10
isterectomia sub totale e degli annessi di sinistra.
L'attrice sostenne che le gravi complicanze, culminate nella perdita irreversibile della capacità di procreare, fossero conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari, per non aver disposto sin dall'inizio il parto cesareo, nonostante la morte fetale da oltre 24 ore, la presentazione podalica e la condizione di paziente diabetica, nonché per l'improprio ricorso alle manovre di e per la tardiva gestione dell'emorragia. Domandò, pertanto, la condanna dei Per_5
convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 723.734,00.
Si costituirono i convenuti, contestando le deduzioni avverse e rivendicando la correttezza delle scelte terapeutiche nonché l'assoluta necessità dell'isterectomia, quale unico intervento salvavita.
Pagina 8 Ciascuno dei convenuti chiamò in causa le rispettive compagnie assicuratrici per essere da queste manlevate.
Il Tribunale di AR, con sentenza n. 2856/2023, dispose nei seguenti termini:“1) in
Cont accoglimento della domanda proposta dall'attrice, condanna la di AR, Pt_6 CP_6
, e , in solido tra loro, al risarcimento del danno subìto
[...] Controparte_7 Controparte_10
dall'attrice, nella misura di complessivi euro 578.599,83, oltre interessi nella misura legale dalla
data della decisione al saldo;
2) condanna la , Parte_8 CP_6 CP_7
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese
[...] Controparte_10
processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 56.714,70, di cui euro 55.466,70 per
competenze di avvocato, oltre spese generali, accessori di legge e spese di consulenza tecnica,
come già liquidate;
oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
3) rigetta
la domanda proposta dall'attrice nei confronti di;
4) condanna CP_2 Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese processuali, che si liquidano nella somma CP_2
complessiva di euro 14.598,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella
misura legale dalla data della decisione al saldo;
5) rigetta la domanda proposta dall'attrice nei
confronti di;
6) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 14.598,00, oltre spese
generali e accessori di legge;
oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
7) in accoglimento della domanda di manleva proposta, condanna la a Controparte_5
tenere indenne la di AR da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Pt_7
dall'accoglimento della domanda proposta dall'attrice; 8) condanna la Controparte_5
alla rifusione in favore dell' di AR delle spese processuali, che si liquidano nella Pt_7
somma complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi
nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
9) rigetta la domanda di manleva proposta
da nei confronti di 10) condanna alla Controparte_7 Controparte_5 Controparte_7
rifusione in favore di delle spese processuali, che si liquidano nella somma Controparte_5
Pagina 9 complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella
misura legale dalla data della decisione al saldo;
11) rigetta la domanda di manleva proposta da
nei confronti di 12) condanna alla rifusione in CP_2 Controparte_5 CP_2
favore di delle spese processuali, che si liquidano nella somma Controparte_5
complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella
misura legale dalla data della decisione al saldo;
13) in accoglimento della domanda di manleva
proposta da , condanna a tenere indenne la Controparte_7 Controparte_15
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda CP_7
proposta dall'attrice; 14) condanna alla rifusione in favore di Controparte_15
delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro Controparte_7
29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella misura legale dalla data
della decisione al saldo;
15) in accoglimento della domanda di manleva proposta da CP_6
, condanna la a tenere indenne il da ogni
[...] Controparte_11 CP_6
conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda proposta dall'attrice; 16)
condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_11 CP_6
processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e
accessori di legge;
oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
17)
compensa integralmente le spese processuali tra e Controparte_7 Controparte_25
London; 18) compensa integralmente le spese processuali tra e CP_2 [...]
19) dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_18 Controparte_11
in ordine all'accertamento delle singole responsabilità attribuibili a ciascuno dei medici
[...]
coinvolti.”
Avverso la sentenza ha proposto appello , lamentando, in estrema sintesi, il Parte_1
mancato riconoscimento del danno morale e/o la mancata personalizzazione del danno;
l'uso, per stabilire l'entità delle somme dovute a titolo di danno biologico, delle tabelle di Milano del 2019
anziché di quelle del Tribunale di Roma del 2023; errori nel calcolo del danno patrimoniale;
il
Pagina 10 mancato riconoscimento delle spese sostenute per i consulenti di parte (pari ad euro 8.600,00); la mancata compensazione delle spese di lite nei rapporti con i DOi e . CP_2 CP_1
Hanno proposto appelli incidentali il dott. , in relazione alla sua condanna a rifondere le CP_2
spese legali, liquidate in euro 29.193,00, in favore di chiamata in causa Controparte_5
per manlevarlo da eventuali conseguenze pregiudizievoli della sentenza,
All'udienza del 01.07.2025, dopo svariati rinvii disposti per consentire la definizione transattiva di svariate posizioni delle parti in causa, l'appellante ha confermato che in data 11 marzo 2025 era
C stata sottoscritta una transazione con , Controparte_8 CP_6 CP_10
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_3 Controparte_11 [...]
Tutti i firmatari della transazione hanno dichiarato di accettare la rinuncia nei Controparte_15
termini di cui alla transazione, con spese compensate.
Hanno firmato la predetta transazione, muniti dei necessari poteri: l'avv. Cangiano per la sig.ra
, l' avv. Sedda per il DO l'avv. De Toni per la DOessa gli avv.ti Parte_1 CP_6 CP_10
Bandiera e Perra per la DOessa;
l'avv. Diana e il dott. per CP_7 CP_27 CP_8 [...]
; l'avv. Sestu per l'avv. Schirru per Controparte_8 Controparte_15
l'avv. Grandinetti per Parte_5 Controparte_11
Tali parti hanno dunque definito transattivamente la causa e nei loro confronti, reciprocamente,
come da conformi conclusioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Restano, pertanto, da esaminare le posizioni:
1. della sig.ra nei confronti dei DOi e;
Parte_1 CP_1 CP_2
2. del dott. nei confronti di nonché, CP_2 Parte_5
conseguenzialmente della (già , la quale ha Controparte_17 Controparte_18
precisato di non aver potuto sottoscrivere la transazione in quanto l'assicurato, il DO , non CP_2
aveva preso parte all'accordo bonario della vertenza;
Pagina 11 3. di nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria Parte_5
della ATS.
***
1. ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui è stata Parte_1
condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei DOi e (euro CP_1 CP_2
14.598,00 per ciascuno).
In particolare, rispetto alla posizione del dott. vi sarebbero stati sufficienti motivi per CP_2
chiamarlo in causa, poiché all'esito dell'istruttoria penale, nonché all'esito della perizia medico
legale redatta dai consulenti della procura la figura del dr. non è stata completamente CP_2
scagionata da rilievi di responsabilità. La esclusione di responsabilità del medico sarebbe infatti emersa solo a seguito di una terza consulenza in sede civile.
Con riferimento, invece, alla posizione del dott. , secondo l'appellante sarebbe stata CP_1
ragionevole la sua citazione in giudizio considerato che al momento dell'evento egli ricopriva l'incarico di primario e coordinatore del reparto.
Segnatamente, al momento della citazione, secondo l'appellante le figure dei medici e CP_2
erano tali da ingenerare (…) la ragionevole certezza della loro responsabilità nella CP_1
causazione dell'evento portato in giudizio e solo il lungo iter processuale e l'articolata istruttoria
aveva determinato una esclusione di responsabilità. Vi sarebbero pertanto validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. 263/2005.
Il giudice, inoltre, avrebbe erroneamente applicato l'art. 92 c.p.c. nella versione riformata nel 2014,
la quale prevede la compensazione delle spese solo in casi tassativi;
nel caso di specie, invece,
doveva ritenersi applicabile la disciplina previgente dell'art. 92 c.pc. cit., che consentiva la compensazione anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, le quali sarebbero “integrate nel
comportamento processuale tenuto dalle parti e nelle ragioni sottese alle scelte operate dall'attrice,
Pagina 12 che trovavano la loro spiegazione in oltre 10 anni di processi penali che avevano circoscritto le
responsabilità dei medici !!.”.
I due medici appellati hanno decisamente confutato la fondatezza di siffatti assunti, rilevando,
ferma l'esclusione di ogni responsabilità in proprio capo, ormai definitivamente accertata:
ì. il dott. che la propria estraneità fosse palese sin dall'inizio, tenuto anche conto del fatto che CP_1
nei giorni in cui si erano verificati i fatti egli non era in servizio, né aveva l'obbligo di reperibilità;
che l'errore era stato solo ed esclusivamente dell'equipe in sala parto, sulle cui scelte non aveva alcun potere di controllo, motivo per il quale l'azione nei suoi confronti non avrebbe mai dovuto essere proposta. Di essersi: “… limitato a contestare la fondatezza delle domande attrici nei suoi
confronti con argomentazioni valide e fondate (tanto da essere state accolte), si è sottoposto ad
interrogatorio formale e comunque ha presenziato personalmente alle udienze quando il Giudice lo
ha richiesto, non ha mai presentato istanze di rinvio meramente dilatorie (…) Allo stesso modo il
fatto che i processi penali, nei quali peraltro il dott. non è stato mai coinvolto, siano durati CP_1
oltre 10 anni e si siano conclusi con un risultato non soddisfacente per la signora , per Parte_1
quanto umanamente si possa comprendere il suo dolore e la sua delusione, non giustifica di per sé
le scelte che la stessa ha fatto nel momento in cui ha erroneamente coinvolto nel giudizio civile
persone estranee da qualunque responsabilità ed ha poi perseverato in detto errore quando ha
deciso di non demordere nelle sue istanze nonostante le evidenze processuali”;
ìì. il dott. , che non vi era alcun motivo per compensare in tutto o in parte le spese ai sensi CP_2
del dell'art. 92 c.p.c. nella versione ex L. 69/2009, non ricorrendo “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nelle motivazioni”, evidentemente non riscontrabili nel caso di specie. Infatti, entrambe le ctu avevano escluso ogni responsabilità a suo carico e avevano anzi riconosciuto che grazie al suo intervento era stata salvata la vita alla sig.ra . Parte_1
***
Le due censure non possono trovare accoglimento avendo il primo giudice applicato correttamente il disposto dell'art. 92 c.p.c., nella precedente formulazione, secondo la regola della soccombenza,
Pagina 13 tenendo, evidentemente in considerazione le circostanze del caso concreto laddove si è attenuto ai minimi tariffari. Per contro, una eventuale avventatezza/palese infondatezza delle domande nei confronti dei medici suddetti avrebbe potuto determinare, semmai, l'applicazione della tariffa media o, addirittura la sanzione ex art.96 c.p.c.
Ora, nella specie, la soccombenza dell'attrice è fuori discussione né può non tenersi conto, nella regolazione delle spese, della posizione delle controparti coinvolte: come correttamente fatto rilevare, la citazione in giudizio del DO si fondava unicamente sulla sua qualità di primario CP_1
del reparto di ginecologia e ostetricia, senza che fosse mai emersa alcuna responsabilità nella gestione del caso concreto. È pacifico, infatti, che egli non fosse presente in ospedale al momento del fatto, né fosse tenuto a prestare servizio in reperibilità.
Analogamente, con riguardo al DO , non in turno di reperibilità, il suo intervento, CP_2
avvenuto in un secondo momento, lungi dall'arrecare un danno, era risultato determinante per salvare la vita a . Parte_1
Neppure può trovare accoglimento l'argomentazione prospettata dall'appellante nel richiedere la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (precedente formulazione) secondo cui sussisterebbero gravi ed eccezionali ragionali rinvenibili “nel comportamento processuale tenuto dalle parti e nelle
ragioni sottese alle scelte operate dall'attrice, che trovavano la loro spiegazione in oltre 10 anni di
processi penali che avevano circoscritto le responsabilità dei medici !!.”: i DOi e , CP_1 CP_2
invero, si sono limitati a contestare la fondatezza delle domande attrici nei loro confronti con argomentazioni valide e fondate. Né può giustificare una deroga al principio della soccombenza il solo fatto che i processi penali si sono protratti per oltre 10 anni con esiti insoddisfacenti per la parteattrice. Tale durata non è infatti dipesa da attività ostative poste in essere dai dott.ri e CP_1
. CP_2
Al rigetto dell'appello nei confronti dei dott.ri e segue la rifusione delle spese CP_1 CP_2
processuali in favore di entrambi gli appellati, in base allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00 (valore della domanda) applicati i valori minimi per le fasi di studio,
Pagina 14 introduttiva e decisionale, attesa la estrema semplicità delle questioni trattate, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
2. Il dott. con l'appello incidentale ha censurato la sua condanna a rifondere l'elevato CP_2
importo di euro 29.193,00 a titolo di spese legali in favore di Controparte_5
A supporto della censura egli ha rilevato che la polizza stipulata dalla di AR sarebbe Pt_7
stata una assicurazione per conto di chi spetta, a beneficio anche dei medici, i quali, in quanto assicurati, avrebbero avuto il diritto a chiamare in causa la compagnia. Una simile interpretazione,
tra l'altro, sarebbe stata avvalorata dal fatto che ogni medico pagava un premio annuo pari ad euro
Cont 280,00, sintomo del fatto che non sarebbe stata la sola a rivestire la posizione di assicurata.
Ha quindi fatto rilevare, l'appellante incidentale, di avere effettuato la chiamata in manleva solo in via subordinata e prudenziale, per l'ipotesi in cui gli fosse stata ascritta una qualche responsabilità.
Peraltro, avendo la regolarmente chiamato in causa al fine di esercitare Pt_7 Controparte_5
l'azione di manleva, ritenendosi coperto dalla garanzia assicurativa, aveva omesso di coltivare la domanda subordinata proposta originariamente contro la medesima assicurazione.
Ha pertanto concluso chiedendo:
- in via principale, la compensazione delle spese processuali con (ora Controparte_5 [...]
; Parte_5
- in via subordinata, la drastica riduzione del relativo ammontare, da euro 29.193,00 a euro
3.972,00, applicando i minimi tariffari.
La CO ha resistito all'appello incidentale sul rilievo che il dott. non avesse CP_2
stipulato alcuna assicurazione personale con e che quindi, sulla base del Controparte_5
contratto stipulato con la , non potesse essere qualificato come “assicurato”. Peraltro, la Pt_7
medesima condanna, ormai passata in giudicato, era stata pronunciata anche nei confronti della
DOessa . CP_7
***
Pagina 15 L'appello incidentale è infondato con riguardo alla pretesa posizione di assicurato propugnata dal dott. : come correttamente rilevato dal primo Giudice, ai sensi degli articoli 17 e 23 delle CP_2
Condizioni di Assicurazione, la Polizza RCT/RCO n. 104000000279/0 venne stipulata dalla
di AR, contraente e assicurata, in proprio e per l'attività del Controparte_23
personale “utilizzato per i servizi prestati dall'assicurato”, con la conseguenza che, in base al contratto di polizza stipulato con la , il dott. non avrebbe potuto essere qualificato Pt_7 CP_2
come “assicurato”.
Il difetto di legittimazione a chiamare in causa la compagnia ha dunque determinato la soccombenza del Dott. nei confronti della stessa, con conseguenziale regolazione delle CP_2
spese processuali. Non può, tuttavia, essere condivisa l'entità della liquidazione, in misura pari ai medi tariffari, stante la contenuta attività processuale svolta dalla compagnia rispetto alla domanda del dott. , tanto più in considerazione del fatto che la società era comunque presente in CP_2
Cont giudizio perché chiamata dall'assicurata Tale ruolo marginale del rapporto processuale intercorso fra il dott. e la compagnia avrebbe indubbiamente giustificato una liquidazione CP_2
delle spese ben più contenuta, entro i minimi tariffari (peraltro non coincidenti con quanto indicato dall'appellante incidentale).
Quindi, pur dovendo confermarsi la condanna alle spese nei confronti del dott. , la relativa CP_2
liquidazione deve essere rideterminata in misura pari ai minimi tariffari, esclusa la voce trattazione/istruttoria, priva di rilevanza e incidenza nel rapporto fra il medico e la compagnia
(fermo lo scaglione di valore tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM
147/2022 e succ. mod.), e quindi in euro 7.831,00.
Atteso l'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale, con riduzione degli importi dovuti, le spese del presente grado fra il dott. e la CO devono essere integralmente CP_2
compensate.
2.1. Con riguardo alla posizione di (già deve Controparte_17 Controparte_18
rilevarsi che nei suoi confronti non è stata avanzata alcuna domanda, esaurendosi la sua posizione in
Pagina 16 appello in quella di semplice litisconsorte processuale, cui consegue, a seguito della sua costituzione, la compensazione delle spese processuali.
3. ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_5
affermato l'operatività della garanzia assicurativa in favore della di AR. Parte_6
L'appellante incidentale ha richiamato il disposto dell'art. 18 del contratto di assicurazione secondo cui la garanzia copre le richieste di risarcimento pervenute tra il 31.07.2003 e il 31.07.2005, relative a fatti avvenuti dal 01.08.2002 e la data di scadenza del contratto (clausola claims made). Ebbene il
Tribunale avrebbe erroneamente considerato richiesta di risarcimento il “verbale di notifica
Informazioni alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa” notificato al dott. in CP_2
data 16.02.2005, inoltrato poi alla assicurazione il 29.07.2005: tale atto non potrebbe essere considerato una “richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all'assicurato”, in quanto non contenente una vera e propria pretesa in tal senso. Più precisamente, a detta dell'appellante incidentale, nello scritto avrebbe dovuto essere chiaramente esposta la manifestazione di volontà
del mittente/danneggiato di ottenere il risarcimento nonché l'invito rivolto al
destinatario/Assicurato a voler adempiere all'obbligazione risarcitoria entro un determinato
termine. Invero, la dicitura “qualsiasi comunicazione scritta” di cui alla citata clausola contrattuale,
sarebbe univocamente ed inequivocabilmente riferita alla “richiesta di risarcimento”. La disciplina contrattuale presupporrebbe, inoltre, testualmente, che la richiesta di risarcimento danni debba essere inviata “all'Assicurato”. Al contrario, il “Verbale di notifica “Informazioni alla persona
sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa” era stato notificato al DO , che è CP_2
persona diversa dall'Assicurato. Nessuna delle norme contrattuali disporrebbe che la richiesta di risarcimento danni possa essere inviata a soggetti diversi dall'Assicurato (cioè all'Azienda ASL n. 8
di AR). Per contro, “la prima vera richiesta” di risarcimento sarebbe stata fatta con la lettera dell'avv. Schirru del 01.03.2006, e quindi fuori dal periodo di copertura. Nè potrebbe giungersi a conclusioni diverse attraverso il richiamo all'art. 16 del contratto di assicurazione (articolo rubricato
“interpretazione del contratto” che prevede che in caso di dubbia interpretazione debba essere data
Pagina 17 l'interpretazione più estensiva e favorevole al contraente/assicurato), in quanto, da un lato, le norme contrattuali in esame non sono di dubbia interpretazione e, dall'altro lato, la clausola deve comunque essere interpretata nel rispetto dei criteri ermeneutici imposti dagli artt. 1362 e ss c.c.
“che non legittimano l'indiscriminata estensione tout court dei chiari limiti oggettivi, soggettivi e
temporali previsti dal regolamento negoziale.”. In ultima analisi, secondo Parte_5
, “… il Verbale della Polizia Giudiziaria notificato al TO : - dal punto di vista
[...] CP_2
oggettivo non contiene la richiesta di risarcimento, l'invito a voler provvedere al risarcimento, la
minaccia di adire l'Autorità Giudiziaria;
- dal punto di vista soggettivo, è indirizzato a un soggetto
(il TO ) diverso da quello (l'Assicurato) tipizzato nel contratto di assicurazione. - dal CP_2
punto di vista temporale, non rispetta i tempi di copertura previsti dall'art. 18 del contratto e viola
il previsto schema claims made”..
Contr
La Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria della ha replicato a tali argomenti in aderenza al passaggio motivazionale della sentenza impugnata, per cui, dal tenore letterale della definizione contenuta nel contratto di assicurazione “risulta chiaramente come anche la comunicazione del
verbale della polizia giudiziaria contenente la querela proposta dalla paziente nei confronti del
Dott. in relazione alle lesioni colpose subite […] possa qualificarsi come “richiesta di CP_2
risarcimento del danno”. Ha osservato, quindi, l'appellata, come la suddetta disposizione non si limiti a fare riferimento alle richieste di risarcimento in senso stretto, ma estenda testualmente l'ambito di applicazione della garanzia a tutte le comunicazioni scritte pervenute all' che Parte_9
facciano riferimento ad un fatto illecito. Ha poi fatto rilevare di avere inviato, in qualità di soggetto
Assicurato, alla propria compagnia assicurativa il verbale notificato al dott. osservando CP_2
come la ratio della disposizione contrattuale sarebbe infatti quella di portare a conoscenza dell'assicuratore un fatto astrattamente illecito verificatosi all'interno della struttura e potenzialmente idoneo a tradursi in una pretesa risarcitoria affinché il sinistro venga preso in carico con conseguente valutazione del rischio da parte della CO.
***
Pagina 18 L'appello incidentale proposto da è, all'evidenza, infondato. Parte_5
Premesso che non è in contestazione la data del sinistro (12.12.2002), pacificamente rientrate nel periodo previsto dall'art. 18 del contratto, deve ritenersi che il verbale di notifica “informazioni alla
persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa” notificato in data 16.02.2005 al DO
e successivamente inoltrato dalla alla con CP_2 Parte_8 Controparte_5
l'accompagnatoria denominata “Denuncia cautelativa” del 29.07.2005 (lettera prot. n. 43688, doc.
Cont 2 prodotto dalla in primo grado) costituisca senza dubbio una richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 18 del contratto assicurativo.
Tale previsione contrattuale, rubricata “Richieste di risarcimento comprese in copertura claims
made”, infatti, stabilisce che “… la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all'assicurato dalle ore 24.00 del 31.07.2003 alle ore 24.00 del
31.07.2005 e relative a fatti accaduti nel periodo compreso tra lo 01.08.2002 e la data di scadenza
del contratto, con una retroattività, quindi, di un anno”. La clausola specifica, inoltre, che per
“richiesta di risarcimento del danno” debba intendersi anche “qualsiasi citazione in giudizio od
altra richiesta di qualunque tipo nei confronti dell' , oppure qualsiasi comunicazione Parte_9
scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata all' ”. L'ampia portata della Parte_9
previsione, al di là della clausola di interpretazione del contratto posta dall'art. 16 (meramente ripetitiva del canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.), consente, all'evidenza, di assegnare alla comunicazione del verbale della polizia giudiziaria contenente la querela proposta dalla paziente nei confronti del dott. in relazione alle lesioni subite, successivamente posta nella disponibilità CP_2
della struttura sanitaria, la qualifica di “richiesta di risarcimento del danno” agli effetti della previsione in esame, applicati i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c. Né può ritenersi ragionevole e secondo buona fede sostenere che la richiesta non sia rivolta all'assicurata,
considerato che essa è rivolta al suo dipendente in ragione dell'attività a cui è preposto dall'assicurata essendo l'assicurazione stipulata “in proprio e per l'attività del personale “utilizzato
per i servizi prestati dall'assicurato.”.
Pagina 19 D'altra parte, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, il contratto non richiede che la comunicazione di un fatto illecito debba necessariamente provenire direttamente dal soggetto danneggiato, ma che debba semplicemente essere inviata all' . Parte_9
Conseguentemente, il verbale della polizia giudiziaria notificato al dott. come “richiesta di CP_2
risarcimento del danno”; essendo stato trasmesso dalla di AR alla società di Pt_7
assicurazioni in data 29 luglio 2005, risulta essere stato tempestivamente comunicato alla
[...]
poiché l'art. 18 del contratto di assicurazione prevede che “la garanzia opera Controparte_5
esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato dalle
ore 24.00 del 31.07.2003 alle ore 24.00 del 31.07.2005”.
Risultano, in ultima analisi, rispettati tutti i criteri richiesti dall' (ampia) previsione contrattuale per consentire l'operatività della copertura assicurativa.
L'appello incidentale proposto da deve dunque essere rigettato con Parte_5
conseguente condanna della alla rifusione in favore della appellata delle spese del Pt_10
grado, liquidate in base al valore della controversia (scaglione di valore compreso tra €
520.0001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicati i valori minimi per la fasi di studio, introduttiva, e decisionale, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate e la contenuta attività svolta, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di AR Parte_1
n. 2856/2023, pubblicata in data 29.11.2023:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra: , Parte_1 CP_6 CP_10
, e delle
[...] Controparte_7 Controparte_8
cessate CP_8 Controparte_15 Parte_5 [...]
Controparte_11
Pagina 20 2. rigetta l'appello proposto da nei confronti di e;
Parte_1 CP_1 CP_2
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da ed a modifica del capo CP_2
12 del dispositivo della sentenza impugnata, ridetermina le spese processuali del primo grado di giudizio a carico di ed in favore di in CP_2 Parte_5
€ 7.831,00 per compensi avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
4. rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti di Parte_5
Part Part e delle cessate e Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di AR n. 2856/2023, pubblicata in data 29.11.2023;
5. Dichiara interamente compensate fra le parti indicate al punto 1 che precede nonché nei confronti di le spese processuali del presente grado;
Controparte_17
6. condanna alla rifusione, in favore di e , delle Parte_1 CP_2 CP_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuno in €
1.984,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
7. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio tra e CP_2 Parte_5
[...]
8. condanna in persona del suo legale rappresentante alla Parte_5
Con rifusione, in favore di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle cessate
Part Part e delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.256,00
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
9. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_5
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Pagina 21 Pagina 22
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DO ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 12 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in in Cassola Parte_1 C.F._1
(VI), nella Via Valsugana n. 98, presso lo studio dell'Avv. Augusto Cangiano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Carbonia, nella via CP_1 C.F._2
delle Poste n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
e
, C.F. , elettivamente domiciliato a AR nel Largo CP_2 C.F._3
Gennari n. 10, presso lo studio dell'avv. Luigi Delirio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione relativa al primo grado del giudizio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
Pagina 1 (quale incorporante di Controparte_3 Controparte_4
già , P.I. del Gruppo I.V.A. - C.F.: , con Sede Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
in Corso Inghilterra n. 3 – 10138 Torino, in persona della TOessa nella Parte_2
sua qualità di procuratrice, giusti poteri a lei conferiti con procura notarile Parte_3
per atto dell'11.09.2023 – Rep. 28866 Racc. 12713 a ministero Notaio Persona_1
elettivamente domiciliata in AR, via Dante n. 80, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
, c.f. , elettivamente domiciliato per il presente atto, CP_6 C.F._4
nella Via Roma n. 69, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Sedda, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato
APPELLATA
e
, c.f. , elettivamente domiciliata in AR, via Controparte_7 C.F._5
Sonnino n. 84, presso lo studio dell'avv. prof. Franco Bandiera e dell'avv. Stefania Perra, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e
Controparte_8
. N. 24/2020 e succ. mod. e int. (P. IVA – C. F.
[...] P.IVA_3
) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_4
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale resa su foglio separato e contenuta nella CP_9
busta di deposito telematico della comparsa, dagli Avv.ti Carlo Diana e Anna Sedda ed
Pagina 2 elettivamente domiciliata nell'ufficio legale dell'Ente in Selargius (CA), via Piero della Francesca,
1
APPELLATA
e
, c.f. , elettivamente domiciliata in AR, Controparte_10 C.F._6
piazza Repubblica n. 22, presso lo studio dell'Avv. Enrico De Toni, che la rappresenta in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado il 17
novembre 2022
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_11 P.IVA_5
speciale Dott.ssa per atto Notaio Dott. di Roma del Controparte_12 Persona_2
21.11.2022, Rep. n. 91615, racc. n. 27268, con sede in Roma, Viale Cesa-re Pavese 385,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ernesto Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Croce 44, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Controparte_13
Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259.
Codice fiscale assuntori del rischio di cui al certificato n. 1336496, in persona del P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi, 86
rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Carlesi del Foro di Livorno, procuratore, difensore e domiciliatario presso lo studio di Livorno, Borgo dei Cappuccini 317, in forza di procura alle liti alla comparsa di costituzione e risposta, sottoscritta dal procuratore speciale dott. Parte_4
Controparte_14
APPELLATA
Pagina 3 e
(P.IVA: ) con sede legale in Bologna, nella Controparte_15 P.IVA_7
Via Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. in forza di Controparte_16
procura speciale del 17.2.2023, Notaio di Bologna ai nn. 97396/12531, elettivamente Per_3
domiciliata in AR, nella Via De Magistris n.8, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale in foglio separato unito alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
e
(quale Società incorporante HDI Italia S.P.A., nuova Controparte_17
denominazione sociale di , c.f. e P. Iva , con sede Controparte_18 P.IVA_8
legale in Roma, Piazza Marconi, n. 25, in persona del Procuratore Speciale Dott. CP_19
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti, presso il cui studio in Roma, Via Ofanto 18, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLATA
Le parti. depositate le note autorizzate, all'udienza del 26 settembre 2025 hanno confermato le rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: “Il sottoscritto Avvocato Augusto Cangiano, quale
difensore di (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 23/10/1974, dichiara di voler rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei seguenti soggetti,
chiamati in causa nel procedimento in epigrafe indicato: •
[...]
in persona del Commissario Controparte_8
Straordinario e legale rapp.te p. t. (di seguito (P. IVA , con l'Avv. Carlo CP_20 P.IVA_3
Pagina 4 Diana (C.F. ) • (C.F. ), nato a [...]F._7 CP_6 C.F._4
Carbonia (SU) il 26/07/1953, con l'Avv. Alessandra Sedda (C.F. • C.F._8 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], c on l 'Avv. Enrico De CP_10 C.F._9
Toni (C.F. • ), nata a [...]F._10 Controparte_7 CodiceFiscale_11
AR il 22/09/1951, con gli Avv.ti prof. Franco Maurizio Bandiera (C.F.
) e Stefania Perra (C.F. • C.F._12 C.F._13 Controparte_5
(P. IVA ), via Tolmezzo n. 15 Milano, ora " " (
[...] P.IVA_9 Controparte_3
) • (P. IVA , con sede legale in P.IVA_2 Controparte_11 P.IVA_10
Roma, con l'Avv. Ernesto Grandinetti (C.F. • C.F._14 Controparte_18
(P. IVA ), con l'Avv. Massimo Laurenti (C.F. ), •
[...] P.IVA_11 C.F._15
con l'Avv. Paolo Sestu (C.F. ), Lo Controparte_15 C.F._16
scrivente avvocato, inoltre dichiara di voler proseguire il giudizio nei confronti della altre
controparti citate per la sola parte dell'opposizione riguardante la liquidazione delle spese e degli
onorari di lite riconosciuti con sentenza del Tribunale di AR”.
NELL'INTERESSE DI : “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia CP_1
rigettare l'appello proposto dalla NO nei confronti del dott. e confermare la Parte_1 CP_1
sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
NELL'INTERESSE DI DINO DELIRIO: “voglia, in via principale :1) rigettare l'appello
proposto dalla NO nei confronti del dott. , confermando la Parte_1 CP_2
sentenza di primo grado;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Dott.
[...]
, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il medesimo alla CP_2
rifusione delle spese legali in favore di già Controparte_3 Controparte_5
disponendo la compensazione delle stesse, ovvero, in via subordinata, 3), fermo restando il
[...]
rigetto dell'appello proposto da nei confronti di , determinare le Parte_1 CP_2
Cont spese legali che il dott. deve rifondere alla già CP_2 Controparte_3
Pagina 5 Assicurazioni nella somma di € 3.972,00 oltre accessori;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e di
onorari dei due gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DI “Voglia la Corte d'Appello Parte_5
adita, contrariis rejectis: I. Con riguardo all'appello proposto dalla NO Parte_1
Dichiarare cessata la materia del contendere tra la NO e la Parte_1 [...]
con integrale compensazione delle spese del giudizio;
II. Con riguardo Parte_5
all'appello incidentale proposto da In accoglimento dell'appello Parte_5
incidentale proposto da riformare la sentenza impugnata nella Parte_5
parte in cui ha affermato l'operatività della garanzia assicurativa in favore della Parte_6
di AR e, per l'effetto: Rigettare la domanda di garanzia formulata dalla di AR Pt_7
all'indirizzo di Condannare la - ora Gestione Controparte_5 Parte_8
Cont Cont Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle cessate USL e ex L. R. n. 24/2020 - a
restituire a l'importo di € 198.711,96 complessivamente erogato in Parte_5
favore della NO quale quota di sua competenza in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata nonché in forza dell'atto di transazione dell'appello principale proposto dalla
NO ; Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio;
III. Parte_1
Con riguardo all'appello incidentale proposto dal TO Rigettare l'appello CP_2
proposto dal TO;
Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado del giudizio”. CP_2
NELL'INTERESSE DI ANGELO CERINA: “Si chiede che venga dichiarata la cessazione
della materia del contendere con spese compensate”.
NELL'INTERESSE DI PATRIZIA TARASCIO: “si conclude affinché codesta Ecc.ma
Corte voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere fra l'appellante principale,
sig.ra , e la dott.ssa , con compensazione delle spese legali”. Parte_1 Controparte_7
NELL'INTERESSE DI GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'appellante
Pagina 6 principale, IG.ra , e la 2) Rigettare l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_20
(quale incorporante di già Parte_5 Controparte_4
confermando la sentenza n. 2856/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_5
AR in data 29/11/2023 nella parte in cui dichiara tenuta la ora Controparte_5 [...]
a tenere indenne la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Controparte_3
da ogni eventuale danno e conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dai CP_21
fatti per cui è causa in forza della polizza stipulata con la di AR, a pagare e Parte_6
rimborsare tutte le somme che dovessero eventualmente essere poste a suo carico;
3) Con
condanna di alle spese processuali del presente grado di Controparte_3
giudizio”.
NELL'INTERESSE DI DO DE SETA: “CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte dichiari cessata
la materia del contendere, con compensazione di spese e onorari”.
NELL'INTERESSE DI “CONCLUDE per la cessazione Controparte_15
della materia del contendere con compensazione di spese e onorari”.
NELL'INTERESSE DI Controparte_13
“Si chiede all'Ill.mo Collegio di voler accertare la cessata materia del contendere tra la
chiamante/dott. ed il terzo chiamato/Assicuratori dei ora , in virtù e CP_7 CP_13 CP_22
secondo le intese della transazione raggiunta e formalizzata all'udienza del 28.01.2021 nel
procedimento di primo grado. Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Contr NELL'INTERESSE DI “Posto quanto sopra, hiede il rigetto Controparte_17
di qualsivoglia domanda proposta contro il Dr. , perché infondata in fatto ed in diritto”. CP_2
NELL'INTERESSE DI “Si chiede che sia dichiarata la Controparte_11
cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e onorari”.
Pagina 7 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio l' Parte_1 [...]
e i DOi , in qualità di primario del reparto di Controparte_23 CP_1
Ginecologia e Ostetricia dell' , , Controparte_24 CP_6 CP_2 Controparte_10
e , deducendo che: Controparte_7
- in data 11 dicembre 2002, alla 37° settimana di gestazione, si era recata dal dott. per un CP_6
esame ecografico di routine, durante il quale era stata accertata la morte endouterina fetale;
- era stata pertanto ricoverata presso l' e, dopo la somministrazione di farmaco Controparte_24
induttivo del travaglio ( , senza ulteriori controlli clinici, nella notte del 12 dicembre le Per_4
erano state praticate ripetutamente le manovre di ad opera dei DOi e , Per_5 CP_6 CP_7
all'esito delle quali il tronco del feto era stato estratto, mentre la testa era rimasta incarcerata all'interno dell'utero;
- trasferita in sala operatoria, era stata sottoposta a taglio cesareo d'urgenza, con insorgenza di grave emorragia e, alle ore 1:30 del 13 dicembre, il dott. (chiamato nonostante non fosse in turno CP_2
di reperibilità), in accordo con la dott.ssa aveva deciso di procedere all'intervento di CP_10
isterectomia sub totale e degli annessi di sinistra.
L'attrice sostenne che le gravi complicanze, culminate nella perdita irreversibile della capacità di procreare, fossero conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari, per non aver disposto sin dall'inizio il parto cesareo, nonostante la morte fetale da oltre 24 ore, la presentazione podalica e la condizione di paziente diabetica, nonché per l'improprio ricorso alle manovre di e per la tardiva gestione dell'emorragia. Domandò, pertanto, la condanna dei Per_5
convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 723.734,00.
Si costituirono i convenuti, contestando le deduzioni avverse e rivendicando la correttezza delle scelte terapeutiche nonché l'assoluta necessità dell'isterectomia, quale unico intervento salvavita.
Pagina 8 Ciascuno dei convenuti chiamò in causa le rispettive compagnie assicuratrici per essere da queste manlevate.
Il Tribunale di AR, con sentenza n. 2856/2023, dispose nei seguenti termini:“1) in
Cont accoglimento della domanda proposta dall'attrice, condanna la di AR, Pt_6 CP_6
, e , in solido tra loro, al risarcimento del danno subìto
[...] Controparte_7 Controparte_10
dall'attrice, nella misura di complessivi euro 578.599,83, oltre interessi nella misura legale dalla
data della decisione al saldo;
2) condanna la , Parte_8 CP_6 CP_7
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese
[...] Controparte_10
processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 56.714,70, di cui euro 55.466,70 per
competenze di avvocato, oltre spese generali, accessori di legge e spese di consulenza tecnica,
come già liquidate;
oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
3) rigetta
la domanda proposta dall'attrice nei confronti di;
4) condanna CP_2 Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese processuali, che si liquidano nella somma CP_2
complessiva di euro 14.598,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella
misura legale dalla data della decisione al saldo;
5) rigetta la domanda proposta dall'attrice nei
confronti di;
6) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 14.598,00, oltre spese
generali e accessori di legge;
oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
7) in accoglimento della domanda di manleva proposta, condanna la a Controparte_5
tenere indenne la di AR da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Pt_7
dall'accoglimento della domanda proposta dall'attrice; 8) condanna la Controparte_5
alla rifusione in favore dell' di AR delle spese processuali, che si liquidano nella Pt_7
somma complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi
nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
9) rigetta la domanda di manleva proposta
da nei confronti di 10) condanna alla Controparte_7 Controparte_5 Controparte_7
rifusione in favore di delle spese processuali, che si liquidano nella somma Controparte_5
Pagina 9 complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella
misura legale dalla data della decisione al saldo;
11) rigetta la domanda di manleva proposta da
nei confronti di 12) condanna alla rifusione in CP_2 Controparte_5 CP_2
favore di delle spese processuali, che si liquidano nella somma Controparte_5
complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella
misura legale dalla data della decisione al saldo;
13) in accoglimento della domanda di manleva
proposta da , condanna a tenere indenne la Controparte_7 Controparte_15
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda CP_7
proposta dall'attrice; 14) condanna alla rifusione in favore di Controparte_15
delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro Controparte_7
29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge;
oltre interessi nella misura legale dalla data
della decisione al saldo;
15) in accoglimento della domanda di manleva proposta da CP_6
, condanna la a tenere indenne il da ogni
[...] Controparte_11 CP_6
conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda proposta dall'attrice; 16)
condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_11 CP_6
processuali, che si liquidano nella somma complessiva di euro 29.193,00, oltre spese generali e
accessori di legge;
oltre interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo;
17)
compensa integralmente le spese processuali tra e Controparte_7 Controparte_25
London; 18) compensa integralmente le spese processuali tra e CP_2 [...]
19) dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_18 Controparte_11
in ordine all'accertamento delle singole responsabilità attribuibili a ciascuno dei medici
[...]
coinvolti.”
Avverso la sentenza ha proposto appello , lamentando, in estrema sintesi, il Parte_1
mancato riconoscimento del danno morale e/o la mancata personalizzazione del danno;
l'uso, per stabilire l'entità delle somme dovute a titolo di danno biologico, delle tabelle di Milano del 2019
anziché di quelle del Tribunale di Roma del 2023; errori nel calcolo del danno patrimoniale;
il
Pagina 10 mancato riconoscimento delle spese sostenute per i consulenti di parte (pari ad euro 8.600,00); la mancata compensazione delle spese di lite nei rapporti con i DOi e . CP_2 CP_1
Hanno proposto appelli incidentali il dott. , in relazione alla sua condanna a rifondere le CP_2
spese legali, liquidate in euro 29.193,00, in favore di chiamata in causa Controparte_5
per manlevarlo da eventuali conseguenze pregiudizievoli della sentenza,
All'udienza del 01.07.2025, dopo svariati rinvii disposti per consentire la definizione transattiva di svariate posizioni delle parti in causa, l'appellante ha confermato che in data 11 marzo 2025 era
C stata sottoscritta una transazione con , Controparte_8 CP_6 CP_10
, , e
[...] Controparte_7 Controparte_3 Controparte_11 [...]
Tutti i firmatari della transazione hanno dichiarato di accettare la rinuncia nei Controparte_15
termini di cui alla transazione, con spese compensate.
Hanno firmato la predetta transazione, muniti dei necessari poteri: l'avv. Cangiano per la sig.ra
, l' avv. Sedda per il DO l'avv. De Toni per la DOessa gli avv.ti Parte_1 CP_6 CP_10
Bandiera e Perra per la DOessa;
l'avv. Diana e il dott. per CP_7 CP_27 CP_8 [...]
; l'avv. Sestu per l'avv. Schirru per Controparte_8 Controparte_15
l'avv. Grandinetti per Parte_5 Controparte_11
Tali parti hanno dunque definito transattivamente la causa e nei loro confronti, reciprocamente,
come da conformi conclusioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Restano, pertanto, da esaminare le posizioni:
1. della sig.ra nei confronti dei DOi e;
Parte_1 CP_1 CP_2
2. del dott. nei confronti di nonché, CP_2 Parte_5
conseguenzialmente della (già , la quale ha Controparte_17 Controparte_18
precisato di non aver potuto sottoscrivere la transazione in quanto l'assicurato, il DO , non CP_2
aveva preso parte all'accordo bonario della vertenza;
Pagina 11 3. di nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria Parte_5
della ATS.
***
1. ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui è stata Parte_1
condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei DOi e (euro CP_1 CP_2
14.598,00 per ciascuno).
In particolare, rispetto alla posizione del dott. vi sarebbero stati sufficienti motivi per CP_2
chiamarlo in causa, poiché all'esito dell'istruttoria penale, nonché all'esito della perizia medico
legale redatta dai consulenti della procura la figura del dr. non è stata completamente CP_2
scagionata da rilievi di responsabilità. La esclusione di responsabilità del medico sarebbe infatti emersa solo a seguito di una terza consulenza in sede civile.
Con riferimento, invece, alla posizione del dott. , secondo l'appellante sarebbe stata CP_1
ragionevole la sua citazione in giudizio considerato che al momento dell'evento egli ricopriva l'incarico di primario e coordinatore del reparto.
Segnatamente, al momento della citazione, secondo l'appellante le figure dei medici e CP_2
erano tali da ingenerare (…) la ragionevole certezza della loro responsabilità nella CP_1
causazione dell'evento portato in giudizio e solo il lungo iter processuale e l'articolata istruttoria
aveva determinato una esclusione di responsabilità. Vi sarebbero pertanto validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. 263/2005.
Il giudice, inoltre, avrebbe erroneamente applicato l'art. 92 c.p.c. nella versione riformata nel 2014,
la quale prevede la compensazione delle spese solo in casi tassativi;
nel caso di specie, invece,
doveva ritenersi applicabile la disciplina previgente dell'art. 92 c.pc. cit., che consentiva la compensazione anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, le quali sarebbero “integrate nel
comportamento processuale tenuto dalle parti e nelle ragioni sottese alle scelte operate dall'attrice,
Pagina 12 che trovavano la loro spiegazione in oltre 10 anni di processi penali che avevano circoscritto le
responsabilità dei medici !!.”.
I due medici appellati hanno decisamente confutato la fondatezza di siffatti assunti, rilevando,
ferma l'esclusione di ogni responsabilità in proprio capo, ormai definitivamente accertata:
ì. il dott. che la propria estraneità fosse palese sin dall'inizio, tenuto anche conto del fatto che CP_1
nei giorni in cui si erano verificati i fatti egli non era in servizio, né aveva l'obbligo di reperibilità;
che l'errore era stato solo ed esclusivamente dell'equipe in sala parto, sulle cui scelte non aveva alcun potere di controllo, motivo per il quale l'azione nei suoi confronti non avrebbe mai dovuto essere proposta. Di essersi: “… limitato a contestare la fondatezza delle domande attrici nei suoi
confronti con argomentazioni valide e fondate (tanto da essere state accolte), si è sottoposto ad
interrogatorio formale e comunque ha presenziato personalmente alle udienze quando il Giudice lo
ha richiesto, non ha mai presentato istanze di rinvio meramente dilatorie (…) Allo stesso modo il
fatto che i processi penali, nei quali peraltro il dott. non è stato mai coinvolto, siano durati CP_1
oltre 10 anni e si siano conclusi con un risultato non soddisfacente per la signora , per Parte_1
quanto umanamente si possa comprendere il suo dolore e la sua delusione, non giustifica di per sé
le scelte che la stessa ha fatto nel momento in cui ha erroneamente coinvolto nel giudizio civile
persone estranee da qualunque responsabilità ed ha poi perseverato in detto errore quando ha
deciso di non demordere nelle sue istanze nonostante le evidenze processuali”;
ìì. il dott. , che non vi era alcun motivo per compensare in tutto o in parte le spese ai sensi CP_2
del dell'art. 92 c.p.c. nella versione ex L. 69/2009, non ricorrendo “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nelle motivazioni”, evidentemente non riscontrabili nel caso di specie. Infatti, entrambe le ctu avevano escluso ogni responsabilità a suo carico e avevano anzi riconosciuto che grazie al suo intervento era stata salvata la vita alla sig.ra . Parte_1
***
Le due censure non possono trovare accoglimento avendo il primo giudice applicato correttamente il disposto dell'art. 92 c.p.c., nella precedente formulazione, secondo la regola della soccombenza,
Pagina 13 tenendo, evidentemente in considerazione le circostanze del caso concreto laddove si è attenuto ai minimi tariffari. Per contro, una eventuale avventatezza/palese infondatezza delle domande nei confronti dei medici suddetti avrebbe potuto determinare, semmai, l'applicazione della tariffa media o, addirittura la sanzione ex art.96 c.p.c.
Ora, nella specie, la soccombenza dell'attrice è fuori discussione né può non tenersi conto, nella regolazione delle spese, della posizione delle controparti coinvolte: come correttamente fatto rilevare, la citazione in giudizio del DO si fondava unicamente sulla sua qualità di primario CP_1
del reparto di ginecologia e ostetricia, senza che fosse mai emersa alcuna responsabilità nella gestione del caso concreto. È pacifico, infatti, che egli non fosse presente in ospedale al momento del fatto, né fosse tenuto a prestare servizio in reperibilità.
Analogamente, con riguardo al DO , non in turno di reperibilità, il suo intervento, CP_2
avvenuto in un secondo momento, lungi dall'arrecare un danno, era risultato determinante per salvare la vita a . Parte_1
Neppure può trovare accoglimento l'argomentazione prospettata dall'appellante nel richiedere la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (precedente formulazione) secondo cui sussisterebbero gravi ed eccezionali ragionali rinvenibili “nel comportamento processuale tenuto dalle parti e nelle
ragioni sottese alle scelte operate dall'attrice, che trovavano la loro spiegazione in oltre 10 anni di
processi penali che avevano circoscritto le responsabilità dei medici !!.”: i DOi e , CP_1 CP_2
invero, si sono limitati a contestare la fondatezza delle domande attrici nei loro confronti con argomentazioni valide e fondate. Né può giustificare una deroga al principio della soccombenza il solo fatto che i processi penali si sono protratti per oltre 10 anni con esiti insoddisfacenti per la parteattrice. Tale durata non è infatti dipesa da attività ostative poste in essere dai dott.ri e CP_1
. CP_2
Al rigetto dell'appello nei confronti dei dott.ri e segue la rifusione delle spese CP_1 CP_2
processuali in favore di entrambi gli appellati, in base allo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00 (valore della domanda) applicati i valori minimi per le fasi di studio,
Pagina 14 introduttiva e decisionale, attesa la estrema semplicità delle questioni trattate, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
2. Il dott. con l'appello incidentale ha censurato la sua condanna a rifondere l'elevato CP_2
importo di euro 29.193,00 a titolo di spese legali in favore di Controparte_5
A supporto della censura egli ha rilevato che la polizza stipulata dalla di AR sarebbe Pt_7
stata una assicurazione per conto di chi spetta, a beneficio anche dei medici, i quali, in quanto assicurati, avrebbero avuto il diritto a chiamare in causa la compagnia. Una simile interpretazione,
tra l'altro, sarebbe stata avvalorata dal fatto che ogni medico pagava un premio annuo pari ad euro
Cont 280,00, sintomo del fatto che non sarebbe stata la sola a rivestire la posizione di assicurata.
Ha quindi fatto rilevare, l'appellante incidentale, di avere effettuato la chiamata in manleva solo in via subordinata e prudenziale, per l'ipotesi in cui gli fosse stata ascritta una qualche responsabilità.
Peraltro, avendo la regolarmente chiamato in causa al fine di esercitare Pt_7 Controparte_5
l'azione di manleva, ritenendosi coperto dalla garanzia assicurativa, aveva omesso di coltivare la domanda subordinata proposta originariamente contro la medesima assicurazione.
Ha pertanto concluso chiedendo:
- in via principale, la compensazione delle spese processuali con (ora Controparte_5 [...]
; Parte_5
- in via subordinata, la drastica riduzione del relativo ammontare, da euro 29.193,00 a euro
3.972,00, applicando i minimi tariffari.
La CO ha resistito all'appello incidentale sul rilievo che il dott. non avesse CP_2
stipulato alcuna assicurazione personale con e che quindi, sulla base del Controparte_5
contratto stipulato con la , non potesse essere qualificato come “assicurato”. Peraltro, la Pt_7
medesima condanna, ormai passata in giudicato, era stata pronunciata anche nei confronti della
DOessa . CP_7
***
Pagina 15 L'appello incidentale è infondato con riguardo alla pretesa posizione di assicurato propugnata dal dott. : come correttamente rilevato dal primo Giudice, ai sensi degli articoli 17 e 23 delle CP_2
Condizioni di Assicurazione, la Polizza RCT/RCO n. 104000000279/0 venne stipulata dalla
di AR, contraente e assicurata, in proprio e per l'attività del Controparte_23
personale “utilizzato per i servizi prestati dall'assicurato”, con la conseguenza che, in base al contratto di polizza stipulato con la , il dott. non avrebbe potuto essere qualificato Pt_7 CP_2
come “assicurato”.
Il difetto di legittimazione a chiamare in causa la compagnia ha dunque determinato la soccombenza del Dott. nei confronti della stessa, con conseguenziale regolazione delle CP_2
spese processuali. Non può, tuttavia, essere condivisa l'entità della liquidazione, in misura pari ai medi tariffari, stante la contenuta attività processuale svolta dalla compagnia rispetto alla domanda del dott. , tanto più in considerazione del fatto che la società era comunque presente in CP_2
Cont giudizio perché chiamata dall'assicurata Tale ruolo marginale del rapporto processuale intercorso fra il dott. e la compagnia avrebbe indubbiamente giustificato una liquidazione CP_2
delle spese ben più contenuta, entro i minimi tariffari (peraltro non coincidenti con quanto indicato dall'appellante incidentale).
Quindi, pur dovendo confermarsi la condanna alle spese nei confronti del dott. , la relativa CP_2
liquidazione deve essere rideterminata in misura pari ai minimi tariffari, esclusa la voce trattazione/istruttoria, priva di rilevanza e incidenza nel rapporto fra il medico e la compagnia
(fermo lo scaglione di valore tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM
147/2022 e succ. mod.), e quindi in euro 7.831,00.
Atteso l'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale, con riduzione degli importi dovuti, le spese del presente grado fra il dott. e la CO devono essere integralmente CP_2
compensate.
2.1. Con riguardo alla posizione di (già deve Controparte_17 Controparte_18
rilevarsi che nei suoi confronti non è stata avanzata alcuna domanda, esaurendosi la sua posizione in
Pagina 16 appello in quella di semplice litisconsorte processuale, cui consegue, a seguito della sua costituzione, la compensazione delle spese processuali.
3. ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_5
affermato l'operatività della garanzia assicurativa in favore della di AR. Parte_6
L'appellante incidentale ha richiamato il disposto dell'art. 18 del contratto di assicurazione secondo cui la garanzia copre le richieste di risarcimento pervenute tra il 31.07.2003 e il 31.07.2005, relative a fatti avvenuti dal 01.08.2002 e la data di scadenza del contratto (clausola claims made). Ebbene il
Tribunale avrebbe erroneamente considerato richiesta di risarcimento il “verbale di notifica
Informazioni alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa” notificato al dott. in CP_2
data 16.02.2005, inoltrato poi alla assicurazione il 29.07.2005: tale atto non potrebbe essere considerato una “richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all'assicurato”, in quanto non contenente una vera e propria pretesa in tal senso. Più precisamente, a detta dell'appellante incidentale, nello scritto avrebbe dovuto essere chiaramente esposta la manifestazione di volontà
del mittente/danneggiato di ottenere il risarcimento nonché l'invito rivolto al
destinatario/Assicurato a voler adempiere all'obbligazione risarcitoria entro un determinato
termine. Invero, la dicitura “qualsiasi comunicazione scritta” di cui alla citata clausola contrattuale,
sarebbe univocamente ed inequivocabilmente riferita alla “richiesta di risarcimento”. La disciplina contrattuale presupporrebbe, inoltre, testualmente, che la richiesta di risarcimento danni debba essere inviata “all'Assicurato”. Al contrario, il “Verbale di notifica “Informazioni alla persona
sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa” era stato notificato al DO , che è CP_2
persona diversa dall'Assicurato. Nessuna delle norme contrattuali disporrebbe che la richiesta di risarcimento danni possa essere inviata a soggetti diversi dall'Assicurato (cioè all'Azienda ASL n. 8
di AR). Per contro, “la prima vera richiesta” di risarcimento sarebbe stata fatta con la lettera dell'avv. Schirru del 01.03.2006, e quindi fuori dal periodo di copertura. Nè potrebbe giungersi a conclusioni diverse attraverso il richiamo all'art. 16 del contratto di assicurazione (articolo rubricato
“interpretazione del contratto” che prevede che in caso di dubbia interpretazione debba essere data
Pagina 17 l'interpretazione più estensiva e favorevole al contraente/assicurato), in quanto, da un lato, le norme contrattuali in esame non sono di dubbia interpretazione e, dall'altro lato, la clausola deve comunque essere interpretata nel rispetto dei criteri ermeneutici imposti dagli artt. 1362 e ss c.c.
“che non legittimano l'indiscriminata estensione tout court dei chiari limiti oggettivi, soggettivi e
temporali previsti dal regolamento negoziale.”. In ultima analisi, secondo Parte_5
, “… il Verbale della Polizia Giudiziaria notificato al TO : - dal punto di vista
[...] CP_2
oggettivo non contiene la richiesta di risarcimento, l'invito a voler provvedere al risarcimento, la
minaccia di adire l'Autorità Giudiziaria;
- dal punto di vista soggettivo, è indirizzato a un soggetto
(il TO ) diverso da quello (l'Assicurato) tipizzato nel contratto di assicurazione. - dal CP_2
punto di vista temporale, non rispetta i tempi di copertura previsti dall'art. 18 del contratto e viola
il previsto schema claims made”..
Contr
La Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria della ha replicato a tali argomenti in aderenza al passaggio motivazionale della sentenza impugnata, per cui, dal tenore letterale della definizione contenuta nel contratto di assicurazione “risulta chiaramente come anche la comunicazione del
verbale della polizia giudiziaria contenente la querela proposta dalla paziente nei confronti del
Dott. in relazione alle lesioni colpose subite […] possa qualificarsi come “richiesta di CP_2
risarcimento del danno”. Ha osservato, quindi, l'appellata, come la suddetta disposizione non si limiti a fare riferimento alle richieste di risarcimento in senso stretto, ma estenda testualmente l'ambito di applicazione della garanzia a tutte le comunicazioni scritte pervenute all' che Parte_9
facciano riferimento ad un fatto illecito. Ha poi fatto rilevare di avere inviato, in qualità di soggetto
Assicurato, alla propria compagnia assicurativa il verbale notificato al dott. osservando CP_2
come la ratio della disposizione contrattuale sarebbe infatti quella di portare a conoscenza dell'assicuratore un fatto astrattamente illecito verificatosi all'interno della struttura e potenzialmente idoneo a tradursi in una pretesa risarcitoria affinché il sinistro venga preso in carico con conseguente valutazione del rischio da parte della CO.
***
Pagina 18 L'appello incidentale proposto da è, all'evidenza, infondato. Parte_5
Premesso che non è in contestazione la data del sinistro (12.12.2002), pacificamente rientrate nel periodo previsto dall'art. 18 del contratto, deve ritenersi che il verbale di notifica “informazioni alla
persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa” notificato in data 16.02.2005 al DO
e successivamente inoltrato dalla alla con CP_2 Parte_8 Controparte_5
l'accompagnatoria denominata “Denuncia cautelativa” del 29.07.2005 (lettera prot. n. 43688, doc.
Cont 2 prodotto dalla in primo grado) costituisca senza dubbio una richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 18 del contratto assicurativo.
Tale previsione contrattuale, rubricata “Richieste di risarcimento comprese in copertura claims
made”, infatti, stabilisce che “… la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all'assicurato dalle ore 24.00 del 31.07.2003 alle ore 24.00 del
31.07.2005 e relative a fatti accaduti nel periodo compreso tra lo 01.08.2002 e la data di scadenza
del contratto, con una retroattività, quindi, di un anno”. La clausola specifica, inoltre, che per
“richiesta di risarcimento del danno” debba intendersi anche “qualsiasi citazione in giudizio od
altra richiesta di qualunque tipo nei confronti dell' , oppure qualsiasi comunicazione Parte_9
scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata all' ”. L'ampia portata della Parte_9
previsione, al di là della clausola di interpretazione del contratto posta dall'art. 16 (meramente ripetitiva del canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.), consente, all'evidenza, di assegnare alla comunicazione del verbale della polizia giudiziaria contenente la querela proposta dalla paziente nei confronti del dott. in relazione alle lesioni subite, successivamente posta nella disponibilità CP_2
della struttura sanitaria, la qualifica di “richiesta di risarcimento del danno” agli effetti della previsione in esame, applicati i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c. Né può ritenersi ragionevole e secondo buona fede sostenere che la richiesta non sia rivolta all'assicurata,
considerato che essa è rivolta al suo dipendente in ragione dell'attività a cui è preposto dall'assicurata essendo l'assicurazione stipulata “in proprio e per l'attività del personale “utilizzato
per i servizi prestati dall'assicurato.”.
Pagina 19 D'altra parte, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, il contratto non richiede che la comunicazione di un fatto illecito debba necessariamente provenire direttamente dal soggetto danneggiato, ma che debba semplicemente essere inviata all' . Parte_9
Conseguentemente, il verbale della polizia giudiziaria notificato al dott. come “richiesta di CP_2
risarcimento del danno”; essendo stato trasmesso dalla di AR alla società di Pt_7
assicurazioni in data 29 luglio 2005, risulta essere stato tempestivamente comunicato alla
[...]
poiché l'art. 18 del contratto di assicurazione prevede che “la garanzia opera Controparte_5
esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato dalle
ore 24.00 del 31.07.2003 alle ore 24.00 del 31.07.2005”.
Risultano, in ultima analisi, rispettati tutti i criteri richiesti dall' (ampia) previsione contrattuale per consentire l'operatività della copertura assicurativa.
L'appello incidentale proposto da deve dunque essere rigettato con Parte_5
conseguente condanna della alla rifusione in favore della appellata delle spese del Pt_10
grado, liquidate in base al valore della controversia (scaglione di valore compreso tra €
520.0001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicati i valori minimi per la fasi di studio, introduttiva, e decisionale, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate e la contenuta attività svolta, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di AR Parte_1
n. 2856/2023, pubblicata in data 29.11.2023:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra: , Parte_1 CP_6 CP_10
, e delle
[...] Controparte_7 Controparte_8
cessate CP_8 Controparte_15 Parte_5 [...]
Controparte_11
Pagina 20 2. rigetta l'appello proposto da nei confronti di e;
Parte_1 CP_1 CP_2
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da ed a modifica del capo CP_2
12 del dispositivo della sentenza impugnata, ridetermina le spese processuali del primo grado di giudizio a carico di ed in favore di in CP_2 Parte_5
€ 7.831,00 per compensi avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
4. rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti di Parte_5
Part Part e delle cessate e Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di AR n. 2856/2023, pubblicata in data 29.11.2023;
5. Dichiara interamente compensate fra le parti indicate al punto 1 che precede nonché nei confronti di le spese processuali del presente grado;
Controparte_17
6. condanna alla rifusione, in favore di e , delle Parte_1 CP_2 CP_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuno in €
1.984,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
7. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio tra e CP_2 Parte_5
[...]
8. condanna in persona del suo legale rappresentante alla Parte_5
Con rifusione, in favore di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle cessate
Part Part e delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.256,00
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
9. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_5
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Pagina 21 Pagina 22
Dott.ssa Maria Teresa Spanu