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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De BO, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del OR, all'udienza del 6 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1380 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f.: Parte_1 C.F._1
( Avv. VITO CASCIO FERRO)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed
1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento.
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo allo stesso , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' Indennità di accompagnamento non riconosciutole dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili e successivamente dal
C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel procedimento portante r.g.n.928\2022 e conseguente condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro- tempore, alla corresponsione in favore dell'odierna ricorrente dell'indennità di accompagnamento nella misura di legge, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08/10/2021) od in subordine dalla data della visita della Commissione medica per l'accertamento delle invalidi
2 civili o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai fini istruttori, chiedeva disporsi nuova C.T.U. medico-legale al fine di accertare la sussistenza in capo al ricorrente dello status di soggetto impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o che necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita e ciò anche alla luce della documentazione medica nuova allegata al presente ricorso.
A sostegno della propria tesi, esponeva che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. aveva sottostimato le patologie delle quali la parte ricorrente era affetto che lo ponevano in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere gli atti comuni di vita quotidiana per quanto meglio dedotto ed articolato nel suo scritto introduttivo. Chiedeva, pertanto, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire del relativo beneficio economico.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore il quale contestava la
3 pretesa della parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della nuova documentazione allegata al presente ricorso e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 27 novembre 2024.
Nelle more del presente giudizio cambiava - a seguito della cessazione dalle funzioni di Giudice Onorario di Pace della dott.ssa Rosa Gerardi – la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore che con provvedimento del 20 novembre
2024 fissava udienza di prosecuzione del giudizio per l'udienza del 6 ottobre 2025 ove la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato .
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare
4 senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario non risulta soddisfatto.
All'uopo è sufficiente leggere l'elaborato peritale per poter verificare che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. , previo esame della Persona_1
perizianda, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), “ (…)viste le patologie che affliggono la ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che la signora Parte_1
sia un soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà
[...]
gravi, corrispondenti ad invalidità 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della presentazione dell'istanza amministrativa... (…)” e pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento come peraltro in precedenza accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. e dalla seduta della C.M.I.C. di Agrigento. (cfr. CT.U. in atti e verbale C.M.I.C.).
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio, fase di A.T.P. e merito unitamente
5 alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Dichiara, infine, inammissibile la domanda volta alla condanna dell'istituto al conseguente pagamento in favore del ricorrente dell'indennità d'accompagnamento, con interessi e rivalutazione monetaria stante che il presente giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento, peraltro nella specie negativo, della sussistenza o meno dei requisiti sanitari previsti dalla legge al fine del riconoscimento della prestazione richiesta.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.
c..p.c..
Le spese di consulenza tecnica del giudizio sono poste definitivamente a carico dell' erario come già liquidate con separato decreto essendo la parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato .
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De BO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
OR , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento .
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
6 Pone definitivamente a carico dell' erario le spese della consulenza tecnica della fase dell'a.t.p. essendo la parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello stato .
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 6 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De
BO
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